CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 marzo 2022
770.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 201

ALLEGATO 1

Disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021 (S. 2469 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2469, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 e rilevato che:

    il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione); assumono poi rilievo, con riferimento a singole disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale mercati finanziari e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s)); le materie di competenza concorrente governo del territorio, porti e aeroporti civili, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articolo 117, terzo comma) e la materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma; si richiama in proposito anche la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale);

    la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato il carattere trasversale della materia «tutela della concorrenza», alla luce del suo carattere finalistico; tale materia si intreccia quindi facilmente con altre attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017); ad essa è inoltre sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004);

    a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 1 dell'articolo 2 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici; il comma 3 dell'articolo 8 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo attuativo della delega in materia di trasporto pubblico non di linea; il comma 1 dell'articolo 17, ai capoversi commi 4 e 9, prevede il parere della Conferenza Stato-regioni per, rispettivamente, il decreto del Ministro della salute che individuerà l'elenco delle aziende autorizzate e la definizione dei programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati; il comma 3 dell'articolo 23, prevede il parere e, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza; il comma 2 dell'articolo 24 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche;

    anche il comma 3 dell'articolo 6 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificati ai fini dell'adozione, nell'ambito della delega in materia di servizi pubblici locali, dei decreti legislativi attuativi dei principi di delega in materia di definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (comma 2, lettera d)) e in materia di razionalizzazione del rapporto tra la definizione dei servizi pubblici locali e la definizione per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariatoPag. 202 regolati dal codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017, comma 2, lettera o); per l'attuazione dei decreti legislativi attuativi degli altri principi di delega è previsto il parere della Conferenza unificata; al riguardo, si ricorda che la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale ha censurato alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, incluse quelle in materia di servizi pubblici locali, in quanto lesive del principio di leale collaborazione, perché tale principio non poteva ritenersi soddisfatto dalla previsione di parere nell'ambito del sistema delle Conferenze, in luogo dell'intesa; tra queste vi erano anche disposizioni che contenevano principi di delega analoghi ad alcuni dei principi di delega della disposizione in commento e per i quali però si prevede, in base al comma 3 dell'articolo 6, il parere e non l'intesa in sede di Conferenza unificata; si tratta in particolare, al comma 2, delle lettere b) (razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale), c) (definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi), q) (revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti), r) (razionalizzazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari) t) (razionalizzazione delle modalità di partecipazione degli utenti) z) (definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio);

    il comma 1 dell'articolo 17, al capoverso comma 2, prevede «l'intesa con» la Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro della salute che definirà lo schema-tipo della Convenzione con le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati; al riguardo, si rileva che, dal punto di vista formale, appare preferibile utilizzare la formulazione «previa intesa in sede di»;

   sul provvedimento sono pervenute osservazioni e proposte di modifica della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   provveda la Commissione di merito a:

    1. ad approfondire le osservazioni e le richieste di modifica pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali;

    2. a sostituire all'articolo 6, comma 3, le parole: «di cui alle lettere d) e o)» con le seguenti: «di cui alle lettere b), c), d), o), q), r), t) e z)» e le parole da: «alle lettere a), b)» a «e z)» con le seguenti: «alle lettere a), e), f), g), h), i), l), m), n), p), s), u) e v

   e con la seguente osservazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sostituire all'articolo 17, comma 1, capoverso comma 2 le parole: «d'intesa con la Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».

Pag. 203

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminata la proposta di legge C. 491-B, recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie;

   richiamati i pareri favorevoli espressi sul provvedimento il 13 febbraio 2019, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera e il 10 luglio 2019, nel corso dell'esame al Senati e rilevato che:

    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile all'ambito della materia «tutela della salute», di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, oggetto di potestà legislativa concorrente, nonché, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, di competenza legislativa dello Stato;

    l'articolo 1 della proposta qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 204

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere (C. 2805, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminata la proposta di legge C. 2805, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

   considerato il notevole rilievo sociale e politico della proposta di legge, la quale si inserisce nelle iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza di genere, con l'obiettivo specifico di disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia «coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.