CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 dicembre 2021
721.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa nota di variazioni. C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.
  2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 2-bis, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
1.152. Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:

   a) benzina e benzina con piombo: euro 678,4 per mille litri;

   b) gasolio usato come carburante: euro 567,4 per mille litri.

  2-ter. Qualora dal monitoraggio delle entrate da accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, in applicazione del comma 2-bis, emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, stimate in 1 miliardo di euro per l'anno 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina i conseguenti aggiornamenti delle aliquote.
  2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con Pag. 149modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.156. Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2022, all'articolo 1, comma 774, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «0,76 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.
1.69. Benigni.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I debiti per mancato versamento dei contributi corrispondenti al livello minimo imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, risultanti dai ruoli dell'Agenzia delle entrate e dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 novembre 2021, possono essere istinti, dai lavoratori iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1 della legge citata, a saldo e stralcio, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, per ciascuna cartella esattoriale, una quota non inferiore ad euro 1.000, in unica soluzione entro il 1 giugno 2022, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo. Il versamento di tale quota concorre alla formazione del montante contributivo e dell'anzianità contributiva secondo le regole della gestione di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

  Conseguentemente, al comma 73 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: 1.065,3 milioni di euro con le seguenti: 865,3 milioni di euro.
1.384. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 1, comma 65, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e per i quattro successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sei successivi».
1.115. Sodano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso 54, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), sostituire le parole: «non superiori a euro 65.000» con le seguenti: «non superiori a euro 100.000». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2022, 470 milioni per il 2023 e 370 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.386. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

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  Sopprimere il comma 12.
*1.39. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*1.114. Sodano.
*1.272. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 13, con i seguenti:

  13. Alla Tabella A, Parte II-bis, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 1-quinquies è aggiunto il seguente:

    «1-sexies) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel numero 1-quinqies.».

  13-bis. Alla Tabella A, Parte II-bis, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies è aggiunto il seguente:

    «1-sexies) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 13-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate dal comma 73 per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente comma.».
1.381. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Sostituire il comma 13 con il seguente:

  13-bis(Aliquota IVA del quattro per cento per i prodotti per l'igiene femminile compostabili e non compostabili) – Alla Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

    «30-bis) prodotti assorbenti, tamponi, coppette mestruali comunque destinati alla protezione dell'igiene femminile».

   Alla Tabella A, Parte II-bis abrogare il numero 1-quinquies.

   Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 250 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 627 della presente legge.
1.67. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «1-quater) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle destinati all'infanzia».

  13-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13-bis, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come Pag. 151incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.198. Ferro, Varchi, Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

  13-bis. All'articolo 120 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79».
  13-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.129. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) sono inseriti i seguenti:

    «18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio;

    18-ter) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia».

  1. Alla Tabella A, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti:

    «41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro;

    41-sexies) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;

    41-septies) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro;

    41-octies) ai fini dell'applicazione del punto 41-septies, per “integratori alimentari” si intendono prodotti che costituisco una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate;

    41-novies) alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “o veterinario, compresi i prodotti omeopatici” sono soppresse».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.
1.32. Corda.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al comma 7 dell'articolo 74 «Disposizioni relative a particolari settori» del decreto del Presidente della Repubblica del Pag. 15226 ottobre 1972, n. 633, «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» dopo le parole: «, di gomma e plastica» sono aggiunte le seguenti: «, legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet».
1.65. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

  13-bis. A chiunque acquisti un ciclomotore o motociclo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è concessa una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta per l'acquisto comprensiva dell'IVA. Il bonus è concesso altresì a chi acquista pezzi di ricambio o componenti di tali veicoli. Agli oneri conseguenti alla presente disposizione, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2022, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.
1.71. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

  13-bis. Il comma 21, dell'articolo 23, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Agli oneri conseguenti alla presente disposizione, stimati in euro 10 milioni per l'anno 2022, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.
1.70. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)

   1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2008, è ridotto di 696 milioni di euro nel 2022, 633,6 milioni di euro nel 2023 e 400,8 milioni di euro nel 2024.
1.72. Benigni.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Alla Tabella A, Parte III, n. 127-novies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: «prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di cosiddetto “sharing mobility”, esempio: car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing),».

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  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 627, a partire dall'anno 2022, è ridotto 18 milioni di euro annui.
1.41. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 13, è inserito il seguente:

  13-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 27-sexies, è aggiunto il seguente:

   «27-sexies.bis. Le prestazioni dei medici veterinari rese per la diagnosi, la cura e la riabilitazione degli animali.».
1.16. Aprile.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 13, è inserito il seguente:

  13-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 27-sexsies, è aggiunto il seguente:

   «27-sexsies.bis. Le prestazioni dei medici veterinari rese per la diagnosi, la cura e la riabilitazione degli animali.».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1.15. Aprile.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 114-bis), è aggiunto il seguente:

    «114-ter) prestazioni veterinarie e degli alimenti per animali da compagnia;».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.
1.36. Corda.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. La lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis.1 decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogata.
1.73. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 538:

    1) nel primo periodo, le parole: «entro novanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro cento»;

    2) alla lettera a), dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «con la notifica della cartella di pagamento»;

    3) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

Pag. 154

   b) dopo il comma 539-bis è inserito il seguente:

   «539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.»;

   c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: «duecentoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni».
1.34. Corda.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, sopprimere l'articolo 3-bis.
1.35. Corda.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

  23-bis. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «, compresi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)» e sostituire le parole: «con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo» con le seguenti: «sia con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, sia con le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito» con le seguenti: «o delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario, effettuati in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito»;

   c) al terzo periodo, dopo le parole: «L'estinzione del debito a ruolo» aggiungere le seguenti: «o del debito derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

  23-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 23-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

   b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge;

   c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.196. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

  23-bis. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,Pag. 155 con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a trentasei mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere consentite rateazioni fino a sessanta mesi.».
  23-ter. All'articolo 116, comma 17, della legge 22 dicembre 2000, n. 388, le parole: «fino a sessanta mesi», sono sostituite con le seguenti: «fino a centoventi mesi».
1.28. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis.
(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

   1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.
   2. In attuazione del comma 1 al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
   3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.
   4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.
   5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.Pag. 156
   6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.
   7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.
   8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.
   9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

   a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del plafond di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

   b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 3 della provvista di cui al comma 3;

   c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

   10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
1.63. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Dopo l'articolo 4 «Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito» della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4-bis.
(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

   1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti Pag. 157in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
   2. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
   3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.
   4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
   5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
   6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.64. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli omessi versamenti relativi a ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto Pag. 158del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e gli omessi versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non rilevano ai fini dell'applicazione degli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che si perfezioni il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di legge, anche mediante versamento in settantadue rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2022.
1.383. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire le parole: «15 dicembre 2020» con le seguenti: «30 giugno 2022»;

   b) sostituire le parole: «30 settembre 2021» con le seguenti: «30 dicembre 2022».
1.382. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

  25-bis. Ai fini dell'apposizione del nulla osta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5, dell'articolo 39 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.
  25-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.
  25-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.
  25-quinquies. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

   a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

   b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

   c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria.
1.385. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

  25-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in via Pag. 159sperimentale, per il biennio 2022-2023, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più piccola o media impresa come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio.
  25-ter. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno quattro anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
  25-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 25-bis e 25-ter.
  25-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 1,5 miliardi per il biennio 2022-2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.189. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

  25-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

   b) il comma 773 è sostituito dal seguente:

   «773. Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento.».

  25-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 25-bis, quantificati in euro 2,8 miliardi, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.180. Prisco, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

  25-bis. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  25-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2 primo periodo e 2-bis primo periodo, le parole: «a maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a dicembre 2021».
  25-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 25-bis e 25-ter, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementatoPag. 160 dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.208. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti:

  25-bis. Il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.
  25-ter. Agli oneri di cui al comma 25-bis, pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.155. Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 27, inserire il seguente:

  27-bis. Al fine di sospendere per gli anni 2022 e 2023 il pagamento della contribuzione INPS sulla quota di utili, diversa da quella distribuita ai soci, ove i medesimi siano reinvestiti nell'impresa, per i soci lavoratori di una società a responsabilità limitata o di una società a responsabilità limitata in forma semplificata iscritti alla gestione Artigiani o Commercianti del suddetto ente previdenziale, è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, per far fronte agli oneri dell'applicazione del comma 27-bis, pari a 3.000 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: 40.573 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 37.573 milioni di euro per l'anno 2022 e le parole: 44.573 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 41.573 milioni di euro per l'anno 2023.
*1.12. Trano, Raduzzi, Giuliodori, Costanzo.
*1.365. Giuliodori, Trano, Raduzzi, Costanzo.

  Al comma 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere la seguente:

   «0a) le parole, ovunque presenti: “110 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “80 per cento”;»;

   b) alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e le parole: “fino al 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025”»;

   c) alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e le parole: “al 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2025”»;

   d) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   «b-bis) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: “al 30 giugno 2022” con le seguenti: “al 31 dicembre 2025”;

   b-ter) al comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: “il 30 giugno 2022” con le seguenti: “il 31 dicembre 2025”»;

   e) alla lettera d), capoverso 8-bis, sostituire le parole, ovunque presenti: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2025».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 19,6 miliardi per il triennio 2023-2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,Pag. 161 dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.174. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 28, lettera e), le parole: a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo sono soppresse.
1.112. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 29, capoverso 1-ter, lettera b), secondo periodo, sostituite le parole: 10.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.
1.230. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 28, la lettera h), è soppressa;

   b) al comma 29, la lettera b) è soppressa.
1.108. Raduzzi, Trano, Costanzo.

  Al comma 29, lettera b), capoverso comma 1-ter, alla lettera b), le parole: 10.000 sono sostituite con le seguenti: 100.000.
1.109. Raduzzi, Trano, Costanzo.

  Al comma 29, lettera b), capoverso comma 1-ter, alla lettera b), le parole: 10.000 sono sostituite con le seguenti: 50.000.
1.110. Raduzzi, Trano, Costanzo.

  Al comma 29, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dal 1° gennaio 2022 le detrazioni sono riconosciute esclusivamente per gli interventi di efficienza energetica che utilizzino fonti rinnovabili di energia o pompe di calore elettriche. La sostituzione di impianti esistenti con tecnologie che utilizzano combustibili fossili accede all'ecobonus con una detrazione pari al 50 per cento delle spese effettuate. Dal 1° gennaio 2025 nei nuovi interventi edilizi o in ristrutturazioni rilevanti possono essere installati esclusivamente impianti da fonti rinnovabili o pompe di calore elettriche. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, è approvato il piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso sistemi a emissioni zero.
1.42. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

  29-bis. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio sanitario nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre Pag. 1622014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.210. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

  29-bis. Alle imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.211. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 30, numero 1, le parole: trenta sono sostituite con le seguenti: dieci.
1.111. Raduzzi, Trano, Costanzo.

  Al comma 37, lettera b), il numero 2), è sostituito dal seguente:

  2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, B per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, B per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
1.43. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 37, lettera b), numero 2), sostituire il secondo periodo con il seguente: «La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro. Qualora gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici non sia finalizzata ad immobili oggetto di ristrutturazione, la detrazione sempre della misura del 50 per cento delle spese sostenute, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.».
1.207. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

  41-bis. Al comma 1, dell'articolo 5-bis, della legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: «del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre Pag. 1631999, n. 490» sono sostituite con le seguenti: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; al termine del medesimo articolo sono aggiunte le parole: «qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi».
1.387. Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

  42-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque presenti: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 marzo 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.
1.20. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 45, è inserito il seguente:

  45-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  45-ter. Agli oneri derivanti dal comma 45-bis si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7, dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1.130. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

  46-bis. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  46-ter. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 46-bis le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  46-quater. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Pag. 164
  46-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 46-bis.
1.388. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

  46-bis. Al fine di garantire la ripresa del settore dell'Horeca, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo Ristorazione 4.0», con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.
  46-ter. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 46-bis, è riconosciuta, in favore dei beneficiari di cui ai Codici ATECO 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, 56.2 Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione e 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina, l'erogazione di un contributo in forma di credito di imposta nella misura del 40 per cento per l'acquisto di apparecchiature per la ristorazione ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica.
  46-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie dei prodotti ammessi all'agevolazione di cui al comma 46-ter, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 46-bis.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 46-bis e 46-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.209. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

  46-bis. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  46-ter. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo comma. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.
  46-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 46-bis e 46-ter, pari ad euro 1 milione per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.158. Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

  46-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

    2) al comma 90, le parole: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per Pag. 165l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023».

  46-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 46-bis, valutati in euro 30 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.190. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

  46-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021.».
  46-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 46-bis, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.161. Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

  46-bis. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del loro volume d'affari è deducibile nella misura del 200 per cento di detto ammontare.
  46-ter. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese aventi per oggetto cessione di beni, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del loro volume d'affari è deducibile nella misura del 200 per cento di detto ammontare.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 627;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2022: –90.000.000;
   2023: –90.000.000;
   2024: –90.000.000;

   alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

   2022: –30.000.000;
   2023: –30.000.000;
   2024: –30.000.000.
1.390. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

  46-bis. All'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022» e le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021».
1.194. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 48 con il seguente:

  48. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con Pag. 166modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo è erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili».
1.229. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

  48-bis. Le disposizioni di cui agli articoli da 170 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.
  48-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano, in quanto compatibili, alle società tra professionisti.
  48-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano, in quanto compatibili, alle start up innovative delle società tra professionisti con età inferiore a quarant'anni, come disciplinate dall'articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.
  48-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 48-bis a 48-quater, pari ad euro 8,5 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 627.
1.389. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 49, aggiungere la seguente lettera:

   b-bis) al Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono assegnate risorse pari a mille milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per iniziative di promozione e supporto alla rilocalizzazione produttiva in Italia delle imprese italiane che hanno delocalizzato in uno stato estero.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 73 con il seguente:

   «73. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 965,3 milioni di euro per l'anno 2022, 864,9 milioni di euro per l'anno 2023, 814,4 milioni di euro per l'anno 2024, 763,5 milioni di euro per l'anno 2025, 712,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.»;

   sopprimere il comma 381.
1.257. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 50, inserire i seguenti:

  50-bis. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.Pag. 167
  50-ter. Per le finalità di cui al comma 50-bis è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  50-quater. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere al fondo di cui al comma 50-ter, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui al comma 50-bis.
  50-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 50-bis, 50-ter, 50-quater, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.124. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:

  50-bis. Le disposizioni di cui agli articoli da 170 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.
  50-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano, in quanto compatibili, alle società tra professionisti.
  50-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano, in quanto compatibili, alle start up innovative delle società tra professionisti con età inferiore a quarant'anni, come disciplinate dall'articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.
  50-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 50-bis a 50-quater, pari ad euro 8,5 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.192. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:

  50-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante e ai titolari di un esercizio di vicinato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2022, per la concessione di contributi a fondo perduto da ripartire secondo le modalità definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  50-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 50-bis, pari ad euro 800 milioni per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.171. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:

  50-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenzaPag. 168 epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in favore di un solo componente per nucleo familiare, un buono per gli acquisti effettuati nel 2022 presso gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il buono è riconosciuto in misura pari al 60 per cento dell'importo degli acquisti effettuati presso gli esercizi di vicinato e, comunque, in misura non superiore a 500 euro.
  50-ter. Agli oneri derivanti dal comma 50-bis, nel limite di 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.172. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 50, inserire il seguente:

  50-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al comma 1, dopo la lettera f-bis), è inserita la seguente:

   «f-ter) alle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494».
1.128. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 50, inserire il seguente:

  50-bis. Al fine di tutelare il patrimonio del concessionario e i relativi investimenti, l'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
1.126. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni»;

   b) dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

   «51-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 51, pari ad almeno 40 milioni di euro, è destinato al rimboschimento della pineta di Siano e del Parco nazionale dell'Aspromonte.».

  Conseguentemente, al comma 52, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 40 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.195. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 53, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il numero 2);

   b) al numero 4) sopprimere le parole: e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
1.391. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

  54-bis. Per le società in amministrazione straordinaria destinatarie dell'intervento del Fondo per il sostegno alle grandi imprese, in presenza di ragioni di necessità ed urgenza quali l'imminente collasso della produzione, il MISE è autorizzato ad anticipare alle predette società, su richiesta motivata del commissario straordinario, una quota del finanziamento diretto ivi previsto,Pag. 169 a titolo di acconto sul totale del finanziamento disposto a conclusione dell'istruttoria ordinaria, per un importo non superiore a 8 milioni di euro. Il commissario straordinario della società in amministrazione straordinaria beneficiaria, in sede di presentazione della richiesta di anticipo, deve indicare i beni aziendali individuati a titolo di garanzia sull'anticipazione per il recupero delle somme dovute nel caso in cui l'istruttoria ordinaria non si concluda positivamente con l'autorizzazione al finanziamento.
  54-ter. All'articolo 64, comma 1-ter, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, come convertito in legge dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, dopo le parole: «o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo decreto regio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a imprese che sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il 29 febbraio 2020».
1.256. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 61, inserire il seguente:

  61-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.
1.44. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Dopo il comma 62, aggiungere i seguenti:

  62-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque presenti: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 marzo 2022».
  62-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 62-bis, valutati in euro 800 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.179. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 62, inserire il seguente:

  62-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello stato di previsione del Ministero delle transizione ecologica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Con decreto del Ministro della transizione ecologica,Pag. 170 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
1.45. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 72, aggiungere i seguenti:

  72-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.
  72-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
1.392. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 73.
1.259. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 74, lettera f), numero 1, sostituire le parole: e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter con le seguenti: e per coloro che abbiano riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, abbiano riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati contro lo Stato previsti e puniti dal Libro II, Titolo I del codice penale, abbiano riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti e puniti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, abbiano riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati previsti e puniti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 414-bis, 416-bis, 416-ter, 544-bis, 544-ter, 572, 575, 578, 583, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies, 601, 601-bis, 602, 603, 605, 609, 609-quarter, 609-quinquies, 609-octies, 628, 630, 640, II comma n. 1), 640-bis e 644 del codice penale,.
1.261. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire i commi da 73 a 84 con i seguenti:

  73. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un «Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà», destinato ad essere erogato, con cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di «assegno di solidarietà» in favore dei nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

   a) abbiano almeno un componente di età non inferiore a 60 anni, minorenne o disabile;

   b) siano privi di reddito familiare da almeno 6 mesi;

   c) risultino titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;

   d) risultino titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;

Pag. 171

   e) dichiarino un valore dell'ISEE corrente inferiore ad euro 15.000.

