CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 10 dicembre 2021
711.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3354 di conversione in legge del decreto-legge n. 152 del 2021, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

   considerato che:

    l'articolo 48 introduce nel Codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, (articolo 92), il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia, in particolare prevedendo che il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'interdittiva antimafia ovvero per procedere all'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

    la disposizione sopra richiamata precisa che in ogni caso non possono formare oggetto della comunicazione elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    la procedura del contraddittorio deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione e, al termine della stessa, il prefetto può: rilasciare un'informazione antimafia liberatoria; disporre l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa in caso di agevolazione occasionale, di cui all'articolo 94-bis del Codice antimafia, introdotto dall'articolo 49 del decreto-legge; adottare l'informazione antimafia interdittiva, valutando la sussistenza dei presupposti per le misure – nomina di un commissario o rinnovazione degli organi sociali – di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, informando tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione;

    l'articolo 49 introduce nel Codice antimafia l'articolo 94-bis relativo a misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili, in alternativa all'interdittiva antimafia, allorquando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prevedendosi in tali casi che il prefetto prescriva all'impresa l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, di una serie di stringenti misure di controllo «attivo» che consentono alla medesima impresa di continuare a operare sotto la stretta vigilanza dell'autorità statale;

    andrebbe valutata l'opportunità di uniformare la nuova disciplina della prevenzione collaborativa a quella prevista per il controllo giudiziario dall'articolo 34-bis del Codice antimafia, dove: al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari immobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili; nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa, qualora ricorrano i Pag. 11presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice antimafia;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 94-bis del Codice antimafia, in materia di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale, introdotto dall'articolo 49, si valuti l'opportunità di uniformare la disciplina ivi prevista a quella contemplata per l'istituto del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis del Codice antimafia, ferma restando la natura differente dei due provvedimenti.