CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 febbraio 2022
743.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07522 Pittalis: Sull'attivamento dei poteri ispettivi in ordine alla vicenda giudiziaria di un imputato nell'ambito di un procedimento penale presso la procura di Catanzaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante – con specifico riferimento al procedimento penale istruito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro che vede coinvolto l'avvocato Giancarlo Pittelli, attualmente nella fase del giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia – domanda alla Ministra della Giustizia «...56 intenda attivare i propri poteri ispettivi...» in relazione alla «...eccessiva dilatazione temporale delle misure, cautelari che sta superando i 2 anni...», alla «revoca degli arresti domiciliari successiva alla missiva...» inviata dall'avvocato Giancarlo Pittelli alla Ministra Mara Carfagna e alla «...diffusione da parte della stampa del contenuto di intercettazioni, atti coperti da segreto, nonché irrilevanti e inerenti alla vita privata dell'imputato…».
  Al riguardo deve essere innanzitutto ricordato che il giudizio di primo grado, a carico tra gli altri dell'avvocato Giancarlo Pittelli è attualmente in corso di svolgimento innanzi al Tribunale di Vibo Valentia.
  Non è stato possibile acquisire informazioni di dettaglio in relazione alla posizione cautelare dell'avvocato Giancarlo Pittelli, in quanto il Collegio giudicante ha tenuto l'udienza dibattimentale per tale giudizio sino ad ora tarda anche nella giornata del 16 febbraio 2022. In ogni caso si deve rilevare che, avverso il provvedimento cautelare che ha sottoposto l'avvocato Giancarlo Pittelli alla misura custodiale degli arresti domiciliari, ben possono essere azionati gli ordinari strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento in merito alla persistenza dei relativi presupposti.
  Per quanto riguarda infine la dedotta diffusione indebita del contenuto di intercettazioni effettuate nell'ambito del procedimento penale a carico tra gli altri dell'avvocato Giancarlo Pittelli, deve rilevarsi che si tratta di documenti già depositati in sede di avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale e quindi nella disponibilità di tutte le parti.
  Ne consegue che non sembra al momento possibile enucleare l'esistenza di profili di criticità nell'operato dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro tali da giustificare l'esercizio da parte di questo Dicastero dei «...propri poteri ispettivi...».

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ALLEGATO 2

5-07523 Maschio: Su iniziative di competenza per porre rimedio alla situazione emergenziale degli uffici giudiziari veneziani.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti, lamentando le vacanze in organico nel personale amministrativo e di magistratura del Tribunale di Venezia, domandano alla Ministra della Giustizia quali iniziative intenda adottare per sopperire a tale situazione.
  Al riguardo deve essere innanzitutto posta in risalto, con riferimento al personale amministrativo, e a conferma dell'impegno dell'Amministrazione per fronteggiare i problemi di carenza dell'organico, l'imponente attività di reclutamento realizzata da questo Dicastero, che a partire dall'anno 2020 ha effettuato circa 6068 assunzioni (233 destinate al Distretto di Corte di Appello di Venezia, di cui 21 al Tribunale di Venezia), senza contare le procedure ancora in itinere.
  Più nel dettaglio va ricordato che il Tribunale di Venezia presenta una dotazione organica di 204 unità, a fronte delle quali prestano servizio 125,5 risorse umane. La scopertura effettiva è del 37,50 per cento.
  Le vacanze, che in parte possono farsi risalire anche alle specificità proprie della città di Venezia, interessano i seguenti profili professionali; direttore amministrativo (2 vacanze su 9 posti in organico), funzionario giudiziario (34 su 52), funzionario contabile (1 su 1), cancelliere (11 su 31), assistente giudiziario (17 su 67), operatore giudiziario (9,5 su 21), conducente di automezzi (1 su 5) e ausiliario (3 su 16). Deve essere segnalato che risultano già accantonati e resi indisponibili; 29 posti di funzionario giudiziario, di cui 2 per scorrimento graduatorie e 27 per interpello nazionale; 1 posto di cancelliere per interpello; 3,5 posti di operatore giudiziario; 1 posto di assistente giudiziario per conservazione posto.
  In relazione al profilo professionale di operatore giudiziario risultano assegnate al Tribunale di Venezia 5 risorse a tempo determinato, per cui ad oggi di fatto si registra una scopertura di 4,5 unità.
  Deve essere poi ricordato che questo Dicastero, con riferimento alle sedi che presentano maggiori vuoti in organico (come il Tribunale di Venezia), ha vagliato nell'ipotesi di accordo sulla utilizzazione del fondo risorse decentrate - anno 2021 la possibilità di destinare una quota del fondo stesso al personale ivi incardinato. In particolare nell'ipotesi di accordo si legge «... con circolare del Capo del Dipartimento, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate le prime cinque sedi che rispondono ai requisiti sopra indicati e le modalità di attribuzione delle corrispondenti risorse, con possibilità di graduazione tra gli Uffici della medesima sede…».
  A ciò si aggiunga la ripresa del concorso Ripam per la copertura di 2242 posti di funzionario giudiziario, la cui prova orale è stata ultimata in data 11 febbraio 2022. Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli Uffici Giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizionePag. 78 digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione Europea) bensì investe sul potenziamento dell'Ufficio per il Processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata pari ad anni 3 di: 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico - laureati; 750 unità di personale amministrativo e tecnico - diplomati specializzati; 3.000 unità di personale amministrativo e tecnico - diplomati non specializzati.
  Del pari è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'Ufficio per il Processo - laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di Cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'Ufficio per il Processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. Nella prima fase si è inteso procedere alla individuazione dei posti da attribuire ai singoli Distretti di Corte di Appello, riservando alla fase successiva la ripartizione dei contingenti tra i singoli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado all'interno dei medesimi distretti. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al Distretto di Corte di Appello di Venezia è stata pari a 388 unità.
  In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'Ufficio per il Processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità.
  La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1° dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez STEP-ONE nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022, L'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici Giudicanti di merito avverrà a partire dal 21 febbraio 2022.
  Inoltre è in procinto di essere avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'Ufficio per il Processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre Pubbliche Amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'Accordo sulla Mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020. Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il Tribunale di Venezia presenta scoperture soltanto nel posto di Presidente Aggiunto della Sezione Gip, in 11 dei 50 posti di Giudice e in 4 dei 29 posti di Giudice Onorario di Tribunale.
  Effetti positivi per gli Uffici Giudiziari in generale – e quindi anche per la sede di Venezia – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsionePag. 79 dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici Giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti.
  Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (176) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli Uffici Giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli Uffici Giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica degli Uffici Giudiziari di Venezia –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli Uffici Giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

