CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2022
775.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 173

ALLEGATO 1

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE PRESENTATA DAL
DEPUTATO PRISCO ED ALTRI

  La I Commissione,

   all'esito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1);

   premesso che:

    il documento in esame rappresenta «la prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e il suo scopo è quello di dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti»; la Relazione muove dall'assunto che «il PNRR è un piano con obiettivi e traguardi ben definiti, da realizzare in tempi certi: la rendicontazione finale è prevista entro il 2026»;

    alla luce del nuovo scenario determinato dal rincaro dei materiali e dell'energia, appare sempre più evidente la necessità di ripensare criteri, obiettivi e priorità del Piano, come anche richiesto dalle imprese; occorre avviare una nuova negoziazione in sede europea per adattare il Piano al mutato contesto economico;

    l'Europa deve essere costruita anche sul pilastro della solidarietà nei confronti degli Stati che si troveranno a pagare maggiormente gli effetti indiretti delle sanzioni applicate contro la Russia in conseguenza della deliberata invasione dell'Ucraina;

    nell'ambito della Componente 1, con riferimento all'Investimento 1.1, Infrastrutture digitali, si esprime soddisfazione per l'accoglimento delle istanze di FDI quanto alla realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), infrastruttura cloud nazionale pubblico-privata, per la quale si è proceduto all'affidamento alla società Difesa Servizi, del compito di espletare le procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale;

    l'Investimento 1.2, Abilitazione e facilitazione al cloud per le PA locali, ha l'obiettivo di garantire la migrazione dei dati e delle applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso un'infrastruttura cloud sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di scegliere liberamente all'interno di una serie di ambienti cloud pubblici certificati e che, entro la prima metà del 2022, saranno pubblicati gli avvisi che consentiranno alle amministrazioni locali di accedere ai finanziamenti;

    nell'ottica di assicurare la raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati, in coerenza con le raccomandazioni dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'amministrazione centrale deve garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti Attuatori, anche per il tramite di eventuali altri sistemi locali di supporto, finalizzata a verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, il raggiungimento dei milestone e dei target, concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento;

    in sede di attuazione del PNRR, tuttavia, l'Italia ha previsto un nuovo e complesso sistema di monitoraggio e controllo, che allo stato attuale risulta non Pag. 174essere ancora operativo, tanto che le amministrazioni centrali e locali si trovano costrette a continuare a fare affidamento sui loro normali sistemi di gestione del bilancio; questo può determinare ritardi e mancato raggiungimento degli obiettivi;

    tale situazione non solo impedisce di fornire il livello di garanzia richiesto dalla Commissione europea per quanto attiene al pieno rispetto delle vigenti normative, anche con particolare riferimento al contrasto degli illeciti, ma comporta anche il concreto rischio di doppi finanziamenti al medesimo progetto;

    a livello centrale si sconta il ritardo nella messa a punto del sistema informatico ReGIS, messo a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività di monitoraggio, con la conseguenza che le amministrazioni devono ancora inserire i dati manualmente, aumentando il rischio di errore nelle informazioni inserite, mentre, soprattutto a livello locale, ma non solo, le amministrazioni soffrono della carenza di personale adeguatamente formato;

    stando alla norma che ne reca l'istituzione, il sistema ReGIS è finalizzato a «supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU» e, contestualmente, ad aderire ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale, assicurando la tracciabilità e trasparenza delle operazioni e l'efficiente scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano;

    la rapida definizione e messa a regime del sistema ReGIS appare pertanto di prioritaria importanza, al fine di non incorrere nella violazione di un obbligo derivante dagli accordi siglati in sede di Unione europea e scongiurare interventi della Commissione europea tesi a ridurre il contributo da erogare, o, addirittura, chiedere il rimborso anticipato del prestito;

    le amministrazione locali soffrono da tempo di una scarsa capacità di progettazione, controllo e verifica dei progetti di investimento, a seguito della progressiva riduzione del personale dipendente, soprattutto nei ruoli tecnici, non rimpiazzato negli anni, per il blocco delle assunzioni, e il rafforzamento della capacità amministrative delle amministrazioni pubbliche richiede un lasso di tempo che appare incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi di investimenti obiettivo del PNRR;

