CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 giugno 2021
614.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO

Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. (S. 2117).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2117 recante misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale;

   rilevato che:

    il provvedimento è in primo luogo riconducibile alla materia «artigianato» che, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione è di residuale competenza regionale; assume però anche rilievo la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» (articolo 117, primo comma, lettera e) della Costituzione);

    merita anche richiamare l'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, in base al quale «la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato»;

    alla luce di questo intreccio di competenze, il provvedimento correttamente prevede, in più punti, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare intese o accordi in sede di Conferenza Stato-regioni sono previsti ai fini dell'adozione dei provvedimenti regionali per lo sviluppo delle imprese artigiane di cui all'articolo 1; la Conferenza unificata individua poi i criteri per l'attribuzione, prevista all'articolo 2, del requisito di bottega artigiana da parte dei comuni; l'intesa in sede di Conferenza unificata è poi richiesta ai fini dell'adozione del decreto di riparto del fondo per le imprese artigiane di cui all'articolo 2, comma 2 e del decreto del Ministro dell'istruzione per l'individuazione delle attività di didattica laboratoriale di cui all'articolo 5; l'intesa in sede di Conferenza Stato regioni è invece prevista ai fini dell'istituzione degli elenchi regionali delle botteghe-scuola di cui all'articolo 4, dell'attribuzione della denominazione di origine e qualità di cui all'articolo 8, comma 1, dell'adozione dei decreti di aggiornamento dei disciplinari di produzione di cui all'articolo 8, comma 3, e della disciplina da parte delle regioni dell'hobbismo ai sensi dell'articolo 9;

    dal punto di vista della formulazione, si valuti l'opportunità di chiarire meglio all'articolo 8, in quale fase interverrà l'intesa; in particolare andrebbe valutato di prevedere l'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che, al secondo periodo del comma 1, dovrà definire la procedura di attribuzione della denominazione di origine e qualità;

    sempre per ragioni di formulazione, andrebbe esplicitato, all'articolo 9, comma 2, con quale atto la Conferenza Stato-regioni potrà fissare il prezzo massimo di vendita degli oggetti da parte dell'hobbista; si potrebbe ipotizzare che l'individuazione del prezzo rientri all'interno dell'intesa già prevista dall'articolo;

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

   sopprimere all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole da: «previa intesa» fino a «n. 281» e di aggiungere, all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, Pag. 167dopo «Ministro dello sviluppo economico» le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

   sostituire, all'articolo 9, comma 2, lettera b), le parole: «fissato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «fissato nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'alinea».