CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 settembre 2021
652.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06250 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione e sull'efficacia delle misure di contrasto all'evasione recate dal decreto-legge n. 124 del 2019.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge n. 157 del 2019, con le quali sono state introdotte misure volte a contrastare le indebite compensazioni e le frodi fiscali realizzate mediante l'illecita somministrazione della manodopera nel settore degli appalti.
  In proposito, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere gli aggiornamenti in merito all'applicazione delle disposizioni richiamate e alla reale efficacia delle medesime in termini di contrasto e recupero dell'evasione – anche tenuto conto degli effetti prodotti sull'economia dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e chiedono di sapere e si intendano adottare particolari iniziative per il miglioramento della normativa, alla luce delle esperienze maturate in questi anni, volte in particolare a semplificare le procedure amministrative, attraverso gli strumenti della fatturazione elettronica e del tracciamento dei pagamenti, a tal fine investendo sulla digitalizzazione e l'interoperabilità delle banche dati dei soggetti istituzionali coinvolti.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha previsto nuove modalità per l'utilizzo dei crediti in compensazione tramite modello F24.
  In base alla relazione tecnica, alle disposizioni previste dall'articolo 3 sono collegati effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato, in termini di minore spesa per compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette, pari a 1.084 milioni di euro per l'anno 2020 e 878 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  L'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto specifiche misure per il contrasto delle frodi fiscali nell'ambito di contratti di appalto per importi annui superiori a 200 mila euro, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente.
  In base alla relazione tecnica, alle disposizioni dell'articolo 4 sono collegati effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato, in termini di minore spesa per compensazioni di crediti IVA e maggiori entrate per IVA e imposte dirette, pari a 453 milioni di euro per l'anno 2020, 909,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 713 milioni di euro dall'anno 2022.
  Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate fa presente che, in relazione al contrasto del fenomeno delle indebite compensazioni in termini generali, all'esito della costante attività di analisi del rischio svolta dalle sue articolazioni, è stata riscontrata una significativa diminuzione nell'utilizzo in compensazione di falsi crediti IVA, indicati nella dichiarazione annuale da società prive di struttura e compensati fraudolentemente attraverso l'istituto dell'accollo.
  È stata, invece, registrata una crescita costante, specialmente nel corso dell'anno 2020, di indebite compensazioni con crediti falsi di natura agevolativa, primo fra tutti quello concesso per investimenti in ricerca e sviluppo.
  Nello specifico, si evidenziano forti criticità nei settori caratterizzati da un utilizzo intenso di manodopera, tra i quali quello della pulizia e della logistica. Pag. 65
  Particolarmente efficaci si sono comunque rivelate le misure di contrasto ai fenomeni di indebita compensazione e illecita somministrazione di manodopera, introdotte dal citato decreto-legge n. 124 del 2019.
  In particolare, l'articolo 2 stabilisce che per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.
  Al riguardo, la novità normativa, abbinata agli strumenti di analisi del rischio della partite Iva in uso all'Agenzia delle entrate, consente di bloccare le indebite compensazioni effettuate da società prive di mezzi e di struttura, costituite con il solo fine di porre in essere falsi crediti.
  Per quanto concerne l'andamento delle compensazioni dei crediti relativi alle imposte dirette negli anni 2019 e 2020, l'Agenzia delle entrate riferisce che le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette, per importi annui superiori a 5 mila euro, sono state pari a 4.913 milioni di euro nel 2019, a fronte di 4.150 milioni di euro nel 2020, con una riduzione di circa 763 milioni di euro (-15,5 per cento). È ragionevole presumere che tale riduzione sia dovuta soprattutto alle sopra descritte disposizioni introdotte con l'articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019.
  Si rileva, inoltre, in merito alle misure per il contrasto delle frodi fiscali nell'ambito di contratti di appalto, che nell'esperienza operativa maturata, è stato appurato che il sistema di controllo elaborato dal legislatore, e demandato ai committenti per il riscontro del corretto versamento delle ritenute da parte di appaltatori e subappaltatori, si è rivelato efficace nelle seguenti aree di intervento:

   deterrenza delle condotte illecite, dovuta alla intensificazione, da parte dei committenti, della due diligence sui propri fornitori, selezionando così quelli più virtuosi e determinando minori rischi di perdita di gettito erariale;

   prova della consapevolezza in capo ai committenti, utilizzatori della manodopera, delle condotte illecite perpetrate lungo la filiera produttiva, nei casi in cui il controllo previsto dalla norma non sia stato operato ovvero sia stato aggirato fraudolentemente.