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ALLEGATO 3

5-07524 Ascari: Sull'accertamento dei fatti in relazione all'allontanamento di una bambina dalla propria madre disposto dal Tribunale di Imperia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti, sulla base di notizie di stampa, riferiscono della vicenda di una madre che dopo aver denunciato il convivente maltrattante avrebbe subito l'allontanamento della figlia con collocamento in comunità della minore. Riferisce, inoltre, di numerose anomalie nell'ambito del procedimento giurisdizionale e di una presunta «irruzione» operata da servizi sociali ed altri operatori, in occasione del prelevamento della minore. Conclude chiedendo di sapere se il Ministro sia «a conoscenza dei fatti ed atti esposti e, nel caso, quali iniziative ritenga opportuno adottare in merito».
  Dalle informazioni assunte dall'ufficio giudiziario competente, contrariamente a quanto esposto dall'interrogante, non risulta che sia «sparito» alcun fascicola relativo ai procedimenti, civili e penali instaurati. Sul punto, i dirigenti amministrativi del tribunale civile e penale di Imperia hanno comunicato di aver adempiuto alle numerose richieste di copie formulate dall'avvocato della signora, seppure in presenza di difficoltà derivanti dalla carenza di personale amministrativo, e che nessuna delle anomalie denunciate si sarebbe verificata.
  Il procedimento civile e i due procedimenti penali aperti dall'Autorità Giudiziaria di Imperia cui ci si riferisce nell'atto di sindacato ispettivo ineriscono a «...una vicenda familiare caratterizzata da un'elevata conflittualità parentale, e plurimi approfondimenti peritali nonché con interessamento dei servizi sociali e del consultorio Asl».
  Quanto ai due procedimenti penali avviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia che vedono coinvolti gli ex conviventi, va evidenziato che per entrambi è stata presentata richiesta di archiviazione e i rispettivi denuncianti hanno proposto opposizione. La madre della minore ha denunciato il convivente per violazione degli obblighi di assistenza familiare e il padre ha denunciato la ex compagna per sottrazione di minore.
  In sede civile, il Tribunale di Imperia, con il decreto emesso in data 7 novembre 2019 disponeva – all'esito della consulenza tecnica di ufficio che dava atto del fallimento del programma finalizzato a consentire un avvicinamento della minore alla figura patema a causa del comportamento ostruzionistico della madre, alla quale la minore era affidata – la collocazione extrafamiliare della minore e contestualmente incontri protetti della medesima con entrambi i genitori secondo modalità e frequenze direttamente stabilite dai Servizi Sociali di concerto con l'ente affidatario.
  L'esecuzione del provvedimento di collocazione della minore in casa famiglia consentiva l'avvio di incontri in forma protetta tra la minore e i due genitori e successivamente un rientro infrasettimanale con pernottamento della minore sia nell'abitazione materna sia in quella paterna dal 6 luglio 2020.
  A partire dalla data del 1° luglio 2021 il Tribunale di Imperia, in forza del programma predisposto dai Servizi Sociali, autorizzava la permanenza della minore in modo alternato presso ciascuno dei due genitori per un eguale periodo di tempo.
  Successivamente, con provvedimento del 18 ottobre 2021 il Tribunale stabiliva il collocamento della minore presso l'abitazione paterna, disponeva gli incontri protetti con la madre, demandando ai servizi sociali e consultoriali dell'Asl il monitoraggio della situazione familiare.Pag. 81
  L'attuazione di tale provvedimento su delega del giudice tutelare procedente avveniva soltanto in data 5 gennaio 2022 ad opera del responsabile degli Assistenti Sociali del Comune di residenza della minore delegato all'esecuzione, con l'ausilio del personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia intervenuto in abiti civili e personale dei Carabinieri. Veniva, nell'occasione, disposta la presenza di personale specializzato (CRI e Medici Specialistici in Psicologia e Pediatria), La madre della minore, nonostante conoscesse l'assistente sociale incaricata, non le consentiva di entrare in casa. Veniva, quindi, disposta l'apertura della porta ad opera dei vigili del fuoco.
  All'intervento, come detto, prendeva parte personale specializzato (CRI e Medici Specialistici in Psicologia e Pediatria) a tutela e salvaguardia della minore. Siffatto intervento non era finalizzato alla esecuzione di un TSO nei confronti della madre; la decisione sul TSO veniva presa sul posto alle ore 19,00 circa dall'unico organo competente in materia, ovvero il medico del Servizio 118 della ASL n. 1 Imperiese, che, nell'occasione, provvedeva ad accompagnare la donna all'ospedale di Imperia per le cure del caso a mezzo dell'ambulanza della CRI presente sul posto.
  Dalle relazioni redatte dalla polizia giudiziaria e dell'assistente sociale intervenuta in fase di attuazione del provvedimento emergono in dettaglio le modalità di prelievo della minore con indicazione dei soggetti che hanno partecipato all'intervento e dei comportamenti tenuti. Tutte le operazioni sono state peraltro video registrate.
  Non appare superfluo segnalare che i Servizi Sociali, nella relazione estesa in data 22 gennaio 2022, descrivevano le condizioni della minore a distanza di due settimane dall'allontanamento della madre in termini collaborativi, sereni e adesivi alle attività scolastiche e ricreative.
  Questo è quanto è possibile riferire, considerati i tempi ristretti del QT a fronte della copiosa documentazione inviata dagli Uffici.
  Va in ogni caso evidenziato come resti precluso qualsiasi vaglio in ordine ai presupposti ed alla portata dell'attività giurisdizionale ad oggi posta in essere sul caso, in quanto la stessa verifica sulla ritualità dell'operato giudiziario, o sulla legittimità delle decisioni assunte deve esplicarsi secondo le garanzie ed i meccanismi propri della medesima funzione giurisdizionale, costituzionalmente presidiati.

