CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2022
785.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 275

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile. S. 1419.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1419 recante disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile e rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) sia alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

    a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede all'articolo 2 che la maculopatia degenerativa miopica e senile sarà inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA) utilizzando la procedura di cui all'articolo 1 comma 554 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016); tale procedura prevede che i LEA siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 e abbinate recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente e rilevato che:

    il provvedimento appare principalmente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione) e alla competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma della Costituzione); in proposito, si segnala che, nella sentenza n. 83 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato che rientrano nella competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza (articolo 117, terzo comma, lettera e) della Costituzione) le agevolazioni concesse in favore dell'imprenditoria femminile;

    a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare il comma 3 dell'articolo 2 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a stabilire le modalità di adozione del Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura; il comma 8 dell'articolo 5 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – del regolamento con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per l'attuazione del principio di parità di genere di cui al medesimo articolo; il comma 3 dell'articolo 8 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con cui sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo rotativo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nell'agricoltura;

    al comma 5 dell'articolo 4 andrebbe approfondita l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento delle regioni quali ad esempio il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni ai fini dell'adozione del regolamento – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura di cui al medesimo articolo;Pag. 277 questo alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura;

    potrebbe risultare opportuno approfondire l'inserimento del lavoro nel settore ittico ed agricolo tra le categorie di lavoro usurante, a maggiore tutela anche dell'impiego femminile nel settore;

    potrebbe risultare altresì opportuno agevolare le attività formative nel settore, in particolare consentendo negli istituti nautici con specializzazione nel settore ittico, attività formative da svolgersi su imbarcazioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    prevedere, all'articolo 4, comma 5, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento previsto dalla disposizione;

    agevolare le attività formative nel settore, in particolare consentendo negli istituti nautici con specializzazione nel settore ittico, attività formative da svolgersi su imbarcazioni.