  74. Il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, nonché residente in Italia da almeno 10 anni.
  75. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nella misura di euro 400; la somma è incrementata di euro 250 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare disabile, minorenne o di età non inferiore a 60 anni.
  76. Sono esclusi, dal computo dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 3 per i quali è possibile fare richiesta dell'assegno di solidarietà, i soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena non inferiore a 5 anni. Al sopravvenire di tali condanne successivamente all'erogazione del beneficio, ne consegue di diritto, con efficacia retroattiva, l'immediata revoca e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS.
  77. L'erogazione del beneficio di cui al comma 1 è condizionata alla dichiarazione, da parte del componente del nucleo familiare che ne fa richiesta, della immediata disponibilità al lavoro. L'adesione alla misura di cui al presente articolo è vincolata, in caso di richiesta da parte del Comune di residenza del beneficiario, alla sua partecipazione a progetti utili alla collettività.
  78. Il nucleo familiare beneficiario dell'assegno di cui al presente articolo decade immediatamente dal beneficio qualora il componente richiedente non accetti un'offerta di lavoro ad esso proposta e non partecipi ai progetti di cui al comma precedente, attivati dal Comune di residenza.
  79. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonché l'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e l'articolo 82, del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, sono abrogati.
  80. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 20 per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, nonché le risorse stanziate dall'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per l'erogazione del Reddito di emergenza.
  81. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente disposizione.
  82. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina le modalità per l'attuazione ed erogazione del beneficio di cui al presente articolo.
1.415. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 74, lettera d), numero 4, capoverso 4-quater, sopprimere le parole: Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto.
1.260. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

  86-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 36 della Costituzione e garantire a tutti i lavoratori una retribuzione dignitosa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, a beneficio dei lavoratori la cui retribuzione sia inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle medesime organizzazioni, è istituito, in via sperimentale, il salario orario minimo legale quale retribuzione oraria minima che il datore di lavoro privato è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato.
  86-ter. I contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 non possono in ogni caso stabilire retribuzioni orarie minime inferiori a quelle Pag. 172definite mediante l'applicazione del salario orario minimo legale.
  86-quater. Al fine di determinare l'importo del salario orario minimo legale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per il salario minimo orario.
  86-quinquies. La Commissione di cui al comma 86-quater è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è composta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, dal Presidente dell'INPS, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da due esperti o professori universitari nelle materie di riferimento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i Presidenti dei suddetti enti possono delegare propri rappresentanti. La Commissione oltre alla determinazione e all'aggiornamento periodico dell'importo del salario orario minimo legale, esprime indicazioni sul livello dei salari nel mercato del lavoro italiano e formula orientamenti, proposte ed indirizzi per la promozione di politiche salariali coerenti con le esigenze di tutela della dignità dei lavoratori e politiche di sostegno dei costi del lavoro per i datori. La Commissione è rinnovata con cadenza triennale. I membri della Commissione non hanno diritto a rimborsi o indennità e le spese di funzionamento sono coperte dalle risorse finanziare disponibili a legislazione vigente per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  86-sexies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento, sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dalla Commissione di cui ai precedenti commi, in merito agli esiti della sperimentazione delle disposizioni del presente articolo.
  86-septies. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
1.167. Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 87, lettera a), sostituire le parole: I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022 con le seguenti: I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma vengono eliminati, purché la somma dei due dati sia 100 per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022.
1.205. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 87, aggiungere i seguenti:

  87-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per gli anni 2022 e 2023 in via sperimentale le lavoratrici e i lavoratori possono accedere, su domanda, al pensionamento flessibile con il requisito minimo di età anagrafica di 62 anni fino al requisito massimo di 70 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.
  87-ter. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 87-bis, l'importo dell'assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, calcolato in base all'ordinamento previdenziale di appartenenza.
  87-quater. L'importo della pensione conseguibile è quello massimo previsto a requisiti pieni secondo gli ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo è ridotta o maggiorata in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, applicando i criteri di cui alla tabella allegata.Pag. 173
  87-quinquies. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono condizioni e criteri di accesso al pensionamento più favorevoli rispetto a quelli stabiliti dal presente articolo.
  87-sexies. Agli oneri derivanti, valutati nel limite di 4 miliardi di euro per il 2022 e in 5 miliardi di euro per il 2023, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla disposizione del comma 6.
  87-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è corrispondentemente ridotta la prestazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

TABELLA

(Articolo 23-bis, comma 3)

Variazioni percentuali in aumento e diminuzione da applicare sulla quota calcolata con il sistema retributivo in relazione all'età anagrafica e contributiva.

   Età di pensionamento effettivo

   Anni di contribuzione

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  62

   -8,0

   -7,8

   -7,5

   -7,2

   -6,6

   -3,6

  63

   -6,0

   -5,8

   -5,5

   -5,2

   -4,4

   -2,4

  64

   -4,0

   -3,8

   -3,5

   -3,2

   -2,7

   -1,4

  65

   -2,0

   -1,8

   -1,5

   -1,2

   -0,6

   -0,4

  66

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  67

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

  68

  3,0

  3,0

  3,0

  3,0

  3,0

  3,0

  69

  4,5

  4,5

  4,5

  4,5

  4,5

  4,5

  70

  6,0

  6,0

  6,0

  6,0

  6,0

  6,0

1.164. Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 87, aggiungere i seguenti:

  87-bis. In via sperimentale per l'anno 2022, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire, su domanda, il diritto alla pensione al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione Quota 41».
  87-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 87-bis.
  87-quater. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 4,3 miliardi per l'anno 2022 di euro mediante riduzione della prestazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
1.163. Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Pag. 174

  Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:

  90-bis. All'elenco 1, dell'Allegato 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, inserire la seguente voce: «7281, Fabbricazione, decorazione, smaltatura di ceramiche, terrecotte, maioliche, gres, porcellane, sanitari, stoviglierie, statuette e simili. Lavorazione al tornio per la produzione di ceramiche, stoviglierie, statuette e simili». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.379. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Sostituire il comma 91 con il seguente:

  91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ovvero di almeno 25 anni nel caso di lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

   c) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni.».

  Conseguentemente:

   a) al comma 93, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 146,4 milioni di euro per l'anno 2022, 280 milioni di euro per l'anno 2023, 252,6 milioni di euro per l'anno 2024, 190,2 milioni di euro per l'anno 2025, 109,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 21,9 milioni di euro per l'anno 2027»;

   b) al comma 627, sostituire le parole: euro 11.581.894 per l'anno 2022, di euro 104.758.016 per l'anno 2023 con le seguenti: euro 6.581.894 per l'anno 2022 ed euro 99.758.016 annui a decorrere dall'anno 2023.
1.168. Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 91 con il seguente:

   «91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022” e dopo le parole: “alle forme sostitutive ed esclusive della medesima” sono inserite le seguenti: “, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”;

   b) alla lettera a), le parole: “da almeno tre mesi” sono soppresse e dopo le parole: “almeno 30 anni” sono aggiunte le seguenti: “ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti”;

Pag. 175

   c) alla lettera d), dopo le parole: “lavoratori dipendenti” sono aggiunte le seguenti: “o autonomi”;

   d) al comma 92, dopo le parole: “lavoratori dipendenti” aggiungere le seguenti: “e autonomi”».
1.231. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

  94-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonché ai lavoratori autonomi iscritti a forme pensionistiche gestite da soggetti di diritto privato». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 5,8 miliardi a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.215. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 95 aggiungere i seguenti:

  95-bis. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, a partire dal 1° gennaio 2022, è istituito un Fondo di solidarietà per attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.
  95-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione del presente articolo.
  95-quater. La dotazione del Fondo è di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente al comma 73 della presente le legge apportare le seguenti modifiche:

   le parole: 1.065,3 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 865,3 milioni di euro;

   le parole: 1.064,9 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 664,9 milioni di euro;

   le parole: 1.064,4 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 664,4 milioni di euro.
1.165. Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Il comma 98 è sostituito dal seguente:

  98. Le risorse di cui al comma 100 sono destinate all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2022, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
1.267. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 103, inserire i seguenti:

  103-bis. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

   a) comma 1, lettera b);

   b) comma 8;

Pag. 176

   c) comma 8-bis;

   d) comma 14, lettere a) e b).

  103-ter. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

   a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

   b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2022: – 50.000.000.
1.125. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:

  118-bis. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
  118-ter. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 1 non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.
  118-quater. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1.394. Meloni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:

  118-bis. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a) il limite pari a 5.000 euro è elevato ad euro 10.000;

   b) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

   c) al comma 1, lettera c), il limite pari a euro 2.500 euro è elevato ad euro 5.000;

   d) i commi 8 e 8-bis sono soppressi;

   e) al comma 14, sono soppresse le lettere a) e b);

   f) al comma 20, le parole: «280» ore sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore».

Pag. 177

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2022: – 50.000.000.
1.395. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:

  118-bis. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» è aggiunto il seguente: «e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.393. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 119 aggiungere i seguenti:

  119-bis. Al fine di agevolare la ricollocazione per profilo di occupabilità ed impedire il disperdersi di competenze a causa dell'inattività lavorativa, sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione e riqualificazione professionale i percettori di una delle seguenti prestazioni: a) reddito di cittadinanza; b) indennità di disoccupazione; c) cassa integrazione.
  119-ter. La partecipazione ai percorsi formativi di riqualificazione professionale è obbligatoria durante tutto il periodo di erogazione di una delle prestazioni di cui al comma 1.
  119-quater. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 119-bis e 119-ter determinano la perdita della titolarità della prestazione economica e l'impossibilità di accedere alle prestazioni di cui al comma 1 nei successivi 12 mesi.
  119-quinquies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto definisce i criteri di attuazione del presente articolo con specifico riferimento alle procedure per la realizzazione dei percorsi formativi e di riqualificazione professionale in considerazione della pregresse esperienze lavorative dei titolari della prestazione e in riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale e nazionale.
  119-sexies. All'onere derivante dal presente articolo nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni per l'anno 2023 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.166. Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:

  121-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore dei datori di lavoro privati, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.
  121-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 121-bis sono destinate a:

    1) incentivi, sotto forma di esonero del 60 per cento dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;

Pag. 178

    2) contributi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato o dei tirocini a contratti di lavoro a tempo indeterminato;

    3) sostegno ai percorsi formativi finalizzati alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato;

    4) riconoscimento di un credito di imposta nella misura massima del 50% per investimenti finalizzati a nuove assunzioni.

  121-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121-bis e 121-ter, pari ad euro 100 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 73 della presente legge.
1.131. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 121 è inserito il seguente:

  121-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 5-bis le parole: «e nell'arco della vita lavorativa» sono soppresse.
1.266. Ferro, Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 124, aggiungere il seguente:

  124-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana. Il ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto individua le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
1.346. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 130, aggiungere i seguenti:

  130-bis. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

    1) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

    2) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

    3) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;

    4) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi.

  130-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 130-bis e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in Pag. 179vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse.
1.216. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 134, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   d) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Entro i due anni dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di due mesi, anche non continuativi. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due mesi è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29.
1.396. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 134, aggiungere il seguente:

  134-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 dell'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a) sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre»;

   alla lettera c) sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dodici»;

   alla lettera d) sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quindici»;

    2) al comma 1.1. dell'articolo 16 sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quindici»;

    3) al comma 1 dell'articolo 22 sostituire le parole: «all'80 per cento» con le seguenti: «al 100 per cento»;

    4) all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dieci mesi» con le seguenti: «sedici mesi»;

   al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

    5) al comma 1 dell'articolo 34 sostituire le parole da: «Per i periodi di congedo» fino a: «di sei mesi» con le seguenti: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici è dovuto, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 70 per cento della retribuzione, ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione».

  134-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 134-bis, valutati in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1.17. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:

  137-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al Pag. 180decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16:

    1) al comma 1, lettera c), le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

    2) al comma 1.1, le parole: «entro i cinque mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro gli otto mesi»;

   b) all'articolo 20, comma 1, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi»;

   c) all'articolo 26, commi 1, 2, 3 e 6, le parole: «cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi»;

   d) all'articolo 34, comma 1, le parole: «al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'80 per cento».
1.397. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:

  137-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai nuclei familiari è in ogni caso riconosciuta la possibilità di optare per il trattamento di miglior favore previsto dalla legislazione vigente in materia di detrazioni fiscali riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.».
1.398. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 149, lettera a), capoverso comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'Autorità politica delegata per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte dell'Autorità medesima, della scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11:

   la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;

   l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;

   il cronoprogramma delle attività;

   la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera d);

   un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
1.193. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 149, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) favorire, con politiche attive, l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere;.
1.217. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 149 aggiungere il seguente:

  149-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 105-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a un Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il reddito di libertà per le vittime di violenza, erogato a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di “assegno di autonomia” in favore di donne che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

   a) prive di reddito familiare;

   b) con un valore dell'ISEE inferiore ad euro 25.000;

Pag. 181

   c) abbiano subito abusi, violenze sessuali e/o psicofisiche in ambito domestico

   d) abbiano effettuato un percorso di fuoriuscita dalla violenza in direzione della propria autonomia psichica ed economica.

   1-ter. Il requisito di cui al punto d) del precedente comma deve essere certificato da uno dei seguenti soggetti:

   a) dai servizi sociali del Comune di appartenenza;

   b) dallo psicologo e/o dallo psichiatra curante;

   c) dal centro antiviolenza territoriale

   d) da associazioni che svolgono attività di assistenza alle vittime di violenza e che siano accreditate presso le Regioni.

   1-quater. L'assegno di autonomia di cui al presente articolo è erogato, in favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, nella misura di euro 750,00, incrementati di euro 100 per ogni figlio minorenne.
   1-quinquies. L'erogazione è vincolata alla partecipazione, a partire dal settimo mese della corresponsione del contributo, ad uno dei seguenti percorsi:

   a) corso di formazione professionale erogato da soggetto pubblico o privato;

   b) tirocinio formativo svolto presso soggetto pubblico o privato;

   c) iscrizione e frequenza di corsi universitari;

   1-sexies. L'erogazione del contributo è sospesa:

   a) a partire dal mese successivo all'assunzione nel caso in cui la persona assegnataria del contributo stipuli un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

   b) ovvero, a partire dal mese successivo della denuncia di inizio attività alla CCIAA intraprenda una attività in proprio.».

  Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

   2022:

   CP: – 10.000.000.

   CP: – 10.000.000.
1.399. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 150, aggiungere il seguente:

  150-bis. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

   all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «26 dicembre 1981, n. 763», sono inserite le seguenti: «e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

   all'articolo 4, della legge 18 dicembre 1991, n. 381, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le donne vittime di violenza di genere».
1.218. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 154, sostituire le parole: è ridotto a 23 anni con le seguenti: è fissato a 30 anni.
1.123. Sodano.

  Dopo il comma 155 aggiungere il seguente:

  155-bis. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembrePag. 182 1986, n. 917, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

   «b-ter) i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro in ambito domestico;».
1.400. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 159, dopo le parole: non discriminazione, inserire le seguenti: integrazione socio-occupazionale,.
1.219. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:

  166-bis. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, sono ammessi a partecipare al 216° Corso di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, anche i 101 soggetti risultati idonei non vincitori del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie speciale – «Concorsi ed esami» del 31 gennaio 2020.
  166-ter. Agli oneri derivanti dal comma 166-bis, quantificati in euro 10 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.147. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 175, aggiungere il seguente:

  175-bis. Al fine di dare piena e immediata attuazione alle disposizioni di cui al Capo II del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili.
1.135. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 175, aggiungere il seguente:

  175-bis. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sostituire le parole: «almeno proporzionale alla popolazione residente» con le seguenti: «almeno pari al 50 per cento delle risorse».
1.134. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 178, aggiungere il seguente:

  178-ter. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno 2022, 2023 e 2024.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportarePag. 183 le seguenti variazioni in diminuzione:

   2022: – 5 milioni;
   2023: – 5 milioni;
   2024: – 5 milioni.
1.7. Termini.

  Dopo il comma 178, aggiungere il seguente:

  178-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

   al comma 1, sostituire le parole: «con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge», con le seguenti: «con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;

   al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «delle imprese interessate», con le seguenti: «delle imprese e degli enti pubblici interessati»;

   al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento, nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento»;

   al comma 3:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «sono tenute le imprese», sono inserite le seguenti: «e gli enti pubblici»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «ciascuna impresa», sono inserite le seguenti: «o ente pubblico»;

    3) al terzo periodo, dopo le parole: «delle imprese», sono inserite le seguenti: «e degli enti pubblici».
1.221. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 178, inserire il seguente:

  178-bis. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.

   Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in euro 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, sono posti a carico del Fondo di cui al comma 178.
1.220. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 178 inserire i seguenti:

  178-bis. Al fine di superare i limiti alla comunicazione e alla fruibilità delle informazioni delle persone con disabilità sensoriale, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, negli spazi aperti al pubblico, presso le proprie sedi, impiegano strumenti comunicativi e apparati tecnologici accessibili ed inclusivi sostenendo, in particolare, l'installazione di sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione e di altri strumenti atti a realizzare la piena autonomia e l'inclusione sociale dei disabili sensoriali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2022: – 5 milioni;
   2023: – 5 milioni;
   2024: – 5 milioni.
1.6. Termini.

Pag. 184

  Dopo il comma 180, aggiungere i seguenti:

  180-bis. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini della stabilizzazione nei ruoli dello Stato di personale destinato a svolgere la funzione di assistenza all'autonomia e comunicazione, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo e svolti nelle scuole Statali e paritarie di ogni ordine e grado e con qualunque forma contrattuale di lavoro subordinato o autonomo.
  180-ter. Con ulteriori decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti: i criteri di valutazione dei titoli di studio, dei percorsi formativi specifici e della pregressa esperienza maturata con attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie che saranno su base regionale; i profili contrattuali e il CCNL del comparto scuola da applicare

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 63,63 milioni di euro per l'anno 2022 e a 101,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.
1.120. Sodano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 185 apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano» aggiungere le seguenti parole: «e per gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI»;

   b) dopo le parole: «in ciascun anno le Federazioni Sportive» aggiungere le seguenti parole: «o gli Enti di Promozione Sportiva»;

   c) dopo le parole: «le medesime Federazioni» aggiungere le seguenti parole: «o Enti di Promozione».

  Conseguentemente:

  al comma 189, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

   agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 150 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.401. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 240 inserire i seguenti:

  240-bis. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».
  240-ter. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).
1.402. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Pag. 185

  Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:

  247-bis. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

   all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assunzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12-ter della presente legge.»;

   dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:

«Art. 12-ter.
(Convenzioni di adozione lavorativa)

   1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati “soggetti adottanti”, apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed erogato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extracurriculari.
   2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.
   3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, a favore del soggetto promotore della convenzione».
1.222. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:

  247-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «non si applicano», sono inserite le seguenti: «alle persone iscritte al collocamento dei disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e».
1.223. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:

  248-bis. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999 n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Fatti salvi quanti già iscritti ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2019 del Ministero della salute, i soggetti in possesso del titolo di massofisioterapista conseguito entro il 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018, possono iscriversi nell'elenco speciale Pag. 186per l'esercizio dell'attività di massiofisioterapista. L'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e, a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi dieci anni, comunque, da maturarsi entro il 30 giugno 2025, diviene definitiva».
1.169. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 258, aggiungere i seguenti:

  258-bis. Le attività per la cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche sono finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura pari all'1,5 per cento dell'ammontare del Fondo stesso.
  258-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 258-bis, quantificati in euro 1,80 miliardi, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, come incrementato dall'articolo 1, comma 258, della presente legge.
1.228. Bellucci, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

  258-bis. Le attività per la tutela della salute mentale sono finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura non inferiore al 5 per cento dell'ammontare del Fondo stesso.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 6,1 miliardi, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come incrementato dall'articolo 1, comma 258, della presente legge.
1.213. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 262, aggiungere i seguenti:

  262-bis. È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie del personale delle Forze Armate e di polizia, in relazione alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.
  262-ter. Le spese di cura sostenute dal personale delle Forze armate e di Polizia per lesioni o infermità conseguenti alla somministrazione del vaccino di cui al comma 262-bis, sono rimborsate a titolo di anticipo su richiesta dell'interessato anche anteriormente all'avvenuto riconoscimento del nesso di causalità da parte della commissione medica ospedaliera competente per territorio. Nel caso in cui in esito al parere della commissione la dipendenza da causa di servizio venga esclusa le somme corrisposte a titolo di anticipo dovranno essere ripetute. Nel caso in cui la commissione accerti la dipendenza da causa di servizio, al dipendente interessato dovrà essere riconosciuto anche un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti con decreto di cui al comma 262-quater.
  262-quater. Per il personale delle Forze Armate, l'anamnesi e la valutazione sulla profilassi vaccinale è a carico delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 206-bis del Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  262-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 262-bis a 262-quinquies.
  262-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 262-bis a 262-quinquies, quantificati in euro 150 milioni annui per il triennio 2022-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le Pag. 187esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.201. Ferro, Deidda, Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 262, aggiungere i seguenti:

  262-bis. Al fine di agevolare la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, per i membri di un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo calmierato pari a 2,50 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  262-ter. Per le finalità di cui al comma 262-bis è autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.200. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 262, inserire il seguente:

  262-bis (Disposizioni urgenti per soggetti aventi positività anticorpale). Si esentano dalla somministrazione della vaccinazione e si rilascia certificazione verde COVID-19 i soggetti che risultino avere positività anticorpale, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico. La positività anticorpale è rilevata tramite test sierologico quantitativo corrispondente agli standard dell'OMS, con marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio così come identificato dalla circolare n. 9774 del 20 marzo 2020. La certificazione verde avrà validità di almeno 12 mesi per i soggetti con guarigione clinica e di tre mesi per i soggetti con positività anticorpale a seguito di infezione asintomatica. Questi ultimi dovranno rinnovare la certificazione verde ogni tre mesi, previa conferma della positività anticorpale al test sierologico quantitativo che, alla luce di quanto stanziato dai precedenti commi 261 e 262, avrà un prezzo calmierato.
1.232. Leda Volpi, Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 263 aggiungere il seguente:

  263-bis. L'importo di 100 milioni di euro, quota parte dell'incremento di cui al precedente comma, è vincolato alla riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei macchinari di terapia intensiva e sub-intensiva negli ospedali al fine di allestire nuove postazioni nei suddetti reparti ospedalieri.
1.403. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 268 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «acquisita dal personale» sono aggiunte le seguenti: «, anche della ricerca sanitaria,»;

Pag. 188

   b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario,» sono aggiunte le seguenti: «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria» e dopo le parole: «dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono aggiunte le seguenti: «, e le assunzioni definite dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017».

  Conseguentemente, dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   c) dopo il comma 424, è inserito il seguente: «424-bis. L'assegnazione alle regioni di ciascun Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblico e Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), di seguito complessivamente denominati: “Istituti”, della quota di risorse di cui all'articolo 1 comma 424 della legge 205 del 27 dicembre 2017 avviene, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri:

   a) numero di assunzioni con contratti definiti dall'articolo 1 comma 426 della legge 205 del 27 dicembre 2017 attivi in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

   b) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente;

   c) al comma 426, dopo le parole: “contratto di lavoro subordinato a tempo determinato” sono aggiunte le seguenti: “ovvero indeterminato”».

  271-ter. La stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria è effettuata in deroga al comma 428 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017. Quando applicabile tale personale deve avere ottenuto valutazione annuale positiva per l'annualità 2020 o 2021 come definita da ciascun ente in base all'articolo 1 comma 427 della legge 205 del 27 dicembre 2017, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.
1.204. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 268, dopo le parole: «acquisita dal personale» sono aggiunte le seguenti: «, anche della ricerca sanitaria,»;

   b) al comma 268, lettera b) dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario,» sono aggiunte le seguenti: «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria» e dopo le parole: «dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono aggiunte le seguenti: «, e le assunzioni definite dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017»;

   c) dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:

   «270-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, dopo le parole: “rapporti di lavoro a tempo determinato” sono aggiunte le seguenti: “ovvero indeterminato”;

   b) al comma 424, dopo le parole: “contratto di lavoro subordinato a tempo determinato” sono aggiunte le seguenti: “ovvero indeterminato”;

   c) dopo il comma 424, è inserito il seguente: “424-bis. L'assegnazione alle regioni di ciascun Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblico e Pag. 189Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), di seguito complessivamente denominati ‘Istituti’, della quota di risorse di cui all'articolo 1 comma 424 della legge 205 del 27 dicembre 2017 avviene, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri:

   a) numero di assunzioni con contratti definiti dall'articolo 1 comma 426 della legge 205 del 27 dicembre 2017 attivi in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

   b) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.;

   c) al comma 426, dopo le parole: ‘contratto di lavoro subordinato a tempo determinato’ sono aggiunte le seguenti: ‘ovvero indeterminato'”;

  270-ter. La stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria è effettuata in deroga al comma 428 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017. Quando applicabile tale personale deve avere ottenuto valutazione annuale positiva per l'annualità 2020 o 2021 come definita da ciascun ente in base all'articolo 1 comma 427 della legge 205 del 27 dicembre 2017, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164».
1.29. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 268, lettera b), sostituire le parole da: «, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, il personale del ruolo sanitario, gli operatori socio sanitari e il personale del ruolo amministrativo, tecnico ed informatico, anche qualora non più in servizio che sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.143. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 274, aggiungere il seguente:

  274-bis. Per le finalità di cui al comma 274, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei Dipartimenti di Salute Mentale e di Neuropsichiatra infantile, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari nei limiti di spesa annui di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

Pag. 190

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, come incrementato dall'articolo 1, comma 258, della presente legge.
1.224. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:

  275-bis. Il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è rifinanziato per euro 50 milioni a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.225. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 279 inserire i seguenti:

  279-bis. Al fine di assicurare il rafforzamento dell'efficacia del sistema di farmacovigilanza nazionale sui vaccini per COVID-19, il Ministero della salute, in collaborazione col Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale, istituisce il programma di sorveglianza attiva al fine di monitorare la popolazione vaccinata rispetto agli eventi avversi, sia frequenti che non comuni, cagionati dalla vaccinazione, via smartphone e tramite app dedicata. Il programma di sorveglianza attiva prevede che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata con questionari a scelta multipla somministrati tramite messaggi di testo ed e-mail con frequenza giornaliera per la prima settimana dopo ogni somministrazione vaccinale e poi a cadenza prestabilita per un periodo di almeno 12 mesi. Nel caso in cui si verificassero eventi avversi nel vaccinato, questi verranno registrati in un apposito database. I dati vengono raccolti in forma anonima per tutelare la privacy e vengono registrati, come previsto dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza, allo scopo di avere un quadro reale della frequenza e della tipologia di eventi avversi alla vaccinazione, utile per fornire elementi più precisi necessari a indirizzare le scelte e le azioni di politica sanitaria nazionale.
  279-ter. Il programma di sorveglianza attiva deve essere fortemente promosso dal Ministero della Salute e da AIFA e coinvolge le regioni attraverso il supporto dei Centri Regionali di Farmacovigilanza. Questi ultimi individuano campioni rappresentativi della popolazione regionale, e dunque nazionale, da seguire clinicamente e nel tempo, al fine di valutare con maggiore precisione la frequenza e la gravità degli eventi avversi da vaccino, nonché l'eventuale incidenza e prevalenza in specifici sottogruppi di popolazione, per fasce di età e per patologie pregresse, in atto e/o croniche. Ai fini dell'attuazione del presente comma e del comma precedente n. 279-bis è stanziata la somma di 25 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 279-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.233. Leda Volpi, Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 288 inserire i seguenti:

  288-bis. Al fine di incentivare la più ampia adesione alla campagna vaccinale, analogamente a quanto disposto dalla legge n. 210 del 25 febbraio 1992 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiatiPag. 191 da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, un Fondo con dotazione pari ad un miliardo di euro per il 2022, 2023, 2024, finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti Covid-19, eventi avversi che possano generare invalidità permanenti o morte.
  288-ter. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

   2022:

   CP: – 1.000.000.000;

   CP: – 1.000.000.000.

   2023:

   CP: – 1.000.000.000;

   CP: – 1.000.000.000.

   2024:

   CP: – 1.000.000.000;

   CP: – 1.000.000.000.
1.405. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 289 con il seguente: «289. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Per il triennio 2022-2024, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto del criterio di ripartizione applicativo del coefficiente di deprivazione, nei limiti sanciti dai criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”».
1.138. Varchi, Gemmato, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 289, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 67-bis, aggiungere il seguente comma: “67-ter. Con decreto di cui al comma 67-bis sono stabilite, altresì, forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2022, per le regioni del Mezzogiorno in considerazione delle deficitarie condizioni sociali, economiche e ambientali.”».
1.137. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 290 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera b) ovunque ricorrano le parole: «8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro»;

   alla lettera, d) ovunque ricorrano le parole: «19.932.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «26.932.000 euro»;
1.121. Sodano.

  Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:

  292-bis. Il Servizio sanitario nazionale assicura il diritto alla prevenzione e alla cura nel settore della tutela della salute mentale, assicurando, fra l'altro, a tutti coloro che possono trarne giovamento, l'accesso a un trattamento psicoterapeutico. Ai fini di cui al comma 1, le prestazioni di assistenza psicoterapeutica presso i centri di psicoterapia e i professionisti accreditati rientrano nel sistema di partecipazione al Pag. 192costo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni pagando l'importo indicato nel nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali ammesse per il Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti presso i quali effettuano il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto all'esenzione totale.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.212. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 293 sostituire le parole: 27 milioni di euro con le seguenti: 54 milioni di euro, e le parole: 63 milioni con le seguenti: 126 milioni.

  Conseguentemente:

  al comma 2 sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 180 milioni.

  agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.404. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 295, sono inseriti i seguenti:

  295-bis. Al fine di garantire la trasparenza sui dati provenienti dalla sorveglianza sanitaria sul COVID-19 e di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato, di concerto con il Ministero della salute, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto superiore di sanità, la Protezione civile, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione emana entro il 31 gennaio 2022 un decreto per regolare il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari nel rispetto dei seguenti criteri:

   precisa definizione dei dati, corredata dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia, completi dai riferimenti relativi ai positivi, alla loro sintomatologia, all'occupazione di posti letto in terapia intensiva, sub-intensiva, e sulla campagna vaccinale, in particolare i dati sulla prenotazione e somministrazione dei vaccini COVID-19;

   definizione di metodologie e di procedure di raccolta dei dati comuni su tutto il territorio nazionale, descrivendone sempre la fonte e la data di aggiornamento;

   definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L'obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la previsione che la pubblicazione sia tempestiva ed essa sia continuamente aggiornata, nella sezione di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in un'apposita sottosezione denominata«COVID-19»;

  1. formato, modalità di pubblicazione e licenza del tipo previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle «Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico»;
  2. un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzarePag. 193 al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato, facendo riferimento al lavoro del «Gruppo di lavoro 2 – Data collection and Infrastructure», e in particolare il documento «Modello Dati e API»;
  3. l'individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.
  295-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 295-bis è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 378 sostituire le parole: «60 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023» con le seguenti: «55 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni per l'anno 2023».
1.14. Trano, Raduzzi, Giuliodori, Costanzo.

  Dopo il comma 296, aggiungere i seguenti:

  296-bis. Al fine di sviluppare iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazione della legge 1° luglio 2021, n. 101, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, è istituita la scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.
  296-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.
  296-quater. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di patologia e chirurgia vertebrale nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria, neurochirurgica e ortopedia e traumatologia.
  296-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2023, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 7,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
1.21. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:

  296-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'adeguamento delle tariffe che il SSN riconosce agli stabilimenti termali per le prestazioni inserite nei LEA, accantonando una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
1.187. Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

  300-bis. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport negli atenei, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.182. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 194

  Al comma 323, aggiungere il seguente:

  323-bis. All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere infine le seguenti parole: «La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.345. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 323, aggiungere il seguente:

  323-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 così come convertito dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, le parole: «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° marzo 2019».
1.344. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 324, aggiungere i seguenti:

  324-bis. Al fine di sviluppare iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazione della legge 1° luglio 2021, n. 101, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, è istituita la scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.
  324-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 324-bis. Con il decreto di cui al presente comma è altresì introdotto il corso di patologia e chirurgia vertebrale nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria, neurochirurgica e ortopedia e traumatologia.
  324-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 324-bis e 324-ter, valutato in 1,8 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2023, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 7,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
1.202. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:

  326-bis. Al fine di agevolare la frequenza delle lezioni universitarie, è autorizzata la spesa di 52 milioni di euro per l'anno 2022 per offrire la somministrazione Pag. 195gratuita dei test antigenici rapidi, validi per l'ottenimento delle certificazioni verdi COVID-19, a tutti gli studenti universitari. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con decreto le modalità operative per agevolare la fruizione del servizio nei pressi delle sedi universitarie.