    in particolare, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), durante la sua audizione presso la Commissione Bilancio, ha risposto negativamente alla domanda se le amministrazioni comunali riusciranno a spendere le risorse nei tempi previsti, riconducendo tale difficoltà proprio alla carenza di personale;

    l'ANCI ha altresì evidenziato «il tema delle regole semplificate su cui registriamo segnalazioni in ordine alla difficoltà di applicare per investimenti uguali e spesso connessi procedure diverse. Va urgentemente fatta una verifica in ordine alla possibilità di estendere le semplificazioni introdotte dal decreto-legge 77 del 2021 a tutti gli investimenti»;

    un'ulteriore criticità riguarda, infatti, più in generale, l'espletamento delle gare di appalto per i progetti di investimento pubblico: il PNRR prevede la riforma della normativa sugli appalti, che è già stata organicamente riformata nel 2016-2017 e successivamente ha subito interventi correttivi limitati sui criteri di aggiudicazione e il formato di gara, alcuni dei quali a carattere non permanente; a questo si aggiunga l'incertezza interpretativa delle norme, anche in relazione alla mancata adozione dei decreti attuativi delle nuove norme di semplificazione, della costante interpretazione delle norme da parte di ANAC e forse della necessità di ripensare la normativa più a misura delle imprese italiane che non sono, per lo più, grandi oligopolisti;

    l'effettuazione delle gare di appalto in tempi ragionevoli, senza aggravi derivanti da contenziosi presso la giustizia amministrativa,Pag. 175 è fondamentale, così come il rafforzamento delle amministrazioni, per realizzare la vasta mole di investimenti del PNRR nei tempi concordati con l'Unione europea (2026);

    il settore dell'edilizia gioca un ruolo fondamentale e strategico per il PNRR, data l'entità di risorse destinate alle missioni che coinvolgono il settore come attore principale, eppure permangono i fattori di incertezza che gravano pesantemente sulle PMI del settore edile, quali i continui cambi di marcia imposti dal Governo con la continua modifica del quadro normativo di riferimento e con i continui annunci di norme che poi svaniscono nel nulla a ridosso dell'approvazione; ultima, in ordine di tempo, la cancellazione dall'articolo 23 del cosiddetto decreto-legge «taglia prezzi» della previsione che avrebbe consentito la sospensione dei cantieri in corso per i forti rincari dei materiali riconoscendo alle imprese la causa di forza maggiore;

    tale norma avrebbe consentito di spostare in avanti i termini su scadenze e stati di avanzamento dell'opera, evitando di far ricadere ancora sulle imprese il costo dei rincari, garantendo una «tregua» che sicuramente non costituiva una soluzione duratura ma era l'unico strumento a disposizione delle imprese per non abbandonare del tutto i cantieri, vista l'impossibilità di proseguire i lavori con i costi attuali e la scarsità dei materiali, in assenza di correttivi, e di iniziare i nuovi lavori già previsti;

    giova ricordare in proposito che, ad oggi, le imprese non hanno ancora percepito neanche i fondi stanziati in loro favore per il primo semestre 2021, quando i costi delle materie prime erano la metà di quelli attuali;

    in assenza di provvedimenti urgenti e liberi dai lacci della burocrazia, salterà l'intera progettazione del PNRR la cui realizzazione è affidata al settore edile;

    anche la transizione digitale comporta obiettivi molto impegnativi, ai quali il PNRR destina circa il sessanta per cento delle risorse complessive del programma, cui vanno aggiunti gli oneri connessi da destinare alla formazione e riqualificazione della forza lavoro e all'inclusione sociale nello stesso ambito;

    con riferimento ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale, l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini, così come delineato nella relazione in esame, è utopistico e dannoso, perché rischia di instaurare una sorta di «dittatura digitale»: SPID e CIE spingono infatti verso la digitalizzazione come strumento di semplificazione, ma, in assenza di un supporto fornito da uffici dedicati, presso i quali il cittadino, in particolare l'analfabeta digitale o chi ha scarsa pratica tecnologica, si possa rivolgere per l'effettuazione delle procedure necessarie, diventano inaccessibili e bloccano l'accesso ai servizi;

    l'accompagnamento digitale alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini, alle imprese non può essere affidato esclusivamente agli enti di servizi, ma è necessario prevedere sportelli integrati, presso i Comuni, che eroghino il servizio gratuitamente, creando quelle reti di facilitazione digitale che erano previste per il primo trimestre 2022 e che ad oggi sono, di fatto, inesistenti;