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ALLEGATO 4

5-07525 Parisse: Sull'adozione di un decreto attuativo per disciplinare l'elenco dei professionisti delegati ex articolo 591-bis del cpc.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione proposta consente di riferire le informazioni in ordine ai tempi di emanazione del decreto di cui all'articolo 179-ter disp. att. del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 5-bis, primo comma, della legge 30 giugno 2016 n. 119 di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59, recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» e rubricata «Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita» e che demanda ad un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia di stabilire: a) gli obblighi di prima formazione per ottenere l'iscrizione nell'elenco; b) gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione; c) la composizione e le modalità di funzionamento della commissione preposta alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.
  Ebbene, lo schema di decreto in esame, di natura non regolamentare, è invero già stato predisposto ed è attualmente in corso di valutazione dagli uffici preposti.
  Si evidenzia peraltro che i confini del potere disciplinatorio attribuiti dall'articolo 179-ter disp. att. c.p.c. paiono estremamente angusti, e che è dunque necessaria una attenta riflessione in ordine alla necessità di regolare nel dettaglio la materia con interventi di rango normativo, non apparendo sufficiente un provvedimento di natura meramente amministrativa.
  Ciò riferito, si precisa in ogni caso che ampio rilievo è stato dato, nello schema, alla formazione dei professionisti delegati alle operazioni di vendita, essendo stata puntualmente disciplinata non solo la formazione iniziale, necessaria ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco, ma anche la formazione periodica, necessaria alla permanenza nell'elenco medesimo, tenendo conto delle Linee guida generali all'uopo adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura ai sensi del medesimo articolo 179-ter disp. att. c.p.c. e prospettando tuttavia la possibilità di prevedere obblighi di formazione più pregnanti (quantomeno sotto il profilo del numero delle ore di durata e frequenza dei corsi), proprio alla luce delle istanze di più spiccata qualificazione dei professionisti in questione. È altresì regolato il meccanismo di controllo sulla qualità della formazione e degli enti erogatori della formazione stessa nonché, naturalmente, il meccanismo propedeutico all'iscrizione nell'elenco.
  Infine si è proceduto a disciplinare, come espressamente richiesto dall'articolo 19-ter, le modalità di verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi.

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ALLEGATO 5

5-07526 Morani: Sullo stato di avanzamento della procedura relativa al trasferimento in Italia di un cittadino italiano detenuto in Thailandia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione proposta consente di illustrare la vicenda giudiziaria del concittadino Giordano Ceccolini, ancora detenuto in Thailandia dal 2016, anno in cui fu arrestato per la violazione della locale legge sulle sostanze stupefacenti (uso di metanfetamine e possesso, ai fini di spaccio di 181 compresse) e poi condannato, con sentenza emessa in data 15 giugno 2017 dal Tribunale Provinciale di Pattaya (Thailandia), alla considerevole pena di anni 25 e mesi 6 di reclusione.
  Ai fini di consentire l'espiazione della pena in Italia, in data 7 maggio 2018 è stata emessa, dalla competente Corte di Appello di Ancona, il riconoscimento della sentenza straniera, quindi, divenuto irrevocabile (20 giugno 2018) il provvedimento interno, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha emesso il conseguente ordine di esecuzione di pena.
  Finalmente, le Autorità thailandesi in data 14 ottobre 2021, attraverso i canali diplomatici (Ambasciata d'Italia a Bangkok), hanno espresso parere favorevole al trasferimento del sig. Ceccolini in un penitenziario italiano, prestando il consenso definitivo al trasferimento medesimo.
  La preposta articolazione ministeriale del Dicastero della Giustizia ha pertanto, in pari data, disposto che si procedesse alla consegna di Ceccolini Giordano, chiedendo alla Divisione Interpol di prendere contatto con l'ufficio collaterale thailandese e con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per concordare modalità, tempi e luogo della consegna del cittadino italiano.
  La consegna era stata fissata per il 19 gennaio 2022 tuttavia, seppur da notizie informali acquisite da funzionari Interpol, si è appurato che il trasferimento del sig. Ceccolini è stato rinviato, per ragioni di salute del medesimo, al 16 marzo 2022 e sul punto si attende conferma ufficiale di tale data da parte delle autorità thailandesi.