  Conseguentemente, dopo il comma 326-bis aggiungere il seguente:

  326-ter. Per far fronte agli oneri dell'applicazione del comma 326-bis, pari a 52 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.11. Trano, Raduzzi, Giuliodori, Costanzo.
*1.364. Giuliodori, Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 326 aggiungere il seguente:

  326-bis. Per l'anno scolastico 2021/2022, fino al 30 giugno 2022, si applicando le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 6 maggio 2021, n. 61. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziate a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro.
1.262. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:

  338-bis. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziate risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
1.214. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 342 inserire il seguente:

  342-bis. Considerata la necessità di valorizzare il personale delle istituzioni scolastiche afferente al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui alla Tabella A del CCNL 24 luglio 2003, area D, il fondo istituito in sede di contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 88, comma 2, lettera j) del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007, ora ricompreso nelle finalità previste dall'articolo 40, c. 4, lettera a) del CCNL comparto scuola 19 aprile 2018, è incrementato di euro 12,8 milioni per l'anno 2020 e rimodulato, a decorrere dall'anno 2021, in complessivi 51,2 milioni di euro a regime. La quota di incremento è destinata all'aumento dell'importo di cui all'articolo 3, c. 2, lettera e) – «Complessità organizzativa» della Sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'articolo 62 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con Pag. 196modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73 della presente legge.
1.245. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:

  347-bis. Il Ministro della salute, attraverso la stipulazione di protocolli d'intesa con il Ministro dell'istruzione, prevede la frequenza obbligatoria di percorsi formativi, destinati al personale docente e non degli asili nido e delle scuole dell'infanzia in materia di primo soccorso pediatrico. I percorsi formativi di cui al presente comma sono organizzati dalle Regioni in collaborazione con le aziende sanitarie locali e ospedaliere, con le università, con gli ordini professionali sanitari, con gli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria e con le centrali operative del servizio di emergenza territoriale 118.
  347-ter. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo della frequenza dei percorsi formativi di cui al comma 1, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le regioni, con apposita circolare, provvedono a informare i dirigenti scolastici degli asili nido e delle scuole dell'infanzia sulle modalità di iscrizione ai medesimi del personale di cui al comma 347-bis.
  347-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, identifica e determina i requisiti per il riconoscimento dei soggetti di cui al comma 347-bis e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 347-bis e 347-ter.
  347-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 347-bis a 347-quater, quantificati in euro 5 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.199. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:

  347-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 è riconosciuto un bonus scuola per ciascun figlio minorenne a carico iscritto alla scuola paritaria e privata, per un importo fino a 300 euro per dodici mensilità e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  347-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 347-bis, pari ad euro 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.175. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 349, le parole: 20 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.
1.119. Sodano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Pag. 197

  Dopo il comma 349, inserire i seguenti:

  349-bis. È autorizzata una spesa massima di 6 milioni di euro per l'anno 2022 per l'istituzione del «Bonus strumenti musicali». Gli studenti degli istituti a indirizzo musicale, delle scuole di musica e degli altri enti di formazione musicale di qualsiasi ordine e grado e per gli iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di primo livello del nuovo ordinamento offerti dai conservatori di musica e dagli istituti musicali parificati possono usufruire del sopracitato bonus per acquistare uno strumento di manifattura italiana, coerente al corso di studi, con uno sconto pari al 22 per cento del prezzo di vendita del bene acquistato.
  349-ter. Lo strumento musicale deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dagli enti di cui al periodo precedente, da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento a cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  349-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

  Conseguentemente, al comma 375 sostituire le parole: 90 milioni di euro per l'anno 2022 con le parole: 84 milioni di euro per l'anno 2022.
1.13. Trano, Raduzzi, Giuliodori, Costanzo.

  Al comma 350, sostituire le parole: 30 milioni con 150 milioni.
1.329. Mollicone, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 351, sostituire le parole: 10 con le seguenti: 100. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.330. Mollicone, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 352, sostituire le parole: 40 con le seguenti: 400. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.331. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 353, è inserito il seguente:

  353-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.
  353-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di Pag. 198cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.127. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 365, aggiungere i seguenti:

  365-bis. Al fine di assicurare piena attuazione alla legge 13 aprile 2004, n. 92, per il biennio 2022-2023, è riconosciuto a favore della Società di studi fiumani e il suo Archivio-Museo storico di Fiume e dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per il suo Museo della civiltà istriana fiumana e dalmata, un contributo di 100 mila euro annui per ciascuno degli enti.
  365-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 365-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.170. Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 372, aggiungere i seguenti:

  372-bis. Il Fondo destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
  372-ter. Agli oneri derivanti dal comma 372-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge..
1.186. Maschio, Varchi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 372, aggiungere il seguente:

  372-bis. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.132. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

  374-bis. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator specializzati in organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche, comunque denominate, nello Stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022 ai fini dell'erogazione di un contributo a fondo perduto, da calcolare sulla base del fatturato del 2019.
  374-ter. Ai fini del comma 374-bis si considerano tali le agenzie viaggio e i tour operator il cui fatturato annuo proviene per almeno il 35 per cento dall'organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche, comunque denominate, sia quelle i cui contratti che generano il fatturato sono stipulati tra le agenzie e le istituzioni scolastiche, sia quelle i cui contratti sono stipulati tra le agenzie e gli esercenti la potestà genitoriale, nell'ambito della partecipazione a un progetto didattico – educativo.Pag. 199
  374-quater. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.
  374-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 374-bis a 374-quater, pari ad euro 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.176. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

  374-bis. Al fine di risolvere il contenzioso che riguarda gli Istituti Scolastici, a seguito della cancellazione dei viaggi di istruzione e uscite didattiche, comunque denominate, agli organizzatori di viaggi che, prima della scadenza del voucher, provvedano al rimborso in denaro all'istituto scolastico o all'esercente la potestà genitoriale, nel caso di contratto stipulato direttamente con l'esercente la potestà genitoriale, estinguendo il voucher o risolvano il contratto sottoscritto con la scuola o rinuncino all'incarico di cui al bando assegnato è riconosciuto un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari pari al 50 per cento del valore del voucher, del contratto stipulato con la scuola ovvero del valore presunto o espresso del bando assegnato. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni.
  374-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 374-bis, pari ad euro 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.177. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 375 sostituire la parola: 90 con la seguente: 180 e la parola: 140 con la seguente: 280.
1.332. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 376, aggiungere il seguente:

  376-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 Pag. 200per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione è altresì alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato, versata una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle Regioni e Province autonome nonché di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

   a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;

   b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;

   c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);

   d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);

  3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 3-bis è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
1.333. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Al comma 376, aggiungere i seguenti:

  376-bis. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  376-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.335. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 376, aggiungere il seguente:

  376-bis. Al decreto legislativo n. 173 del 27 dicembre 2019 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1 dell'articolo 1084-bis del sono eliminate le seguenti espressioni: «che nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio senza demerito». Al comma 2 dello stesso articolo, dopo le parole di cui al com. 1, sono inserite le seguenti espressioni: «soggiace alla medesima normativa delle promozioni ad anzianità del servizio permanente effettivo».
1.334. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Pag. 201

  Al comma 376, aggiungere il seguente:

  376-bis. Al comma 1058, dopo le parole: «cloud computing» sono inserite le seguenti: «, nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).».
1.339. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sopprimere il comma 381.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 807.
1.234. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 381, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis. Le risorse per l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano – per assicurare un riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale, come anche previsto dalla legge n. 125 del 2014, oltre che una risposta efficace alla crisi da COVID-19 e sostenere i settori chiave per le fasce più vulnerabili dei Paesi poveri come l'istruzione, la formazione, la salute, la sicurezza alimentare e la nutrizione, la protezione sociale e l'empowerment di genere – sono aumentate di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al netto delle spese per «In Donor Refugee Costs».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 627 è ridotto di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
1.47. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 381, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 300 milioni per le annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2038, 2029 e 2030 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.
1.46. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sopprimere il comma 385.
1.236. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 386.
1.237. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 387.
1.238. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 392, sostituire le parole: con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, con le seguenti: con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 672 per l'anno 2022 è ridotto di 100 Pag. 202milioni di euro e 50 milioni di euro a partire dall'anno 2023 fino al 2026.
1.48. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:

  392-bis. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a: «euro IV», di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia «euro VI», è riconosciuto un credito d'imposta pari:

   a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

   b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

   c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

  392-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  392-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  392-quinquies. All'onere di cui al comma 392-bis, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.151. Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:

  392-bis. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, le imprese, le società e le aziende, ivi incluse le municipalizzate, attive sul territorio italiano che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, che acquistano anche in locazione finanziaria, e immatricolati in Italia, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 un veicolo elettrico nuovo di fabbrica, omologato ai sensi del codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rientra nelle seguenti categorie:

   a) Compattatori laterali;

   b) Compattatori posteriori a due assi;

   c) Compattatori posteriori a tre assi;

   d) Compattatori posteriori a quattro assi;

   e) Mini compattatori;

   f) Autocarro;

   g) Autocabinato leggero per Vasche;

   h) Autocabinato adibito a autospazzatrice;

Pag. 203

   i) Autocabinato adibito a lava cassonetti;

   j) Autocabinato adibito ad autobotte;

   è riconosciuto:

   a) un contributo pari al 25 per cento del prezzo, esclusa l'Iva, di acquisto del veicolo elettrico con contestuale rottamazione di un veicolo non elettrico della medesima categoria omologato;

   b) un contributo pari al 15 per cento del prezzo, esclusa l'Iva, di acquisto del veicolo elettrico in assenza di rottamazione;

  392-ter. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo elettrico.
  392-quater. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 392-bis..
  392-quinquies. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo elettrico nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  392-sexies. Ai fini di quanto disposto dal comma 392-quinquies, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.
  392-septies.. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  392-octies. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  392-novies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  392-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'infrastrutture e della mobilità sostenibile, della transizione ecologica e dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.
  392-undecies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.66. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

  392-bis. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al Testo Unico delle Pag. 204Imposte sui Redditi decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la lettera d-ter): le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 627 è ridotto di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2022.
1.51. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

  392-bis. Alle persone fisiche che tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 4 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km è riconosciuta detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento del costo sostenuto, comprensivo dell'i.v.a. non deducibile e degli oneri fiscali connessi agli adempimenti pubblicitari, da suddividere in tre quote annuali costanti e di pari importo.
1.74. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

  392-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.49. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente articolo:

  392-bis. In attuazione della legge n. 2 del 2018 per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono assegnati ai Comuni 50 milioni di Euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 627 è ridotto di 50 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.
1.50. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

  392-bis. Al fine di garantire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, occorrenti per fronteggiare le misure di contenimento derivanti dalla diffusione della pandemia da SarsCov-2,Pag. 205 il fondo, di cui all'articolo 1 comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è implementato di 200 milioni per l'anno 2022.

  Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

   2022:

    CP: – 200.000.000;

    CP: – 200.000.000;
1.153. Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 393 aggiungere il seguente:

  393-bis. Allo scopo di assicurare una mobilità sostenibile per le Città metropolitane è istituito il fondo per la mobilità delle aree metropolitane, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine della realizzazione, modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione per la modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere nelle aree delle città metropolitane.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

   2022:

    CP: – 500.000.000;

    CS: – 500.000.000.

   2023:

    CP: – 500.000.000;

    CS: – 500.000.000.

   2024:

    CP: – 500.000.000;

    CS: – 500.000.000.
1.154. Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 393, aggiungere il seguente:

  393-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 393, pari ad euro 70 milioni per il 2022, è destinata al finanziamento della progettazione definitiva della tratta C2 della metropolitana linea C di Roma Capitale, di cui 20 milioni di euro destinati alla revisione del progetto preliminare 2008, indagini e redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica e 40 milioni per l'ulteriore investimento per la progettazione definitiva da mettere a gara.
1.173. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 393, aggiungere il seguente:

  393-bis. Al fine di favorire la mobilità sostenibile urbana ed interurbana, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione della linea tramviaria denominata «T3» di collegamento tra la città di Bergamo e la valle Cavallina.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 5.000.000;

   2023: – 5.000.000;

   2024: – 5.000.000.
1.75. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Pag. 206

  Dopo il comma 395 è aggiunto il seguente:

  395-bis. Al fine di rafforzare le misure previste a tutela dei consumatori, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, la banca dati di pubblica consultazione «Albo delle Imprese e degli Operatori economici e commerciali Certificati». La banca dati di cui al primo periodo, accessibile anche per le persone con disabilità sensoriali, contiene tutte le informazioni societarie relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Albo, ripartiti per categoria merceologia e per i limiti dimensionali, sulla base dei criteri definiti con il citato decreto ministeriale, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e le Associazioni imprenditoriali e dei Consumatori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale. I soggetti economici e commerciali tenuti all'iscrizione all'Albo possono operare sul territorio nazionale nei settori della gestione idrica, della telefonia e dell'energia e delle utilities, purché siano in possesso anche del rating di legalità di cui al decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 e adottino pratiche commerciali nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 5. Per la realizzazione della banca dati e la tenuta dell'Albo è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.22. De Toma, Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 395 aggiungere il seguente:

  395-bis. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne della regione Lazio e la città di Roma Capitale, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra le città di Roma e Rieti, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73 della presente legge.
1.359. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 395 aggiungere il seguente:

  395-bis. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne delle regioni Abruzzo e Marche e la città di Roma capitale della Repubblica, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra L'Aquila e Rieti e tra Roma e Ascoli Piceno, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.

Pag. 207

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2022: – 40.000.000.
1.363. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 398 inserire i seguenti:

  398-bis. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.
  398-ter. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

   a) ARERA, con riferimento alle «Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela – Condomini uso domestico» pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano,

   b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai «Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura» pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica

   c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai «Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili» pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

   Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

  398-quater. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
  398-quinquies. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
  398-sexies. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-septiesPag. 208 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.
1.23. De Toma, Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 414 aggiungere il seguente:

  414-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la concessione di mutui a tasso 0 a beneficio dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti che intendano realizzare interventi di efficientamento energetico degli immobili di loro proprietà, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti dotazione, termini e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 884-bis.
1.80. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 415, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 53, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quantificazione dell'impatto sul potenziale di sviluppo dell'area del Mezzogiorno.».
1.133. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 415, aggiungere i seguenti:

  415-bis. Al fine di mitigare il deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, è finanziato l'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo turistico ed economico della fascia costiera che si affaccia sul Mar Mediterraneo.
  In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.
  All'onere derivante dal presente comma pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 627 della presente legge.
  415-ter. La Giunta Regionale della Sicilia, d'intesa con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e gli enti locali interessati, provvede a individuare l'area entro cui procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenuto conto anche delle opere e dei servizi già realizzati e prioritariamente delle progettazioni già disponibili che hanno avuto favorevole apprezzamento da parte dell'ENAC, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Giunta Regionale della Sicilia, provvede, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea e dalla nomina di un Commissario con i necessari poteri di deroga al fine di avviare i lavori entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge.
1.116. Sodano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 415, aggiungere i seguenti:

  415-bis. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità Pag. 209tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, sono finanziate la «Tangenziale di Agrigento» (tipo B – 4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada «Mare-Monti» (SS 115-SS 118 – carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.
  415-ter. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

  Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1, pari a 400 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 627 della presente legge.
1.117. Sodano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 415, aggiungere i seguenti:

  415-bis. È istituito un Fondo per la progettazione a disposizione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione delle progettazioni di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva finalizzato all'utilizzo dei fondi europei, compresi quelli stanziati con il PNRR ed il PSC.

  Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.118. Sodano.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 415, aggiungere il seguente:

  415-bis. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «Alle province delle regioni a statuto ordinario» aggiungere le seguenti: «e alle città metropolitane».
1.139. Varchi, Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 416, aggiungere il seguente:

  416-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per il finanziamento del servizio di monitoraggio di ponti e infrastrutture stradali di competenza dei comuni con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024. Potranno beneficiare del predetto Fondo i comuni aventi popolazione alla data del 1o gennaio 2018 inferiore a 20.001 abitanti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui al comma.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 80.000.000;

   2023: – 80.000.000;

   2024: – 80.000.000.
1.77. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 416, aggiungere il seguente:

  416-bis. È autorizzata la spesa di 250 mila euro per l'anno 2022 per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del territorio del Comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo.

Pag. 210

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della Transizione Ecologica, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 250.000.
1.76. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 420, aggiungere i seguenti:

  420-bis. Nel medesimo stato di previsione di cui al comma 420, è istituito un fondo con dotazione iniziale di 1000 milioni per il triennio 2022-2024 per assicurare le opere e gli interventi in materia di servizi sociali, sicurezza, per il rilancio delle attività produttive, la riqualificazione e rigenerazione urbana delle periferie.
  420-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 420-bis, quantificati in euro 1000 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.178. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 449, aggiungere il seguente:

  449-bis. Al fine di assicurare l'attuazione e il proseguimento degli interventi e delle misure previste per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, si intendono strutturalmente prorogati per l'intera durata dello stato di emergenza e della gestione straordinaria dell'emergenza, tutti gli adempimenti e i versamenti tributari, connessi allo Stato di emergenza sisma, previsti e non dalle disposizioni normative del presente articolo.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dal comma 73 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.360. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 449 inserire il seguente:

  449-bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dal comma 73 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa Pag. 211complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.361. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 449 inserire il seguente:

  449-bis. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
1.362. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 459 apportare le seguenti modificazioni:

   a) nel primo periodo, le parole: al 31 dicembre 2022 sono sostituite con le parole: al 31 dicembre 2023;

   b) nel secondo periodo, le parole: sino all'anno 2022 sono sostituite con le parole: sino all'anno 2023 e dopo le parole: per l'anno 2022 sono aggiunte le parole: e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023;

   c) nel terzo periodo, dopo le parole: per l'anno 2022 sono aggiunte le parole: e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023.;

   d) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.;

   e) nel quarto periodo, le parole: al 31 dicembre 2022 sono sostituite con le parole: al 31 dicembre 2023; le parole: di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 sono sostituite con le parole: di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

   f) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
1.368. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

  Dopo il comma 459 aggiungere i seguenti:

  459-bis. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi Pag. 212quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  459-ter. Gli oneri di cui al comma 459-bis, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  459-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 459-bis e 459-ter, quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1.375. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

  Dopo il comma 459 aggiungere i seguenti:

  459-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  459-ter. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, sono autorizzati 144 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1.377. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

  Dopo il comma 459 aggiungere i seguenti:

  459-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),».
  459-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;

   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
1.373. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

  Dopo il comma 459 aggiungere i seguenti:

  459-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  459-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al comma 459, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.
1.369. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

Pag. 213

  Dopo il comma 459 aggiungere i seguenti:

  459-bis. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
  459-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1.374. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 459 aggiungere il seguente:

  459-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziate per tale finalità.
1.376. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

  Dopo il comma 459 aggiungere il seguente:

  459-bis. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato.
1.372. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

  Dopo il comma 459 aggiungere il seguente:

  459-bis. Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione.
1.370. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

  Dopo il comma 459 aggiungere il seguente:

  459-bis. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole «presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente comma:

   a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

   b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il Pag. 214personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20, decreto legislativo n. 75 del 2017».
1.371. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 462 , aggiungere il seguente:

  462-bis. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica , come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento sismico del 2018 nei comuni della provincia di Catania di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 sono concessi contributi, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
1.10. Paxia.