  Si segnala, altresì, che, sul piano operativo, l'Agenzia delle entrate dedica significative risorse delle proprie strutture antifrode ai fini della costante analisi dei settori economici connotati da un maggior rischio in materia e per il conseguente avvio delle attività di controllo sul territorio: queste ultime sono condotte, frequentemente, con il coordinamento dell'Autorità giudiziaria ed in sinergia con la Guardia di Finanza.
  Per quanto, invece, attiene alla richiesta dall'interrogante in merito alla necessità di «adottare particolari iniziative per il miglioramento della normativa, alla luce delle esperienze maturate in questi anni, volte in particolare a semplificare le procedure amministrative, attraverso gli strumenti della fatturazione elettronica e del tracciamento dei pagamenti, a tal fine investendo sulla digitalizzazione e l'interoperabilità delle banche dati dei soggetti istituzionali coinvolti», deve evidenziarsi che il Piano nazionale di ripresa e resilienza preveda significativi investimenti per la modernizzazione e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
  In tale contesto, la riforma del settore fiscale sarà orientata:

   alla semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e le imprese;

   alla digitalizzazione dei servizi;

   alla massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile, attraverso un esteso utilizzo e una piena interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

  Infine, in merito alle specifiche informazioni richieste dagli Onorevoli interroganti deve rilevarsi che l'estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizio caratterizzate da prevalente utilizzo della manodopera rese nell'ambito di contratti d'appalto e simili, prevista Pag. 66 dal citato articolo 4, comma 3, non ha trovato applicazione in quanto la Commissione UE, con la Comunicazione COM (2020) 243 del 22 giugno 2020, ha negato l'autorizzazione ad introdurre tale misura di deroga.

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ALLEGATO 2

5-06544 Martinciglio: Proroga del termine di presentazione dell'istanza di moratoria da parte delle piccole e medie imprese in temporanea carenza di liquidità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al «sostegni bis» relative alla moratoria bancaria a favore delle pubbliche e medie imprese sono stati acquisiti elementi dalla Banca d'Italia, in ragione della competenza in materia.
  L'Istituto di vigilanza bancaria, con riferimento alla propria comunicazione dell'11 giugno 2021, ha precisato che la stessa è stata emanata per chiarire alle imprese beneficiarie della moratoria che la richiesta di un'ulteriore proroga (come previsto dall'articolo 16 del decreto-legge Sostegni-bis) non avrebbe avuto riflessi negativi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi (CR). In particolare, è stato chiarito che i criteri in precedenza dettati per le segnalazioni CR, riferite alle imprese in moratoria, si applicano senza soluzione di continuità alle posizioni debitorie e che le imprese che hanno richiesto l'ulteriore proroga non possono essere classificate a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso. Con l'occasione è stato chiarito che l'eventuale classificazione dell'esposizione come oggetto di concessione (forborne) non ha riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi, in quanto si tratta di un'informazione raccolta per finalità di vigilanza ma non presente nell'archivio CR.
  Per quanto riguarda la classificazione del debitore ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche, la Banca d'Italia ha evidenziato che la presentazione dell'istanza di estensione della moratoria da parte del debitore non determina automaticamente la classificazione dello stesso in stato di default. Gli intermediari devono tener conto, infatti, di due fattori: i) ai fini della classificazione delle posizioni come forborne rilevano le valutazioni effettuate dagli intermediari sullo stato di difficoltà finanziaria dei debitori che continuano ad avvalersi della moratoria; ii) per le posizioni che gli intermediari classificano come forborne, un eventuale passaggio in stato di default è richiesto se il Net Present Value (NPV) del finanziamento diminuisce di oltre l'1 per cento rispetto al valore precedente alla ristrutturazione, come indicato dalle linee Guida EBA sulla definizione di default.
  È stato precisato, altresì, che non si ravvisano, nell'ambito della normativa prudenziale europea, obblighi in capo ai debitori che hanno beneficiato di una misura di moratoria di rientro da tutti i finanziamenti alla fine della moratoria stessa.
  Nell'ambito della attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure pubbliche conseguenti alla pandemia, le banche interagiscono su base settimanale con la Banca d'Italia e forniscono dati circa le consistenze delle moratorie concesse e cessate. I dati vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.
  La Banca d'Italia ha anche fatto presente che il cliente di una banca può presentare un esposto per segnalare comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte dell'intermediario.
  Quando riceve un esposto la Banca d'Italia ne trasmette, in genere, copia all'intermediario coinvolto, sollecitandolo a rispondere al cliente e a inviare copia della risposta alla Banca d'Italia; contestualmente, risponde all'esponente informandolo della trasmissione della segnalazione all'intermediario interessato. In diversi casi, grazie anche all'intervento della Banca d'Italia, la richiesta dell'esponente è stata successivamente accolta dall'intermediario. La Banca d'Italia tuttavia non può risolvere nel merito le singole controversie relative a Pag. 68rapporti contrattuali tra le banche e la clientela, come invece possono fare l'Arbitro Bancario Finanziario o il giudice, né ha la facoltà di interferire con le valutazioni che attengono all'autonomia imprenditoriale dei singoli intermediari, come quelle relative alla valutazione del merito creditizio della clientela affidata.
  In alcuni esposti pervenuti alla Banca d'Italia sono state richieste informazioni proprio sulle potenziali ricadute in termini di valutazione del merito di credito (rating) per la clientela beneficiaria delle misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese previste dal richiamato decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto-legge «Sostegni-bis»). Nel fornire risposta la Banca d'Italia ha precisato che tale norma non incide sulle valutazioni che ciascun intermediario, in conformità delle procedure interne adottate, dovesse ritenere di formulare sul merito di credito dei debitori che si sono avvalsi della proroga. Con riferimento, invece, alle informazioni trasmesse dagli intermediari alla Centrale dei Rischi, è stato chiarito che: i) non vanno segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese; ii) il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non può essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso.