    la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 152 del 2021, è strettamente legata alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma è irrealizzabile in assenza di infrastrutture digitali adeguate e di personale dedicato e appositamente formato; in assenza di semplificazione, la burocrazia costituisce un ostacolo insormontabile, sia per accedere ai finanziamenti per le fonti rinnovabili, come riconosciuto dallo stesso Presidente del Consiglio, sia per esempio con riferimento alle pratiche necessarie per accedere al Superbonus 110;

    gli investimenti e le azioni programmati dal Piano hanno la finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficiente ed efficace l'azione della Pubblica Amministrazione, con l'effetto di ridurre Pag. 176tempi e costi per le imprese e i cittadini, ma senza tutoring a cittadini, imprese e amministrazioni periferiche, l'obiettivo rimarrà irraggiungibile; è proprio la digitalizzazione delle procedure amministrative per le attività produttive che ha fatto saltare l'impianto per il Superbonus 110, perché, in assenza di affiancamento e di personale dedicato e appositamente formato, ne è derivato un aggravio del carico di lavoro per la pubblica amministrazione che ha bloccato anche l'attività ordinaria;

    l'assistenza tecnica che dovrà essere dedicata al supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse, al supporto al recupero dell'arretrato, al supporto per la presentazione dei progetti e al supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure è del tutto inadeguata, così come delineata;

    il reclutamento di professionisti ed esperti, in un numero minimo pari a mille unità, per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, andava fatto a monte e non a valle della programmazione, fermo restando che mille unità appaiono del tutto insufficienti per centrare gli obiettivi di supporto a fronte di un gap assunzionale che dura da anni e da un progressivo invecchiamento della forza lavoro;

    anche con riferimento alla previsione dell'eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale e all'estensione dei meccanismi di silenzio-assenso ove possibile o all'adozione degli strumenti della SCIA, si nutrono dubbi e perplessità;

    uno strumento prezioso di cui non si fa cenno e che non viene mai utilizzato, soprattutto con riferimento all'edilizia, è quello delle Conferenze di servizi decisorie, già previste dall'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, che consentono di far esprimere tutti i soggetti interessati dal procedimento ad un unico tavolo e nel medesimo momento, cosa che consentirebbe di snellire tempi e risultati, in particolare per quanto attiene ai pareri paesaggistici e ambientali; la burocrazia rischia di diventare un esercizio dannoso del potere di «bloccare o ritardare» una procedura;

    semplificare e accelerare le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR, con l'eliminazione delle strozzature critiche riguardanti, in particolare, la valutazione d'impatto ambientale a livello statale e regionale, l'autorizzazione dei nuovi impianti per il riciclaggio dei rifiuti, le procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e quelle necessarie per assicurare l'efficientamento energetico degli edifici (il cosiddetto Superbonus) e la rigenerazione urbana, appare un obiettivo ad oggi impossibile da «mettere a terra» entro il 2026;

    il Presidente del Consiglio ha più volte dichiarato che la difesa dei fondi del PNRR dall'assalto delle mafie è tra le priorità del Governo e il Ministero dell'interno ha previsto unità dedicate presso ogni prefettura per setacciare le società che incassano i fondi, un modello che, grazie allo strumento dell'interdittiva antimafia, ha già dato buoni risultati nelle verifiche per la distribuzione degli aiuti della pandemia;

    negli ultimi due anni sono state bloccate 4.406 imprese, ma per lo sforzo richiesto per i fondi del PNRR, gli organici sono inadeguati: le Prefetture registrano, infatti, carenze di organico del 70 per cento e senza personale non saranno in grado di effettuare i controlli necessari rischiando di fallire in una sfida decisiva per il Paese;

    parimenti, si rileva l'esigenza di rafforzare le risorse umane e strumentali delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, attraverso una politica di investimenti mirata a rafforzarne la capacità operativa, in vista delle nuove sfide che tali articolazioni essenziali della pubblica amministrazione dovranno affrontare nei prossimi anni;

    resta prioritaria, pertanto, l'esigenza di perseguire l'obiettivo della sicurezza dei cittadini attraverso politiche imperniate su una strategia integrata, basata sul pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali e delle polizie locali, nonché su meccanismi Pag. 177di prevenzione sociale dei fenomeni criminali, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado;