  Dopo il comma 471 aggiungere il seguente:

  471-bis. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90 della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre del 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.
1.263. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 473 aggiungere il seguente:

  473-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, per l'acquisto di strumenti tecnologici, quali i droni, in grado di prevenire gli incendi e reprimere quelli di natura dolosa.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 473-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.
1.31. Corda.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 475 aggiungere i seguenti:

  475-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la bonifica e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare ai Comandi deputati alla gestione dei poligoni militari, situati in prevalenza sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione anche del piano di monitoraggio permanente adottato ai sensi dell'articolo Pag. 215241-bis comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  475-ter. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 475-bis e 475-ter, per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.
1.30. Corda.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. A partire dall'anno 2022, le spese fiscali dannose per l'ambiente indicate nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ridotte nella misura almeno pari al 10 per cento annuo a partire dal 2020 sino al loro progressivo annullamento entro il 2030.
  478-ter. All'individuazione dei sussidi ai sensi del comma 1 si provvede in sede di legge di bilancio annuale e i relativi importi sono destinati, nella misura del 50 per cento, a uno specifico fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di interventi nelle materie di cui al comma 3.
  478-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile e il Ministero dello Sviluppo economico, si provvede annualmente al riparto del fondo di cui al comma 2 secondo le finalità di seguito indicate:

   a) per realizzare la transizione energetica per ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica anche per contrastare il fenomeno della povertà energetica, l'utilizzo di fonti rinnovabili, accumoli e reti innovative il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili per raggiungere entro il 2040 il 100 per cento di energia da fonti rinnovabili e la riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra rispetto all'epoca preindustriale entro il 2030 e raggiungere zero emissioni nette entro il 2040

   b) per realizzare un piano strutturale di messa in sicurezza del territorio, con politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

   c) per realizzare un grande programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

   d) per accompagnare la transizione verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia ed energia;

   e) per favorire la transizione verso un sistema di trasporto sostenibile e mobilità elettrica, investendo in infrastrutture per la mobilità sostenibile nelle città e per il trasporto pubblico collettivo e condiviso in modo da raggiungere l'obiettivo della completa decarbonizzazione – emissioni zero – del settore;

   f) per uno sviluppo della filiera agricola, biologica e delle buone pratiche agronomiche in modo da tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, aumentare e mantenere la qualità del territorio, la fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

Pag. 216

   g) per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di social housing;

   h) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.
1.38. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. A partire dal 1° gennaio 2022 Al fine di promuovere l'attuazione di politiche e misure per lo sviluppo sostenibile e per la green economy è istituito un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2), nonché dei gas climalteranti, derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.
  478-ter. Il contributo ecologico di cui al comma 1 è stabilito in 20 euro per tonnellata di CO2 prodotta.
  478-quater. Il contributo ecologico è ricalcolato ogni due anni sulla base dei seguenti criteri:

   a) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata superiore a quella prevista dagli accordi sottoscritti in ambito europeo e internazionale, il contributo ecologico di cui al comma 2 è diminuito a 10 euro per tonnellata di CO2 prodotta;

   b) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata inferiore a quella necessaria a rispettare i predetti accordi, il contributo di cui comma 2 è aumentato ad almeno 30 euro per tonnellata di CO2 prodotta.

  478-quinquies. Il contributo ecologico è versato, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
  478-sexies. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 478-quinquies si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del medesimo comma 4 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  478-septies. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate:

   a) alla riduzione delle imposte sul reddito delle persone e delle imprese;

   b) a favorire attraverso contributi gli investimenti in efficienza energetica nei settori interessati dalla green economy;

   c) ai progetti di recupero e riqualificazione ambientale.

  478-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le disposizioni attuative del presente comma.
1.37. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

Pag. 217

  Al comma 486, le parole: dello spettacolo e dell'automobile sono sostituite dalle parole: dello spettacolo, dell'automobile e del motociclo, ivi compresi i produttori e rivenditori di parti di ricambio.
1.78. Benigni.

  Dopo il comma 502, inserire i seguenti:

  502-bis. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico dell'area a caldo, il Commissario straordinario di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e s.m.i., è incaricato di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
  502-ter. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui al comma 502-bis è stipulato un accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro, il Ministero dell'Innovazione, il Commissario straordinario di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 e s.m.i., la Regione Puglia, la Provincia e il Comune di Taranto, l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio e Acciaierie d'Italia Spa. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego dei dipendenti di Acciaierie d'Italia Spa e Ilva Spa in amministrazione straordinaria alla data del 3 settembre 2021.
  502-quater. Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2022 ed euro 300 milioni per ogni anno dal 2023 al 2027 a valere sulla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione.
1.314. Vianello, Trano, Raduzzi, Costanzo.

  Dopo il comma 502, inserire i seguenti:

  502-bis. All'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il comma 13 è sostituito dal seguente:

   «13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a:

   a) potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione;

   b) sostenere gli oneri derivanti dalle attività di monitoraggio e controllo effettuati da ISPRA e delle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale (ARPA) facenti parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) di cui alla legge n. 132 del 2016, con particolare attenzione all'attuazione dei piani e delle misurazioni sulla qualità dell'aria ambiente previste dal decreto legislativo n. 155 del 2010.».

  502-ter. Alla relativa copertura del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, Pag. 218che resta acquisita definitivamente all'erario.
1.315. Vianello, Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 502, aggiungere i seguenti:

  502-bis. Al fine di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera d-bis), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, l'istituzione di nuove Aree Marine Protette, alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente vengono incrementati il capitolo 1641 con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e il capitolo 1646 di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025
  502-ter. Alla relativa copertura del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
1.312. Vianello, Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 502, aggiungere i seguenti:

  502-bis. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera «ee-octies)» è aggiunta la seguente: «ee-novies) Santuario dei delfini e dei cetacei del Golfo di Taranto».
  502-ter. Alla relativa copertura del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
1.316. Vianello, Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 502, aggiungere i seguenti:

  502-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 il comma 6 è abrogato.
  502-ter. Alla relativa copertura del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
1.311. Vianello, Trano, Raduzzi, Costanzo.

  Dopo il comma 502, inserire il seguente:

  502-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Entro il 30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;

   b) al comma 8, sesto periodo, le parole: «In caso di mancata adozione del PITESAI entro il 30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata adozione del PITESAI entro il 30 settembre 2022».
1.317. Vianello, Trano, Raduzzi, Costanzo.

Pag. 219

  Dopo il comma 502, aggiungere il seguente:

  502-bis. L'efficacia dei titoli abilitativi relativi alle concessioni di coltivazione in mare non più produttive, già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, è revocata. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare con decreto stabilisce i tempi e le procedure per lo smantellamento delle relative strutture e per l'esecuzione delle attività di bonifica e ripristino dei luoghi ed, ove possibile, al recupero delle piattaforme inutilizzate.
1.313. Vianello, Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 504 aggiungere il seguente:

  504-bis. Le somme corrisposte dai soggetti acquirenti a titolo di traslazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica già disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 2011, n. 511, convertito con legge 27 gennaio 1989, n. 20, e dagli articoli 52, 56 e 60 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rimborsate dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ai medesimi soggetti, ove non prescritte, mediante attribuzione di credito d'imposta ripartito in quote paritarie nel triennio decorrente dalla domanda di rimborso.
1.380. Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 511, aggiungere i seguenti:

  511-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della transizione ecologica di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un decreto legislativo in materia di canoni per i beni comuni di interesse ambientale che comprenda le attività estrattive, le acque minerali, le concessioni balneari con l'obiettivo di portare trasparenza, tutela ambientale e canoni legati al reddito prodotto.
  511-ter. Dal primo gennaio 2022 è fissato un canone minimo per il prelievo di acque minerali pari a 20 euro/m3 su tutto il territorio nazionale, che potrà essere articolato da parte delle Regioni e differenziato in funzione di obiettivi ambientali.
  511-quater. Dal primo gennaio 2022 è fissato un canone minimo per il prelievo di sabbia e ghiaia, cosiddetti «materiali inerti», pari a 2 euro/m3 su tutto il territorio nazionale. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dell'Ambiente di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, un Decreto che introduca a partire dal 1° gennaio 2023 un canone minimo in tutta Italia del 10% dei prezzi di vendita su tutti i materiali estratti da cava. Il valore dovrà andare crescendo per arrivare nel 2025 al 20% dei prezzi di vendita dei materiali cavati come nel Regno Unito per sabbia e ghiaia, e potrà essere differenziato dalle Regioni per le diverse tipologie di materiali, con l'obiettivo di spingere il recupero e riuso dei materiali ai sensi delle Direttive europee.
  511-quinquies. Dal primo gennaio 2022 il canone minimo per le concessioni balneari è pari a 10 euro a mq all'anno su tutto il territorio nazionale che andrà crescendo fino a 25 euro a mq medi all'anno al 2025 secondo regole dettate dalle Regioni che articoleranno i canoni in funzione della vocazione turistica delle aree, di premialità e penalità legate alle modalità di gestione, alla tutela delle condizioni di lavoro e agli interventi di riqualificazione ambientale messi in atto dal concessionario.
1.57. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Pag. 220

  Dopo il comma 511, aggiungere i seguenti:

  511-bis. A partire dal 1° gennaio 2022 l'ecotassa per il conferimento a discarica dei rifiuti urbani e degli inerti è pari a 50 Euro a tonnellata 1. Regioni ed enti locali possono introdurre articolazioni del contributo, a parità di gettito, in funzione di obiettivi di riciclo realizzati. I proventi dell'ecotassa possono essere utilizzati senza limiti per le politiche di prevenzione e riuso e di sostegno della filiera degli acquisti verdi.
  511-ter. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della transizione ecologica di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un decreto legislativo al fine di fissare gli obblighi di utilizzo di materiali provenienti dal riciclo crescenti negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di edifici pubblici. I target dovranno essere pari ad almeno il 15 per cento nel 2022, 25 per cento nel 2023, 35 per cento nel 2024. Tali obblighi sono validi per i cantieri di infrastrutture e opere pubbliche, e per quelle in concessione.
1.58. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

  511-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della transizione ecologica di intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero dello sviluppo economico un decreto legislativo per ridefinire il sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2022 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di spingere innovazioni e investimenti industriali che producano una riduzione delle emissioni di gas serra da completare entro il 2030. La sostituzione di sussidi con interventi strutturali di riduzione dei consumi produrrà una riduzione della spesa pubblica e al contempo delle entrate da accise che andrà monitorata con attenzione.
1.55. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

  511-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero della transizione ecologica un decreto legislativo al fine di ridefinire le concessioni per la produzione e distribuzione di energia elettrica nelle isole minori non interconnesse, con l'obiettivo di assegnare tramite gara entro il 2025 tali concessioni e fissando, per la selezione delle proposte, target minimi e crescenti di penetrazione delle fonti rinnovabili, dell'accumulo, della mobilità elettrica e garanzie per gli investimenti nella innovazione e sicurezza della rete di distribuzione.
1.56. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

  511-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della transizione ecologica un decreto legislativo per ridisegnare, semplificare e adeguare la tassazione in materia di estrazione di petrolio e gas. A partire dal 1° luglio 2022 le royalties per le estrazioni di petrolio e gas sono pari al 20 per cento, sia a terra che in mare, sono eliminate tutte le esenzioni ed è esclusa la deducibilità delle royalties versate alle regioni.
1.53. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Pag. 221

  Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

  511-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della transizione ecologica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze un decreto legislativo al fine di ridefinire le accise sui carburanti liquidi o gassosi in modo proporzionale al contenuto di CO2 emessa al litro o al chilo, a parità di gettito per lo Stato, con intervento da realizzarsi progressivamente entro il 2025.
1.54. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

  513-bis. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, mediante la concessione a produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili, di agevolazioni finalizzate alla diffusione del sistema del vuoto a rendere relativo ai prodotti di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificate dal comma 2 del presente articolo.
  513-ter. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 219-bis.
(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche)

   1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.
   2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

   a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

   b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

   c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

   d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

   3. Il Ministro della Transizione ecologica, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto o rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2».

  513-quater. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono determinate le forme di incentivazione e stabiliti termini e modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo, favorendo la costituzione di filiere di recupero e riutilizzo tra produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili.
1.61. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Pag. 222

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

  513-bis. È abrogato l'Articolo 17 (Clausola di invarianza finanziaria) della legge 132 del 2016.
  513-ter. All'articolo 318-quater del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
  513-quater. Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 132 del 2017, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le province autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.
1.59. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:

  513-bis. All'articolo 10-bis legge 120 del 2020, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 s.m.i., già modificato dall'articolo 10-bis introdotto nel decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 è sostituito come segue:

   In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

   3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

   4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.
1.52. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche i Pag. 223distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, hanno l'obbligo di installare degli eco-compattatori. I macchinari di cui al capoverso precedente, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare. I distributori di cui al comma 1 riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono determinate le forme di incentivazione e stabiliti termini e modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
1.62. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 522 aggiungere il seguente:

  522-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel titolo della legge, dopo le parole «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

   b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

  2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5-ter. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «n. 190», sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124»;

   b) le parole: «e a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Per l'anno 2022 la somma di 4 milioni di euro è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e la somma di 1 Pag. 224milione di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo».

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione (migliaia di euro):

   2022: – 8.000;

   2023: – 8.000;

   2024: – 8.000.
1.60. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 526 aggiungere il seguente:

  526-bis. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 2:

   a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

    2) all'articolo 4:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.»;

   b) al comma 3, le parole: «in pieno campo» sono soppresse;

   c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.»;

   d) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».

    3) all'articolo 6, comma 2, le parole: «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione».

   sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.».

    4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembrePag. 225 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

   a) alla quantità di THC contenuto;

   b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

   c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

   d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

   e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

   1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2022, è definito un elenco delle patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis.».
1.122. Sodano.

  Dopo il comma 530, aggiungere i seguenti:

  530-bis. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di 23.500 milioni di euro, secondo la seguente articolazione annuale: 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e in 2.500 milioni di euro per l'anno 2029.
  530-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 530-bis, valutati in euro 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e in 2.500 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.142. Varchi, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 530 aggiungere il seguente:

  530-bis. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1.406. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 533 aggiungere il seguente:

  533-bis. Al fine di garantire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, occorrenti per fronteggiare le misure di contenimento derivanti dalla diffusione della pandemia da Sars-Cov-2, il fondo, di cui all'articolo 1 comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.407. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 226

  Dopo il comma 542, aggiungere i seguenti:

  542-bis. Al fine di promuovere interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei Comuni del Mezzogiorno d'Italia attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario, e per sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l'occupazione e l'attrattività, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito Fondo per la concessione di finanziamenti nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100 per cento delle spese ammissibili, non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari.
  542-ter. Con decreto del Ministero della cultura, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti.
  542-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 542-bis e 542-ter, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.136. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 564, aggiungere i seguenti:

  564-bis. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per le attività di manutenzione degli impianti natatori presso il Ministero dell'Interno è istituito il «Fondo per le manutenzioni delle piscine comunali» con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per il 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  564-ter. All'onere derivante dal comma 564-bis, pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.185. Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 582, aggiungere il seguente:

  582-bis. All'articolo 241, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: «per gli anni 2020 e 2021» con le seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».
1.159. Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 587, aggiungere il seguente:

  587-bis. Per il biennio 2022-2023, i dipendenti di ruolo degli enti locali in categoria D che hanno svolto per almeno 5 anni, anche non continuativi, le funzioni di vicesegretario negli ultimi 10 anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente disposizione, che risultano idonei in graduatorie valide di concorsi pubblici per profili dirigenziali di natura amministrativa e/o contabile e che hanno il diploma di laurea previsto per l'accesso al Corso-Concorso per segretari comunali e provinciali, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia C dell'albo dei segretari comunali e provinciali nella regione di appartenenza. Con decreto del ministero dell'interno, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, verranno stabilite le modalità di iscrizione.
1.197. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 227

  Dopo il comma 587, aggiungere il seguente:

  587-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per la tutela legale dei sindaci per fatti attinenti all'esecuzione del mandato elettivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al fondo di cui alla presente disposizione.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 5.000.000:
   2023: – 5.000.000:
   2024: – 5.000.000:
1.79. Benigni.

