ALLEGATO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (C. 3363 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3363 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli, per un totale di 13 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 17 articoli, per un totale di 22 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla ratio unitaria dell'introduzione di misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, economiche, sociali e culturali attraverso l'uso della certificazione verde COVID-19; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a questa ratio unitaria della disposizione di cui all'articolo 6 che prevede la riassegnazione a due specifici fondi per l'attività sportiva di somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19 e non utilizzate;
con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 22 commi, 4 prevedono il ricorso a provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 1 DPCM e 3 circolari del Ministero della salute;
il provvedimento è stato trasmesso dal Senato a nove giorni dal termine per la conversione in legge; si tratta di una circostanza che, pur in presenza di precedenti, va valutata alla luce dell'esigenza – segnalata anche dalla Corte Costituzionale nella recente ordinanza n. 60 del 2020 – di mantenere un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, in particolare garantendo la possibilità di un esame effettivo e compiuto da parte del secondo ramo; in proposito si richiama la raccomandazione già formulata dal Comitato nel parere reso nella seduta del 7 ottobre 2020, sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020;
sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:
si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, al capoverso articolo 9-quinquies, comma 2, del comma 1 dell'articolo 1 andrebbe valutata l'opportunità di specificare se l'applicazione delle disposizioni sulle certificazioni verdi COVID-19 alle attività di formazione svolte presso le amministrazioni pubbliche comprende anche i discenti, anche alla luce della circostanza che questa specificazione è stata inserita, all'articolo 3, per le attività di formazione previste in ambito lavorativo privato; al medesimo comma, l'articolo 9-quinquies, comma 11, prevede che parte delle disposizioni in materia di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie delle «cariche istituzionali di vertice»;
il provvedimento non risulta correlato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;
Pag. 7formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 9-quinquies, commi 2 e 11.
il Comitato raccomanda altresì:
abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020.