    una significativa ed efficace direttrice di intervento dovrebbe inoltre riguardare il potenziamento degli strumenti di videosorveglianza, attraverso l'interconnessione delle telecamere degli enti locali e delle Forze armate quale sistema di prevenzione e di contrasto alla criminalità diffusa e predatoria,

impegna il Governo:

   a) ad adottare tutte le iniziative necessarie per una rapida definizione e messa a regime del sistema ReGIS, elemento essenziale al fine di consentire un attento e costante monitoraggio dei singoli progetti adottati per l'attuazione del Piano e per scongiurare interventi della Commissione europea tesi a ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del dispositivo o di chiedere il rimborso anticipato del prestito per la grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi;

   b) in questo quadro, a garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti Attuatori, anche per il tramite di eventuali altri sistemi locali di supporto, finalizzata a verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, il raggiungimento dei milestone e dei target, concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento;

   c) ad adottare le iniziative opportune a potenziare la capacità di spesa della pubblica amministrazione, sia a livello centrale sia a livello periferico, anche attraverso la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, al fine di potenziarne l'efficacia e la capacità di contrastare fenomeni corruttivi, e scongiurare il rischio del doppio finanziamento dei progetti, e l'inserimento nella pubblica amministrazione di figure professionali tecniche in grado di gestire i progetti e la spesa;

   d) ad adottare in tempi rapidi le riforme necessarie all'attuazione del PNRR nei tempi previsti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di appalti;

   e) ad emanare norme che consentano alle imprese del settore edile di non abbandonare i cantieri già aperti e di non rinunciare all'avvio dei nuovi cantieri previsti, a causa del caro materiali, adottando al contempo i provvedimenti di competenza che rendano immediate le erogazioni previste a sostegno del settore, come accade nel resto dei Paesi UE;

   f) ad attivare un fondo rotativo destinato a finanziare l'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nelle fasi di progettazione e assistenza tecnica sull'impiego dei fondi del PNRR;

   g) ad adottare le iniziative opportune per:

    1) creare con urgenza le cosiddette reti di facilitazione digitale, attraverso la previsione di sportelli integrati che eroghino il servizio di tutoring digitale per l'accesso ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale, con l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini;

    2) favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione attraverso la dotazione di infrastrutture digitali adeguate e di personale dedicato e appositamente formato;

    3) implementare in modo adeguato il numero dei professionisti da destinare al supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse;

    4) semplificare e accelerare le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR, con l'eliminazione delle strozzature critiche, affiancando all'eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, all'estensione dei meccanismi di silenzio-assenso, ove possibile, e all'adozione degli strumenti della SCIA, anche lo strumento delle Conferenze decisorie;

   h) a garantire sicurezza urbana, controllo del territorio e sorveglianza sul corretto utilizzo dei fondi del PNRR, investendoPag. 178 sull'integrazione dei sistemi di sorveglianza di enti locali e Forze dell'ordine e su uno speciale piano assunzionale che consenta di colmare il gap di organico in capo alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e alle Prefetture.

«Prisco, Montaruli, Meloni».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Atto n. 369.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (Atto n. 369),

   premesso che:

    l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO;

    il provvedimento in esame è previsto dal comma 5 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, il quale stabilisce che, entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al medesimo articolo 6;

    trattandosi di uno schema di regolamento di delegificazione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni, è richiesto dallo stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

    si tratta di un regolamento di delegificazione peculiare, in quanto avente ad oggetto la sola abrogazione di disposizioni e non anche la determinazione delle norme generali regolatrici della materia: la disposizione di legge che lo autorizza, peraltro, parla impropriamente di «abrogazione di adempimenti», laddove il riferimento è da intendersi all'abolizione di adempimenti, in via principale ma non esclusiva a mezzo di abrogazione di disposizioni;

    ciò nondimeno, mentre l'articolo 1 dello schema dispone mere abrogazioni, l'articolo 2 contiene modifiche di disposizioni normative per rendere compatibile l'ordinamento con il nuovo PIAO, apportando – come indica la relazione illustrativa – modifiche puntuali laddove non sia risultato possibile intervenire attraverso abrogazioni;

    il contenuto del PIAO è invece oggetto di un decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, non sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari;

