CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 agosto 2021
639.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (C. 2655 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2655, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016»;

   evidenziato come l'Emendamento di cui si propone la ratifica introduca modifiche al Protocollo di Montreal finalizzate alla riduzione di alcune categorie di idrofluorocarburi (HFC), al fine di privilegiare HFC con basso potenziale di riscaldamento globale o altre categorie di sostanze senza impatto sul clima;

   segnalato, peraltro, come, per quanto riguarda l'Italia e l'Unione europea, misure di riduzione graduale degli HFC, più restrittive di quelle stabilite dall'Emendamento siano già state introdotte con l'adozione del Regolamento 517/2014, con l'obiettivo di una riduzione entro il 2030 di quattro quinti della quantità totale commercializzata nell'Unione europea dal 2009 al 2012;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (C. 2361 e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2361, recante «Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione», come risultante dall'emendamento approvato presso la Commissione in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 3069 e C. 3081;

   preso atto che il provvedimento, come modificato, è finalizzato ad una sistematizzazione della disciplina in materia di compensazioni dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, rendendo stabile la possibilità di compensare le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;

   osservato in particolare che, con le modifiche apportate, si intende ricondurre a un'unica norma – l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 – l'istituto della compensazione, al fine di superare i vigenti limiti temporali, quelli relativi alla tipologia di crediti compensabili e quelli concernenti la differenza tra credito e debito residuo;

   evidenziato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (C. 1494 Benamati).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1494, recante «Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza», come modificata nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato come la proposta di legge rechi una delega legislativa avente ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, volta a unificare la disciplina vigente, stratificatasi sulla base di diversi interventi normativi, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori, l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e la tutela dell'occupazione, trattandosi di imprese che – seppure in stato di insolvenza – rivestono per le loro dimensioni un particolare rilievo economico e sociale;

   evidenziato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge preveda disposizioni di delega riconducibili alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

   evidenziato come assuma altresì rilievo la materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e come al riguardo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004, abbia individuato come sotteso a tale competenza «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (C. 3223 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3223, di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

   segnalato innanzitutto come, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, il provvedimento proroghi al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detti una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica, nonché per consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione;

   osservato che rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   ricordato che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia, C. 1827 Silvestri. Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.
  2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

   a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

   b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;

   c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

   d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

   e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intende per:

   a) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, di cui alla lettera b), attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;

   b) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera d), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

   c) «portatori di interessi»: persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività;

   d) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione Pag. 42 pari o superiore a 300.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 300.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i membri delle autorità indipendenti compresa la Banca d'Italia, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici; ai fini della presente legge, sono equiparati ai decisori pubblici, anche i componenti degli uffici di diretta collaborazione degli organi di cui al precedente periodo.

   e) «processi decisionali pubblici»: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.

Art. 3.
(Esclusioni)

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

   a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

   b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

   c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

   d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

   e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

   f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

   g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

   h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

  2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

Art. 4.
(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

  1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
  2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.
  3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni Pag. 43per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione.
  4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

   a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

   b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

   c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

  5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

   a) i minori di anni diciotto;

   b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), durante il loro mandato e per i tre anni successivi;

   c) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell'incarico;

   d) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il periodo di durata dell'incarico;

   e) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

   f) coloro che hanno subìto condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

   g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i tre anni successivi;

   h) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

   i) coloro che, nei tre anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

  6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5.
(Agenda degli incontri e relazione annuale)

  1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

   a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

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   b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

   c) oggetto dell'incontro;

   d) soggetti partecipanti all'incontro.

Art. 6.
(Codice deontologico)

  1. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  2. All'atto dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
  3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

Art. 7.
(Comitato di sorveglianza)

  1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.
  2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

   a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo Presidente della medesima;

   b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

   c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

  3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare:

   a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

   b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 9, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

   c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

   d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

  4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.
  7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

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Art. 8.
(Diritti degli iscritti nel Registro).

  1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro può:

   a) presentare ai decisori pubblici, anche mediante procedure digitali, domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;

   b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti;

   c) contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa.

  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
  3. I decisori pubblici, nell'ambito delle rispettive autonomie, adottano le disposizioni necessarie per dare attuazione ai princìpi del presente articolo per quanto attiene le loro attività istituzionali.

Art. 9.
(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

  1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici a loro esponenti o a intermediari di questi ultimi.
  2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
  3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

   a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

   b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

   c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

   d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

  4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.
  5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
  6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

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Art. 10.
(Procedura di consultazione)

  1. Ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.
  2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.
  3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto e potrà avvenire anche attraverso piattaforme digitali per favorire una più ampia ed agevole consultazione. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.
  4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.
  5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Art. 11.
(Sanzioni)

  1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 10 si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

   a) ammonizione;

   b) censura;

   c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

   d) cancellazione dal Registro.

  2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

   a) la censura;

   b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

   c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

  3. Al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
  4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
  5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e Pag. 47a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
  6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
  7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  8. Il Comitato di sorveglianza vigila e può raccogliere segnalazioni su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 12.
(Disposizioni finali)

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e possono procedere all'istituzione di un apposito elenco per l'iscrizione dei soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi. In ogni caso possono essere iscritti negli elenchi istituiti dalle singole amministrazioni interessate soltanto i soggetti che risultino già iscritti nel Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi di cui all'articolo 4.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.
  3. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.