CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 novembre 2021
691.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (Atto n. 320).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),

   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (atto n. 320);

   preso atto della valutazione favorevole della Commissione Bilancio;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 9 novembre 2021;

   preso atto dell'indicazione della Commissione europea di restringere l'ambito di applicazione dei ristori per i danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra al periodo tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno/14 luglio 2020, che penalizza fortemente il settore, essendo ben note le ripercussioni estremamente negative della crisi pandemica sul settore del trasporto aereo anche per il periodo successivo alle date indicate, a causa delle limitazioni agli spostamenti nazionali ed internazionali adottate dallo Stato italiano;

   rilevato che nel preambolo del provvedimento è precisato che, «all'esito di successive decisioni autorizzative della Commissione europea e nei limiti delle risorse disponibili, i periodi non coperti dal presente provvedimento, comunque compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, potranno essere oggetto di distinte misure attuative;»

   stigmatizzata l'eccessiva lunghezza dell'iter di approvazione dello schema di decreto ministeriale in esame – considerando il fatto che la decisione di autorizzazione della Commissione europea risale al 26 luglio 2021 –, lunghezza che penalizza notevolmente i gestori aeroportuali e i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che, nonostante le rilevanti difficoltà finanziarie, vedono procrastinato il diritto a percepire i ristori per i danni ascrivibili all'emergenza da COVID-19, riconosciuto dalla legge di bilancio 2021;

   rilevato che la procedura di erogazione delle risorse prevista dall'articolo 5 contempla duplicazioni e passaggi burocratici che rischiano di rallentare ulteriormente l'erogazione medesima, ponendosi in contrasto con il principio di semplificazione dell'attività amministrativa;

   considerato che la disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali eccedenze accertate alla data del 31 dicembre 2021, tenendo conto delle somme per le quali, pur non essendosi concluse a tale data le operazioni di pagamento, si sia accertata la debenza:

    1) potrebbe risultare non coerente con i tempi di conclusione della procedura di accertamento della debenza;

    2) rischia di determinare la perdita delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2020 e dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021, nell'eventualità in cui le stesse, a seguito della restrizione del periodo temporale di riconoscimento del beneficio operata dalla Commissione europea, risultino eccedenti rispetto al danno subito dai gestori aeroportuali, perdita che appare assolutamente da scongiurare; ciò Pag. 84anche alla luce dell'intenzione del Governo, riportata nel preambolo del provvedimento, di adottare ulteriori misure attuative per i periodi non coperti dal provvedimento;

   osservato infine che, all'articolo 3, comma 1, lettera c), il riferimento al revisore legale o alla società di revisione contabile «diverso dal soggetto certificatore del bilancio di esercizio dei ricorrenti», chiamato a svolgere le funzioni di esperto indipendente, si presta ad incertezze applicative e deve essere interpretato come riferimento al revisore o società di revisione diverso dal soggetto certificatore del bilancio di esercizio «corrente» dei ricorrenti; ciò in coerenza con la normativa europea in materia di requisiti specifici della revisione legale dei conti (art. 5 del Reg. (UE) n. 537/2014), dove si prevede un divieto per il revisore di prestare alcuni servizi diversi dalla revisione contabile nel lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e l'emissione della relazione di revisione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   a) valuti il Governo ogni idonea iniziativa, anche di carattere normativo e successiva all'emanazione dello schema di decreto in esame, volta ad assicurare l'integrale destinazione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2020 e dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021 ai gestori aeroportuali e ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, prevedendo altresì, in caso di eccedenze delle risorse per i gestori aeroportuali, la destinazione delle stesse ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra;

  e con le seguenti osservazioni:

   1) con riferimento alla procedura delineata dall'articolo 5, si valuti l'opportunità di attribuire ad un unico soggetto le competenze relative all'attività istruttoria, all'attività di liquidazione e pagamento e all'attività decisionale, al fine di semplificare la procedura ed evitare così un ulteriore allungamento dei tempi di erogazione delle risorse;

   2) al medesimo fine di procedere ad una celere erogazione delle risorse, si valuti l'opportunità di prevedere la possibilità di accordare, in presenza di specifica richiesta, un'anticipazione pari al 50 per cento della richiesta di ristoro del danno, in attesa della conclusione dell'iter procedimentale, nell'ipotesi in cui le risorse del fondo risultino sufficienti a garantire il soddisfacimento integrale delle richieste di contributo;

   3) si valuti l'opportunità di rivedere la disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, al fine di evitare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2021 delle eventuali eccedenze accertate;

   4) all'articolo 3, comma 1, lettera c), secondo periodo, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo le parole: «bilancio di esercizio» la parola «corrente», al fine di evitare incertezze in sede interpretativa, alla luce di quanto evidenziato in premessa;

   5) si valuti infine l'opportunità di adottare iniziative normative, anche successive all'emanazione dello schema di decreto in esame, volte ad aumentare le risorse stanziate per i ristori, con particolare riguardo ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, per i quali, secondo quanto emerso dalle audizioni svolte, le risorse stanziate risulterebbero insufficienti anche a coprire i danni subiti fino al 30 giugno/14 luglio 2020.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (Emendamenti C. 3208 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminati gli emendamenti 13.1 della relatrice e Marrocco 13.2 riferiti al disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021» (C. 3208 Governo);

   preso atto del ritiro dell'emendamento De Girolamo 13.3,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   sull'emendamento 13.1 della relatrice;

PARERE CONTRARIO

   sull'emendamento Marrocco 13.2.

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ALLEGATO 3

Disciplina del volo da diporto o sportivo. (Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
RIFERITI ALL'ARTICOLO 1

ART. 1.

  Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) Velivoli, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo (maximum take-off mass «MTOM») non superiore a 600 kg per i velivoli non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per i velivoli destinati all'impiego sull'acqua.
1.60. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) Elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua.
1.61. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) Alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg.
1.62. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 4) con il seguente:

    4) Autogiro monoposto e biposto con una MTOM non superiore a 600 kg.
1.63. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 5) con il seguente:

    5) Aerostati e dirigibili monoposto o biposto aventi un volume massimo di progetto non superiore a 1200 m3 in caso di aria calda, e non superiore a 400 m3 in caso di altro gas di sollevamento.
1.64. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 6) con il seguente:

    6) Paracadute a motore, al massimo biposto, con una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 300 kg per i monoposto e 450 kg per i biposto.
1.65. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.