    la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato hanno espresso, nei rispettivi pareri, diversi rilievi che evidenziano alcune criticità che è opportuno superare prima dell'emanazione del regolamento;

    la disposizione di legge cui il provvedimento in esame dà attuazione ha come Pag. 180finalità la semplificazione dei processi, pertanto occorre che siano aboliti tutti gli adempimenti che appaiono non più necessari a seguito dell'introduzione del PIAO,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, provveda il Governo a disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni relative al «Nucleo della concretezza» e ai correlati adempimenti, introdotte dall'articolo 1 della legge n. 56 del 2019: la medesima lettera b) prevede infatti, al riguardo, l'abrogazione del solo comma 2 dell'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha ad oggetto il «Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni», mentre sopravvivono le disposizioni sulle funzioni ispettive, di controllo e sanzionatorie, peraltro da coordinare con quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021; in subordine, provveda il Governo a specificare che le disposizioni sui poteri ispettivi del Nucleo della concretezza non si applicano agli enti locali, a tal fine abrogando il comma 5 dell'articolo 60-bis e l'articolo 60-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;

   2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema, che sopprime l'ultimo periodo del comma 3-bis dell'articolo 169 del TUEL, il quale prevede che il Piano dettagliato degli obiettivi (di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo TUEL) e il Piano della performance (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009), siano unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG), provveda invece il Governo a specificare che tali piani sono assorbiti nel PIAO;

   3) provveda inoltre il Governo a disporre l'abrogazione dell'articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, atteso che tale materia può infatti essere oggetto del PIAO;

   4) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, provveda il Governo a specificare che la previsione dell'invio del PIAO al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, essendo finalizzato a verifiche preliminari all'avvio di procedure di reclutamento da parte delle amministrazioni statali, si applica solo a queste ultime;

   5) con riferimento all'articolo 2, comma 3, dello schema, che modifica il decreto legislativo n. 150 del 2009, provveda il Governo a introdurre una disposizione che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 150 e al fine di non creare vuoti normativi, preveda che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale si adeguino ai principi in materia di PIAO;

   6) con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), dello schema, con particolare riguardo alla modifica apportata dal numero 2) all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2013, provveda il Governo a chiarire se il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT) è assorbito o meno nel PIAO, anche in considerazione delle diverse scadenze temporali previste per i due documenti: a tal fine, si potrebbe anche intervenire direttamente sull'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, che ha istituito il predetto Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per specificare che tale Piano deve essere definito e trasmesso dalle sole amministrazioni non tenute ad adottare il PIAO anche nella forma semplificata (questa specificazione si rende necessaria anche al fine della pubblicazione dell'uno o dell'altro documento nella sezione Amministrazione trasparente dei rispettivi siti internet istituzionali);

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   7) in via generale, occorre inserire una clausola che chiarisca gli effetti delle abrogazioni recate dal provvedimento sulle amministrazioni escluse dal PIAO, oppure riformulare le previsioni abrogative, nel senso di prevedere la cessazione dell'efficacia delle disposizioni nei confronti delle amministrazioni ora tenute a redigere il PIAO: in assenza di una espressa previsione in merito, le prime sarebbero infatti esonerate dalla redazione sia del PIAO sia degli altri piani contemplati dalle norme oggetto di abrogazione;