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ALLEGATO 6

5-07527 Conte: Sulle iniziative da intraprendere per risolvere la situazione funzionale del tribunale di Vallo della Lucania.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante, lamentando le vacanze in organico nel personale amministrativo e di magistratura del Tribunale di Vallo della Lucania (ricompreso nel Distretto di Corte di Appello di Salerno), domanda alla Ministra della Giustizia quali iniziative intenda adottare per sopperire a tale situazione. Al riguardo deve essere innanzitutto posta in risalto, con riferimento al personale amministrativo, e a conferma dell'impegno dell'Amministrazione per fronteggiare i problemi di carenza dell'organico, l'imponente attività di reclutamento realizzata da questo Dicastero, che a partire dall'anno 2020 ha effettuato circa 6068 assunzioni (130 destinate al Distretto di Corte di Appello di Salerno, di cui 11 agli Uffici Giudiziari di Vallo della Lucania), senza contare le procedure ancora in itinere.
  Più nel dettaglio va ricordato che il Tribunale di Vallo della Lucania presenta una dotazione organica di 39 unità, a fronte delle quali prestano servizio 31 risorse umane. La scopertura effettiva è del 15,38 per cento.
  Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: funzionario giudiziario (1 vacanza su 10 posti in organico), assistente giudiziario (2 su 9), operatore giudiziario (2 su 5), conducente di automezzi (1 su 2) e ausiliario (3 su 5). Deve essere segnalato che risultano già accantonati e resi indisponibili per interpello nazionale: 1 posto di funzionario giudiziario; 1 posto di operatore giudiziario; 1 posto di conducente di automezzi.
  In relazione al profilo professionale di operatore giudiziario risulta assegnata al Tribunale di Vallo della Lucania 1 risorsa a tempo determinato, per cui ad oggi di fatto si registra un'unica scopertura.
  Quanto al profilo professionale di assistente giudiziario si rilevano 2 unità provenienti da altre articolazioni (1 in posizione di distacco e 1 in posizione di comando). Pertanto la vacanza innanzi indicata è di fatto compensata.
  Gli altri profili professionali (direttore amministrativo e cancelliere) appaiono completamente soddisfatti.
  A ciò si aggiunga la ripresa del concorso Ripam per la copertura di 2242 posti di funzionario giudiziario, la cui prova orale è stata ultimata in data 11 febbraio 2022. Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli Uffici Giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione Europea) bensì investe sul potenziamento dell'Ufficio per il Processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri team di supporto al magistrato.Pag. 85
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata pari ad anni 3 di: 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico -laureati; 750 unità di personale amministrativo e tecnico - diplomati specializzati; 3.000 unità di personale amministrativo e tecnico - diplomati non specializzati.
  Del pari è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'Ufficio per il Processo - laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di Cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'Ufficio per il Processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. Nella prima fase si è inteso procedere alla individuazione dei posti da attribuire ai singoli Distretti di Corte di Appello, riservando alla fase successiva la ripartizione dei contingenti tra i singoli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado all'interno dei medesimi distretti. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al Distretto di Corte di Appello di Salerno è stata pari a 218 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i Tribunali e le Corti di Appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'Ufficio per il Processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al Tribunale di Vallo della Lucania sono state così attribuite 21 unità di addetti all'Ufficio per il Processo.
  In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'Ufficio per il Processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità.
  La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1° dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez STEP-ONE nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022. L'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici Giudicanti di merito avverrà a partire dal 21 febbraio 2022.
  Inoltre è in procinto di essere avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'Ufficio per il Processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre Pubbliche Amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'Accordo sulla Mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020. Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il Tribunale di Vallo della Lucania presenta scoperture soltanto in 3 degli 11 posti di Giudice e in 3 dei 6 posti di Giudice Onorario di Tribunale.
  Effetti positivi per gli Uffici Giudiziari in generale – e quindi anche per la sede di Vallo della Lucania – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il Pag. 86triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici Giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al Distretto di Corte di Appello di Salerno è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti.
  Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (176) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al Distretto di Corte di Appello di Salerno, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli Uffici Giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli Uffici Giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica degli Uffici Giudiziari di Vallo della Lucania –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli Uffici Giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

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ALLEGATO 7

5-07528 Morrone: Sull'attribuzione dell'incarico di capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie per l'occasione di rassicurare che la pronta individuazione del prossimo Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è obbiettivo prioritario della Ministra, perfettamente consapevole della delicatezza ed importanza della questione.
  La scelta, come è noto, è da individuarsi tra magistrati di cassazione con funzioni direttive superiori ovvero tra dirigenti di livello dirigenziale generale, come richiesto dalla legge (articolo n. 30 n. 2 della legge n. 395 del 1990 Ordinamento del Corpo della Polizia Penitenziaria e successive modificazioni del decreto legislativo n. 63 del 2006).
  Già all'indomani della comunicazione della personale decisione del Presidente Petralia – il cui operato, come pubblicamente dichiarato, è stato assai fruttuoso ed apprezzato – di richiedere il collocamento a riposo in anticipo rispetto alla naturale scadenza (marzo 2023), ha portato alla prioritaria necessità di avviare le attività propedeutiche all'individuazione del suo successore.
  Posso quindi riferire che sono in corso le necessarie valutazioni volte ad individuare la personalità ritenuta più adatta al delicato ruolo.

Pag. 88

ALLEGATO 8

5-07529 Annibali: Sull'impiego di personale della Polizia penitenziaria in compiti non istituzionali da parte della direzione della Casa circondariale di Asti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Non è dubitabile che il personale di Polizia penitenziaria non possa e non debba essere impiegato in compiti non istituzionali.
  Pervenuta la notizia circa un improprio utilizzo di personale di Polizia penitenziaria del carcere di Asti, il Provveditorato regionale di Torino ha immediatamente chiesto delucidazioni al riguardo e, una volta completati tutti gli accertamenti, ove previsto, invierà apposita informativa alla Procura della Repubblica di Asti.
  Con particolare riguardo al taglio di un albero da parte di un appartenente al Corpo è stato specificato «l'autorizzazione è stata data al personale dal Comandante di reparto nel presupposto di quanto pericolosa fosse la condizione dell'albero stesso, che, verosimilmente, avrebbe minato l'incolumità delle persone presenti nelle vicinanze, in un periodo festivo (ferragosto) in cui i colloqui sono in numero elevato».
  Per completezza, si evidenzia che la Direzione di Asti, nell'escludere di aver mai autorizzato l'uso del trattore da parte del personale di Polizia penitenziaria, ha poi specificato di aver dato disposizione di istituire un apposito registro contenente l'indicazione dell'utilizzo orario del trattore. Tale registro viene compilato, altresì, con l'indicazione del nominativo dell'addetto al giardinaggio in funzione di attestazione, per l'Amministrazione, delle effettive ore di utilizzo del mezzo, fermo restando che l'utilizzatore del medesimo è o un detenuto abilitato o un socio/operaio della cooperativa Co.AI.A. con la quale risulta stipulata una convenzione per lo svolgimento di lavori agricoli del tenimento della casa reclusione in esame. Le stesse considerazioni valgono per la consegna dei buoni carburante, per la quale l'addetto al giardinaggio si pone come referente della Direzione, in analogia a quanto accade per tutti i restanti settori dell'istituto.
  Ciò premesso, per il tramite del Dirigente UST del distretto è stato verificato che i mezzi agricoli vengono prelevati dalla Polizia penitenziaria ma, di fatto, risultano essere consegnati in comodato d'uso gratuito alla Co.AI.A (Consorzio sociale Alessandria Asti Società cooperativa sociale), la quale ha in gestione la manutenzione e la cura dei tenimenti agricoli del carcere di Asti, ove lavorano i detenuti per le coltivazioni, a seguito di convenzione stipulata in data 23 giugno 2021.

