CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 agosto 2021
641.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
ALLEGATO
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ALLEGATO

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA I) DELLA L. N. 99 DEL 2018, SUL CONTROLLO DELLE LISTE ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE, NAZIONALI, REGIONALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

(Testo corretto alla data del 5 agosto 2021)

Art. 1.
(Controllo delle liste di candidati
per le assemblee elettive)

  1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti per la valutazione delle candidature per le assemblee elettive, in relazione al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge n. 99 del 2018, come modificata dall'articolo 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 2.
(Procedimenti di controllo delle liste elettorali svolti d'ufficio e procedimenti su base facoltativa)

  1. Nei giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive, per le quali la Commissione abbia deliberato di effettuare le operazioni di controllo, sono acquisite presso gli Uffici territoriali del Governo o le Presidenze delle Corti d'appello competenti, le liste di candidati che prenderanno parte a ciascuna competizione elettorale.
  2. I rappresentanti o responsabili di ciascuna lista elettorale, oppure il candidato sindaco o il candidato presidente della Giunta regionale cui afferisca una o più liste, hanno facoltà di trasmettere alla Commissione antimafia lo schema provvisorio delle liste elettorali di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive.

Art. 3.
(Termini)

  1. Per il procedimento di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione acquisisce le liste definitive dei candidati e le trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, affinché il Procuratore nazionale o un suo delegato trasmettano le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche dei dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis del codice di procedura penale. Non appena pervenute le informazioni di cui al periodo precedente, la Commissione procede senza indugio a verificare presso gli uffici giudiziari competenti, lo stato del procedimento o il titolo di condanna relativo ai nominativi sui quali la Direzione nazionale abbia resi noti carichi pendenti, sentenze passate in giudicato o ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione. Di norma, la Commissione procede alla comunicazione dei risultati del procedimento di verifica in una seduta antecedente il fine settimana che precede la consultazione elettorale di riferimento.
  2. Per il procedimento di cui all'articolo 2, secondo comma, ciascun rappresentante di lista o candidato presidente o sindaco, ha facoltà di trasmettere le liste provvisorie alla Commissione non più tardi del settantacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale. La Commissione fornisce riscontro, per quanto possibile, circa la condizione dei singoli candidati prima della data ultimativa per la presentazione delle liste di candidati alla competizione elettorale.
  3. Per garantire che gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie siano comunicati secondo tempi utili al fine di una eventuale modifica dell'elenco dei candidati, la Commissione può comunicare separatamente e in tempi distinti, con riguardo a singoli Pag. 9candidati provvisori, eventuali condizioni ostative previste dalle disposizioni del codice di autoregolamentazione.

Art. 4.
(Requisiti per la trasmissione facoltativa delle liste provvisorie, sgravi di responsabilità e rispetto del principio di leale collaborazione)

  1. Ai fini dell'esercizio della facoltà di trasmissione di cui all'articolo 2, secondo comma, i responsabili di lista i candidati presidenti della Giunta regionale o candidati sindaci trasmettono lo schema di lista provvisorio, comprensivo dell'ordine di presentazione all'interno della stessa lista, l'autorizzazione da parte di ciascun candidato inserito nella lista provvisoria, l'attestazione del proprio ruolo di responsabile della formazione della singola lista o di candidato presidente o sindaco cui la lista è associata o collegata. Al momento della trasmissione della lista provvisoria, ciascun presentatore si impegna a mantenere il riserbo sugli atti, gli esiti e i documenti che gli vengano comunicati in seguito alla risultanza del procedimento di controllo.
  2. In nessun caso la Commissione può ricevere nominativi singoli, liste provvisorie trasmesse fuori dai termini di cui all'articolo 3 comma 2, né può rispondere ad alcun titolo di dati incompleti o imprecisi, riguardanti i singoli nominativi riportati in ciascuna lista.
  3. La Commissione svolge la parte di propria competenza del procedimento di controllo in coordinamento con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e con gli uffici giudiziari di volta in volta interpellati, secondo il principio di leale collaborazione. In nessun caso la Commissione è responsabile delle scelte adottate circa la formazione definitiva delle liste da parte delle singole forze politiche che aderiscono al codice di autoregolamentazione.
  4. Apprezzate le circostanze di tempo, nonché i termini ragionevoli di collaborazione con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e con gli altri uffici giudiziari, la Commissione può preavvisare i soggetti che esercitino la facoltà di cui all'articolo 2, secondo comma, dell'impossibilità di effettuare il controllo su base facoltativa. In tal caso la Commissione si pronuncia con una deliberazione adottata in seduta plenaria e pubblica.

Art. 5.
(Regime di pubblicità
e tutela della riservatezza)

  1. Per le deliberazioni concernenti la valutazione dei dati trasmessi dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché dagli uffici giudiziari interpellati per il seguito di competenza, la Commissione si riunisce in seduta segreta. Sugli atti esaminati, sull'istruttoria svolta e sulle determinazioni assunte mediante deliberazione, è apposto il segreto funzionale.
  2. Per le comunicazioni ufficiali concernenti l'esito del procedimento di verifica sulle liste di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive, ai sensi dell'art. 2, primo comma, la Commissione provvede in seduta pubblica e rende noti gli esiti del controllo con ogni mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, anche avvalendosi del sito web istituzionale.
  3. Per il procedimento di controllo delle liste provvisorie, effettuato su base volontaria, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, la Commissione, per il tramite del Presidente, comunica riservatamente l'esito delle verifiche ai responsabili delle liste o ai candidati presidenti o sindaci che le hanno trasmesse.

Art. 6.
(Prima applicazione)

  1. Il presente regolamento trova applicazione in via sperimentale e provvisoria fino al termine dell'anno di entrata in vigore. Durante il periodo di applicazione sperimentale, la Commissione può deliberare di derogare ad una o più delle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, constatare l'impossibilità di procedere all'interezza dei controlli su base facoltativa per via di ragioni di tempo o di ostacoli dovuti a forza maggiore. Per tutte queste circostanze, la Commissione provvede Pag. 10 ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, ultimo periodo.

Art. 7.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione in Commissione.

Art. 8.
(Oneri di trasmissione)

  1. Il Presidente della Commissione trasmette copia del presente regolamento ai Presidenti delle Camere, nonché al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.