   8) in via generale, per tutte le pubbliche amministrazioni, occorre prevedere la facoltà di introdurre il «protocollo digitale in blockchain», strumento innovativo che funziona a partire dall'atto basilare di ogni procedimento – l'apposizione del numero di protocollo su un documento – e grazie al quale i diversi enti potranno connettersi progressivamente gli uni agli altri, al molteplice fine di rendere: a) più trasparente e digitalizzata ogni singola pubblica amministrazione accumulando dati per evolvere i servizi – anche, ad esempio, per la migliore riscossione dei tributi – ed effettuare analisi predittive per ottimizzare e/o ampliare l'offerta di servizi, pur nel rispetto della privacy e dell'eventuale segreto d'ufficio; b) rendere l'azione delle pubbliche amministrazioni maggiormente resiliente ai potenziali fenomeni corruttivi e/o di inquinamento delle prove (dato che la blockchain cosiddetta «pubblica» è per sua natura molto difficile – se non quasi impossibile – da modificare); il «protocollo digitale in blockchain» consente inoltre di evitare il malcostume di conservare dei numeri di protocollo vuoti che vengono utilizzati in momenti successivi, nonché svolge l'importante funzione di meglio perimetrare le responsabilità di ogni singolo dirigente e funzionario quadro in merito ad ogni singolo atto; il «protocollo digitale in blockchain» è altresì utilizzabile per misurare in modo visibile sulla blockchain la durata della permanenza di ogni atto presso i diversi uffici coinvolti nel procedimento o per competenza tematica e/o per competenza territoriale; il «protocollo digitale in blockchain» favorisce inoltre l'accessibilità degli atti e la trasparenza dei procedimenti in favore di ogni cittadino o impresa, che così sono in grado di conoscere lo stato di avanzamento delle proprie pratiche accedendo, tramite lo SPID, al portale della Pubblica Amministrazione, ovvero, nella fase iniziale, in via transitoria, ai portali delle singole amministrazioni che attivano questo servizio di «protocollo digitale in blockchain»; in particolare, il «protocollo digitale in blockchain» misura l'efficienza di ogni singolo dirigente pubblico, in quanto sulla blockchain verranno iscritti non solo gli atti emanati, ma anche tutti i ricorsi avverso gli stessi atti e sarà palesato l'esito dei ricorsi stessi, rendendo immediatamente comprensibili, non solo i tempi di produzione degli atti da parte di ogni singolo dirigente, ma anche la qualità dei provvedimenti amministrativi che lo stesso dirigente ha redatto;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) in via generale, e a integrazione di quanto rilevato nelle condizioni del presente parere, valuti il Governo l'opportunità di estendere, già nel provvedimento in esame, il perimetro dell'abolizione degli adempimenti e delle correlate abrogazioni di norme, nella misura massima consentita dall'introduzione del PIAO;

   b) sempre in via generale, in considerazione della «costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi» sottesa all'introduzione del PIAO, occorrerebbe prevedere fin d'ora, anche sulla base della prima applicazione delle nuove disposizioni, successivi e progressivi interventi abrogativi, introducendo a tal fine un meccanismo di monitoraggio;

   c) con riferimento al Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, valuti il Governo l'opportunità di introdurre nel provvedimento una norma di chiusura per chiarire che, per le amministrazioni soggette al PIAO, tutti i riferimenti a tale Piano sono da intendersi come riferimenti alla corrispondente sezione del nuovo strumento;

   d) con riferimento al Piano dei fabbisogni, previsto dall'articolo 6, comma 2, del Pag. 182decreto legislativo n. 165 del 2001, che confluisce nel PIAO, sarebbe opportuno adattarne i contenuti alle mutate esigenze, tenuto conto delle necessità che derivano dall'attuazione del PNRR;

   e) valuti il Governo l'opportunità di introdurre disposizioni specifiche volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di regolamento con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca, in ragione della loro specificità e peculiare autonomia, con particolare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca, oggi regolati ai sensi degli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016: in particolare, si dovrebbe chiarire che per gli enti pubblici di ricerca resta fermo che il piano triennale dei fabbisogni è regolato dalle disposizioni specifiche ad essi riservate (in particolare dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016), essendo, al riguardo, fuorviante la proposta, recata dallo schema di decreto, di modifica del primo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che pare introdurre, per tutte le pubbliche amministrazioni (e dunque anche per tali Enti) una procedura (ed una tempistica) unica per l'approvazione di tale documento – unitamente alla proposta abrogazione dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che recava la salvaguardia delle modalità specifiche previste per gli enti pubblici di ricerca in relazione alla redazione dei predetti piani dei fabbisogni;

   f) sarebbe opportuno prevedere, nel primo provvedimento utile, una proroga del termine per la prima adozione del PIAO.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Atto n. 369.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (Atto n. 369),

   premesso che:

    l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO;

    il provvedimento in esame è previsto dal comma 5 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, il quale stabilisce che, entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al medesimo articolo 6;

    trattandosi di uno schema di regolamento di delegificazione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni, è richiesto dallo stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

    si tratta di un regolamento di delegificazione peculiare, in quanto avente ad oggetto la sola abrogazione di disposizioni e non anche la determinazione delle norme generali regolatrici della materia: la disposizione di legge che lo autorizza, peraltro, parla impropriamente di «abrogazione di adempimenti», laddove il riferimento è da intendersi all'abolizione di adempimenti, in via principale ma non esclusiva a mezzo di abrogazione di disposizioni;

