CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2022
766.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali». C. 3495 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

   rilevato che:

    l'articolo 2 del decreto-legge in esame riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022;

    al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole e di contenere gli aumenti del prezzo dell'energia elettrica, occorrerebbe introdurre una specifica disposizione aggiuntiva volta a prevedere per le imprese agricole, sino al 31 dicembre 2022, la riduzione al 5 per cento anche dell'Iva relativa alla fornitura di energia elettrica;

    sarebbe opportuno, inoltre, prevedere, in favore dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola, nel caso di inadempimento delle fatture emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, la possibilità di accedere ad un piano di rateizzazione;

   rilevato altresì che:

    l'articolo 4, al comma 1, riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subìto un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022; il comma 2 chiarisce che il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto consumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022;

    tali disposizioni andrebbero opportunamente estese anche alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle imprese e alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, che non sono attualmente incluse tra le imprese «energivore» di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

    analogamente, andrebbe esteso alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle imprese e alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, il contributo straordinario previsto dall'articolo 5 in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, cosiddette «gasivore», come individuate sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021;

   considerato che:

    l'articolo 6 reca interventi in favore del settore dell'autotrasporto per compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici;

    in considerazione degli effetti economici negativi derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di salvaguardare il livello occupazionale della gente di mare, andrebbero inserite nel provvedimento disposizioni recanti interventi anche in favore delle imprese armatrici;

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   considerato altresì che:

    l'articolo 8 reca misure di sostegno alla liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia;

    in particolare, il predetto articolo, al comma 1, lettera a), estende la concessione delle garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquidità delle imprese – previste dall'articolo 1 e dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 – anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia;

    il medesimo articolo, al comma 1, lettera b), interviene sulla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI, di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, disponendo che, fino al 30 giugno 2022, non è dovuta commissione per le garanzie rilasciate dal Fondo a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia;

    per far fronte alla situazione di grave emergenza economica determinata dalla crisi energetica in atto e sostenere la liquidità del sistema produttivo, già fortemente colpito dalle misure restrittive di contrasto alla pandemia da Covid-19, appare opportuno inserire, nell'articolo in commento, disposizioni aggiuntive dirette a prevedere: a) per gli operatori che abbiano subito un aumento dei costi di produzione a causa dell'incremento del prezzo dell'energia, la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui o di altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie; b) l'estensione delle garanzie straordinarie di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (Fondo centrale di garanzia PMI) alle imprese che versino in crisi di liquidità a causa dell'aumento dei costi energetici;

   ritenuto che:

    l'articolo 11 introduce deroghe alla norma, contenuta nell'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (l. n. 27/2012), che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER);

    in particolare, l'articolo in esame dispone che il divieto non si applica e, dunque, che accedono agli incentivi statali gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale (nuovo comma 1-septies dell'articolo 65); analogamente, si dispone l'inapplicabilità del divieto agli impianti agro-voltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle già ammesse, vale a dire moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, prevedano comunque un sistema di monitoraggio della continuità dell'attività agricola e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale (nuovo comma 1-octies dell'articolo 65); si prevede, infine, che il limite del 10 per cento della superficie agricola occupabile operi anche per gli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative già ammesse (novella al comma 1-quinquies dell'articolo 65);

    al fine di scongiurare il rischio di fenomeni speculativi e di prevenire il consumo di suolo agricolo, appare opportuno introdurre ulteriori correttivi alla disciplina inerente gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo contenuta nel richiamato articolo 65;

    nello specifico, l'accesso agli incentivi dovrebbe essere subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del richiedente, a far permanere la specifica particella occupata dagli impianti parte della proprietà aziendale per almeno 10 anni;

    quanto agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, unitamente all'occupazione di una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale, quale ulteriore condizione per l'accesso agli incentivi dovrebbe essere prevista la collocazione su aree agricole marginali o non coltivate da almeno 5 anni; dovrebbe altresì essere determinato, in termini di metri quadri, il limite massimo della superficie agricola occupabile;