  Dopo il comma 589, aggiungere il seguente:

  589-bis. All'articolo 47, comma 1, del 6 novembre 2021, n. 152, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   «c-bis) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   “7-bis. In caso di revoca del controllo giudiziario di cui al presente articolo, chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 ha diritto al rimborso dei compensi percepiti dall'amministratore giudiziario. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale.”».
1.264. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 589, aggiungere il seguente:

  589-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

   1. Nei casi di revocazione od annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente Titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito.
   2. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale.».
1.265. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 591, aggiungere i seguenti:

  591-bis. In considerazione del perdurare della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus da COVID-19, per gli enti locali strutturalmente deficitari i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non siano riusciti a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero la copertura minima dei costi di bilancio, si prevede, per gli anni 2020 e 2021, la proroga dei trattamenti in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già riconosciuti nell'anno 2019, anche quando questi risultino in stato di dissesto finanziario, come definito all'articolo 244 del medesimo testo unico, per un periodo superiore a 5 anni e comunque inferiore a 7 anni, in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.Pag. 228
  591-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 591-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.162. Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 603 aggiungere il seguente:

  603-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020».
1.408. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 607
1.239. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 607, aggiungere infine i seguenti:

  607-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale vigili del fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 300 unità non prima del 30 aprile 2023 e 450 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.
  607-ter. Alle facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 607-bis, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento (70 per cento) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016 (di seguito, Concorso Pubblico 250 posti di vigile del fuoco), fino all'esaurimento della stessa e, per il rimanente trenta per cento (30 per cento), mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.
  607-quater . Le assunzioni ordinarie derivanti dalle cessazioni al 31 dicembre 2021 ed autorizzate dalla vigente normativa, si provvede mediante il ricorso per cento per cento (100 per cento) dei posti disponibili, mediante il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.
  607-quinquies . Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 607-bis, 607-ter e 607-quater, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 ed euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024.
1.184. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 616, aggiungere i seguenti:

  616-bis. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° gennaio 2022, di:

   a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Pag. 229

   c) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

   d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera b) della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

  616-ter. Alle assunzioni di cui al comma 616-bis si provvede per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e per la parte residua di 80 posti attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'articolo 259-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  616-quater. Agli oneri derivanti dai commi 616-bis e 616-ter, quantificati in euro 80 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.144. Varchi, Maschio, Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 616, aggiungere i seguenti:

  616-bis. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2022/2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di operatore giudiziario, Area II – F1 e 540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per curricula, come previsto dalla normativa anti COVID-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.
  616-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 616-bis, quantificati in euro 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.191. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 616, aggiungere i seguenti:

  616-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024».
  616-ter. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.
  616-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 616-bis e 616-ter, pari Pag. 230a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
1.140. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 616, aggiungere i seguenti:

  616-bis. Al fine di accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia penitenziaria nel limite massimo di 205 posti aliquota militari, a valersi sulle assunzioni straordinarie previste dal comma 287, lettera d), del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e sul comma 381, lettera e), del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito relativa al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019.
  616-ter. Agli oneri derivanti dal comma 616-bis, quantificati in euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 del 2018, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.181. Prisco, Ferro, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 616, aggiungere i seguenti:

  616-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza, è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia di Stato, individuati tra i soggetti aventi diritto alla riserva di cui al comma 7-bis, dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017.
  616-ter. Agli oneri derivanti dal comma 616-bis, quantificati in euro 60 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.145. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 616, aggiungere il seguente:

  616-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prioritariamente attraverso lo scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso a 184 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998.
  616-ter. Agli oneri derivanti dal comma 616-bis, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misuraPag. 231 denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.146. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 619, aggiungere i seguenti:

  619-bis. La disposizione normativa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpreta nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza, sul presupposto della immediata e diretta riferibilità dei fatti e degli atti posti in essere dal dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa o all'assolvimento dei compiti istituzionali. L'eventuale sussistenza di accertati profili disciplinari per i medesimi fatti nei confronti del dipendente non rileva ai fini dell'applicazione del regime dei rimborsi.
  619-ter. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, di cui al comma precedente, compete all'Amministrazione di appartenenza. È rimesso, invece, all'Avvocatura dello Stato esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui, ad esito della valutazione di congruità, venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato può chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Foro di competenza per il procedimento. In caso di contrasto, prevale il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore di fiducia del dipendente sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono comprese le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.
  619-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2914, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 73 della presente legge.
1.183. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:

  620-bis. Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi anche alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate per il 2022 assunzioni, nel limite massimo di 800 unità complessive, di allievi agenti Polizia penitenziaria mediante scorrimento fino all'eventuale esaurimento degli idonei della graduatoria, approvata con decreto dirigenziale 12 ottobre 2021, del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti.
  620-ter. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 620-bis, è autorizzata la spesa di euro 35.000.000 a decorrere dal 2022.
  620-quater. Agli oneri derivati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma Pag. 232620-bis, pari ad euro 35.000.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1.19. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:

  620-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata, per gli anni 2022, 2023 e 2024, nel limite di 25.000 unità complessive, l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento, fino all'eventuale esaurimento, delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
  620-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 620-bis, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1.18. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

  621-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il ripianamento e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinate alle unità operative del genio.
  621-ter. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.
  621-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 621-bis e 621-ter, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.157. Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

  621-bis. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate, impegnato nel contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma.
  621-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 621-bis, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
1.160. Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire i commi da 629 a 633 con i seguenti:

  629. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla Pag. 233data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore della presente legge, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.
  630. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  631. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92 o di cui all'articolo 32 comma 8, a domanda ed a norma dell'articolo 18 commi da 1 a 4 per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantaduesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'articolo 1 del presente decreto.
  632. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del giudice di pace.
  633. Il trattamento economico dei magistrati onorari stabilizzati ai sensi del comma 1 è parificato a quello dei magistrati di tribunale.
  633-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 629 a 633, quantificati in euro 420 milioni a decorrere dal 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.414. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 629 con il seguente:

  629. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

   a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni non oltre il termine anagrafico di massima permanenza in servizio previsto per i magistrati di ruolo;

   b) percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale spettante ai magistrati di tribunale;

   c) sono tenuti al rispetto dei doveri e delle incompatibilità previsti per i magistrati di ruolo e soggiacciono alla disciplina applicabile a questi ultimi in caso di responsabilità civile, disciplinare o amministrativo-contabile, collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza, allattamento, ferie, assenze per motivi di famiglia, elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato temporaneamente incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

   d) qualora abbiano optato per l'esercizio a tempo pieno dell'attività giurisdizionale, sono collocati in aspettativa non retribuita da altri incarichi eventualmente assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il solo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla conservazione del posto, anche in sovrannumero;

   e) esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo loro specificamente riservati presso gli organi di autogoverno distrettuali;

   f) possono svolgere la professione forense, anche come avvocati dipendenti di enti pubblici, nel rispetto dei criteri di cui Pag. 234all'articolo 2 comma 4, lettere b), c) ed e) della legge 28 aprile 2016, n. 57, purché optino per l'esercizio dell'attività giurisdizionale a tempo parziale in misura non superiore al 50% dell'orario di lavoro ordinario, con conseguente riproporzionamento della retribuzione;

   g) qualora abbiano optato l'esercizio a tempo pieno, in deroga alle vigenti disposizioni, possono mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati esclusivamente con riferimento all'elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, anche qualora non siano dipendenti pubblici.

  Conseguentemente:

   i maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza;

   allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12 (Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva), apportare le seguenti variazioni:

   2022:

   CP: –7.000.000.000
   CS: –7.000.000.000

   2023:

   CP: –7.000.000.000
   CS: –7.000.000.000

   2024:

   CP: –7.000.000.000
   CS: –7.000.000.000
1.255. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 629, sono apportate le seguente modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso «Art. 29», sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: comporta con le seguenti: non comporta;

    2) al comma 4, sopprimere le parole: e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine;

    3) sopprimere il comma 5;

    4) i commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

   «6. I magistrati onorari confermati sono equiparati ad ogni effetto quanto al trattamento previdenziale, assistenziale e retributivo ad un magistrato di Tribunale. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;

    5) sopprimere i commi 8 e 9;

    6) sopprimere la lettera c).
1.148. Varchi, Maschio, Ferro, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 629, lettera a):

   a) al punto 6:

    1) sostituire le parole: F2 e F1 con le seguenti: F4 e F5;

    2) sopprimere le parole: , con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021;

    3) sostituire le parole: doppio dell'indennità con le seguenti: quadruplo dell'indennità;

   b) al punto 7:

    1) sostituire le parole: F2 e F1 con le seguenti: F4 e F5;

    2) sopprimere le parole: , con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021;

  Conseguentemente, ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante Pag. 235definanziamento di pari valore delle risorse a valere sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo).
1.254. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 629, lettera a) capoverso «Art. 29», comma 6, sopprimere i periodi dal secondo al quinto.
1.413. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 629, lettera a) capoverso «Art. 29», comma 1, sostituire le parole: possono essere confermati a domanda con le seguenti: sono confermati.

  Conseguentemente, sono soppressi i commi da 2 a 5.
1.411. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 629, alla lettera a), capoverso «Art. 29», al comma 1, sostituire le parole: possono essere confermati con le seguenti: sono confermati.
1.188. Maschio, Varchi, Ferro, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 629, lettera a) capoverso «Art. 29», comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3.
1.412. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 629, lettera a), dopo il punto 1 aggiungere il seguente:

    1-bis) I magistrati onorari che, al 31.12.2021 non hanno ancora compiuto il settantesimo anno di età ma che sono cessati dall'esercizio delle loro funzioni al compimento del sessantottesimo anno in forza delle previgenti disposizioni di legge, possono essere riammessi al servizio a loro semplice domanda sino al compimento del settantesimo anno di età. Il Ministero della Giustizia comunica all'INPS le informazioni necessarie per la sospensione, per il periodo di riammissione in servizio, del trattamento pensionistico erogato.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse a valere sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo).
1.253. Delmastro Delle Vedove, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 629, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso «Art. 29», sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, sostituire le parole: tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3, con le seguenti: nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, e all'ultimo periodo, sostituire la parola: comporta con le seguenti: non comporta;

    2) sopprimere i commi 3, 4 e 5;

    3) i commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

   «6. I magistrati onorari confermati sono equiparati ad ogni effetto quanto al trattamento previdenziale, assistenziale e retributivo ad un magistrato di Tribunale. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si applicano le disposizioni di cui Pag. 236all'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;

    4) sopprimere i commi 8 e 9;

    5) sopprimere la lettera c).
1.149. Varchi, Maschio, Ferro, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 683 con il seguente:

  683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono soppresse.
1.40. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Sostituire il comma 683 con il seguente:

  683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater e 15-quinquies e 15-sexies del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215 sono soppresse.
1.227. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 702, inserire il seguente:

  702-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel distretto della ceramica di Civita Castellana. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

  Conseguentemente, al comma 627 sostituire le parole: euro 11.681.984 con le seguenti: euro 1.681.984.
1.378. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 751, è aggiunto il seguente:

  751-bis. Al fine di fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e al fine di supportare l'attività di screening su tutto il territorio nazionale, relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, ridurre di 1 milione per l'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.
1.81. Benigni.

  Al comma 770, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 3,5 milioni e dopo le parole: docenti aggiungere le seguenti: , educatore e personale amministrativo.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dal comma 627 della presente legge.
1.252. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 770, primo periodo, dopo le parole: piccole isole, inserire le seguenti: e comunità montane.

Pag. 237

  Conseguentemente:

   sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 30 milioni e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: o comunità montana;

   ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73 della presente legge.
1.251. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 770, alla fine del secondo periodo inserire le seguenti parole: ovvero in comune diverso da quello della propria residenza.

  Conseguentemente:

   sostituire le parole 3 milioni con le seguenti: 300 milioni;

   ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73 della presente legge.
1.250. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 771, sopprimere le parole: 0,.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse a valere sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo).
1.240. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 797, sostituire la parola: 1 con la seguente: 100.
1.357. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 797, sostituire la parola: 1 con la seguente: 30.
1.356. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

  799-bis. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 17 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale Pag. 238vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta.
  799-ter. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, b) siano imprese femminili, c) siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, d) abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 799-bis, è stabilita nella misura massima di euro 6.000.
  799-quater. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 799-bis e 799-ter. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive.
  799-quater. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 2 milioni di euro per il 2022 e di 17 milioni per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.352. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

  799-bis. Al fine di garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2021 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  799-ter. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 799-bis si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
  799-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 799-bis non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentatoPag. 239 a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
  799-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 799-bis è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  799-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui ai medesimi commi sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
1.318. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

  799-bis. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30 per cento) dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 799-ter.
  799-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 799-bis è riconosciuto esclusivamente per spese relative a spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.
  799-quater. Gli esercizi di cui al comma 799-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  799-quinquies. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentePag. 240 decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
1.350. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

  799-bis. Al decreto-legge, n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, all'articolo 1:

   a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) la parola: «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004»;

    2) le parole: «di appartenenza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004»;

    3) dopo le parole: «delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni»;

   b) al comma 2 la parola: «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2014»;

   c) al comma 5 la parola: «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2014»;

  799-ter. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1o luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
1.337. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

  799-bis. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo all'ultimo periodo d'imposta chiuso, non superiore a Pag. 241cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 3 al presente decreto, compete il credito di imposta previsto al comma 8 del medesimo articolo 26, nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria.
  799-ter. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000.
  799-quater. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  799-quinquies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai relativi provvedimenti attuativi.

  Conseguentemente dopo l'allegato 2, è inserito il seguente:

«Allegato 3
(articolo 36-bis, comma 1)

CODICI ATECO

  49094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport.

  773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi.

  799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento.

  855209 – Altra formazione culturale.

  900101 – Attività nel campo della recitazione.

  900109 – Altre rappresentazioni artistiche.

  900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

  900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche.

  900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie.

  900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche».
1.354. Mollicone, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

  799-bis. 1. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, al fine di migliorare le condizioni di accesso all'informazione e di incrementare la diffusione della stampa, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo per la consegna a domicilio delle copie di giornali, riviste e periodici consegnate a domicilio nonché per la fornitura dei punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli Pag. 242ordinari canali di distribuzione e degli esercizi commerciali che facciano richiesta di fornitura.
  799-bis. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma precedente anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
1.319. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

  799-bis. Al fine di favorire e sostenere la ripresa dei consumi culturali, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente

   «c-quater ) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11.».

  799-ter. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, o video e prodotti musicali. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.
  799-quater. La detrazione di cui alla presente lettera spetta qualora il reddito complessivo non ecceda 100.000,00 euro.
1.320. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. Alle persone fisiche che avviano un'attività commerciale che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali o che subentrano a titolo definitivo in una attività che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, nel corso del 2022, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni, un contributo a fondo perduto di euro 3.000. Il contributo è aumentato a euro 5.000, agli esercenti di cui al comma 1 che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni b) siano imprese femminili, c) siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, d) abbiano la sede operativa ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Gli esercenti possono accedere al bonus nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale. Il bonus di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta Pag. 243giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. 5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e pari euro 3 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.326. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

   799-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro;

   a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

   b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

   c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dalla presente legge.
1.351. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. Per le spese culturali, spetta un credito d'imposta, nella misura del 19 per cento delle erogazioni effettuate. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, o video e prodotti musicali. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale. Il credito d'imposta di cui al precedente comma non spetta qualora il reddito complessivo del periodo in cui è maturato ecceda 100.000,00 euro. Qualora l'ammontare delle imposte dovute per il periodo d'imposta in cui il credito è maturato risultasse incapiente, il credito d'imposta spettante di cui al comma Pag. 244799-bis potrà essere utilizzato a valere nei periodi successivi non oltre al quinto.
1.321. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. Alla legge 29 luglio 2014, n. 106 sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

   «1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati, e per la realizzazione di nuove strutture il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni che, operando senza scopo di lucro, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.».
1.322. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

   «e-quater ) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 799-bis, pari a 600 milioni per il 2021 e 600 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.340. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1-6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per l'anno 2022 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, entro il limite di 60 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal comma 799-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.353. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Pag. 245

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 3, dopo le parole: «strutture agrituristiche» sono aggiunte le seguenti: «, alle sale cinematografiche e teatrali»;

   b) all'articolo 177, comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

   «b-ter) immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».
1.338. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. Al fine di migliorare la viabilità e i collegamenti di trasporto pubblico della città metropolitana di Roma Capitale e favorire una mobilità sostenibile per lavoratori, studenti e turisti, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per il 2021. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.
1.355. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Dall'imposta lorda relativa a spese per i consumi culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali, spettacoli dal vivo, nonché spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritto d'autore, si detrae un importo pari all'80 per cento.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.342. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. Per il 2022, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, introdotto con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 «Cura Italia», convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, è aumentato nella propria dotazione di 500 milioni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.343. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. Il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio Pag. 2462020, n. 34, è rifinanziato con 4 milioni di euro per l'anno 2021 e in misura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.328. Mollicone, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: «prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di cosiddetti “sharing mobility”, ad esempio car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing),».
1.349. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: «d'impresa» aggiungere le seguenti: «teatrale e culturale»;

   b) sostituire le parole: «60 per cento» con la seguente: «totale»;

   c) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «A/9, B/6, D/3».
1.325. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «corso dell'anno solare.» aggiungere le seguenti: «Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37.».
1.327. Mollicone, Rampelli.

