CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2022
814.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. Nuovo testo C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato il provvedimento in oggetto;

   rilevato che:

   il testo in esame interviene con la finalità di conferire a Roma Capitale un nuovo assetto organizzativo e funzionale, al fine di valorizzarne il ruolo nel quadro delle disposizioni costituzionali;

   in particolare, il provvedimento, nel modificare l'articolo 114 della Costituzione, reca una nuova disciplina della Città di Roma, capitale della Repubblica, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia e assicurando mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 3343 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo recante delega al Governo per la riforma fiscale;

   premesso che:

    il disegno di legge in discussione, come si evince dall'articolo 1, si pone l'obiettivo di stimolare la crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione, preservando, al contempo, in conformità al dettato costituzionale, la progressività del sistema, che deve essere ispirato ad un principio generale di giustizia e equità;

   rilevato che:

    l'articolo 4 del provvedimento, riguardante la razionalizzazione dell'IVA e di altre imposte indirette prevede, al comma 1, quali princìpi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega, la semplificazione della struttura della predetta imposta, anche allo scopo di contrastare l'erosione e l'evasione fiscale (lettera a)), e l'adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile (lettera b);

   rilevato altresì che:

    l'articolo 6, al comma 1, reca i princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili, tra i quali i terreni edificabili accatastati come agricoli (lettera a), n. 2);

    nel comma 2 del predetto articolo si dispone che il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026; nel medesimo comma si specifica, alla lettera a), che tali informazioni non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

   considerato che:

    come espressamente stabilito dall'articolo 10, dall'esercizio della delega legislativa per la revisione del sistema fiscale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non deve derivare un incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente,

   preso atto favorevolmente dell'impianto complessivo del provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, lett. b), sostituire il comma 2-quater con il seguente:

  2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (Austropotamobiuspallipes), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni unionali vigenti in materia.
1.7. Il Relatore.