CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2022
788.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 32

ALLEGATO

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 Nitti.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: melodramma italiano aggiungere le seguenti: e la musica da camera.

  Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole: quale espressione artistica con le seguenti: quali espressioni artistiche
1.2. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. La Repubblica tutela e sostiene lo spettacolo dal vivo quale strumento fondamentale di espressione artistica e di crescita culturale, pedagogica, sociale, economica e formativa della collettività, riconosciute e garantite ai sensi degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, garantendo il potenziamento e lo sviluppo del settore.
  2-ter. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intendono le esecuzioni caratterizzate da attività musicali, teatrali, di danza, circensi e di spettacolo viaggiante.
  2-quater. La presente legge stabilisce e disciplina forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni per organizzare, promuovere e favorire la partecipazione degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali.
1.3. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riforma del Fondo Unico dello Spettacolo)

  1. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è rinominato Fondo per le arti nazionali.
1.01. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 1 sostituire le parole: 6 ottobre con le seguenti: 16 febbraio
2.2. Patelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione della Giornata nazionale della commedia dell'arte)

  1. La Repubblica riconosce il 25 febbraio quale Giornata nazionale della commedia dell'arte, al fine di tutelare e di riconoscere l'importanza storica della commedia dell'arte.
  2. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, laboratori didattici e spettacoli.Pag. 33
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.01. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: di ogni ordine e grado inserire le seguenti: , pubbliche e paritarie, nelle università pubbliche e private e negli istituti di recupero per i minori.
3.1. Patelli.

  Al comma 3, dopo le parole: della cultura inserire le seguenti: e con il Ministero dell'università.
3.2. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri.