CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 settembre 2021
662.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 9

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Atto n. 284).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei deputati,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Atto n. 284);

   rilevato come lo schema di decreto legislativo, nel recepire la direttiva (UE) 2019/1024, novelli profondamente il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, adottato in attuazione della previgente direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;

   rilevato come restino ancora ostacoli e barriere che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici;

   segnalata l'esigenza di adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché di stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare con riguardo all'intelligenza artificiale;

   rilevato come, per tali motivi, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2019/1024 potrebbe essere più incisivo nell'indicare gli interventi da effettuare;

   evidenziato come si riscontrino differenze tra la definizione di «Interfaccia tra programmi applicativi» (API) riportata nella direttiva e quella utilizzata nel testo dello schema di decreto;

   rilevato come le amministrazioni interessate potrebbero invocare le «difficoltà sproporzionate» di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2006, come novellato dall'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto, tali da vanificare nei fatti l'applicazione della direttiva 2019/1024;

   evidenziata l'opportunità introdurre, in talune disposizioni, riferimenti più puntuali alla protezione dei dati personali;

   segnalato come, in materia di accordi di esclusiva, l'articolo 1, comma 13, dello schema di decreto, recepisca in modo automatico la deroga, prevista dalla direttiva 2019/1024, circa il mantenimento dell'esclusiva sulla digitalizzazione di risorse culturali, nel suo termine massimo di 10 anni, termine che risulta particolarmente lungo, e che potrebbe pertanto essere ridotto;

   segnalata l'esigenza di garantire un puntuale monitoraggio circa l'applicazione delle disposizioni concernenti i dati delle biblioteche, dei musei e degli archivi, per non limitarne l'utilizzo a fini non commerciali, nel rispetto della disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

   rilevata la necessità di dare una definizione quanto più ampia di dati «resi pubblici», al fine di consentirne il riutilizzo, innanzitutto per fini di studio e di ricerca, nonché di rendere disponibile, anche in tempo reale, la più alta quantità di dati di elevato valore;

   segnalata l'assenza di disposizioni di carattere sanzionatorio, circostanza che, in virtù del principio di tassatività, potrebbe vanificare l'applicazione pratica del provvedimento;

   rilevato come il comma 10 dell'articolo 1 dello schema, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006, precisi Pag. 10 che è compito delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private pubblicare e aggiornare gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo e individuare modalità per facilitare l'accesso, anche interlinguistico, dei documenti;

   segnalato come tale ultima previsione comporti inevitabilmente un aggravio di costi per le imprese pubbliche e private coinvolte nella pubblicazione e aggiornamento dei dati e come anche le pubbliche amministrazioni, ai sensi delle modifiche apportate al citato articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006, siano chiamate ad aggiornare i loro sistemi informatici;

   evidenziato come il provvedimento specifichi che non sono previste risorse aggiuntive per attuare le disposizioni introdotte e che le amministrazioni coinvolte fanno fronte ai maggiori oneri utilizzando le risorse già a propria disposizione, e segnalato al riguardo come, nel caso in cui le imprese pubbliche e private o le amministrazioni fossero sprovviste delle necessarie risorse, il provvedimento perderebbe inevitabilmente la sua efficacia;

   rilevato come il processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, di cui il provvedimento è parte sostanziale, presupponga la disponibilità di risorse umane adeguate e dotate dell'idonea preparazione,

   considerato che i principi della massima apertura, condivisione e riutilizzo dei dati potrebbero impattare su principi e valori di rango costituzionale, quali il diritto alla privacy, alla libertà e alla sicurezza: infatti, i dati e le informazioni diffuse potrebbero potrebbero avere attinenza con il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti della persona, oppure rilevare in quanto dati cosiddetti sensibili; in tal senso, occorre dunque garantire la certezza del buon esito dei processi di cosiddetta anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni a carattere riservato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) con riferimento all'articolo 1, comma 7, capoverso «Articolo 6», comma 2, provveda il Governo, nel rispetto del principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 234 del 2012, e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi stabilito dall'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, di specificare che i provvedimenti con i quali, in ragione di «difficoltà sproporzionate», le pubbliche amministrazioni rigettano la richiesta di mettere a disposizione i dati, devono essere sempre motivati;