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ALLEGATO 9

5-07530 Costa: Sul dispiego di risorse delle forze dell'ordine nelle perquisizioni svolte nell'ambito di un'inchiesta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante – dopo avere premesso che «...il codice di procedura penale stabilisce all'articolo n. 327 che il Pubblico Ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria; ...talvolta gli atti di indagine preliminare si trasformano in esibizioni muscolari, sproporzionate rispetto agli adempimenti da svolgere, ma finalizzate ad assumere un forte impatto mediatico...» – domanda alla Ministra della Giustizia, con specifico riferimento all'inchiesta sulla Fondazione Open condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, «... quante siano state le unità delle forze dell'ordine impiegate nelle perquisizioni effettuate... e a quanto ammontino i costi complessivi ad essa riferibili...».
  Al riguardo deve essere innanzitutto ricordato che questo Dicastero non ha titolo per interloquire in merito alle scelte investigative operate dall'Autorità Giudiziaria Inquirente.
  In ogni caso va segnalato che il Ministero della Giustizia non ha la disponibilità dei dati richiesti dall'interrogante né ha la possibilità di riferire in merito ai costi delle operazioni di polizia giudiziaria menzionate nell'atto di sindacato ispettivo ed ha quindi richiesto eventuali elementi di conoscenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale tempestivamente segnalava che: «... il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze è stato delegato dalla locale Procura della Repubblica alla esecuzione di plurime perquisizioni da svolgersi contemporaneamente in varie Regioni e città del territorio nazionale. L'esecuzione di tali attività, avvenuta in data 26 novembre 2019, ha impegnato complessivamente 176 militari del Corpo, anche appartenenti ai Reparti della Guardia di Finanza territorialmente competenti, i quali sono stati impiegati nell'ambito delle ordinarie prestazioni lavorative giornaliere...».

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ALLEGATO 10

5-04378 Gava: Sul potenziamento della pianta organica del tribunale di Pordenone e del relativo ufficio del giudice di pace.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, la interrogante, lamentando la grave scopertura nell'organico del personale amministrativo e di magistratura nel Tribunale di Pordenone (ricompreso nel Distretto di Corte di Appello di Trieste) e nell'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone, domanda alla Ministra della Giustizia di conoscere le iniziative intraprese per sopperire a tale situazione.
  Al riguardo deve essere innanzitutto posta in risalto, con riferimento al personale amministrativo, a conferma dell'impegno dell'Amministrazione per fronteggiare i problemi di carenza dell'organico, che a partire dall'anno 2020 sono state effettuate circa 6068 assunzioni (di cui 360 nel solo mese di gennaio dell'anno 2022), senza contare le procedure ancora in itinere.
  Di tali 6068 unità, 90 sono state destinate al Distretto di Corte di Appello di Trieste (di cui 18 agli Uffici Giudiziari del Circondario di Pordenone).
  Più in particolare, nel Tribunale di Pordenone è prevista una dotazione organica di 71 unità a fronte delle quali prestano servizio 52 risorse umane. La scopertura è del 23,94 per cento. Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: funzionario giudiziario (11 vacanze su 16 posti in organico), assistente giudiziario (3 su 21), operatore giudiziario (1 su 7), conducente di automezzi (2 su 3) e ausiliario (4 su 8). Va però segnalato in proposito che risultano già accantonati e resi indisponibili: 11 posti di funzionario giudiziario per interpello; 1 posto di operatore giudiziario per interpello; 1 posto di conducente di automezzi per interpello; 1 posto di assistente giudiziario per conservazione posto cambio figura professionale. Risultano poi in servizio nel Tribunale di Pordenone 2 centralinisti telefonici non previsti in organico e 1 assistente informatico applicato da altro Ufficio Giudiziario.
  Venendo ora all'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone, lo stesso ha una dotazione organica di personale amministrativo di 7 unità a fronte delle quali prestano servizio 2 risorse. Le scoperture riguardano i seguenti profili professionali: funzionario giudiziario (1 vacanza su 1 posto in organico), assistente giudiziario (2 su 3), cancelliere (1 su 1) e ausiliario (1 su 1), Risultano già accantonati e resi indisponibili 1 posto di funzionario giudiziario e 1 posto di cancelliere. Va però messo in risalto che sono in servizio nel suddetto Ufficio 3 unità comandate da altre articolazioni (2 operatori giudiziari e 1 cancelliere) oltre che 1 assistente giudiziario distaccato da altro Ufficio Giudiziario, per cui di fatto la carenza di organico non è di 5 unità bensì solo di 1.
  Deve essere altresì rimarcata, in prospettiva di un ulteriore potenziamento del personale amministrativo, la ripresa del concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario, la cui prova orale si è conclusa in data 11 febbraio 2022.
  Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioniPag. 91 degli Uffici Giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti.
  Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione Europea) bensì investe sul potenziamento dell'Ufficio per il Processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata pari ad anni 3 di: 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico-laureati; 750 unità di personale amministrativo e tecnico-diplomati specializzati; 3.000 unità di personale amministrativo e tecnico-diplomati non specializzati.
  Del pari è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'Ufficio per il Processo – laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di Cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'Ufficio per il Processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. Nella prima fase si è inteso procedere alla individuazione dei posti da attribuire ai singoli Distretti di Corte di Appello, riservando alla fase successiva la ripartizione dei contingenti tra i singoli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado all'interno dei medesimi distretti. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al Distretto di Corte di Appello di Trieste è stata pari a 141 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i Tribunali e le Corti di Appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il Processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al Tribunale di Pordenone sono state così attribuite 20 unità di addetti all'ufficio per il Processo.
  In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'Ufficio per il Processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità.
  La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1° dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez STEP-ONE nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022. L'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici Giudicanti di merito avverrà a partire dal 21 febbraio 2022.
  Inoltre è in procinto di essere avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale c statistico) e giuridico amministrativo. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'Ufficio per il Processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre Pubbliche Amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'Accordo sulla Mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.Pag. 92
  Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il Tribunale di Pordenone presenta scoperture soltanto in 2 dei 18 posti di Giudice e in 3 dei 9 posti di Giudice Onorario di Tribunale, mentre l'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone presenta una scopertura in 6 degli 8 posti.
  Effetti positivi per gli Uffici Giudiziari in generale – e quindi anche per la sede di Pordenone – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici Giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al Distretto di Corte di Appello di Trieste è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 3 unità, di cui 2 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti.
  Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (176) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al Distretto di Corte di Appello di Trieste, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli Uffici Giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli Uffici Giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica degli Uffici Giudiziari di Pordenone –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli Uffici Giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

