CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 marzo 2022
769.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

   premesso che:

    l'articolo 33, al comma 1 interviene sull'articolo 73, comma 11-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, che disciplina il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, per consentire ai tirocinanti che sono stati assunti come addetti all'ufficio per il processo durante lo svolgimento del tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

   considerato che:

    il 2 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 58, recante la disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, quali la Corte di Cassazione, la Procura generale presso la Corte di Cassazione, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i Tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari e presso i Tribunali per i minorenni, la Corte dei conti, la Procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali;

    quanto ai tirocini interessati dalla disciplina del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 marzo 2016, n. 58, si tratta di quelli iniziati dopo l'entrata in vigore di detto decreto;

    i destinatari di questo strumento di formazione sono tutti i praticanti avvocati interessati all'affiancamento ad un magistrato che, al momento della presentazione della domanda, siano inseriti nel registro di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni né siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza ed abbiano già svolto sei mesi di tirocinio presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato;

    oltre al possesso dei detti requisiti, la domanda di partecipazione deve altresì attestare i dati dell'avvocato presso cui il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio, il punteggio di laurea conseguito dal praticante, la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, nonché ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante;

    l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta anche presso uffici giudiziari diversi, purché in Pag. 21ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. La durata complessiva del tirocinio non deve superare i 12 mesi;

   rilevato che:

    molti sono i punti di contatto rinvenibili tra la disciplina introdotta dal decreto ministeriale n. 58 del 2016 e quella relativa al tirocinio ex articolo 73 decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013. Medesime sono, infatti, le attività svolte in affiancamento al magistrato affidatario, così come perfettamente sovrapponibile appare l'obbligo di riservatezza e riserbo imposto al tirocinante. In entrambi i casi, inoltre, l'esito positivo del tirocinio, e dunque della formazione, è attestato da una relazione finale sottoscritta dal magistrato affidatario;

   rilevato, tuttavia, che:

    l'articolo 33, comma 1, non contiene alcuna disciplina relativa ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari svolti ex D.M. 58 del 2016, e che quindi sarebbe auspicabile consentire ai tirocinanti previsti da tale decreto che sono stati assunti come addetti all'Ufficio per il processo durante lo svolgimento del periodo di tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per lo svolgimento e per il riconoscimento dell'espletamento della pratica forense, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

    l'articolo 33 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, che modifica l'articolo 11 del D.L. 80/2021 («Addetti all'ufficio per il processo»), prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo, ma non risolve la lacuna normativa e le conseguenti incertezze in ordine al regime previdenziale applicabile agli avvocati vincitori del concorso, i quali paventano un possibile pregiudizio al loro status previdenziale a causa della cancellazione dell'iscrizione alla Cassa Forense che è conseguenza automatica della sospensione dall'albo;

    per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo è necessario prevedere normativamente che la sospensione dall'esercizio della professione forense non comporti la cancellazione automatica dall'ente previdenziale Cassa Forense, in modo da permettere all'avvocato addetto all'Ufficio per il processo di conservare e preservare la continuità del proprio status professionale ai fini previdenziali e assistenziali;

    occorre, pertanto, introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

    l'articolo 33 comma 2, lettera a), del D.L. 17/2022, che modifica l'articolo 11 del D.L. 80/2021 («Addetti all'ufficio per il processo»), presenta, inoltre, criticità in ordine alla posizione dei Praticanti Avvocati assunti nell'Ufficio per il processo;

    se, da un lato, il comma 4 dell'articolo 11 del D.L. 80/2021 riconosce che il servizio prestato presso l'Ufficio del processo è equivalente ad un anno di tirocinio per l'accesso alla professione forense, dall'altro, il nuovo articolo 33, comma 2, lettera a), del D.L. n. 17/2022, introduce per le professioni legali una causa di incompatibilità che impone al praticante avvocato solo un obbligo di comunicazione e non anche di interruzione del tirocinio;

    l'articolo 41 comma 4 della legge professionale prevede che «Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse»;

   ritenuto che:

    l'articolo 33 del decreto-legge n. 17 del 2022, che modifica l'articolo 11 del D.L. Pag. 2280/2021 («Addetti all'ufficio per il processo»), prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo ma nulla prevede per i praticanti avvocati, se non l'obbligo per quest'ultimi di comunicare l'assunzione al Consiglio dell'ordine di appartenenza;

    relativamente alla pratica forense occorre distinguere tra praticanti avvocati abilitati al patrocinio e praticanti avvocati non abilitati al patrocinio;

    quanto ai praticanti avvocati abilitati, l'articolo 41, comma 12, della legge professionale n. 247 del 2012 prevede che «Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore»;

    qualora i praticanti avvocati abilitati divenuti addetti all'Ufficio del processo continuassero a svolgere la pratica forense presso lo studio legale di appartenenza, si potrebbe determinare il rischio concreto di conflitti d'interesse e d'incompatibilità con gli affari trattati nell'esercizio delle nuove funzioni espletate, determinando, inoltre, un regime irragionevolmente differenziato, quanto alla possibilità di esercizio della professione forense, tra avvocati, per cui è disposta l'incompatibilità, e praticanti abilitati al patrocinio, con l'ulteriore conseguenza di esporre tali soggetti alla possibilità di commettere illeciti deontologici;

    appare, pertanto, necessario chiarire a livello normativo che il praticante avvocato abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, manterrà l'iscrizione nel registro dei praticanti, ma non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza e non potrà espletare l'attività professionale legata al patrocinio, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio del processo, ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione, prevedendo, inoltre, in caso di precedente iscrizione all'Ente previdenziale Cassa Forense, che venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

   considerato che:

    anche nel caso dei praticanti avvocati non abilitati vincitori del concorso per addetto all'Ufficio del processo, qualora gli stessi continuassero a svolgere la pratica forense presso lo studio legale di appartenenza, si potrebbe determinare il rischio concreto di conflitti d'interesse ed incompatibilità con gli affari trattati nell'esercizio delle nuove funzioni espletate, con l'ulteriore conseguenza di esporre tali soggetti alla possibile commissione di illeciti deontologici;

    appare, pertanto, necessario chiarire a livello normativo che il praticante avvocato non abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, manterrà l'iscrizione nel registro dei praticanti ma non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione;

   preso atto che:

    l'articolo 34 del D.L. 17/2022 apporta alcune modifiche al decreto legislativoPag. 23 n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea «EPPO»;

    tra le varie modifiche, tale articolo innalza il limite di età per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED) e introduce una specifica disciplina relativa alla designazione di PED addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione (c.d. PED di legittimità);

    la novella in questione apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, volte al coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità, disponendo, in particolare, che l'esercizio delle funzioni dei PED di legittimità sia circoscritto alle sole udienze penali;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 33, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di consentire ai tirocinanti ex D.M. 58/2016, che sono stati assunti come addetti all'Ufficio per il processo durante lo svolgimento di tale tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per lo svolgimento e per il riconoscimento dell'espletamento della pratica forense, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

   b) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

   c) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il praticante avvocato abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza e non potrà espletare l'attività professionale legata al patrocinio, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione, ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, prevedendo, inoltre, in caso di precedente iscrizione all'Ente previdenziale, di introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, il praticante avvocato abilitato al patrocinio, affinché venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

   d) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il praticante avvocato non abilitato, assunto presso l'Ufficio del processo, non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza, restando tuttavia ferma sia l'iscrizione nel registro dei praticanti, sia la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo – a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione – ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica.