CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 agosto 2021
639.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 165

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 Benamati.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1494 Benamati, recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

   condivise le finalità del provvedimento, che intende assicurare la coerenza sistematica della disciplina applicabile ai casi di insolvenza delle imprese di grandi dimensioni, a seguito degli interventi che si sono susseguiti in materia, assicurando un adeguato contemperamento tra le esigenze dei creditori e quelle pubblicistiche sottese all'interesse per la conservazione del patrimonio e la tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per la loro dimensione, appaiono di particolare rilievo economico e sociale;

   considerato che, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega, che dovranno trovare attuazione anche tenendo conto dei principi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili, l'articolo 2, comma 1, lettera a), confermando l'impostazione della normativa vigente, prevede un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;

   osservato che, in ordine ai requisiti di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, l'articolo 2, comma 1, lettera b), prevede l'innalzamento della soglia occupazionale, attualmente fissata a 200 dipendenti, ad almeno 250 dipendenti, per la singola impresa, e a 800 per più imprese appartenenti a un unico gruppo, nonché richiede l'esistenza di concrete prospettive di recupero e di salvaguardia dei livelli occupazionali, diretti e indiretti;

   rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera m), modifica i requisiti per l'attivazione della procedura di accesso diretto all'amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, stabilendo un innalzamento della soglia occupazionale prevista dalla normativa vigente;

   ritenuto che, anche nel quadro della nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria, debbano essere confermate le previsioni di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, secondo cui per i dipendenti delle aziende commissariate la durata della cassa integrazione straordinaria è equiparata a quella dell'attività commissariale;

   segnalata l'esigenza che, nei casi in cui nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria si riscontri la necessità procedere a riorganizzazioni o si determinino esuberi di personale, sia garantita l'attivazione di adeguati interventi di politica attiva del lavoro, anche attraverso il ricorso a servizi di outplacement,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.