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   ritenuto altresì che:

    l'articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199 del 2021, disponendo, al comma 2, lettera c), che le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

    tale disposizione dovrebbe essere opportunamente riformulata, nel senso di prevedere il concerto, anziché il parere, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   osservato che:

    nell'ambito delle disposizioni contenute nel Titolo I del provvedimento, dovrebbero essere inserite urgenti misure per promuovere lo sviluppo di impianti di biogas, in modo da sostenere le imprese del settore primario nella produzione di energia destinata prevalentemente all'autoconsumo aziendale e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo;

    in particolare, occorrerebbe prevedere per gli imprenditori agricoli un contributo a fondo perduto per la realizzazione, senza oneri di registrazione, di impianti di biogas con potenza non superiore a 300 kW, a condizione che vengano utilizzati reflui zootecnici, colture di secondo raccolto, sottoprodotti di origine biologica ed altri residui organici del ciclo produttivo aziendale;

   considerato, infine, che:

    dovrebbero essere introdotte nel provvedimento specifiche disposizioni dirette a far fronte alle esigenze di liquidità delle imprese agricole, i cui costi di produzione sono sensibilmente aumentati a causa della crisi energetica e dei recenti sviluppi del conflitto russo-ucraino;

    in particolare, appare opportuno prevedere: a) un sistema di incentivi fiscali, nella forma di crediti di imposta, per l'acquisto di prodotti energetici, fertilizzanti e fitosanitari; b) l'istituzione di un apposito fondo per la sostenibilità economica in agricoltura; c) l'istituzione di un fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo praticato sui prodotti cerealicoli; c) misure volte a favorire la ristrutturazione del debito delle aziende agricole, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali e gli istituti di credito sia pari o superiore al 30 per cento del fatturato prodotto nel 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni aggiuntive dirette a prevedere: a) per le imprese agricole, sino al 31 dicembre 2022, la riduzione al 5 per cento dell'Iva relativa alla fornitura di energia elettrica; b) per i clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola, in caso di inadempimento delle fatture emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, la possibilità di accedere ad un piano di rateizzazione;

   2) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di estendere alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle imprese e alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, il contributo straordinario previsto per le imprese «energivore»;

   3) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di estendere alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle imprese e alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, il contributo straordinario previsto per le imprese a forte consumo di gas naturale;

   4) dopo l'articolo 6, al fine di compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, si valuti l'opportunità di introdurre un articolo aggiuntivo Pag. 57diretto a prevedere interventi in favore delle imprese armatrici;

   5) all'articolo 8, si valuti l'opportunità di inserire ulteriori misure di sostegno alla liquidità delle imprese, tra le quali, in particolare: per gli operatori che abbiano subito un aumento dei costi di produzione a causa dell'incremento del prezzo dell'energia, la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui o di altre forme di finanziamento a rimborso rateale, anche perfezionate attraverso il rilascio di cambiali agrarie; l'estensione delle garanzie straordinarie di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (Fondo centrale di garanzia PMI) alle imprese che versino di in crisi di liquidità conseguente all'aumento dei costi energetici;

   6) all'articolo 11, al fine di contrastare possibili fenomeni speculativi e scongiurare il rischio di un indiscriminato consumo di suolo agricolo, si valuti l'opportunità di inserire disposizioni correttive dirette a: a) condizionare l'accesso agli incentivi per lo sviluppo degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo all'assunzione dell'impegno, da parte del richiedente, a far permanere la particella di terreno occupata dagli impianti parte della proprietà aziendale per almeno 10 anni; b) quanto agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, prevedere quale ulteriore condizione per l'accesso agli incentivi la collocazione su aree agricole marginali o non coltivate da almeno 5 anni; c) determinare, in riferimento agli impianti di cui alla precedente lettera, il limite massimo, in termini di metri quadri, della superficie agricola occupabile;

   7) dopo l'articolo 11, al fine di sostenere le imprese del settore primario nella produzione di energia destinata prevalentemente all'autoconsumo aziendale, si valuti l'opportunità di inserire un articolo aggiuntivo diretto a promuovere lo sviluppo di impianti di biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW, prevedendo un apposito contributo a fondo perduto in favore degli imprenditori agricoli; si valuti altresì l'opportunità di vincolare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomassa e biogas, di impianti biogas convertiti alla produzione di biometano e di nuovi impianti a biometano, all'utilizzo di prodotti agricoli, forestali e zootecnici di scarto, cover crops, secondi raccolti, scarti agro-industriali, forsu, sfalci urbani e stradali, e potature;

   8) all'articolo 13, comma 2, lettera c), relativamente all'adozione delle linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di off-shore, si valuti l'opportunità di prevedere il concerto, anziché il parere, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   9) si valuti, infine, l'opportunità di introdurre nel provvedimento specifiche disposizioni dirette a far fronte alle esigenze di liquidità delle imprese agricole, tra le quali: a) un sistema di incentivi fiscali, nella forma di crediti di imposta, per l'acquisto di prodotti energetici, fertilizzanti e fitosanitari; b) l'istituzione di un apposito fondo per la sostenibilità economica in agricoltura nonché di un fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo praticato sui prodotti cerealicoli; c) misure volte a favorire la ristrutturazione del debito delle aziende agricole, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali e gli istituti di credito sia pari o superiore al 30 per cento del fatturato prodotto nel 2021.