ALLEGATO
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.
EMENDAMENTO DEL RELATORE
ART. 1.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-quater con il seguente:
2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (Austropotamobius pallipes), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni unionali vigenti in materia.
1.7. Il Relatore.