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ALLEGATO 11

5-06749 Perantoni: Sulle iniziative per la riqualificazione e la riconversione dell'ex carcere di San Sebastiano nel nuovo polo giudiziario di Sassari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In ordine all'atto di sindacato ispettivo in oggetto mi pregio riferire quanto segue.
  Il più recente Accordo di Programma per la riqualificazione e riconversione dell'Ex carcere San Sebastiano a nuovo Polo Giudiziario di Sassari risale al 2018.
  Ivi era previsto che l'Agenzia del Demanio si impegnava a finanziare la somma di euro 13.800.000,00, svolgendo il ruolo di stazione appaltante, occupandosi delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'opera, mentre il Ministero della Giustizia si impegnava a rappresentare le esigenze degli Uffici giudiziari in termini di fabbisogno e a reperire ulteriore eventuali somme necessarie alla realizzazione dell'opera in questione.
  A seguito di attività di bonifica dell'area eseguite dall'Agenzia del Demanio, l'Amministrazione della Giustizia, in data 14 dicembre 2020, richiedeva lo stato di avanzamento rispetto al cronoprogramma inserito nell'Accordo.
  L'Agenzia del Demanio, il successivo 18 dicembre 2020 comunicava che «il finanziamento che l'Agenzia aveva prevista a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma è stato successivamente recuperato per essere destinato ad interventi di rifunzionalizzazione di immobili idonei alla riallocazione delle Amministrazioni dello Stato ubicate in immobili a suo tempo conferiti ai Fondi FIP e Patrimonio 1».
  Pertanto, a seguito del definanziamento su indicato, sono venute meno le indicazioni dell'Accordo di programma sottoscritto il 3 agosto 2018 dal Comune di Sassari, dalla Regione Sardegna, dall'Agenzia del Demanio, dal Ministero della Giustizia, dal Ministero Beni Culturali.
  Conseguentemente, per tutte le locazioni passive in essere, a mezzo della preposta articolazione ministeriale, veniva avviata precipua attività finalizzate a verificare la sussistenza delle condizioni per eliminarle o quantomeno per ridurle.
  Di recente (14 gennaio 2020), l'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Sardegna, tenendo conto del rinnovato interesse alla riqualificazione del cespite in oggetto, manifestato in sede di Conferenza Permanente del 28 gennaio 2022, ha ribadito la necessità di ottenere il finanziamento necessario per eseguire l'intervento.
  L'importo occorrente è stato stimato in 22 milioni di euro e il Demanio ha previsto la realizzazione per lotti funzionali.
  Pertanto, il Dicastero della Giustizia, a mezzo della preposta articolazione è in procinto di organizzare una riunione per verificare tempistica e fonti di finanziamento dell'ipotizzato intervento di ristrutturazione dell'ex carcere San Sebastiano.