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ALLEGATO 3

5-06519 Giacomoni: Iniziative per assicurare l'accoglimento di proposte transattive fiscali alternative al fallimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, fa presente che molte Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate starebbero sistematicamente rigettando proposte di transazione fiscale – obiettivamente più convenienti della alternativa ipotesi fallimentare – in piena disapplicazione delle prescrizioni e delle finalità della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 2020.
  Detti rigetti sono stati sinora prevalentemente corretti dai competenti Tribunali, in applicazione dell'articolo 180, comma 4, della legge fallimentare novellato – nonché della recente sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del marzo 2021 – che ha riconosciuto al Tribunale Fallimentare il potere di annullare o, comunque, di considerare inefficace il voto degli enti pubblici, se lesivo dell'interesse concorsuale.
  Tanto premesso, nell'evidenziare che in difetto di tale intervento si sarebbero prodotti notevolissimi danni erariali, con conseguenti evidenti responsabilità erariali dell'ente, oltre ad essere vanificate proprio le finalità che la richiamata circolare intende perseguire e che rispondono alla salvaguardia delle attività di impresa e dei connessi livelli occupazionali, l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative saranno assunte per assicurare applicazione dell'articolo 182-ter della legge fallimentare e della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 2020 su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare ulteriori rigetti di proposte di transazione fiscale più convenienti, per l'Erario e per il Paese, rispetto all'alternativa fallimentare.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
  L'Amministrazione finanziaria ha dedicato particolare attenzione al tema del risanamento aziendale, sin dall'introduzione dell'istituto della transazione fiscale, nell'ambito della normativa fallimentare, supportando le proprie strutture operative con direttive interne e circolari volte ad evidenziare l'importanza di una partecipazione attiva e attenta alla gestione delle procedure di crisi aziendale, sottolineando altresì l'esigenza di operare un adeguato contemperamento tra l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi e l'interesse alla salvaguardia di aziende che abbiano concrete possibilità di riacquistare produttività e redditività, salvaguardando il tessuto economico e sociale.
  Da ultimo, con la richiamata circolare n. 34/E del 2020, sono state diramate puntuali indicazioni alle strutture operative con l'intento manifesto di garantire un approccio uniforme, su tutto il territorio nazionale, all'attività di valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari, attraverso dettagliate istruzioni in ordine alla metodologia da adottare al fine di giungere alla formazione di un giudizio sull'accoglibilità della proposta.
  Sulla base di tale metodologia, la convenienza economica della proposta – che pur rappresenta un parametro di valutazione – assume rilevanza in conseguenza del positivo esperimento dell'insieme di attività istruttorie propedeutiche alla valutazione finale, e che attengono all'attendibilità della relazione del professionista indipendente, alle concrete prospettive di realizzabilità del piano di risanamento, nonché al comportamento del contribuente qualora rivesta il carattere del prolungato, sistematico e deliberato inadempimento degli obblighi fiscali. Pag. 70
  La valutazione positiva della proposta da parte dell'Agenzia delle entrate scaturisce, pertanto, dalla sintesi degli esiti della complessiva attività di indagine, che risente delle peculiarità di ciascuna fattispecie, e che non può ridursi a una valutazione astratta della prospettata economicità dell'offerta di soddisfacimento.

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ALLEGATO 4

5-06521 Zanichelli: Chiarimenti in ordine all'operatività dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  «Prestatori di servizi per l'utilizzo di valuta virtuale»
  Con riferimento a quanto richiesto, giova innanzitutto rilevare che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di perfezionamento, attua l'articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, poi novellato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, con cui si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina: i) delle modalità con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (VASP) comunicano la propria operatività sul territorio nazionale nonché ii) delle forme di cooperazione con le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi suddetti da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione.
  Si rappresenta, altresì, che lo schema di decreto tiene conto degli esiti della consultazione pubblica operata per acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati e dove era già emersa l'osservazione degli interroganti sull'opportunità di espungere dal testo il riferimento anche agli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità.
  Questi ultimi, infatti, nel testo finale del decreto, non sono stati compresi nel relativo ambito di applicazione.
  Lo schema di decreto ad oggi è stato trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali e si è in attesa del parere di competenza.
  Conclusivamente si confida in un rapido completamento dell'iter di adozione del provvedimento ministeriale.

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ALLEGATO 5

5-06616 Centemero: Iniziative in ordine alla nuova governance di Borsa italiana e alla salvaguardia dei livelli occupazionali e 5-06617 Osnato: Iniziative per il rafforzamento della posizione italiana nella governance di Borsa italiana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  «Borsa Italiana SpA: piano industriale di EURONEXT livelli occupazionali governance ed interesse nazionale in EURONEXT»
  Si riscontrano contestualmente le due interrogazioni in riferimento in quanto recano entrambe richieste riguardanti la situazione di Borsa italiana SpA, traendo spunto da alcune notizie apparse su organi di stampa relative al piano industriale, non pubblico e presumibilmente ancora in corso di definizione. Secondo tali indiscrezioni Euronext intenderebbe, tra l'altro, procedere ad un ridimensionamento del personale di Borsa Italiana SpA, fino ad un massimo di duecento addetti.
  Occorre preliminarmente rammentare che la cessione di Borsa Italiana da parte del London Stock Exchange a Euronext è un'operazione di mercato, condotta da soggetti privati nell'ambito dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento nazionale e da quello europeo, che prevedono una serie di presìdi in considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di mercato coinvolte.
  Inoltre, è necessario rimarcare che la stessa operazione è stata sottoposta ai previsti controlli e procedimenti autorizzatori di spettanza delle Autorità di vigilanza (Consob e Banca d'Italia) previsti dalla normativa di rango interno e sovranazionale, necessari ai fini del perfezionamento dell'operazione, e che hanno verificato e continueranno a verificare nel continuo, attraverso l'esercizio dei loro poteri di vigilanza, che siano assicurati, tra l'altro:

   (i) la sana e prudente gestione, la competitività e la tutela degli interessi pubblici connessi agli asset strategici italiani coinvolti;

   (ii) il pieno rispetto delle regole di correttezza e di buon andamento dei mercati finanziari;

   (iii) la trasparenza ed efficienza dei mercati e delle sedi di negoziazione, in quanto strumentali ad assicurare la piena tutela degli investitori.