    ciò nondimeno, mentre l'articolo 1 dello schema dispone mere abrogazioni, l'articolo 2 contiene modifiche di disposizioni normative per rendere compatibile l'ordinamento con il nuovo PIAO, apportando – come indica la relazione illustrativa – modifiche puntuali laddove non sia risultato possibile intervenire attraverso abrogazioni;

    il contenuto del PIAO è invece oggetto di un decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, non sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari;

    la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato hanno espresso, nei rispettivi pareri, diversi rilievi che evidenziano alcune criticità che è opportuno superare prima dell'emanazione del regolamento;

    la disposizione di legge cui il provvedimento in esame dà attuazione ha come Pag. 184finalità la semplificazione dei processi, pertanto occorre che siano aboliti tutti gli adempimenti che appaiono non più necessari a seguito dell'introduzione del PIAO;

    in via generale, per tutte le pubbliche amministrazioni, occorre prevedere la facoltà di introdurre il «protocollo digitale in blockchain», strumento innovativo che opera a partire dall'atto basilare di ogni procedimento – l'apposizione del numero di protocollo su un documento – e grazie al quale i diversi enti potranno connettersi progressivamente gli uni agli altri, al molteplice fine di rendere: a) più trasparente e digitalizzata ogni singola pubblica amministrazione accumulando dati per evolvere i servizi – anche, ad esempio, per la migliore riscossione dei tributi – ed effettuare analisi predittive per ottimizzare e/o ampliare l'offerta di servizi, pur nel rispetto della privacy e dell'eventuale segreto d'ufficio; b) rendere l'azione delle pubbliche amministrazioni maggiormente resiliente ai potenziali fenomeni corruttivi e/o di inquinamento delle prove (dato che la blockchain cosiddetta «pubblica» è per sua natura molto difficile – se non quasi impossibile – da modificare); il «protocollo digitale in blockchain» consente inoltre di evitare il malcostume di conservare dei numeri di protocollo vuoti che vengono utilizzati in momenti successivi, nonché svolge l'importante funzione di meglio perimetrare le responsabilità di ogni singolo dirigente e funzionario quadro in merito ad ogni singolo atto; il «protocollo digitale in blockchain» è altresì utilizzabile per misurare in modo visibile sulla blockchain la durata della permanenza di ogni atto presso i diversi uffici coinvolti nel procedimento o per competenza tematica e/o per competenza territoriale; il «protocollo digitale in blockchain» favorisce inoltre l'accessibilità degli atti e la trasparenza dei procedimenti in favore di ogni cittadino o impresa, che così sono in grado di conoscere lo stato di avanzamento delle proprie pratiche accedendo, tramite lo SPID, al portale della Pubblica Amministrazione, ovvero, nella fase iniziale, in via transitoria, ai portali delle singole amministrazioni che attivano questo servizio di «protocollo digitale in blockchain»; in particolare, il «protocollo digitale in blockchain» misura l'efficienza di ogni singolo dirigente pubblico, in quanto sulla blockchain verranno iscritti non solo gli atti emanati, ma anche tutti i ricorsi avverso gli stessi atti e sarà palesato l'esito dei ricorsi stessi, rendendo immediatamente comprensibili, non solo i tempi di produzione degli atti da parte di ogni singolo dirigente, ma anche la qualità dei provvedimenti amministrativi che lo stesso dirigente ha redatto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, provveda il Governo a disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni relative al «Nucleo della concretezza» e ai correlati adempimenti, introdotte dall'articolo 1 della legge n. 56 del 2019: la medesima lettera b) prevede infatti, al riguardo, l'abrogazione del solo comma 2 dell'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha ad oggetto il «Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni», mentre sopravvivono le disposizioni sulle funzioni ispettive, di controllo e sanzionatorie, peraltro da coordinare con quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021; in subordine, provveda il Governo a specificare che le disposizioni sui poteri ispettivi del Nucleo della concretezza non si applicano agli enti locali, a tal fine abrogando il comma 5 dell'articolo 60-bis e l'articolo 60-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;

