CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 ottobre 2021
675.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE (Atto n. 279).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE;

   premesso che:

    la direttiva (UE) 2019/789, il cui termine di recepimento è scaduto il 7 giugno 2021, mira a fornire una più ampia diffusione negli Stati membri di programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in Stati membri diversi, facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi tenuto conto dalla avvenuta trasformazione nella distribuzione e nell'accesso a tali programmi dovuta allo sviluppo delle tecnologie digitali e di Internet e del fatto che sempre più spesso le trasmissioni vengono offerte anche tramite servizi online accessori. In tale quadro, la direttiva è volta a promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori a determinati tipi di programmi radiotelevisivi e ad agevolare la ritrasmissione dei programmi provenienti da altri Stati membri, effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha emesso la trasmissione iniziale. Tale finalità viene perseguita estendendo ai servizi online accessori il principio del «Paese d'origine», in virtù del quale una trasmissione deve rispettare la normativa sul diritto d'autore del Paese d'origine e non anche quelle di tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea in cui essa è visibile;

    lo schema di decreto legislativo è stato adottato a norma della delega contenuta nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019- 2020), che al comma 1 dell'articolo 8 – oltre a richiamare i princìpi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, enunciati all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 – stabilisce princìpi e criteri direttivi specifici ai sensi dei quali il decreto legislativo di attuazione deve definire in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione di «produzione interna»; il decreto legislativo è tenuto inoltre a individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789;

    lo schema di decreto, che si compone di tre articoli, interviene, all'articolo 1, apportando alcune modifiche di carattere ordinamentale alla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (legge sul diritto d'autore); l'articolo 2 reca alcune disposizioni transitorie, mentre con l'articolo 3 dispone la clausola di invarianza finanziaria;

    considerato che l'articolo 1, in attuazione della direttiva, modifica la legge sul diritto d'autore inserendovi gli articoli 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 79-bis e Pag. 196modificano gli articoli 16, 16-bis, 79, 85-bis, 100-bis e 180-bis, al fine di recepire le richiamate disposizioni europee relative ai servizi online accessori, all'applicazione a questi ultimi del principio del «Paese d'origine», all'esercizio dei diritti sulla ritrasmissione e alla trasmissione di programmi mediante immissione diretta;

   rilevato in particolare che;

    il nuovo articolo l'articolo 16-ter della legge sul diritto d'autore recepisce l'articolo 4 della direttiva concernente l'esercizio, da parte dei titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione, prevedendo che i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi possano concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva di tali diritti;

    l'articolo 16-quater recepisce l'articolo 3 della direttiva concernente i servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva, applicando ad essi il citato principio del Paese d'origine; conformemente a quanto previsto dalla direttiva, l'applicazione del principio del Paese d'origine viene circoscritta ai programmi radiofonici e ai programmi televisivi d'informazione e di attualità oppure ai programmi di produzione propria; alla luce dell'indicazione contenuta nella legge delega volta a imporre al legislatore delegato l'introduzione di una definizione restrittiva dei programmi di produzione propria, questi ultimi vengono definiti come programmi di produzione interna interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse proprie dall'organismo di diffusione radiotelevisiva; per quanto concerne, invece, la filiera industriale dell'audiovisivo e degli eventi sportivi audiovisivi, al fine di tutelare tali settori il nuovo articolo 16-quater della legge sul diritto d'autore, uniformandosi a quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva, prevede che il principio del Paese di origine trovi applicazione limitatamente ai programmi radiofonici e televisivi di informazione e di attualità ovvero ai programmi di produzione propria;

    l'articolo 16-quinquies recepisce l'articolo 8 della direttiva, concernente la trasmissione di programmi attraverso immissione diretta;

    considerato altresì che l'articolo 2 dello schema di decreto prevede, in attuazione dell'articolo 11 della direttiva, un regime transitorio per gli accordi relativi ai servizi online accessori in vigore alla data del 7 giugno 2021, cui si applica la disciplina di cui al citato articolo 16-quater a decorrere dal 7 giugno del 2023, qualora gli accordi scadano dopo tale data; e per le autorizzazioni per gli atti di comunicazione al pubblico mediante emissione diretta in vigore al 7 giugno 2021, cui si applica la disciplina di cui al citato articolo 16-quinquies a decorrere dal 7 giugno 2025, qualora le autorizzazioni in questione scadano dopo tale data;

    valutata la coerenza dello schema di decreto con la direttiva oggetto di recepimento e con i principi e criteri direttivi di delega sopra richiamati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disegno di legge C. 3298 Governo, di conversione in legge del DL 132/2021: «Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge C. 3298 Governo, di conversione in legge del DL 132/2021: «Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»;

   valutato in particolare, per quanto di competenza, l'articolo 1, in materia di accesso ai dati relativi al traffico telefonico, che modifica l'articolo 132 del Codice della privacy al fine di limitare la possibilità di accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale ai soli casi di gravi o specifici reati e a fronte di una richiesta del pubblico ministero convalidata da parte del giudice;

   tenuto conto che tale intervento normativo deriva dall'esigenza di dare seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 marzo 2021 (causa C-746/18), vertente sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (come modificata dalla direttiva 2009/136/CE);

   ricordato che la citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha statuito che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE – interpretato alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – impone agli Stati membri di limitare l'accesso, per fini penali, ai dati di traffico relativi alle comunicazioni elettroniche ai soli casi in cui tale accesso sia necessario allo scopo di contrastare gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica, prevedendo altresì che tale accesso possa essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati;

   valutato inoltre, per quanto di competenza, l'articolo 5, che proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

   rilevata l'assenza di profili ostativi dal punto di vista della compatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.