CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 febbraio 2022
741.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-B Orlando e Franceschini, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-octies», secondo comma, dopo la parola: Chiunque aggiungere le seguenti: , al fine di trarne profitto o altra utilità,.
1.4. Zanettin, Pittalis.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-octies», secondo comma, sostituire le parole: da otto mesi a due anni e otto mesi con le seguenti: da sei mesi a un anno.
1.3. Zanettin, Pittalis.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, sostituire le parole: da due a otto con le seguenti: da uno a quattro.
1.5. Zanettin, Pittalis.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-sexiesdecies», primo comma, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: astenendosi dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri.
1.2. Zanettin, Pittalis.

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ALLEGATO 2

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e C. 2804.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione Giustizia,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2493 e C. 2804, recante «Disciplina del volo da diporto o sportivo»;

   osservato che:

    il provvedimento – composto da 15 articoli – è volto ad aggiornare la normativa in materia, anche al fine di adeguarla alla disciplina europea;

   rilevato, con particolare riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, che:

    l'articolo 10 del provvedimento introduce una serie di sanzioni amministrative pecuniarie al fine di punire la violazione da parte del pilota di un aeromobile per volo da diporto e sportivo delle disposizioni in materia di circolazione aerea, di restrizioni dell'uso degli spazi aerei o di interessamento degli spazi aerei senza autorizzazione nonché la mancata osservanza delle prescrizioni durante l'esercizio di attività professionale di accompagnatore o di guida di volo libero, durante lo svolgimento di attività su aeromobili per volo da diporto e sportivo o durante l'esercizio di attività di istruzione al volo;

    l'articolo 11 dispone in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative suddette, prevedendo in particolare che all'accertamento delle violazioni procedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche su segnalazione degli enti aeronautici e territoriali competenti;

    l'articolo 14 prevede la revoca delle licenze, dei certificati, delle abilitazioni e degli attestati, tra l'altro, nel caso in cui il titolare è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero quando è sottoposto a una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o in caso di violazione, accertata con sentenza penale passata in giudicato, che ha comportato un incidente aeronautico dal quale sono derivate la morte o lesioni personali gravi a passeggeri o a terzi;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione (Giustizia),

   esaminata la proposta di legge Ascari C. 3200, recante «Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio»;

   rilevato che il provvedimento si compone di un unico articolo con un unico comma che include il reato di matrimonio forzato, previsto dall'articolo 558-bis del codice penale, nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio alla vittima del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

   considerato che:

    l'articolo 18-bis del testo unico immigrazione – introdotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013 – prevede il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime di atti di violenza in ambito domestico al fine di consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza;
    l'articolo 558-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 del cosiddetto Codice Rosso (legge n. 69 del 2019), punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque costringa, con violenza o minaccia, una persona a contrarre matrimonio o unione civile;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.