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ALLEGATO 12

5-07098 Raduzzi: Su iniziative ispettive presso la procura di Messina per il mancato deposito di perizie nell'ambito di procedimenti relativi a due decessi successivi alla somministrazione di vaccino AstraZeneca.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti - dopo avere premesso che «... in data 11 marzo 2021 alla signora Augusta Turiaco, donna di anni 55 priva di patologie, è stata somministrata la prima dose del vaccino AstraZeneca. Nei giorni successivi la donna ha lamentato forti dolori che, a seguito di accertamenti medici, sono risultati causati di una emorragia cerebrale; in data 30 marzo 2021 la signora Turiaco è deceduta; ...in data 30 marzo 2021 i Pubblici Ministeri procedenti hanno disposto, ai sensi degli articoli nn. 360 e 549 del codice di procedura penale, un accertamento tecnico irripetibile, autopsia e successivo accertamento medico legale sulla salma di Turiaco Augusta, concedendo un tempo massimo di 30 giorni ai consulenti tecnici di ufficio per elaborare la relazione tecnica. Ad oggi sono trascorsi oltre 6 mesi e la perizia risulterebbe non ancora depositata; la Procura di Messina, che ha in carico anche il procedimento riguardante la morte dell'avvocato Mario Turrisi avvenuta ad aprile 2021 in presunta correlazione con la somministrazione del vaccino AstraZeneca, avrebbe nominato per gli accertamenti medico legali gli stessi consulenti tecnici della signora Turiaco e anche in questo caso la relazione risulterebbe non essere stata depositata...» - domandano alla Ministra della Giustizia «...se ...sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda adottare iniziative ispettive presso la Procura di Messina in relazione alle gravi criticità esposte...».
  Al riguardo bisogna innanzitutto mettere in risalto che, in relazione alla vicenda descritta nell'atto di sindacato ispettivo (conseguente alla somministrazione alla Turiaco Augusta del vaccino AstraZeneca), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina avviava in data 25 marzo 2021 il procedimento penale contrassegnato dal n. 1569/44/21 a carico di soggetti ignoti.
  La notizia di reato veniva tratta dalla pubblicazione di un articolo sul quotidiano «La Gazzetta del Sud» dal titolo: «Docente in coma al Policlinico. La famiglia: fare chiarezza. Terribili effetti collaterali? Nulla di certo. A Messina sabato arriva Figliuolo». L'apertura del citato procedimento penale, pur in assenza in quel momento di denuncia da parte di alcuno, si rendeva necessaria poiché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina aveva già avviato indagini relative ad altri decessi apparentemente riconducibili alla somministrazione del vaccino AstraZeneca a soggetti poi deceduti a breve distanza di tempo dalla somministrazione stessa. Inizialmente l'iscrizione veniva effettuata con riferimento ai reati previsti e puniti dagli articoli 590-sexies e 443 cp, atteso che la Turiaco Augusta versava in gravi condizioni ma non era ancora deceduta.
  Contestualmente alla iscrizione del ricordato procedimento penale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina delegava alla squadra mobile della Questura di Messina lo svolgimento di un'ampia attività di indagine, consistente nella escussione a sommarie informazioni dei congiunti e del medico curante della Turiaco Augusta, al fine di acquisire ogni notizia utile in merito al pregresso stato di salute di costei, nonché nell'acquisizione in copia conforme della cartella clinica.
  In data 30 marzo 2021 il difensore nominato dai congiunti della Turiaco Augusta presentava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina un esposto – denuncia in relazione all'occorso.Pag. 95
  Nella medesima data del 30 marzo 2021 perveniva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina notizia che le condizioni di salute della Turiaco Augusta si erano aggravate e che era già stato avviato l'iter per la dichiarazione della morte cerebrale di costei. Poiché la donna, in vita, aveva espresso il proprio consenso alla donazione degli organi veniva immediatamente nominato un consulente tecnico medico legale affinché indicasse quali organi era possibile espiantare in modo da non pregiudicare l'esecuzione di un esame autoptico volto ad accertare le cause del decesso. In data 31 marzo 2021 veniva aggiornata l'iscrizione nel registro previsto dall'articolo n. 335 del codice di procedura penale mediante l'indicazione del reato previsto e punito dall'articolo n. 589 cp.
  In data 1° aprile 2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ai sensi dell'articolo n. 360 del codice di procedura penale conferiva incarico ad un collegio composto da tre consulenti tecnici – un anatomopatologo, un medico legale e uno specialista in malattie infettive – con riferimento al seguente quesito: «procedano i consulenti, ciascuno in relazione alle proprie materie di specializzazione e competenza, a seguito dell'esame autoptico e degli atti del fascicolo procedimentale nonché della documentazione sanitaria in atti inerente Turiaco Augusta, di eventuale altra documentazione sanitaria redatta e detenuta presso strutture sanitarie pubbliche o private, di cui si autorizza sin da ora l'acquisizione in copia, nonché a seguito dell'esame dei reperti biologici e tissutali prelevati nel corso dell'esame autoptico effettuato sulla salma di Turiaco Augusta, ad accertare quali siano le cause, mezzi e tempo del decesso della Turiaco. In particolare accertino i consulenti se i trattamenti sanitari ricevuti da Turiaco Augusta presso i nosocomi ove è stata ricoverata siano stati effettuati in maniera adeguata al caso specifico ovvero se vi sia stata responsabilità professionale per imperizia e/o imprudenza e/o negligenza da parte del personale sanitario medico e/o infermieristico a qualsiasi titolo intervenuto e l'eventuale rapporto e/o nesso di causalità con il decesso; individuino quindi il tipo e l'entità dell'eventuale patologia sopravvenuta che ha determinato il decesso. Accertino i consulenti se vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute di Turiaco Augusta a causa dei trattamenti sanitari cui la stessa è stata sottoposta, ovvero a causa della mancata tempestiva diagnosi e/o trattamento; e se tali evenienze abbiano causato il decesso nel caso concreto; in caso di rilevate omissioni se l'atto/gli atti omessi, ove compiuti o ove tempestivamente compiuti, avrebbero (e con quale indice di probabilità) determinato diversi e più favorevoli esiti. In tal caso, dicano quali siano gli specifici atti di negligenza, imprudenza e imperizia e a chi siano addebitabili e se in caso di imperizia siano state rispettate le linee guida e comunque le stesse risultino adeguate alle specificità del caso concreto o in assenza le buone pratiche clinico assistenziali, in relazione ai trattamenti sanitari cui Turiaco Augusta è stata sottoposta. Accertino, altresì, se sussista una correlazione eziologica tra il decesso di Turiaco Augusta e la somministrazione del vaccino anticovid AstraZeneca, alla luce delle conoscenze della letteratura medica attualmente consolidate. Accertino se la Turiaco aveva contratto il virus SARS-CoV 2 anche mediante, ove ancora possibile, una indagine sierologica delle IgG. Accertino infine i consulenti ogni altro elemento utile a fini di giustizia...».
  Contestualmente all'indagine in relazione al decesso della Turiaco Augusta la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina procedeva, come dianzi anticipato, con riferimento ad altri decessi ipoteticamente riconducibili alla somministrazione del vaccino AstraZeneca. In proposito venivano avviate attività di coordinamento investigativo ai sensi dell'articolo n. 370 del codice di procedura penale con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e si inoltrava richiesta di coordinamento al membro italiano di Eurojust, al fine di sviluppare un confronto con tutte le Autorità Giudiziarie europee che indagavano su casi analoghi.
  In seguito all'avvio del coordinamento si svolgevano diverse riunioni in videoconferenzaPag. 96 e si procedeva allo scambio di informazioni e alla condivisione del materiale investigativo, anche in sede europea. Proprio in considerazione delle ulteriori segnalazioni di decessi in seguito alla somministrazione del vaccino AstraZeneca si decideva, al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito, di designare il medesimo collegio di consulenti tecnici nominato nell'ambito del procedimento penale relativo al decesso della Turiaco Augusta.
  Il termine di consegna delle relazioni di consulenza tecnica relative al decesso della Turiaco Augusta, pari a 30 giorni, aveva a scadere in data 3 maggio 2021.
  Il collegio dei consulenti tecnici rappresentava le difficoltà incontrate nello svolgimento degli esami e dovute ai caratteri di novità e complessità del caso nonché alla necessità del confronto con i casi analoghi nel frattempo verificatisi.
  In data 22 luglio 2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina provvedeva ad un formale sollecito con riferimento al deposito della relazione di consulenza tecnica.
  Il collegio dei consulenti tecnici in data 16 settembre 2021 depositava una relazione riassuntiva dell'esito degli accertamenti svolti in merito al decesso della Turiaco Augusta e di altri due soggetti, tra i quali il Turrisi Mario. Il contenuto di questa relazione riassuntiva veniva condivisa in sede di riunione europea di coordinamento presso Eurojust e costituisce la base delle valutazioni che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina sta svolgendo al fine di determinarsi in merito all'esercizio o meno dell'azione penale nell'ambito del procedimento penale innanzi indicato.
  Sulla scorta di tutti gli elementi sinora passati analiticamente in rassegna, emerge al momento l'assenza di ogni e qualsivoglia profilo di superficialità da parte dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina che si sono occupati della vicenda in esame (estremamente complessa dal punto di vista scientifico – posto che risulta ancora oggetto di studio a livello internazionale l'eventuale sussistenza del nesso eziologico tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e l'insorgere di reazioni avverse, quali i decessi per emorragia cerebrale – e, a maggior ragione, dal punto di vista giuridico, non avendo la scienza raggiunto alcuna certezza sul punto), ciò che rende del tutto privo di adeguato sostegno e di idonea giustificazione l'eventuale esercizio da parte di questo Dicastero di «... iniziative ispettive ...».