   2) con riferimento all'articolo 1, comma 11, capoverso «Articolo 9-bis», comma 2, al fine di aumentare l'offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, provveda il Governo a precisare, conformemente all'espressione «publicly available» utilizzata nella versione inglese della direttiva, all'articolo 10, che per dati «resi pubblici» si intendono non solo quelli pubblicati, ma anche quelli archiviati in una banca dati;

   3) con riferimento all'articolo 1, comma 13, capoverso «Articolo 11», provveda il Governo a svolgere una ricognizione sui contratti in essere riguardanti le risorse culturali, valutando se è possibile fin da ora ridimensionare la durata dell'esclusiva, restando inteso che si ritiene necessario ridurne la durata, nonché contrastare l'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva;

   4) con riferimento all'articolo 1, comma 14, capoverso «Articolo 12», provveda il Governo a prevedere un termine per l'adozione, da parte dell'AgID, delle linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto con le modalità previste dall'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

Pag. 11

   5) provveda il Governo a prevedere esplicitamente che, in caso di violazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento, il soggetto interessato possa rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all'articolo 17, comma 1-quater, del Codice dell'amministrazione digitale e che inoltre si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18-bis dello stesso Codice;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento alla definizione di interfaccia tra programmi applicativi (API), oggetto dell'articolo 1, comma 3, lettera i), dello schema di decreto, la quale novella l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006, inserendovi una nuova lettera f-bis), si segnala l'opportunità di utilizzare l'espressione contenuta nel considerando n. 32 della direttiva: «insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati»;

   b) con riferimento all'articolo 1, comma 7, capoverso «Articolo 6», comma 4, valuti il Governo l'opportunità di inserire un riferimento alla conformità della messa a disposizione dei documenti alla disciplina sulla protezione dei dati personali;

   c) con riferimento all'articolo 1, comma 8, lettera f), dello schema, la quale inserisce un nuovo comma 3-bis nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2006, si rileva la necessità di monitorare, ai fini di successive valutazioni, l'attuazione della disposizione, anche in relazione alle disposizioni del titolo Titolo II della Parte II del Codice dei beni culturali che, per le riproduzioni di beni culturali, non prevedono la corresponsione di alcun canone qualora queste non abbiano scopo di lucro;

   d) con riferimento all'articolo 1, comma 11, capoverso «Articolo 9-bis», comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire un riferimento espresso all'articolo 105 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

   e) con riguardo ai «dati di elevato valore» oggetto dell'articolo 1, comma 15, capoverso «Articolo 12-bis»:

    sia favorita la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati;

    si rileva l'opportunità di prevedere espressamente che tra i dati geospaziali da rendere disponibili gratuitamente sono inclusi i dati dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), i dati dei codici di avviamento postale e i dati catastali;

   f) conformemente a quanto consentito dal considerando n. 30 della direttiva, si rileva l'opportunità di prevedere l'estensione dell'applicazione della direttiva anche ai programmi informatici prodotti dalle pubbliche amministrazioni;

   g) con riferimento ai processi di cosiddetta anonimizzazione dei dati personali e alle misure adottate per proteggere le informazioni a carattere riservato, si segnala l'opportunità di istituire un sistema di controlli a campione e di costituire un osservatorio partecipato dal Ministero e dal Garante per la protezione dei dati personali;

   h) in via generale:

    si segnala l'esigenza che il Governo effettui una stima dei costi che le modifiche introdotte dal provvedimento potrebbero comportare per le amministrazioni e le imprese pubbliche e private e, in caso di oneri aggiuntivi, di intervenire con gli opportuni strumenti al fine di risolvere tale problematica;

    si raccomanda di provvedere all'assunzione delle professionalità necessarie per poter attuare il contenuto del provvedimento;

   i) dal punto di vista della formulazione tecnica del testo, con riferimento all'articolo 1, comma 3, lettera l), capoverso «i-ter)», si segnala la necessità di sostituire la parola: «organismo» con la seguente: «organismi».