CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 giugno 2021
612.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Testo unificato C. 544 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 544 e abbinate, recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la VII Commissione;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione affidi alla competenza concorrente tra Stato e regioni la materia «istruzione», fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'istruzione e formazione professionale, di competenza regionale;

   considerato che, per alcuni profili, le disposizioni in esame attengono, altresì, alla materia «norme generali sull'istruzione», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

   ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, in particolare precisando – al fine di distinguere la categoria delle «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei «princìpi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale»;

   rilevato, dunque, come, secondo la Corte costituzionale, le norme generali si differenziano dai «princìpi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose»;

   evidenziato come l'articolo 1, nel definire gli obiettivi dell'intervento legislativo, faccia riferimento solo agli istituti tecnici superiori, mentre sia il titolo sia i riferimenti contenuti nell'articolo 10 e in vari altri articoli del provvedimento fanno riferimento al complessivo sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui fanno parte anche i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

   rilevato come l'articolo 3 – intervenendo sostanzialmente su quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del DPCM 25 gennaio 2008 – disponga che ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica, prevedendo, al comma 1, che le aree tecnologiche devono essere individuate con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – sentita la «Conferenza delle regioni a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

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   considerato che l'articolo 4, comma 4, terzo periodo, dispone che lo statuto della fondazione ITS Academy è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con linee guida da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il parere della Conferenza unificata;

   rilevato come l'articolo 6 disponga, al comma 1, che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni d'esame, le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità dei titoli in ambito nazionale e dell'Unione europea, nonché – in base a quanto prevede l'articolo 5, comma 2, secondo periodo – i modelli di diploma;

   osservato che l'articolo 10, comma 4, secondo periodo, prevede che il modello di certificato di specializzazione tecnica superiore è adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere della Conferenza unificata;

   rilevato come l'articolo 11, ai commi 1 e 6, preveda l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, con decreto del Ministro dell'istruzione – che stabilisce anche le modalità di funzionamento dello stesso Coordinamento – da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, richiedendo il previo parere della Conferenza unificata;

   rilevato come il comma 2 dell'articolo 13 disponga che le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008 sono attualizzati in relazione alle disposizioni introdotte con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata;

   rilevato come l'articolo 14 preveda, al comma 1, che il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione è attualizzato alle previsioni dell'intervento legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza unificata a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997;

   rilevata l'esigenza di prevedere, con riferimento all'articolo 4, comma 4, terzo periodo, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 10, comma 4, all'articolo 11, comma 6, e all'articolo 13, comma 2, un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti ivi previsti, alla luce dell'intreccio di competenze legislative statali e regionali statale recato dal provvedimento, tenuto conto della competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, nonché della competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di istruzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito di l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, alla «Conferenza delle regioni», facendo invece riferimento alla Conferenza unificata, e considerando altresì l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.