  A tale riguardo, va ricordato che i procedimenti di vigilanza da parte di Consob e Banca d'Italia, non hanno riguardato solo Borsa Italia S.p.a., ma anche Monte Titoli, Mercato Telematico Titoli di Stato – MTS, la piattaforma Élite e Cassa Compensazione e Garanzia – CCeG).
  Tutto ciò opportunamente premesso, in merito alle questioni poste dagli interroganti, si deve rilevare che esse si fondano su notizie ed indiscrezioni pubblicate su talune testate giornalistiche e che, in assenza di conferma ufficiale, è impossibile esprimere una valutazione appropriata da parte dell'Esecutivo.
  Nel comunicato ufficiale rilasciato dalla società Euronext in occasione del perfezionamento dell'operazione, si afferma, tra l'altro, che «... la conoscenza, competenza e comprensione delle specificità del mercato italiano da parte di Borsa Italiana saranno un fondamentale elemento di arricchimento per Euronext e saranno valorizzate e preservate. Il Gruppo risultante dall'aggregazione rafforzerà Borsa Italiana quale sede di riferimento per la quotazione e la negoziazione in Italia e continuerà a sviluppare i propri programmi per facilitare l'accesso al finanziamento azionario delle imprese, con una particolare attenzione alle PMI».
  La declinazione puntuale di tali impegni non è stata ancora effettuata: Euronext non Pag. 73ha infatti ancora reso noti nel dettaglio i suoi piani per quanto riguarda l'aspetto occupazionale, né tantomeno ha avviato alcun dialogo con le parti interessate, attività che dovrebbero compiersi nei prossimi mesi.
  L'interesse del Governo e del Ministero dell'economia, con riferimento a tutte le imprese, non solo quelle ritenute strategiche, nonché ai connessi livelli occupazionali, è massimo. Pertanto sia con riguardo ad Euronext, sia per quanto concerne qualunque altra società che operi nel territorio nazionale, a tale interesse potranno seguire valutazioni ed eventuali azioni solo a seguito di annunci, impegni ufficiali o azioni intraprese dalle medesime società.

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ALLEGATO 6

5-06618 Sangregorio: Gestione e recupero di sofferenze bancarie da parte di AMCO SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica della Banca Monte dei Paschi di Siena in AMCO (Asset Management SpA) si è sostanziata nella cessione di un compendio comprensivo, tra altri, di crediti deteriorati (unitamente ai relativi accessori, rapporti giuridici e strumenti finanziari) classificati da MPS come unlikely to pay e come sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successive modifiche, per un valore complessivo di oltre 8 miliardi di euro.
  Naturalmente la gestione delle singole posizioni è improntata a criteri tecnici applicati sotto la responsabilità della società, senza alcun coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per corrispondere alle richieste degli onorevoli interroganti in relazione alla vicenda per la quale AMCO avrebbe rifiutato di risolvere una controversia in via transattiva con un'impresa debitrice, ancorché la percentuale offerta a saldo e stralcio della posizione fosse sensibilmente più elevata (70 per cento) dei tassi di recupero medi, è stata interpellata direttamente la società AMCO chiedendo di fornire i necessari chiarimenti.
  Quest'ultima ha fatto presente che in tale rilevante massa di posizioni cedute da MPS (consultabili sul sito di AMCO), in assenza di un identificativo dell'impresa, la ricerca condotta sulla base delle sole indicazioni fornite dall'interrogante («procedura esecutiva pendente la tribuna di Catania» e proposta a saldo e stralcio «vicina al 70 per cento del debito residuo»), non ha dato esito, impossibilitando così la società creditrice a fornire utili notizie sullo stato della specifica pratica.
  La stessa AMCO ha rappresentato che, in ogni caso, in termini generali, la decisione di accogliere o rifiutare una proposta transattiva non dipende dalle curve di recupero generali bensì dalla valutazione della singola posizione e delle garanzia reali o personali che la assistono; nel caso in cui l'incasso fosse inferiore al valore di carico – net bookvalue (NBV), come determinato anche sulla base del valore di dette garanzie, l'operazione produrrebbe un impatto negativo sul patrimonio netto di AMCO.
  Anche Banca d'Italia, infine, interpellata in ragione dei profili di competenza, ha fatto presente che non dispone di informazioni sulle singole operazioni effettuate da AMCO e che, comunque, la gestione delle singole posizioni creditizie, ivi inclusa l'opportunità di accettare o meno proposte transattive, costituisce «atto d'impresa», come tale rimesso all'autonomia di AMCO o contenuto nel perimetro di eventuali deleghe conferite da terze parti, senza ingerenze da parte dell'Organo di Vigilanza, in assenza di pregiudizi per la sana e prudente gestione dell'intermediario vigilato.