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».
1.324. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

   799-bis. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».
1.323. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Pag. 247

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. Per la stabilizzazione dei precari Indire è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.341. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 800, aggiungere il seguente:

  800-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

   «7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

  800-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni».
  800-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «cloud computing» inserire le seguenti: «nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);».
1.347. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 807, sopprimere la lettera b).
1.235. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 872, inserire i seguenti:

  872-bis. È autorizzata la spesa di 600 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare al Comune di Ariccia, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori attinenti il rifacimento facciate e il restauro conservativo dell'immobile comunale denominato Palazzo Chigi.
  872-ter. Agli oneri derivanti dal comma 872-bis, pari a 600 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal comma 627 del presente articolo.
1.150. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 872, aggiungere il seguente:

  872-bis. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione di una caserma dei Carabinieri nel comune di Caravaggio, destinata a servire i comuni di Caravaggio, Misano Gera d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Mozzanica e Arzago d'Adda.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 4.000.000.
1.82. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Pag. 248

  Dopo il comma 872, aggiungere il seguente:

  872-bis. È autorizzata la spesa di 250 mila euro per interventi di consolidamento del territorio del comune di Fiorano Al Serio in provincia di Bergamo, con priorità ad interventi di messa in sicurezza di infrastrutture stradali.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 250.000.
1.83. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 875, aggiungere i seguenti:

  875-bis. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del presidente della regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.
  875-ter. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 875-bis, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.
  875-quater. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.
  875-quinquies. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 875-bis, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.
  875-sexies. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 875-bis, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 875-bis.
  875-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 875-bis a 875-sexies, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventiPag. 249 strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.141. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 886, aggiungere i seguenti:

  886-bis. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.400 unità».
  886-ter. Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 6.419.550 per l'anno 2022, euro 13.224.000 per l'anno 2023, euro 13.620.900 per l'anno 2024, euro 14.029.500 per l'anno 2025, euro 14.450.400 per l'anno 2026, euro 14.883.900 per l'anno 2027, euro 15.330.300 per l'anno 2028, euro 15.790.200 per l'anno 2029, euro 16.263.900 per l'anno 2030 ed euro 16.752.000 annui a decorrere dall'anno 2031.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 793.580.450 per l'anno 2022, di euro 486.776.000 per l'anno 2023, di euro 486.379.100 per l'anno 2024, di euro 485.970.500 per l'anno 2025, di euro 485.549.600 per l'anno 2026, di euro 485.116.100 per l'anno 2027, di euro 484.669.700 per l'anno 2028, di euro 484.209.800 per l'anno 2029, di euro 483.736.100 per l'anno 2030 e di euro 483.248.000 annui a decorrere dall'anno 2031.
1.8. Borghese, Tasso.

  Dopo il comma 886 è aggiunto il seguente:

  886-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 1.400.000 annui per l'anno 2021 e di euro 2.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022». Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.258. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 886, aggiungere il seguente:

  886-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, cinquecento dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, e centocinquanta dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, mediante il bando di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 6.973.000 per l'anno 2022 e di euro 27.891.995 a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è diminuito di euro 6.973.000 per l'anno 2022 e di euro 27.891.995 a decorrere dall'anno 2023.
1.9. Borghese, Tasso.

  Dopo il comma 906, aggiungere il seguente:

  906-bis. Al fine di provvedere alla ricostruzione del Ponte di San Bartolomeo sulla strada statale 187 che collega Alcamo a Castellammare del Golfo in provincia di Trapani è autorizzata la spesa di 5 milioni Pag. 250di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

  Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti modifiche:

   2022: – 5 milioni
   2023: – 5 milioni
   2024: – 5 milioni
1.5. Lombardo.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 911 aggiungere il seguente:

  911-bis. In un'ottica di valorizzazione del patrimonio storico-culturale, è autorizzata la spesa di 750 mila euro per l'anno 2022, 450 mila euro per l'anno 2023 e 300 mila euro per l'anno 2024 da destinare all'intervento di recupero e valorizzazione dell'immobile «Convento Santa Margherita», complesso monastico sito nel comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo, comprendente resti di epoca romana.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della cultura, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 750.000.
   2023: – 450.000.
   2024: – 300.000
1.84. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 924, aggiungere i seguenti:

  924-bis. Alle società aderenti alle Federazioni di cui al comma 185, con fatturato annuo inferiore ai cinque milioni di euro, che destinino almeno il 20 per cento degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale, si applica una riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento.
  924-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 924-bis, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
1.206. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere i commi da 945 a 950
1.358. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 951, aggiungere il seguente:

  951-bis. Al fine di coprire, nel medio periodo, il fabbisogno nazionale di cannabis a fini terapeutici e avviare un programma integrato di ricerca e sviluppo per la produzione di vaccini, allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze sono assegnate risorse iniziali pari ad euro 800.000 euro per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente comma, valutati in 800.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge..
1.226. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 952, aggiungere i seguenti:

  952-bis. Per la progettazione dello studio di fattibilità ed il progetto definitivo inerente al lotto SS 21 S.S. 21 «della Maddalena» – Variante di Demonte, Aisone e Vinadio – Lotto 2 – Variante di Aisone e Lotto 3-Variante di Vinadio sono stanziati 2,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.Pag. 251
  952-ter. Per la progettazione dello studio di fattibilità inerente alla costruzione di un nuovo ponte sulla SS 21 tra il km 5,850 e il km 6,000 sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.
  952-quater. Al fine di addivenire alla realizzazione degli interventi di potenziamento e miglioramento della strada SS 21, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, provvede alla nomina del commissario straordinario per la strada statale 21 del Colle della Maddalena.
  952-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 952-bis e 952-ter, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal comma 627 del presente articolo.
1.24. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 952, aggiungere il seguente:

  952-bis. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito il «Fondo per la realizzazione di interventi di sistemazione di problematiche di dissesto idrogeologico in provincia di Bergamo», con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2022. Le modalità di accesso ed i criteri di riparto del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al comma 2 deve prevedere l'avvio dei cantieri entro il 30 novembre 2022.

  Conseguentemente, apportare alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, le seguenti variazioni:

   2022: – 50.000.000
1.85. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952, aggiungere il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 23 milioni di euro per l'anno 2024 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale strada provinciale ex SS 671 tra Vertova e Villa d'Ogna che superi il tratto comprendente il cosiddetto Ponte del Costone.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 60.000.000;
   2023: – 20.000.000;
   2024: – 20.000.000.
1.86. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952, aggiungere il seguente:

  952-bis. Ai fini dello svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 e della funzionale riqualificazione ambientale degli impianti sportivi degli sport invernali nei piccoli comuni montani della regione Lombardia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023 e 20 milioni per l'anno 2024.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 20.000.000;Pag. 252
   2023: – 20.000.000;
   2024: – 20.000.000;
1.105. Benigni.

  Dopo il comma 952, aggiungere il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la compartecipazione negli oneri di progettazione e realizzazione del completamento di un'infrastruttura stradale in territorio di Cenate Sotto, in provincia di Bergamo, di collegamento con il limitrofo comune di Cenate Sopra, in variante al tracciato della SP 71.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 1.000.000;
1.90. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2022, di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS 294 (via Mala) in provincia di Bergamo, con realizzazione di nuove gallerie.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 8.000.000;
   2023: – 2.000.000;
   2024: – 2.000.000.
1.89. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2022 e di 500 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione di due rotatorie nel comune di Calvenzano, in provincia di Bergamo, all'incrocio tra via Arzago e via Circonvallazione Vecchia ed all'ingresso del centro abitato.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 500.000;
   2023: – 500.000.
1.96. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 25 milioni di euro nel 2022, 10 milioni di euro nel 2023 e 5 milioni di euro nel 2024, per la progettazione e realizzazione di un tratto in variante all'infrastruttura stradale denominata SS 470 che consenta di aggirare il centro abitato di San Giovanni Bianco.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 25.000.000;
   2023: – 10.000.000;
   2024: – 10.000.000.
1.101. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, di 250 Pag. 253mila euro per l'anno 2023 e di 250 mila euro per l'anno 2024 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS 681 (Passo della Presolana) con allargamento dei tornanti esistenti.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 2.000.000;
   2023: – 250.000;
   2024: – 250.000.
1.91. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022, di 2 milioni euro per l'anno 2023 e di 2 milioni euro per l'anno 2024 per la realizzazione di un tratto in variante alla strada SP 91 che consenta di aggirare il centro abitato di Castelli Calepio in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 4.000.000;
   2023: – 2.000.000;
   2024: – 2.000.000.
1.93. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adda in territorio del Comune di Bottanuco (BG), parte del tratto D dell'autostrada Pedemontana.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 20.000.000;
   2023: – 5.000.000;
   2025: – 5.000.000.
1.103. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la progettazione e l'adeguamento della rete infrastrutturale dei comuni della bergamasca limitrofi all'autostrada BREBEMI.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 20.000.000;
   2023: – 5.000.000;
   2024: – 5.000.000.
1.87. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di realizzazione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urgnano e Cologno al Serio in provincia di Bergamo, è inoltre autorizzata la spesa di euro 10 milioni nel 2022 e di 5 milioni nel 2023.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilitàPag. 254 sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 10.000.000;
   2023: – 5.000.000.
1.95. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 200 milioni di euro nel 2022, 100 milioni di euro nel 2023 e 100 milioni di euro nel 2023, per la progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata «Tangenziale SUD Bergamo» tra i comuni di Paladina e Sedrina.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 200.000.000;
   2023: – 100.000.000;
   2024: – 100.000.000.
1.102. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale SS 42 tra Entratico e Sovere.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 20.000.000;
   2023: – 20.000.000;
   2024: – 30.000.000.
1.88. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, di 10 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024 per la realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata Tangenziale di Treviglio in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 25.000.000;
   2023: – 10.000.000;
   2024: – 5.000.000.
1.99. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023 per la realizzazione del secondo lotto del tratto in variante alla strada SP 42 noto come Variante di Verdello in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 3.000.000;
   2023: – 1.000.000.
1.97. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Pag. 255

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 220 mila euro per l'anno 2022 per la realizzazione di una nuova infrastruttura stradale nel Comune di Valgoglio, in provincia di Bergamo, per collegare la località Musa con il centro del paese.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 220.000.
1.94. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 250 mila euro per l'anno 2022, di 100 mila euro per l'anno 2023 e di 50 mila euro per l'anno 2024 per la progettazione e la costruzione di una infrastruttura stradale nel Comune di Barbata (BG).

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 250.000;
   2023: – 100.000;
   2024: – 50.000.
1.92. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per la riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP 32 tra i comuni di Valbrembilla e Sedrina in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 2.000.000.
1.100. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

  952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per la riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP 32 tra i comuni di Valbrembilla e Laxolo in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 2.000.000.
1.98. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 952, sono aggiunti i seguenti:

  952-bis. Al fine di favorire la viabilità su tutto il territorio nazionale nonché la mobilità transfrontaliera tra Italia e Repubblica francese, anche in considerazione dei crescenti flussi commerciali e del crescente ricorso al trasporto di merci su gomma, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2022 e di euro 150 milioni per l'anno 2023 per la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda tra i comuni di Limone Piemonte (CN) e la frazione di Vievola (Alpi Marittime, Francia), ivi comprese le attività di progettazione e valutazione nonché dei relativi oneri tecnici.
  952-ter. Agli oneri derivanti dal comma 952-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articoloPag. 256 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal comma 627 del presente articolo.
1.25. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 952, sono aggiunti i seguenti:

  952-bis. Al fine di favorire la viabilità su tutto il territorio nazionale nonché la mobilità transfrontaliera tra Italia e Repubblica francese, anche in considerazione dei crescenti flussi commerciali e del crescente ricorso al trasporto di merci su gomma e degli innumerevoli disservizi provocati sul territorio dall'isolamento infrastrutturale, particolarmente marcato in occasione di gravi eventi alluvionali, è autorizzata la spesa di euro 120 milioni per l'anno 2022 e di euro 170 milioni per l'anno 2023 per la realizzazione del nuovo traforo del «Ciriegia Mercantour», inteso come opera propedeutica alla realizzazione del collegamento infrastrutturale Cuneo-Nizza, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione nonché dei relativi oneri tecnici.
  952-ter. Agli oneri derivanti dal comma 952-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal comma 627 del presente articolo.
1.26. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 957, inserire i seguente:

   957-bis. Nelle more della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e ricerca è istituita un'apposita area amministrativa dove confluirà il personale di ruolo da almeno 5 anni nel profilo D area personale ATA, Direttore dei servizi generali ed amministrativi in possesso del diploma di laurea magistrale o quinquennale del nuovo ordinamento.

  957-ter. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per il cui accesso era richiesta la laurea magistrale o quinquennale del nuovo ordinamento e al personale transitato nel ruolo di Direttore Generale dei Servizi Generali e Amministrativi dai precedenti ruoli di Coordinatore Amministrativo.
1.244. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 957, inserire il seguente:

  957-bis. All'articolo 58, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è apportata la seguente modifica:

   a) al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «in una qualunque sede della provincia richiesta» con le seguenti: «nella sede di preferenza analitica espressa per la provincia richiesta».
1.243. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 957, inserire il seguente:

   957-bis. 1. Al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere le parole: «l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso».

  Conseguentemente:

   è soppresso il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
1.246. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 257

  Dopo il comma 957, inserire il seguente:

   957-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
1.242. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 957, inserire il seguente:

   957-bis. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire un concorso per titoli e servizi per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020 anche in assenza del prescritto requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
1.416. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 958, inserire i seguenti:

  958-bis. Sono Istituti percorsi abilitanti annuali nelle università e nelle istituzioni AFAM finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
  958-ter. Ai percorsi di cui al comma 1 possono partecipare senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso di idoneo titolo di studio alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e che abbiano maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, nonché tutti coloro che risultano idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria.
  958-quater. I percorsi di cui al comma 1 sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU/CFA previsti dal presente decreto.
1.248. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 958, inserire il seguente:

   958-bis. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 59, al comma 4, sostituire le parole: «In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico» con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico».

   b) All'articolo 59, si inserisce il comma 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, a decorrere dall'anno scolastico 2022/23, anche a coloro che sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni.Pag. 258 Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell'Istruzione di concerto con il ministero dell'Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge.

   c) All'articolo 59, comma 9-bis, primo periodo dopo la parola: «statali» inserire: «e paritarie»;

   d) All'articolo 59, comma 9-bis, quarto periodo, le parole: «vincitori collocati in posizione utile in graduatoria» sono sostituite con: «idonei», conseguentemente è eliminato l'ultimo periodo.
1.249. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 958, inserire il seguente:

  958-bis. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/2023, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei del concorso ordinario, indetto con per la scuola secondaria di cui al DD n. 826 dell'11 giugno 2021, in una graduatoria di merito ai fini delle immissioni in ruolo.
1.247. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 958, inserire il seguente:

  958-bis. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
1.241. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 972 è aggiunto il seguente:

  972-bis. Al fine di fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e al fine di supportare l'attività di screening su tutto il territorio nazionale, relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, ridurre di 1 milione per l'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.
1.104. Benigni.

  Dopo il comma 984 aggiungere i seguenti:

  984-bis. Al fine di incentivare sul proprio territorio la promozione e la regolamentazione di disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione, si prevede la corresponsione di contributi economici per i comuni che realizzano ogni utile iniziativa e servizio per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali.
  984-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione delle risorse.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 984-bis e 984-ter, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 259Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.
1.33. Corda.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 990, è aggiunto il seguente:

  990-bis. È riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo di 4 milioni di euro al Comune di Argentera (CN) per il risanamento, manutenzione, riassestamento e messa in sicurezza degli impianti di risalita insistenti sul territorio.
1.27. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 995, aggiungere il seguente:

  995-bis. Al fine di consentire ai piccoli comuni l'elaborazione di progetti finalizzati all'attuazione di specifiche missioni e programmi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'elaborazione dei progetti connessi al PNRR», con una dotazione di euro 80 milioni per l'anno 2022. Il predetto Fondo è ripartito, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Le risorse possono essere impiegate altresì per l'assunzione a tempo determinato di personale tecnico ovvero per la stipula di contratti di collaborazione autonoma connessi a specifici progetti. I Comuni beneficiari dovranno provvedere all'assunzione o alla stipula dei contratti di lavoro autonomo entro il 30 settembre 2022.

  Conseguentemente, apportare alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni:

   2022: – 80.000.000.
1.106. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 995, aggiungere il seguente:

  995-bis. Al fine di consentire ai piccoli comuni l'elaborazione di progetti finalizzati all'attuazione di specifiche missioni e programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 51, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 80 milioni per l'anno 2022. Le risorse aggiuntive sono dedicate in via esclusiva ai comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti.

  Conseguentemente, apportare alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni:

   2022: – 80.000.000.
1.107. Benigni.

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di sanare la mancanza di scelta della destinazione ricevuta e di perseguire gli obiettivi della Rivoluzione verde del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016; n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato riferite al Ministero della transizione Ecologica, Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblicoPag. 260 e Difesa civile, Ministero della Difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento di Protezione Civile, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Provincie ed Enti locali. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.
  1013-ter. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.
  1013-quater. Il personale che transita ai sensi dei commi precedenti mantiene i diritti giuridici di quiescenza acquisiti nel Corpo forestale dello Stato. Allo stesso personale si applicano le norme ordinamentali previste per i corrispondenti moli e il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.
  1013-quinquies. Il personale che transita ai sensi delle precedenti disposizioni:

   a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente,

   b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo,

   c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato>>.