   2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema, che sopprime l'ultimo periodo del comma 3-bis dell'articolo 169 del TUEL, il quale prevede che il Piano dettagliato degli obiettivi (di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo TUEL) e il Piano della performance (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009), siano unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG), provvedaPag. 185 invece il Governo a specificare che tali piani sono assorbiti nel PIAO;

   3) provveda inoltre il Governo a disporre l'abrogazione dell'articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, atteso che tale materia può infatti essere oggetto del PIAO;

   4) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, provveda il Governo a specificare che la previsione dell'invio del PIAO al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, essendo finalizzato a verifiche preliminari all'avvio di procedure di reclutamento da parte delle amministrazioni statali, si applica solo a queste ultime;

   5) con riferimento all'articolo 2, comma 3, dello schema, che modifica il decreto legislativo n. 150 del 2009, provveda il Governo a introdurre una disposizione che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 150 e al fine di non creare vuoti normativi, preveda che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale si adeguino ai principi in materia di PIAO;

   6) con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), dello schema, con particolare riguardo alla modifica apportata dal numero 2) all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2013, provveda il Governo a chiarire se il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT) è assorbito o meno nel PIAO, anche in considerazione delle diverse scadenze temporali previste per i due documenti: a tal fine, si potrebbe anche intervenire direttamente sull'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, che ha istituito il predetto Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per specificare che tale Piano deve essere definito e trasmesso dalle sole amministrazioni non tenute ad adottare il PIAO anche nella forma semplificata (questa specificazione si rende necessaria anche al fine della pubblicazione dell'uno o dell'altro documento nella sezione Amministrazione trasparente dei rispettivi siti internet istituzionali);

   7) in via generale, occorre inserire una clausola che chiarisca gli effetti delle abrogazioni recate dal provvedimento sulle amministrazioni escluse dal PIAO, oppure riformulare le previsioni abrogative, nel senso di prevedere la cessazione dell'efficacia delle disposizioni nei confronti delle amministrazioni ora tenute a redigere il PIAO: in assenza di una espressa previsione in merito, le prime sarebbero infatti esonerate dalla redazione sia del PIAO sia degli altri piani contemplati dalle norme oggetto di abrogazione;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) in via generale, e a integrazione di quanto rilevato nelle condizioni del presente parere, valuti il Governo l'opportunità di estendere, già nel provvedimento in esame, il perimetro dell'abolizione degli adempimenti e delle correlate abrogazioni di norme, nella misura massima consentita dall'introduzione del PIAO;

   b) sempre in via generale, in considerazione della «costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi» sottesa all'introduzione del PIAO, occorrerebbe prevedere fin d'ora, anche sulla base della prima applicazione delle nuove disposizioni, successivi e progressivi interventi abrogativi, introducendo a tal fine un meccanismo di monitoraggio;

   c) con riferimento al Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, valuti il Governo l'opportunità di introdurre nel provvedimento una norma di chiusura per chiarire che, per le amministrazioni soggette al PIAO, tutti i riferimenti a tale Piano sono da intendersi come riferimenti alla corrispondente sezione del nuovo strumento;

   d) con riferimento al Piano dei fabbisogni, previsto dall'articolo 6, comma 2, del Pag. 186decreto legislativo n. 165 del 2001, che confluisce nel PIAO, sarebbe opportuno adattarne i contenuti alle mutate esigenze, tenuto conto delle necessità che derivano dall'attuazione del PNRR;

   e) valuti il Governo l'opportunità di introdurre disposizioni specifiche volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di regolamento con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca, in ragione della loro specificità e peculiare autonomia, con particolare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca, oggi regolati ai sensi degli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016: in particolare, si dovrebbe chiarire che per gli enti pubblici di ricerca resta fermo che il piano triennale dei fabbisogni è regolato dalle disposizioni specifiche ad essi riservate (in particolare dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016), essendo, al riguardo, fuorviante la proposta, recata dallo schema di decreto, di modifica del primo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che pare introdurre, per tutte le pubbliche amministrazioni (e dunque anche per tali Enti) una procedura (ed una tempistica) unica per l'approvazione di tale documento – unitamente alla proposta abrogazione dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che recava la salvaguardia delle modalità specifiche previste per gli enti pubblici di ricerca in relazione alla redazione dei predetti piani dei fabbisogni;

   f) sarebbe opportuno prevedere, nel primo provvedimento utile, una proroga del termine per la prima adozione del PIAO.