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ALLEGATO 13

5-07515 Trano: Su iniziative a carattere ispettivo in merito all'archiviazione di una notizia di reato presso la procura della Repubblica di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti – dopo avere premesso che «… mediante un esposto depositato presso la Procura della Repubblica di Bari in data 22 dicembre 2020 un avvocato del foro di Pescara ha segnalato il comportamento del consulente tecnico di ufficio ..., il cui atteggiamento infedele all'interno di un procedimento civile pendente innanzi al Tribunale di Bari sarebbe stato tale da potere inficiare l'obiettivo convincimento del giudice... che lo aveva nominato per accertare, oltre alle cause del decesso di un minore avvenuto in seguito a ricovero ospedaliero, eventuali profili di responsabilità sanitaria da parte della struttura ospedaliera – Aoup di Bari; ... il P. M. ... ha disposto l'archiviazione in data 9 marzo 2021, iscrivendo tale informativa nel registro modello 45, fascicolo di atti non costituenti reato, destinato a contenere la registrazione di quegli atti privi di rilevanza penale, non suscettibili pertanto di dare corso alle indagini preliminari e di essere trasmessi al Gip per l'archiviazione, ma inviati direttamente all'archivio dal P.M.; ... l'eccezionalità e la gravità della vicenda richiede la necessità di inviare gli ispettori ministeriali al fine di relazionare in proposito, dopo avere effettuato i dovuti accertamenti e le opportune verifiche sul caso, anche a tutela del pubblico interesse, del buon funzionamento e dell'effettività della giustizia...» – domandano alla Ministra della Giustizia «... se intenda valutare l'adozione di iniziative di competenza, a carattere ispettivo, con l'urgenza richiesta dalla straordinaria gravità della vicenda ...».
  Al riguardo è stato innanzitutto acclarato, con riferimento alla vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, che il P. M. presso il Tribunale di Bari, con valutazione condivisa dal Procuratore della Repubblica, disponeva l'archiviazione del procedimento iscritto al mod. 45 (relativo ai fatti non costituenti reato), avendo ritenuto che le doglianze contenute nell'esposto non contenessero notizie di reato (procedendo in tal guisa alla cosiddetta auto archiviazione, potere che la giurisprudenza di legittimità attribuisce al Pubblico Ministero segnatamente nelle ipotesi in cui non venga compiuto alcun atto di indagine nell'ambito di un fascicolo iscritto a mod. 45: cfr. Cass., sez. II, 20 ottobre 2020, in Mass. Uff. n. 279810; Cass., sez. III, 27 gennaio 2014, in Mass. Uff. n. 258594).
  Non può in proposito non rilevarsi che il tema posto nell'interrogazione, in base alla normativa vigente, può essere difficilmente oggetto di un sindacato estrinseco di merito, posto che l'ordinamento non contiene criteri univoci, certi e uniformi che assurgano a parametro per l'esercizio del potere di iscrizione delle notizie di reato e del nominativo dell'indagato nel registro previsto dall'articolo n. 335 del codice di procedura penale (cfr., sul punto, anche la Circolare dell'11 novembre 2016 in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo redatta dal Direttore Generale della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia di questo Dicastero nella parte in cui si evidenziava che «... un'iscrizione affrettata nel registro delle notizie di reato a carico di noti può comportare immediati pregiudizi, in termini di tranquillità, onorabilità, affidabilità contrattuale delle persone e degli enti interessati ...»).
  Invero nella legge del 27 settembre 2021 n. 134, recante «Delega per l'efficienza del processo penale», il legislatore ha stabilito Pag. 98criteri di delega per la introduzione di parametri certi di riferimento, che guidino l'attività di iscrizione nel registro previsto dall'articolo n. 335 del codice di procedura penale («... precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo n. 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni...»). Ne consegue che non sembra al momento possibile enucleare l'esistenza di profili di criticità nell'operato dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari che si sono occupati in qualsiasi veste del summenzionato procedimento tali da giustificare l'eventuale esercizio da parte di questo Dicastero di «... iniziative ... a carattere ispettivo …».