CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2021
696.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3366, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

   condivisa la finalità del provvedimento, che intende introdurre misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di fragilità economica e fisica mediante il contenimento dei costi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas;

   rilevato che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge proroga al 30 novembre 2021 il regime transitorio per la sorveglianza radiometrica, in vista dell'applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore;

   considerato che la proroga prevista dal menzionato articolo 4, comma 3, è motivata dalla complessità della procedura di adozione del decreto ministeriale al quale è affidata la definizione delle modalità esecutive e dell'oggetto dei controlli radiometrici, nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati da Paesi terzi;

   rilevato che la stessa proroga si è resa necessaria anche per rinviare l'applicazione integrale dell'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, anche in considerazione delle criticità segnalate dagli operatori, che hanno evidenziato il rischio di un potenziale rallentamento delle attività portuali e aeroportuali, con conseguenze negative sul sistema logistico italiano, anche in termini di concorrenzialità rispetto agli altri operatori europei,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-06474 Mura: Atti discriminatori nei confronti di una dipendente dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.) Cagliari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto ha ad oggetto atti discriminatori perpetrati, nei confronti di un'infermiera professionale, dipendente dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (AIAS), ente accreditato dalla regione Sardegna interamente finanziato con fondi pubblici.
  In relazione ai gravissimi fatti citati e alle questioni poste nell'atto di sindacato ispettivo, il Ministero del lavoro ha richiesto informazioni all'Ispettorato nazionale del lavoro e alla Consigliera di parità della regione Sardegna.
  A conclusione degli accertamenti ispettivi svolti dall'Ispettorato territoriale di Nuoro, è stata rilevava la sussistenza della discriminazione e di conseguenza la violazione dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 198 del 2006, per avere negato la proroga del contratto di lavoro dopo aver ricevuto dalla lavoratrice la notizia del proprio stato di gravidanza a rischio.
  A conclusione degli accertamenti effettuati, l'ispettorato territoriale ha proceduto con la contestazione dell'illecito amministrativo ingiungendo il pagamento della sanzione ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, pari a euro 3.348,00, che risulta non ottemperata.
  A piena conferma dell'operato ispettivo, è stata predisposta, proprio di recente, l'Ordinanza Ingiunzione dell'8 novembre scorso, in corso di notifica all'AIAS, con la quale è definito il procedimento di contestazione dell'illecito.
  La stessa ordinanza è stata trasmessa per conoscenza alla lavoratrice.
  Voglio sottolineare che l'Ispettorato territoriale del lavoro, nella fase della contestazione dell'illecito, ha notiziato la Consigliera provinciale di parità presso la provincia di Nuoro, affinché potesse porre in essere tutte le iniziative a tutela della lavoratrice discriminata, così come previsto dallo stesso decreto legislativo n. 198 del 2006.
  La Consigliera regionale di parità si è subito attivata invitando l'Aias a rimuovere la discriminazione, senza ricevere alcuna risposta e ha, nel contempo, segnalato la vicenda agli organismi regionali competenti, informandoli della grave situazione creatasi.
  Sia l'Ispettorato territoriale del lavoro, sia la Consigliera di parità hanno comunicato che la lavoratrice ha presentato ricorso al Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del lavoro. La prima udienza è fissata per il 20 gennaio 2022. La Consigliera regionale di parità si costituirà nel giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo n. 198 del 2006.
  Il fatto accaduto è particolarmente grave. Si tratta di un'illecita ed odiosa condotta discriminatoria fondata sul genere, che viola il divieto discriminazione in materia di tutela della maternità e paternità, così come stabilito dallo stesso codice delle pari opportunità, e che si pone in contrasto con i principi di eguaglianza e antidiscriminazione sanciti dal dettato costituzionale agli articoli 3 e 37 e 51.
  In tale direzione, il Ministero del lavoro potrà valutare il potenziamento del ruolo della vigilanza antidiscriminatoria degli organismi di parità e procedure per favorire l'emersione e la denuncia dei comportamenti discriminatori di cui le donne sono oggetto.
  Il quadro legislativo di tutela nei confronti delle donne, con particolare riferimento al mondo del lavoro, potrà inoltre essere integrato anche con il recepimento Pag. 218della direttiva europea n. 1937 del 2019 – alla quale il Ministero del lavoro sta lavorando congiuntamente al Ministero della giustizia e alle altre Amministrazioni coinvolte – volta ad assicurare un'adeguata tutela ai lavoratori che decidono di denunciare irregolarità e illeciti di cui sono venuti a conoscenza nel proprio luogo di lavoro.
  Faccio presente altresì che è inoltre in discussione presso le competenti Commissioni del Senato il testo unificato per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, che il Ministero che rappresento sostiene convintamente.
  Gli interventi per rafforzare le misure di contrasto alla discriminazione contro le donne nei luoghi di lavoro devono essere necessariamente parte integrante di un approccio più ampio, sistemico.
  Vi è sicuramente la necessità di rafforzare la tutela delle donne nei luoghi di lavoro mettendo in atto gli indirizzi già delineati nel PNRR, che ha previsto misure di potenziamento del welfare e di rafforzamento delle infrastrutture sociali, al fine di realizzare una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e una più equa distribuzione degli impegni, non solo economici, legati alla genitorialità, che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia o lavoro.
  Inoltre, la prevenzione delle discriminazioni connesse al genere deve realizzarsi anche attraverso azioni per il riequilibrio del gap salariale. Con il disegno di legge di bilancio è stato istituito un Fondo per ridurre il gap salariale uomo-donna, che consentirà di finanziare a regime la legge sulla certificazione di parità salariale da poco approvata dal Parlamento.
  Con l'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di governance e l'attuazione PNRR sono state introdotte misure per perseguire finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati: tra di esse, sono previste alcune prescrizioni che vanno nella direzione di impedire che gli operatori economici nelle imprese anche con numero di dipendenti pari a 15 o più non risultino destinatari di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori.
  Posso assicurare il massimo impegno del Ministero del lavoro nell'individuazione e nella promozione di interventi e misure concrete finalizzate alla prevenzione della discriminazione di genere e all'eliminazione dei fattori ostativi ad un accesso paritario delle donne al mercato del lavoro e alla progressione di carriera.

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ALLEGATO 3

5-06876 Ascari: Iniziative per assicurare maggiori livelli di tutela e sicurezza ai lavoratori della società SETA Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La Società SETA Spa è stata costituita il 1° gennaio 2012 a seguito dell'aggregazione delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico su gomma nei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.
  All'atto della costituzione della società, come previsto dal Protocollo sottoscritto in Regione, è stata mantenuta l'applicazione dei diversi contratti territoriali di lavoro vigenti nei bacini di provenienza.
  Relativamente a quanto segnalato dall'Unione sindacale di base con nota del 14 aprile 2021, secondo quanto riferito dalla SETA Spa, la definizione di un inquadramento organico dei lavoratori era uno degli obiettivi principali fissati al momento della nascita dell'azienda e le trattative con le organizzazioni sindacali dovrebbero trovare esito positivo entro la fine del corrente anno, affinché, nel rispetto delle peculiarità dei singoli territori, ai lavoratori che svolgono stesse mansioni venga riconosciuto lo stesso inquadramento, le stesse tutele e la stessa retribuzione.
  Per quanto attiene agli specifici fatti ed alle questioni segnalate dall'onorevole interrogante, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha interessato l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di acquisire i necessari elementi informativi.
  Nel corso degli ultimi anni, gli Ispettorati del lavoro competenti territorialmente hanno effettuato più controlli sulla SETA Spa, sia su altre aziende affidatarie o consorziate della stessa azienda, operanti sempre nel settore dei trasporti pubblici locali.
  Gli Ispettorati territoriali di Reggio Emilia e di Modena hanno effettuato controlli sulla normativa in materia di orario di lavoro svolto dal personale viaggiante adibito al trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, impiegato sull'intero territorio provinciale, ed hanno rilevato, al termine degli accertamenti, violazioni relative all'orario di lavoro e al riposo settimanale.
  Le sanzioni amministrative contestate sono state pagate dalla società.
  Un più recente accertamento ispettivo è stato attivato dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena su segnalazione pervenuta in data 19 febbraio 2020 da parte della Consigliera regionale di parità, ed è stato concluso in data nel dicembre dello stesso anno con un verbale contenente un provvedimento di «disposizione» a carico di SETA Spa riguardante 300 lavoratori risultati discriminati sotto il profilo del pagamento dei congedi parentali.
  Anche in questo caso l'azienda ha ottemperato con le modalità ed entro il termine disposto.
  Per quanto invece concerne i riscontri forniti dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Piacenza, risulta che l'associazione sindacale FAISA-CISAL ha trasmesso alcune segnalazioni. In esse, l'associazione sindacale ha rilevato che al personale con qualifica e mansione di autista in forza a SETA Spa – a seguito del fallimento di trattative condotte in sede aziendale – non veniva riconosciuto, in assenza di accordo di secondo livello, un «nastro orario» massimo di lavoro giornaliero, che tenesse conto anche dei periodi di pausa imposti tra una prestazione e l'altra.
  Il Nucleo Carabinieri dall'Ispettorato territoriale del lavoro, cui è stata assegnata la verifica ispettiva, ha appurato che quanto oggetto di segnalazione era riconducibile a rivendicazioni contrattuali ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione nazionale, prospettando pertanto la possibilità di esperire la via conciliativa.
  Il 16 ottobre 2020 i rappresentanti sindacali hanno chiesto un esplicito intervento Pag. 220nei confronti dell'azienda per spronarla a riconoscere tali ulteriori rivendicazioni nella contrattazione di secondo livello.
  L'ufficio ispettivo, ha rappresentato alternativamente la possibilità di prendere in esame una richiesta di intervento ispettivo al fine di accertare e sanzionare l'eventuale superamento dei limiti stabiliti alla prestazione lavorativa dalla legge e dal CCNL, ovvero quella di valutare una richiesta di conciliazione al fine di verificare la disponibilità dell'azienda ad accogliere eventuali rivendicazioni economiche per il periodo pregresso.
  A tale incontro non ha però fatto più seguito alcuna richiesta di intervento o di conciliazione da parte sindacale.
  Con riferimento quindi alla richiesta d'intervento ispettivo presentata dalla USB in data 16 gennaio 2021, la SETA Spa ha fatto presente di aver incontrato successivamente l'organizzazione sindacale nell'ambito di una procedura di raffreddamento. All'esito di detto incontro non risulta vi sia stato un seguito presso la competente Prefettura di Modena.
  Nel sottolineare l'importanza che riveste, per il Ministero del lavoro, il tema della vigilanza sulle dinamiche contrattuali non solo sotto il profilo economico, ma anche in relazione alle condizioni di lavoro, alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, assicuro la massima attenzione e l'impegno a verificare costantemente l'evoluzione delle vicende segnalate, soprattutto all'esito di eventuali ulteriori accertamenti ispettivi.

