CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2021
586.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3099, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale, «tutela della concorrenza», «sistema tributario», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», «norme generali sull'istruzione», «previdenza sociale», «profilassi internazionale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o) e q), della Costituzione, nonché alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, «istruzione», «tutela della salute», «governo del territorio», «porti e aeroporti civili», «ordinamento sportivo», «valorizzazione dei beni culturali» – ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – e alle materie, di competenza regionale residuale, «trasporto pubblico locale», «agricoltura», ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   osservato come la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un simile intreccio di competenze, richieda in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali;

   richiamato in particolare che la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

   preso atto con favore che il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, agli articoli 2, comma 2, lettera b); 6-sexies, comma 3; 23, comma 2; 23-bis, comma 2; 24, comma 2; 25, comma 2; 26, comma 1; 29, comma 2, e 30, comma 6;

   valutata altresì l'esigenza di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, laddove non sia previsto dal provvedimento;

   osservato, in particolare, che l'articolo 14-bis, il quale prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, dispone, al comma 3, che al riparto di tali risorse si provveda con DPCM;

   valutata l'opportunità di inserire in tale disposizione forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini del richiamato riparto delle Pag. 95risorse, dato il carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

   osservato che l'articolo 23-ter, il quale istituisce un fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, prevede, al comma 3, che al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno;

   valutata l'opportunità, in proposito, di prevedere, nel richiamato comma 3 dell'articolo 23-bis, la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa che appare coinvolta (valorizzazione dei beni culturali);

   rilevato come l'articolo 32, il quale incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno, preveda, al comma 4, che le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   richiamata, al riguardo, l'opportunità di prevedere, nel richiamato comma 4 dell'articolo 32, che il decreto ministeriale ivi contemplato sia adottato d'intesa con le medesime regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (istruzione);

   osservato che l'articolo 34, il quale prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità, stabilisce, al comma 2, che il fondo sia ripartito con DPCM, ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell'economia e del lavoro;

   valutata, al riguardo, l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del richiamato decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata, considerato che la materia della disabilità appare caratterizzata da un «intreccio» tra la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza residuale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel settore anche dei servizi sociali comunali;

   rilevato come l'articolo 38, che, tra i diversi interventi previsti, istituisce, al comma 3, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'epidemia da COVID-19, di fiere e congressi, stabilisca, al comma 4, che al riparto si provvede con decreto del Ministro del turismo;

   richiamata, al riguardo, l'opportunità di prevedere, in tale disposizione, ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale, l'intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto la materia appare insistere su un «intreccio» di competenze nel quale assumono rilievo, a fianco della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», quella residuale regionale in materia di «commercio», anche alla luce dei regolamenti comunali in materia commerciale;

   osservato come il comma 1-bis dell'articolo 39, al capoverso 1-ter rinvii a un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti ortofrutticoli freschi ai quali la norma consente l'applicazione della disciplina prevista per i cosiddetti «prodotti di quarta gamma»;

   rilevata l'esigenza di prevedere, in tale disposizione, ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute), ricordando, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2014 ha ricondotto alla materia «tutela della salute» le disposizioni di tutela della salute dei consumatori in ambito alimentare;

   considerato che il provvedimento – originariamente composto da 43 articoli, Pag. 96per un totale di 236 commi, incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 94 articoli, per un totale di 399 commi – appare riconducibile alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19;

   osservato come il provvedimento si configuri quale un «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;

   ricordato al tempo stesso, tuttavia, che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi – la «materia finanziaria» – in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e «perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodìna”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria”; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare “in concreto non pertinente”»;

   considerato che, alla luce di tali premesse, andrebbe valutata l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla sopra indicata ratio unitaria del provvedimento di talune delle disposizioni contenute nel provvedimento;

   osservato, al riguardo, che:

    l'articolo 29-quater posticipa alla data del 31 luglio 2021 il termine, originariamente fissato al 30 aprile di quest'anno, entro il quale dovranno essere versati gli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena;

    i commi da 7 a 11 dell'articolo 30 prorogano l'entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 in materia di sport;

    i commi 4 e 5 dell'articolo 30-sexies intervengono sulla disciplina della sicurezza delle gallerie stradali;

    l'articolo 34-ter reca disposizioni ordinamentali in materia di riconoscimento della lingua dei segni;

    l'articolo 35-bis interviene in materia di divise antisommossa per la polizia penitenziaria;

    l'articolo 37-ter prevede una modifica a regime della legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione;

    i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 39 recano disposizioni ordinamentali in materia di requisiti igienico-sanitari dei prodotti ortofrutticoli e in materia di imballaggi;

    l'articolo 39-ter consente al Ministero delle politiche agricole di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola, in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali;

    l'articolo 39-quater dispone in materia di trattamento di materiale vegetale spiaggiato;

    l'articolo 40-bis prevede l'assegnazione al comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione dei provvedimenti governativi previsti agli articoli 14-bis, comma 3; 23-ter, comma 3; 34, comma 2; 38, comma 4, e nelle forme della prevista intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto Pag. 97 ministeriale previsto all'articolo 39, comma 1-bis, capoverso 1-ter;

   b) con riferimento all'articolo 32, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto ministeriale, ivi previsto, il quale ripartisce – tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – le risorse incrementate della dotazione finanziaria per il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno, sia adottato d'intesa con le medesime regioni;

   c) alla luce delle considerazioni svolte in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla ratio unitaria del provvedimento, in particolare degli articoli 29-quater; 30, commi da 7 a 11; 30-sexies, commi 4 e 5; 34-ter; 35-bis; 37-ter; 39, commi 1-bis e 1-ter; 39-ter; 39-quater e 40-bis.