CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 dicembre 2021
715.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 (C. 3325 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione IV (Difesa),

   esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 (C. 3325 Governo, approvato dal Senato);

   rilevato che:

    l'accordo sottoscritto dalle Parti in occasione del XXV Summit bilaterale fra UE e Giappone, svoltosi a Tokyo il 17 luglio 2018, intende rafforzare e intensificare il dialogo su varie e numerose questioni di comune interesse;

    analogamente agli altri accordi di partenariato conclusi dall'Unione europea, l'intesa in esame stabilisce obiettivi e clausole politiche basati su valori comuni e condivisi e, in particolare, ribadisce l'impegno delle Parti nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella lotta al terrorismo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa;

   evidenziato che:

    l'articolo 3 dell'accordo impegna le Parti a collaborare per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale, promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie, mentre l'articolo 4 sancisce l'impegno dell'Unione Europea e del Giappone ad agire congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace;

    l'articolo 5 prevede il rafforzamento nella collaborazione per impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, in particolare sviluppando e mantenendo un sistema efficace di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e di beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, compresi il controllo dell'uso finale e sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione;

    l'articolo 6 prevede la cooperazione anche con riguardo all'osservanza degli obblighi in materia di lotta contro il commercio illegale di armi leggere (SALW), riconoscendo l'importanza di attuare controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale;

    l'articolo 8 prevede che, nel rispetto del diritto internazionale applicabile e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, sia intensificata la collaborazione in materia di prevenzione e lotta al terrorismo, ritenuta una priorità condivisa dalle Parti;

    l'articolo 9 impegna le Parti a cooperare per migliorare le capacità proprie e dei Paesi terzi in materia di mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.