CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 ottobre 2021
674.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Atto n. 278).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

   premesso che:

    nel 2015 la Commissione europea ha effettuato una valutazione ex post della direttiva 2009/33/CE, concludendo che la stessa non ha dato l'impulso sperato alla diffusione dei veicoli puliti sul mercato dell'Unione. Tale valutazione ha rilevato che l'impatto di tale direttiva è stato molto limitato principalmente sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici. L'obiettivo delle modifiche apportate dalla nuova direttiva (UE) 2019/1161 è quello di ridurre drasticamente le emissioni di inquinanti atmosferici dannosi per la salute umana e l'ambiente causate dai trasporti. Tale obiettivo è perseguibile attraverso una serie di iniziative strategiche, tra cui misure che promuovano un trasferimento modale verso il trasporto pubblico e l'uso degli appalti pubblici per promuovere i veicoli puliti;

    la direttiva (UE) 2019/1161, il cui termine di recepimento è scaduto il 2 agosto 2021, è volta dunque a promuovere soluzioni per la mobilità pulita negli appalti pubblici, offrendo una base per stimolare la domanda e l'ulteriore diffusione di soluzioni in questo settore. A tal fine essa apporta una serie di modifiche alla precedente direttiva 2009/33/CE che prevedono, tra l'altro, l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che le amministrazioni e gli enti aggiudicatori tengano conto dell'impatto energetico e ambientale negli appalti pubblici relativamente ad alcuni veicoli adibiti a trasporto su strada. Per evitare di imporre un onere sproporzionato alle autorità pubbliche e agli operatori viene anche previsto un nuovo articolo sulle «esenzioni» che concede agli Stati membri la possibilità di esentare dagli obblighi previsti della direttiva gli appalti di alcuni veicoli con caratteristiche specifiche. Sono inoltre inseriti nel suo ambito di applicazione anche i contratti per i veicoli utilizzati per servizi di ordine pubblico;

    la direttiva definisce altresì obiettivi minimi per gli appalti pubblici di veicoli puliti leggeri e pesanti da conseguire in due periodi di riferimento che terminano al 2025 e al 2030. Per i singoli Stati membri vengono fissati obiettivi diversificati e ad essi è lasciata la facoltà di applicare obiettivi nazionali o requisiti più rigorosi. Gli Stati membri sono comunque tenuti a informare la Commissione europea sulle misure adottate per dare attuazione alla direttiva entro il 2 agosto 2022 e a presentare una relazione in merito entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni tre anni; la Commissione europea è invece chiamata a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 18 aprile 2027 e poi ogni tre anni, nonché a riesaminare la direttiva entro il 31 dicembre 2027;

   considerato che:

    lo schema di decreto legislativo, imponendo per le pubbliche amministrazioni degli obblighi nell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, deve determinare le condizioni affinché gli appalti pubblici sia per i contratti Pag. 271 di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate dei veicoli, sia per i contratti di servizio, siano efficaci e garantiscano la concorrenza;

    nei prossimi anni, in ragione degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2019/631 del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, fissando stringenti obiettivi di contenimento delle emissioni in capo ai produttori automotive, continuerà a crescere l'offerta di autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati con energia elettrica e debutteranno quelli ad idrogeno;

    in tale contesto la classificazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, in ordine all'impatto ambientale e al consumo energetico, basata sulle emissioni allo scarico dei gas climalteranti (CO2 g/km) e all'emissione di inquinanti, è da ritenersi sempre meno adeguata alla luce della progressiva penetrazione delle auto elettrificate e, prossimamente, di quelle a idrogeno, che non hanno motori a combustione interna,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità di adoperarsi, in sede europea, affinché – per un efficace svolgimento delle gare di appalti pubblici e, segnatamente, allo scopo di aumentare il numero delle possibili offerte, onde elevare il livello della concorrenza – oltre ad autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati con energia elettrica (e idrogeno) sia prevista e garantita la partecipazione degli altri «veicoli puliti» che utilizzano combustibili alternativi low carbon, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 257 del 2016, al di sotto di una soglia di emissioni inquinanti ritenuta adeguata ai fini degli obiettivi della direttiva;

   b) valuti il Governo l'opportunità di adoperarsi, anche in sede europea, per assicurare che la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada possa essere certificata mediante l'adozione dei princìpi del Life Cycle Assessment (LCA) per la valutazione dell'impronta ambientale (emissioni di CO2), in considerazione della necessità di valutare i reali impatti emissivi delle differenti alimentazioni delle auto, non solo con riferimento all'uso del veicolo, ma anche al suo processo di fabbricazione e al cosiddetto «fine vita» (produzione e smantellamento del veicolo e della batteria e riciclaggio dei materiali);

   c) valuti il Governo l'opportunità, anche rendendosi parte attiva in sede europea, di rivedere al ribasso, ovvero di escludere dallo schema di decreto in titolo, gli obiettivi minimi degli appalti pubblici per quei veicoli leggeri e pesanti conformi alla tabella 2 destinati a missioni particolarmente gravose esclusivamente per le necessità di comuni montani;

   d) in accordo con quanto previsto dalla direttiva 2019/1161/UE, si valuti l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo ai seguenti contratti: contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada per i quali le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari hanno l'obbligo di applicare il codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016);

   e) al fine di assicurare una migliore tutela ambientale e la riduzione del consumo di risorse naturali, in materia di trasporto pubblico locale per l'acquisto di mezzi green ad alimentazione elettrica, ad idrogeno ed a gas, si valuti, anche alla luce dei principi eurounitari, l'opportunità di adeguare il codice dei contratti pubblici prevedendo che le stazioni appaltanti inseriscano nella documentazione progettuale e di gara un criterio di priorità per l'offerta del partecipante i cui siti di produzione si trovino più prossimi ai luoghi di utilizzo dei mezzi, così da assicurare una riduzione delle emissioni dovute al trasporto ed alla distanza, nel rispetto del principio dell'impronta ecologica.