CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 novembre 2021
701.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (C. 3374 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3374, di conversione del decreto-legge n. 139 del 2021, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, approvato dal Senato della Repubblica;

   considerato che l'articolo 3 del decreto-legge prevede che i lavoratori, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza della certificazione verde con un preavviso idoneo a soddisfare tali esigenze;

   preso atto delle disposizioni degli articoli 4 e 5, che riguardano, da un lato, la riorganizzazione del Ministero della salute e, dall'altro, il temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione;

   osservato che l'articolo 9 prevede, tra l'altro, l'incremento del ruolo organico dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, l'aumento delle unità di personale delle pubbliche amministrazioni che possono essere collocate in posizione di fuori ruolo o equiparata presso l'Ufficio del Garante, nonché l'equiparazione del trattamento economico del personale della medesima autorità a quello dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

   rilevato che il comma 14 del medesimo articolo 9, con una norma di portata sistematica, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3354, di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

   considerato che il provvedimento reca disposizioni per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso una ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonché mediante il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

   espresso apprezzamento per le previsioni dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto, ai sensi delle quali le amministrazioni pubbliche possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria, al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del PNRR;

   considerato che, al fine di rafforzare le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il comma 10 del medesimo articolo 9 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per il biennio 2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di quaranta unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici;

   rilevato che l'articolo 31 integra la disciplina delle modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo, in particolare, che gli interessati possano mantenere l'iscrizione all'albo professionale durante lo svolgimento dell'attività relativa a incarichi con contratti a tempo determinato, nonché optare per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza, beneficiando del ricongiungimento a titolo gratuito dei periodi di contribuzione all'INPS dovuti per la durata dei contratti a tempo determinato;

   preso atto che il medesimo articolo 31 modifica la disciplina in materia di conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, escludendo gli enti locali dai soggetti che possono conferire incarichi a esperti e trasformando il numero di 1.000 unità in limite minimo di incarichi complessivamente conferibili;

   considerato che l'articolo 33 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Nucleo Pag. 59per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni», operativo fino al 31 dicembre 2026, che si avvale di un contingente di ventitré unità di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti;

   richiamata, all'articolo 34, l'assegnazione, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al Ministero della transizione ecologica di un contingente massimo di centocinquantadue unità di personale, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza o da personale di livello non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza;

   osservato che l'articolo 35, comma 7, interviene sulla disciplina del reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all'ufficio del processo amministrativo, al fine di individuare soluzioni alternative per garantire il reclutamento delle 356 unità previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ipotesi in cui i concorsi espletati in base a detto decreto non consentano di coprire tutti i posti messi a concorso;

   rilevato che gli articoli 41, 42 e 43 recano interventi relativi alle gestioni commissariali per la bonifica del sito di Bagnoli-Coroglio, per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto e per la bonifica delle discariche abusive, prevedendo misure volte ad assicurare che la rispettiva azione sia sostenuta da adeguate strutture di supporto;

   considerato che l'articolo 45 prevede la possibilità per gli enti previdenziali di compensare i debiti di natura previdenziale delle imprese agricole, comprensivi di interessi e sanzioni, con i pagamenti relativi ad aiuti europei e nazionali, con lo scopo di accelerare l'erogazione degli aiuti introdotti per fronteggiare i danni della pandemia di COVID-19 e i futuri pagamenti che deriveranno dall'attuazione dei progetti del PNRR, nonché di incrementare la possibilità di recupero dei debiti previdenziali senza prevedere ulteriori adempimenti amministrativi da parte delle imprese agricole,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.