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ALLEGATO 7

5-06619 Fragomeli: Chiarimenti in ordine all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 73 del 2021, in favore di operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti fanno riferimento all'erogazione del contributo a fondo perduto (cosiddetto «perequativo») previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
  In particolare, il comma 19 dispone che «il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
  Pertanto, gli onorevoli chiedono di sapere «quali siano i tempi per l'emanazione del decreto attuativo anche al fine di precisare se il dato da considerare per il calcolo del contributo perequativo sia il risultato economico risultante dal bilancio civilistico o il risultato fiscale che emerge dalla dichiarazione dei redditi (imponibile fiscale)».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quante segue.
  Giova preliminarmente ricordare che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 («decreto Sostegni bis») è stato introdotto, con finalità perequative, a favore dei soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che sono titolari di reddito agrario o che svolgono attività d'impresa, arte o professione, i cui ricavi o compensi non siano superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis e che abbiano la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
  Tale contributo non è commisurato alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi bensì al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno d'imposta 2019.
  I commi 19 e 20 dell'articolo 1 del decreto Sostegni-bis demandano a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione della percentuale minima del peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo, nonché la determinazione della percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento ai fini del calcolo del contributo medesimo.
  L'accesso al contributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 che, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli ordini professionali e associazioni di categoria, verrà differito al 30 settembre 2021, come anticipato con il comunicato stampa n. 172 del 6 settembre 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Alla luce di quanto suesposto, il cennato decreto attuativo sarà emanato successivamente al 30 settembre 2021 in quanto la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d'esercizio per accedere al contributo e la percentuale da applicare per la quantificazione dell'ammontare del contributo stesso devono essere determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il 30 settembre 2021, al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle Pag. 76risorse di cui all'articolo 1, commi 25 e 25-bis, del decreto Sostegni bis.
  Si precisa, infine, che il «risultato economico d'esercizio» richiamato dalla norma in commento corrisponde al risultato fiscale desunto dai campi della dichiarazione espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, richiamato dagli onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 8

5-06520 Ungaro: Iniziative per la razionalizzazione e la riduzione dei costi di gestione dell'Organismo dei confidi minori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La riforma del testo unico bancario intervenuta con il decreto legislativo n. 141 del 2010 ha previsto per più categorie di operatori «minori» attivi nel settore finanziario l'istituzione di Organismi di controllo il cui costo è stato posto a carico dei soggetti iscritti.
  L'Organismo, di cui all'articolo 112-bis t.u.b., per i cosiddetti confidi «minori» è disciplinato oltre che dalla norma appena citata, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 112-bis del t.u.b.:

   «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo.
   2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma».

