CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina», quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la materia «agricoltura» – intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali – rientri nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione;

   osservato, tuttavia, come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono indicate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti;

   considerato che le norme contenute nel provvedimento in esame appaiono in prevalenza riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

   rilevato come l'articolo 4 preveda che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le regioni disciplinino in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento;

   evidenziato come il medesimo articolo 4 non preveda un coinvolgimento degli enti locali ai fini dell'adozione del richiamato decreto ministeriale;

   osservato come l'articolo 9 preveda che il Ministero per i beni e le attività culturali – il quale è stato ridenominato Ministero della cultura dall'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 – di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto – per la cui adozione non è previsto alcun termine – la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nell'ambito dell'iter di approvazione del decreto ministeriale ivi richiamato, tenuto conto delle materie su cui interviene il provvedimento;

   b) con riferimento all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il termine entro il quale Pag. 11procedere all'adozione del decreto ministeriale ivi previsto per l'istituzione della Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine;

   c) con riferimento al medesimo articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la denominazione «Ministero per i beni e le attività culturali» con la nuova denominazione «Ministero della cultura», assunta da tale Dicastero in forza dell'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.