CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2021
586.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo C. 1825 Cunial e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il nuovo testo unificato, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, delle proposte di legge C. 1825 Cunial e abb., recanti «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina»;

   rilevato che il provvedimento è volto a tutelare e valorizzare l'agricoltura contadina, nonché a contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria;

   considerato che l'obiettivo specifico, indicato dal testo, di promuovere l'agroecologia e la gestione sostenibile con particolare attenzione all'agricoltura biologica, assume particolare rilievo anche alla luce del Green Deal europeo, che costituisce l'orizzonte entro cui si riannodano le diverse politiche europee al fine di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, e si innesta in particolare nel processo di trasformazione della politica agricola comune volto a ridurne l'impatto ambientale negativo e a garantire la sicurezza alimentare nell'UE;

   rilevato, per quanto di competenza, che l'articolo 4 del testo unificato demanda alle Regioni, nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la disciplina della produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, in un'ottica di semplificazione di tali attività, prevedendo, tra l'altro, che le Regioni definiscano i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

   considerato che i citati regolamenti comunitari contemplano la possibilità di concedere deroghe ai requisiti generali in materia di igiene richiesti dagli stessi regolamenti, purché non sia compromessa la sicurezza alimentare, prevedendo in particolare la facoltà per i singoli Paesi di adattare le norme europee a specifiche condizioni locali, come nel caso delle piccole imprese che forniscono direttamente i consumatori locali. La procedura per avvalersi di tale facoltà, con i relativi limiti, obblighi di notifica alla Commissione europea e facoltà di formulare osservazioni da parte della medesima Commissione, è disciplinata, segnatamente, all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare, all'articolo 4, comma 1, lettera, a), il necessario rispetto di quanto disposto dalla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, citati in premessa.

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ALLEGATO 2

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41/2021 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 – DL 41/2021», finalizzato a supportare le imprese e gli operatori economici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, salute e servizi territoriali;

   considerato, per i profili di competenza, che le misure di sostegno ai settori produttivi risultano coerenti con la disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, come da ultimo modificato dalla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06) del 28 gennaio 2021, cui le norme fanno espresso richiamo, condizionando altresì, ove necessario, l'efficacia delle misure previste dal provvedimento alla preventiva autorizzazione della Commissione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio (Atto n. 249).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio;

   considerato che il predetto regolamento interviene al fine di assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio e che lo stesso è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, i quali, ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento, sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazioni delle sue prescrizioni, nonché ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione;

   rilevato che lo schema di decreto legislativo è adottato sulla base della delega legislativa di cui dall'articolo 2 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), il quale non prevede principi e criteri specifici di delega e che, pertanto, le sanzioni devono rispettare il criterio generale di delega di cui l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, che prevede il limite massimo delle sanzioni amministrative e penali a 150.000 euro e all'arresto fino a 3 anni;

   preso atto che lo schema di decreto: dispone, agli articoli da 3 a 5, la disciplina delle sanzioni amministrative o penali con riferimento a violazioni di specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/852 che risultano in linea con i limiti edittali previsti dal citato criterio generale di delega; all'articolo 6, individua le autorità incaricate delle attività di vigilanza accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, nei Ministeri dell'ambiente (ora della «transizione ecologica») e della salute, nell'Agenzia delle dogane e nelle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze; all'articolo 7 destina i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dallo schema di decreto all'entrata del bilancio dello Stato; all'articolo 9 abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico, in quanto tale regolamento è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852, i cui obblighi sono sanzionati a norma dello schema di decreto in oggetto;

   valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.