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ALLEGATO 4

5-06910 Ferri: Valutazione dei diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini del concorso per l'assunzione come consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione nei ruoli dell'Inps di 1.858 consulenti di protezione sociale, area C, posizione economica C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2021, non riconosce, tra i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, il diploma di specializzazione per le professioni legali, ma solo i master di secondo livello inerenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del bando medesimo.
  A parere dell'onorevole interrogante tale previsione sarebbe irragionevole.
  Richiama al riguardo una sentenza del TAR Lazio del 15 dicembre 2020, relativa al bando del concorso a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, Area C, con cui veniva annullato il bando di concorso nella parte in cui prevedeva l'attribuzione del punteggio ai soli master di secondo livello, con esclusione dei titoli formativi post-lauream come il diploma di specializzazione per le professioni legali.
  Date queste premesse, è opportuno rammentare che, in ogni procedura concorsuale per l'accesso al pubblico impiego, il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità.
  L'INPS, nel bando di concorso che qui interessa, ha ritenuto di attribuire un punteggio aggiuntivo ai titoli formativi post-universitari, individuando, tra essi, i master di secondo livello e i dottorati di ricerca nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del bando medesimo.
  Sempre a parere dell'INPS, la scelta dei titoli valorizzabili rientra senza dubbio nell'ampia facoltà discrezionale di cui dispone l'amministrazione nello strutturare un bando di concorso per l'accesso nei propri ruoli, avendo il solo dovere di non assumere decisioni illogiche, arbitrarie o contraddittorie e, quale unico limite, il rispetto delle disposizioni normative di riferimento.
  Sul punto l'Istituto, per completezza, ha richiamato il parere dell'Ufficio VII «Scuole di specializzazione» del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha rappresentato che «non vi è alcuna previsione normativa relativa all'equiparazione del diploma rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali ad un master di II livello», precisando, altresì, che «nei concorsi banditi dalle singole amministrazioni, è facoltà discrezionale delle stesse individuare i titoli valutabili ai fini della procedura concorsuale».
  Relativamente infine al contenzioso originato da analoghe vicende, ma riferito ad una precedente selezione concorsuale, l'INPS ha, da ultimo, rappresentato che la posizione del TAR del Lazio, sfavorevole in prima istanza alle ragioni dell'Istituto, è al vaglio del Consiglio di Stato, il quale, peraltro, in sede cautelare, si è già pronunciato a favore dell'istituto medesimo.
  Concludo quindi assicurando che il Ministero del lavoro monitorerà la vicenda denunziata dall'onorevole interrogante, valutando eventuali iniziative, per quanto di competenza anche all'esito del contenzioso giudiziario pendente e ancora non definito.