CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 novembre 2021
701.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 49

ALLEGATO 1

DL 139/2021 recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (C. 3374 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (C. 3374 Governo, approvato dal Senato),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 50

ALLEGATO 2

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (C. 3354 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo);

   considerato che:

    l'articolo 5 del decreto delinea una nuova procedura di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana spa, in attuazione della riforma 1.1 della Missione 3, Componente 1 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) del PNRR, relativa all'«accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che gestisce l'infrastruttura ferroviaria»;

    la nuova procedura prevede, oltre ad una semplificazione di diversi passaggi procedimentali, la soppressione del parere delle Commissioni parlamentari sullo schema del contratto di programma; è infatti previsto il parere parlamentare solo sul nuovo documento strategico in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, che, a differenza del contratto di programma, non reca l'elenco degli interventi per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie;

    nel corso dell'esame parlamentare era stata formulata, nel parere reso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) il 25 marzo 2021, una specifica osservazione relativa alla predetta riforma che richiedeva il mantenimento dell'«attuale parere parlamentare a valle del processo di convalida del contratto di programma tra il MIT (ora MIMS) e RFI, intervenendo a monte del lungo iter tra passaggi ministeriali, CIPESS e Corte dei conti»;

    il 31 marzo 2021, l'Assemblea della Camera – a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio – ha approvato una risoluzione (la n. 179) con cui approvava la Relazione deliberata dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), comprensiva dei pareri resi dalle Commissioni permanenti e impegnava il Governo a redigere il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella sua versione definitiva, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella predetta Relazione, comprensiva dei pareri deliberati dalle Commissioni permanenti;

    l'indicazione della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) risulta di fatto confermata dal successivo passaggio parlamentare del PNRR, conclusosi il 27 aprile 2021, senza il formale coinvolgimento delle Commissioni permanenti, in cui, a seguito di nuove comunicazioni del Presidente del Consiglio, veniva approvata una risoluzione (la n. 189) che – ancora una volta – impegnava il Governo «ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento»;

    ciononostante, nel testo del PNRR trasmesso dal Governo alla Commissione europea veniva specificato che il MIMS avrebbe proposto un emendamento che poteva prevedere che le Commissioni parlamentari esprimessero un parere sulle linee Pag. 51strategiche del contratto di programma e non sull'elenco degli investimenti;

    di conseguenza, nell'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, adottata a Bruxelles il 6 luglio 2021 (n. 10160/21), si prevede, quale unico contenuto della riforma relativa all'accelerazione dell'iter di approvazione del contratto di programma, l'eliminazione del parere delle Commissioni parlamentari sull'elenco degli investimenti del contratto di programma con RFI, sostituito da un parere sul programma strategico degli investimenti;

    il Governo ha dunque assunto in sede europea un obbligo che prevede una limitazione delle prerogative parlamentari in evidente contrasto con le indicazioni del Parlamento;

    per di più, come noto, la semplice eliminazione del parere parlamentare risulterebbe da sola del tutto insufficiente ad assicurare una accelerazione dell'iter di approvazione del contratto di programma tra il MIMS ed RFI; negli ultimi anni infatti questo iter ha avuto una durata di due e anche tre anni, in massima parte a causa di diverse duplicazioni della procedura (quali quelle dei doppi passaggi presso la Corte dei conti e presso il CIPE) e della lunghezza dei tempi di trasmissione degli atti tra i diversi soggetti coinvolti; su tale tempistica assai limitata è l'incidenza dei trenta giorni necessari per il parere parlamentare, trattandosi oltretutto dell'unico termine perentorio della procedura;

    in tal senso si è espresso il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'audizione svoltasi presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) il 24 giugno 2021 sull'aggiornamento per gli anni 2020-2021 del contratto di programma; in quella sede inoltre il Ministro assicurava alla Commissione che la nuova procedura avrebbe mantenuto il parere parlamentare secondo quanto già previsto dalla procedura vigente;

   rilevato che l'articolo 7 si pone l'obiettivo di agevolare e consentire la realizzazione dell'infrastruttura cloud, denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), introducendo una serie di modifiche volte a favorire l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo economico. Si prevede infatti che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga della società Difesa servizi S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura per il consolidamento la e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese, mediante apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A.;

   ricordato che nel corso dell'esame parlamentare dello schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (atto n. 320) sono emerse alcune criticità che rischiano di determinare la perdita delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2020 e dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   sia dato seguito alle indicazioni del Parlamento nel corso dell'esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nel procedimento di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana spa;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) in relazione agli incentivi di sostegno alla digitalizzazione per il settore del turismo previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera e), sia aggiornato l'elenco degli interventi ammessi all'agevolazione stilato nel 2014, tenendo conto della rapida evoluzione Pag. 52 tecnologica che caratterizza tale ambito;

   b) all'articolo 1, siano adeguati i parametri di connettività previsti dalla normativa vigente per la digitalizzazione del settore turistico ai nuovi parametri previsti nel Piano «Italia a 1 Giga»;

   c) all'articolo 7, volto alla realizzazione dell'infrastruttura cloud denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), sia previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della Difesa provvedono ad inviare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sull'espletamento delle relative procedure, al fine di assicurare la trasparenza in ordine all'indipendenza tecnologica del Polo;

   d) all'articolo 7, comma 2, lettera b), siano abrogate le deroghe all'applicazione del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, divieto volto ad evitare il fenomeno del cd. pantouflage;

   e) all'articolo 8, comma 6 – che dispone l'attivazione di un Fondo tematico gestito dalla BEI, il Fondo per il Turismo Sostenibile, con una dotazione di 500 milioni di euro destinati anche al rinnovo dei beni mobili e immobili connessi all'attività turistica – sia espressamente compreso tra i destinatari del citato Fondo il settore delle imprese dei bus turistici, con la finalità di favorire il rinnovo dei mezzi e la dismissione dei veicoli più vecchi e inquinanti;

   f) al fine di garantire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, sia favorita l'attuazione del catasto regionale degli impianti radioelettrici delle telecomunicazioni (già previsto dall'art. 8 della legge n. 36 del 2001), consentendo altresì l'accesso agli operatori di telecomunicazioni e alle altre pubbliche amministrazioni, in modo da rendere più efficaci lo scambio dei dati e le procedure autorizzative;

   g) all'articolo 27, sia prevista per l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) la possibilità per le regioni e le province autonome – anche tramite la stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'interno – di accedere direttamente alle banche dati per la verifica delle dichiarazioni e per l'erogazione di servizi effettuati dalle stesse regioni e province autonome;

   h) all'articolo 29, che istituisce il Fondo per la Repubblica digitale, esplicitare con maggiore dettaglio gli interventi finanziati dal Fondo per la repubblica digitale;

   i) siano adottate misure volte ad assicurare l'integrale destinazione delle risorse per i ristori ai gestori aeroportuali e ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra stanziate dalla legge di bilancio 2020 e dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021, evitando che esse vadano in economia al 31 dicembre 2021 e prevedendo altresì, in caso di eccedenze delle risorse per i gestori aeroportuali, la destinazione delle stesse ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.