  Sotto il profilo della governance si osserva che: l'Organismo è vigilato dalla Banca d'Italia; lo Statuto è stato approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), sentita la Banca d'Italia (ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento n. 228 del 2015); i primi membri del Consiglio di Gestione sono stati nominati, tra persone dotate di elevati requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Mef; un dirigente del Mef siede nel Collegio Sindacale.
  La governance complessa di un soggetto avente per legge personalità giuridica di diritto privato si pone anche a presidio della corretta definizione degli oneri di gestione, laddove il citato decreto ministeriale n. 228 del 2011, all'articolo 8 comma 4, testualmente, stabilisce che: «Lo statuto definisce criteri oggettivi e predeterminati in base ai quali determinare l'ammontare dei compensi dovuti ai componenti degli Organi e al Direttore generale, che tengano conto della natura e delle attività dell'Organismo, delle responsabilità connesse con l'incarico, della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico, in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione e il contenimento dei costi».
  Su tali basi risulta che il piano triennale 2021-2023, con il relativo budget previsionale, come anche il bilancio consuntivo 2020, sia stato ritualmente sottoposto dal Consiglio di Gestione dell'Organismo al vaglio degli organi competenti. E lo stesso dicasi per la delibera con la quale si sono stabiliti i criteri di riparto della spesa tra i confidi.
  I contributi percepiti dall'Organismo nel 2020 ammontano complessivamente a 779.000 euro.
  Quelli stimati per il 2021 ammontano a 821.000 euro. Tuttavia, considerato che l'Organismo non ha fini di lucro, questo costo è abbattuto di 48 mila euro da avanzi di gestione. Va tenuto naturalmente conto che il 22 per cento del budget dell'Organismo è assorbito dall'Iva (non detraibile).
  Sul piano del contenimento dei costi, risulta che l'Organismo non ha dipendenti, né sede fisica e utilizza soluzioni telematiche per effettuare i controlli a distanza. Pag. 78
  L'Organismo è divenuto operativo nel 2020. Il processo di iscrizione dei confidi, in larga misura già iscritti all'elenco previsto dall'articolo 155 comma 4 del previgente t.u.b., è stato ultimato nel 2021. Dei 274 confidi minori censiti dalla Banca d'Italia al 31 dicembre 2019, quelli oggi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 t.u.b., sono 179.
  Continua, infatti, la contrazione del numero dei confidi che si registra ormai da diversi anni. Si pensi che nel 2014 i confidi (compresi i vigilati dalla Banca d'Italia) erano 530 mentre nel 2020 erano complessivamente 309. Vi è stato, infatti, un processo di razionalizzazione, soprattutto attraverso aggregazioni, ma non sono mancati i fallimenti (anche eclatanti come quello di Eurofidi) e le liquidazioni volontarie.
  Il panorama dei confidi risulta molto variegato, anche sotto il profilo della dimensione organizzativa e finanziaria adeguata a svolgere il ruolo di facilitatori del credito. Come si evince da recenti analisi:

   circa il 90 per cento delle garanzie dei confidi minori è erogato dal 50 per cento dei confidi iscritti;

   per contro vi è un altro 50 per cento dei confidi minori che detiene circa il 10 per cento delle garanzie, con flussi annui medi, comunicati dai confidi all'Ocm, che sono al di sotto dei 600 mila euro.

  L'Ocm svolge funzioni di non secondaria importanza in relazione a questi soggetti che, come è noto, sono anche un importante veicolo nell'utilizzo delle agevolazioni pubbliche per le piccole e medie imprese. Tra l'altro, l'Organismo:

   oltre a tenere l'elenco, è stato dotato di poteri di vigilanza informativa e ispettiva anche funzionali a, come prevede l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 228/201, «verificare il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività»;

   svolge un'azione di controllo rispetto al fenomeno della concessione abusiva di garanzie finanziarie;

   partecipa alle azioni volte a qualificare il sistema dei confidi, ad esempio incoraggiando l'adozione dei bilanci in formato Xbrl;

   ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», con particolare riferimento al comma 258, svolge la funzione di verificare la sussistenza delle condizioni – stabilite in un distinto decreto ministeriale in corso di emanazione – per l'effettuazione, da parte dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, delle operazioni di prestito a valere sulle risorse del Fondo prevenzione usura, di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996.

  Per l'esercizio di tali funzioni il dato del costo medio per ciascun confidi è pari allo 0,097 per cento dei flussi, che equivale allo 0,033 per cento dello stock, entro il citato limite di legge dello 0,5 per cento.
  Peraltro, si rammenta che con l'articolo 51 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto «Cura Italia»), è stata prevista la deducibilità dei contributi versati all'Organismo da quelli dovuti ai fondi inter-consortili (nel limite dello 0,05 per cento dei flussi) previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269: tale intervento, in sostanza, ha ridotto l'onere contributivo nei confronti dell'Organismo a partire dal 2020.
  Non sembrerebbe corretto, infine, ritenere penalizzati i confidi «minori» in confronto con i confidi iscritti all'albo ex articolo 106 TUB, raffrontando i soli contributi di iscrizione al rispettivo elenco o albo. I confidi maggiori, iscrivendosi all'albo di cui al citato articolo 106, sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia e alla specifica normativa prevista per gli intermediari finanziari, dovendone pertanto sostenerne i relativi, significativi oneri di compliance cui, invece, i confidi minori non sono soggetti.