  1013-sexies. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a novecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.
  1013-septies. Il transito del personale in servizio nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, per Guardia di Finanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i Ministeriali transitati con mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, avviene con aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto dei Ministeri interessati sentiti i Ministri riceventi, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.
  1013-octies. Per l'anno 2022 e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di milleduecento unità nei ruoli base delle Amministrazioni cedenti, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1o dicembre.
  1013-novies. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi 6 e 7, pari a un importo massimo, 12.384.000 per gli anni l'anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 commi 877, 878, 879, 984, 985, 986 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, oltre ai fondi attingibili dal PNRR e dal «Fondo Mobilità» di cui al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore, utilizzato di norma per le mobilità di cui all'articolo 30 Pag. 261del decreto legislativo n. 165 del 2001. (Testo Unico del Pubblico Impiego).
  1013-decies. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, tale mobilità viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire dall'anno 2022. Il personale accederà alla mobilità tramite graduatoria con criteri da definire.
  1013-undecies. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 1018, ove necessaria in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.
1.276. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale, confermata anche da evidenze epidemiologiche, il sito Bacino idrografico del fiume Sarno è qualificato come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area è destinata la somma di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale.
  1013-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1014, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.
1.270. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «le spese veterinarie, fino all'importo di euro 650, limitatamente alla parte che eccede a 129,11 euro».
  1013-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1014, pari a una spesa annua di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.
1.273. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. Il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in virtù del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ed in considerazione dell'articolo 5 comma 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è inserito in sovrannumero nei ruoli del Ministero della Difesa e inquadrato nel CCNL di Diritto Pubblico applicato al personale ministeriale.
  1013-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 49.336.447,12 euro, a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

   a) quanto a 39.102.455,72 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   b) quanto a 4.500.000 euro, a valere sulle risorse previste dall'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 124, e dall'articolo 1;

   c) quanto a 5.733.991,40 euro, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MinisteroPag. 262 delle politiche agricole alimentari e forestali.
1.278. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per la realizzazione degli interventi, strutturali e non strutturali, di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e di ripristino dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di salvaguardia del sistema ambientale e di rigenerazione territoriale, di manutenzione idraulica, e di monitoraggio integrato nei territori del distretto appartenenti al Bacino idrografico del fiume Sarno.
  1013-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1013-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.
1.269. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-quinquies aggiungere il seguente:

   «5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.».

  1013-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

   «319-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni sono trasferite alle Regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma.».
1.297. Trano, Raduzzi, Costanzo.

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. In conformità alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, il Bacino idrografico del fiume Sarno, in considerazione delle sue caratteristiche fisiche e ambientali, delle sue capacità produttive e delle criticità rilevate, è individuato come bacino pilota per la realizzazione di un piano di interventi, strutturali e non strutturali, aventi le seguenti finalità:

   a) mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e ripristino dello stato di qualitàPag. 263 dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

   b) salvaguardia del sistema ambientale e rigenerazione territoriale;

   c) realizzazione di interventi di manutenzione idraulica;

   d) monitoraggio integrato.

  1013-ter. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1013-bis, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
  1013-quater. Agli oneri derivanti, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.
1.268. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. All'articolo 11 comma 2-bis della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso la vittima sia uno dei figli, l'indennizzo viene corrisposto anche ai fratelli conviventi della vittima, appartenenti allo stesso nucleo familiare al momento della commissione del delitto, ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro e per agevolare il diritto allo studio, l'orientamento e la formazione.»
  1013-ter. Apportare le seguenti modificazioni:

   a) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, esclusivamente per l'erogazione di borse di studio in favore dei fratelli di deceduti per crimini domestici, appartenenti allo stesso nucleo familiare al momento della commissione del delitto, e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

   b) All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «fino al 31 dicembre 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022.»;

    2) le parole: «alla data del 31 ottobre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2022,»

  1013-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1014 e 1015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.
1.279. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. Al fine di superare i limiti alla comunicazione e alla fruibilità delle informazioni delle persone con disabilità sensoriale, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, negli spazi aperti al pubblico, presso le proprie sedi, impiegano strumenti comunicativi e apparati tecnologici accessibili ed inclusivi sostenendo, in particolare, l'installazione di sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizionePag. 264 e di altri strumenti atti a realizzare la piena autonomia e l'inclusione sociale dei disabili sensoriali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  1013-ter. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2022: – 10 milioni;
   2023: – 10 milioni;
   2024: – 10 milioni.
1.277. Raduzzi, Trano, Costanzo.

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  1013-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
  1013-quater. . Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  1013-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1013-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.
1.302. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis . I commi 3 e 3-bis dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sostituiti con i seguenti:

   3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo un anno scolastico di servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presentePag. 265 comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.

  3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
  1013-ter. All'articolo 58, comma 2, lettera f) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.
  1013-quater. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2017, n. 59, il terzo periodo è abrogato.
1.295. Raduzzi, Trano, Costanzo.

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 al medesimo decreto-legge, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022.Il medesimo esonero è riconosciuto per il medesimo periodo agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività che danno diritto all'esonero nell'ambito delle filiere di cui al comma 1 e a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
  1013-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1014, valutati in 385,2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rimodulato dalla presente legge.
1.299. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, sono inseriti i seguenti:

  1013-bis. L'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è abrogato. Entro il 31 dicembre 2022 i medici obiettori potranno richiedere il trasferimento presso altri reparti.
  1013-ter. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, è sostituito con il seguente:

   6. Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore ad euro 5.000 né superiore ad euro 50.000, con esclusione del reato previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 22 maggio 1978, n. 194.

  1013-quater. Il reato previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 22 maggio 1978, n. 194 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 100.
  1013-quinquies. A partire dal 1° gennaio 2021, le farmacie sono provviste dei medicinali indicati nella Tabella n. 2 della Farmacopea ufficiale, nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio. Le specialità medicinali riportate nella predetta Tabella sono integrate con l'inclusione della contraccezione d'emergenzaPag. 266 (Uilpristal acetato e Levonorgestrel), la quale è esente da prescrizione medica.
1.288. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1013 inserire i seguenti:

  1013-bis. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: «È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.»
  1013-ter. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente: 594-bis. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.
  1013-quater. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «e di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista».
  1013-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.292. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. All'articolo 71, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3 le parole: «160 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «260 milioni di euro» e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022»;

    2) al comma 3-bis le parole:«1 milione di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2022».

  1013-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1014, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dalla presente legge.
1.301. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. Ai fini di un adeguamento del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica rispetto alle Università e alle istituzioni internazionali della formazione superiore, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per l'accesso ai servizi di Education Roaming, forniti dalla rete GARR. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse.
  1013-ter. Agli oneri di cui al comma 1013-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.289. Raduzzi, Trano, Costanzo.

Pag. 267

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 113, è aggiunto il seguente: «113-bis cibo per animali e prestazioni veterinarie».
  1013-ter. A partire dall'anno 2022 l'aliquota IVA applicata al cibo per animali e alle prestazioni veterinarie è pari al 10 per cento.
  1013-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1013-bis e 1013-ter pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.>>
1.274. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. Gli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
  1013-ter. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente: «9-novies. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.».
1.285. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1013-bis)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. A partire della data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ai fini dell'effettuazione del test di cui al comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, limitatamente all'anno 2022, nella misura dell'80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro pro capite.
  1013-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1013-bis, entro il limite complessivo di 550 milioni di euro per il 2022, si provvede, in corrispondente diminuzione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.284. Trano, Raduzzi, Costanzo.

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  1013-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1013-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dalla presente legge.
1.300. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. I commi da 457 a 467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
  1013-ter. A partire dal 1° gennaio 2022, le risorse pubbliche di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, sono destinate integralmente alla ricerca e al sostegno delle terapie domiciliari di contrasto alle medesimePag. 268 infezioni e alla formazione del personale medico.
1.286. Raduzzi, Trano, Costanzo.

  Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

  1013-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
1.307. Trano, Raduzzi, Costanzo.

  Dopo il comma 1013 inserire il seguente:

  1013-bis. I commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2020, n. 181, sono sostituiti con i seguenti: 4. Entro novanta giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei Lea e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Entro il 30 giugno 2022, in ogni caso i Commissari straordinari approvano i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi. 5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte dei Commissari straordinari nei termini previsti dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte del Commissario ad acta nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni. Al fine di accertare l'entità dei debiti e dei disavanzi sanitari della Regione Calabria e delle singole aziende del Servizio sanitario della medesima, il commissario ad acta e i commissari straordinari dallo stesso nominati si avvalgono, previo apposito accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei Servizi ispettivi di finanza pubblica e della Guardia di finanza, anche per finalità di controllo in relazione alle spese, alla gestione e alla predisposizione dei bilanci degli enti predetti.
1.293. Raduzzi, Trano, Costanzo.

  Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

  1013-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente Pag. 269comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.308. Trano, Raduzzi, Costanzo.

  Dopo il comma 1013 inserire i seguenti:

  1013-bis. Nelle more dell'adozione sia dei Piani regionali per la piena attuazione del programma GOL, sia del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuità e il potenziamento delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi S.p.A. e le singole amministrazioni regionali e delle provincie autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Per il potenziamento delle attività di assistenza tecnica di Anpal Servizi S.p.A. si rimanda alla Conferenza Stato-Regioni per la modifica delle Convenzioni di cui sopra in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati nel PNRR, Missione 5, Componente.
  1013-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1013-bis, pari a euro 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.
1.280. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
  1013-ter. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» e la parola: «dichiarino» è sostituita dalle parole: «abbiano dichiarato».
1.309. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

  1013-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione giuridica ed economica dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.
1.291. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

  1013-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera d) dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno Pag. 2702001, n. 380,» aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,».
1.305. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, aggiungere il seguente:

  1013-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente: «5-sexies. Nei nuclei familiari in cui sia presente un figlio gravemente disabile, affetto da malattia rara, che necessiti di assistenza e costanti cure riabilitative, la durata del congedo fruito dai soli genitori, anche adottivi, non può comunque superare la durata complessiva di 4 anni. L'estensione del congedo è applicabile esclusivamente ai soggetti con anzianità di servizio pari o superiore a dieci anni. Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: (Congedi)».
1.283. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

  1013-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «comma 5,» sono inserite le seguenti: «ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,».
1.306. Trano, Raduzzi, Costanzo.

  Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

  1013-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nelle modalità di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma precedente, il consiglio nazionale disciplina altresì il numero massimo di voti esprimibili e la tutela del genere meno rappresentato, in conformità con i criteri di cui l'articolo 4 della legge 12 luglio 2017, n. 113.».
1.298. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

  1013-bis. Per i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 c.c., diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 758, lettera a), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'IMU non è dovuta per l'anno in cui si verificano presupposti previsti dall'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
1.304. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

  1013-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: «g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva.».
1.290. Raduzzi, Trano, Costanzo.

  Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

  1013-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti Pag. 271modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «e 2021» con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e sostituire le parole: «e al quarto» con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
1.310. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

  1013-bis. All'articolo 18-decies, terzo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono aggiunte le seguenti: «, da emanare entro e non oltre il 30 gennaio 2022,».
1.296. Trano, Raduzzi, Costanzo.

  Dopo il comma 1013 inserire il seguente:

  1013-bis. Apportare le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 52 del 2021:

   a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare.»;

   b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare.».
1.282. Trano, Raduzzi, Costanzo.

  Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

  1013-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2022».
1.303. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

  1013-bis. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 121, primo periodo, le parole: «di ruolo» sono soppresse;

  2. al comma 123 le parole: «381, 137 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «497,911 milioni».

  Conseguentemente, all'articolo 108 comma 1, lettera b), le parole: «240 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «123,226 milioni di euro».
1.294. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

  1013-bis. Gli articoli da 9 a 9-novies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
1.287. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente: «Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito.».
  1013-ter. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola: «trimestralmente», sono aggiunte le seguenti: «, con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,».
1.281. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Pag. 272

  Dopo il comma 1013, aggiungere i seguenti:

  1013-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema marino, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di diving e di pescaturismo da parte dei residenti nei Comuni al cui interno è presente un'area marina protetta.
  1013-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1013-bis.
  1013-quater. Dal 1° luglio 2023 è vietato l'utilizzo di motori endotermici alimentati da carburanti di origine fossile per le manovre di ormeggio di imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette.
  1013-quinquies. L'ormeggio delle imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette e in zone marine caratterizzate dalla presenza di posidonia oceanica è consentito esclusivamente attraverso l'utilizzo di campi di ormeggio compatibili con l'habitat della prateria di posidonia oceanica.
  1013-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1013-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.
1.271. Trano, Raduzzi, Costanzo.

  Dopo il comma 1013, aggiungere i seguenti:

  1013-bis. Al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti e promuovere l'economia circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività «fai da te», di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.
  1013-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1013-bis pari a una spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.
1.275. Raduzzi, Trano, Costanzo.

  Dopo il comma 1013, aggiungere i seguenti:

  1013-bis. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della cybersicurezza, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).
  1013-ter. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

   a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;

   b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;

Pag. 273

   c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;

   d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.

  1013-quater. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa all'interno della ASIC, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  1013-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.336. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013 aggiungere il seguente:

  1013-bis. All'articolo 73-quinquies della legge 23 luglio 2021, n. 106 apportare le seguenti modificazioni:

  Al comma 2, sostituire le parole: «350» con: «800» e, dopo le parole: «2021» le seguenti parole: «e di 800 milioni a decorrere dal 2022»;

  Al comma 4, sostituire il dispositivo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.348. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013 aggiungere il seguente:

  1013-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, aggiungere il seguente: «223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2022 e 2023, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, individuati e disciplinati all'interno dei regolamenti comunali.» Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.
1.68. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

Pag. 274

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.
(Cessione del credito)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1059, primo periodo, la parola: “esclusivamente” è soppressa;

  2. dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente: “1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica”».
1.01. Raduzzi, Trano, Costanzo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

Art. 1-bis.
(Rifinanziamento Fondo automotive)

  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

   a) 40 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;

   b) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 8 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

  conseguentemente agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, all'articolo 1 si provvede alla soppressione dei seguenti commi: 301, 732, 737, 749, 751, 758, 759, 761, 772, 773, 781, 782, 792, 802, 805 ,817, 865, 872, 878, 880, 882, 883, 894, 897, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 910, 911, 952, 974, 990, 991, 1007.
1.02. Raduzzi, Trano, Costanzo.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Rappresentanza sindacale aziendale)

  1. All'articolo 19, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole: «che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva» sono sostituite dalle seguenti: «comunque presenti nell'unità produttiva.».
1.03. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Art. Tab. 6

  Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale,Pag. 275 missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

  2022:

   CP: –932.446.751;

   CS: –932.446.751;

  2023:

   CP: –844.915.267;

   CS: –844.915.267;

  2024:

   CP: –805.017.249;

   CS: –805.017.249.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 16 (Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo), programma 16.5 (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy), apportare le seguenti variazioni:

  2022:

   CP: +932.446.751;

   CS: +932.446.751;

  2023:

   CP: +844.915.267;

   CS: +844.915.267;

  2024:

   CP: +805.017.249;

   CS: +805.017.249.
Tab.6.1. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

  2022:

   CP: –932.446.751;

   CS: –932.446.751;

  2023:

   CP: –844.915.267;

   CS: –844.915.267;

  2024:

   CP: –805.017.249;

   CS: –805.017.249.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.8 (Italiani nel mondo e politiche migratorie), apportare le seguenti variazioni:

  2022:

   CP: +932.446.751;

   CS: +932.446.751;

  2023:

   CP: +844.915.267;

   CS: +844.915.267;

  2024:

   CP: +805.017.249;

   CS: +805.017.249.
Tab.6.2. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

  2022:

   CP: –932.446.751;

Pag. 276

   CS: –932.446.751;

  2023:

   CP: –844.915.267;

   CS: –844.915.267;

  2024:

   CP: –805.017.249;

   CS: –805.017.249.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.9 (Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero), apportare le seguenti variazioni:

  2022:

   CP: +932.446.751;

   CS: +932.446.751;

  2023:

   CP: +844.915.267;

   CS: +844.915.267;

  2024:

   CP: +805.017.249;

   CS: +805.017.249.
Tab.6.3. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

  2022:

   CP: –932.446.751;

   CS: –932.446.751;

  2023:

   CP: –844.915.267;

   CS: –844.915.267;

  2024:

   CP: –805.017.249;

   CS: –805.017.249.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.12 (Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari), apportare le seguenti variazioni:

  2022:

   CP: +932.446.751;

   CS: +932.446.751;

  2023:

   CP: +844.915.267;

   CS: +844.915.267;

  2024:

   CP: +805.017.249;

   CS: +805.017.249.
Tab.6.4. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

  2022:

   CP: –932.446.751;

   CS: –932.446.751;

  2023:

   CP: –844.915.267;

   CS: –844.915.267;

  2024:

   CP: –805.017.249;

Pag. 277

   CS: –805.017.249.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo) programma 4.13 (Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese), apportare le seguenti variazioni:

  2022:

   CP: +932.446.751;

   CS: +932.446.751;

  2023:

   CP: +844.915.267;

   CS: +844.915.267;

  2024:

   CP: +805.017.249;

   CS: +805.017.249.
Tab.6.5. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)