CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 aprile 2021
577.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04075 Sarli: Sull'accesso a nuove classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con la laurea LM-42 in medicina veterinaria.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo con gli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.
  Con l'interrogazione in oggetto, viene posta l'attenzione sulla rinnovata importanza della laurea in medicina veterinaria ed, in particolare, sulla possibilità che questa possa far accedere anche alle nuove classi di concorso per la scuola.
  Al riguardo, occorre premettere che la competenza primaria in materia di classi di concorso, di cui al DPR n. 19 del 2016 così come modificato dal D.M. n. 259 del 2017 è del Ministero dell'istruzione.
  Ciò posto, va detto che l'istanza posta dagli onorevoli interroganti trova senza dubbio fondamento nel dibattito scientifico degli ultimi anni che, peraltro, si è intensificato proprio in occasione dell'analisi delle vicende che stiamo vivendola causa della pandemia.
  Tali vicende, infatti, hanno evidenziato la chiara compenetrazione di effetti scaturenti da avvenimenti incidenti sulla salute umana e quella animale, e viceversa.
  Lo stesso Istituto Superiore di Sanità ha avuto modo di affermare che la visione olistica One Health, citata dall'interrogante, in quanto modello sanitario basato sull'integrazione di discipline diverse, si basa sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema siano legate indissolubilmente.
  Essa, peraltro, è riconosciuta ufficialmente dal Ministero della salute italiano, dalla Commissione Europea e da tutte le organizzazioni internazionali quale strategia rilevante in tutti i settori che beneficiano della collaborazione tra diverse discipline (medici, veterinari, ambientalisti, economisti, sociologi e altri).
  La One Health è, dunque, un approccio utile per raggiungere la salute globale perché affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla base dell'intima relazione tra la loro salute, la salute dei loro animali e l'ambiente in cui vivono, considerando l'ampio spettro di determinanti che da questa relazione emerge.
  Sulla base di queste considerazioni, rinvenibili nell'attuale dibattito scientifico, va dunque valutata con la migliore predisposizione l'ipotesi che la laurea LM-42 possa far accedere ad un maggior numero di classi di concorso.
  A tal riguardo, tenuto conto della primaria competenza del Ministero dell'istruzione sul tema, qualora tale ministero, nell'ambito della ciclica revisione delle classi di concorso, ne ravvisi l'opportunità, non si mancherà di sottoporre tale ipotesi al Consiglio Universitario Nazionale, per il prescritto parere.
  A ulteriore conferma dell'attenzione e dell'importanza che il MUR riconosce al percorso di laurea in veterinaria, si desidera, infine, evidenziare come la stessa sia ricompresa nel novero delle «nuove» lauree abilitanti nell'ambito del disegno di legge che è all'esame proprio di questa Commissione.

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ALLEGATO 2

5-05647 Bella: Sulla disciplina della retribuzione aggiuntiva per le attività di didattica curriculare svolte dai ricercatori universitari a tempo indeterminato.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo con gli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.
  La questione posta dalla presente interrogazione consente di fare chiarezza intorno alla materia concernente l'affidamento di corsi e moduli curricolari a ricercatori universitari a tempo indeterminato (RUTI), nonché circa il trattamento economico ad essi spettanti in ragione delle attività didattiche curriculari svolte.
  A tal fine, occorre preliminarmente richiamare il quadro normativo e, nello specifico, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 30 dicembre, n. 240, il quale prevede che: «Ai ricercatori a tempo indeterminata [...] sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari [...]. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari».
  Ebbene, tale previsione, in linea con il principio generale che garantisce la più ampia autonomia alle università, consente agli atenei di regolamentare la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo, ai quali sono affidati moduli o corsi curriculari, subordinandone, da un lato, la determinazione alle disponibilità del bilancio e, dall'altro, prevedendo l'espresso consenso dei ricercatori ai fini dell'affidamento dei moduli o corsi.
  Nella fattispecie sottoposta dagli interroganti all'attenzione del Ministero dell'università e della ricerca, dunque, non è dato riscontrare alcuna illegittimità del Regolamento didattico d'Ateneo della Università di Macerata, posto che quest'ultimo, nel disporre che la retribuzione dei RUTI per le attività didattiche curriculari avvenga solo per le ore eccedenti un tetto di 60 ore, si pone entro l'ambito dell'autonomia universitaria costituzionalmente garantita nonché in coerenza con quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 240/2010.
  Infine, va sottolineato che il predetto Regolamento Didattico, soggetto al controllo preventivo del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, risulta essere stato approvato da parte del Ministero, previo parere del CUN, senza rilievi sulla questione oggetto dell'istanza.
  Ciò posto, la questione evidenziata dall'onorevole interrogante induce anche a valutare l'opportunità di modificare la legge n. 240/2010.
  A tale riguardo, nel solco della proficua collaborazione instauratasi, in particolare, con i componenti di questa commissione, il Ministero valuterà con ogni attenzione le proposte che saranno eventualmente rivolte ad una modifica migliorativa della disciplina in parola.

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ALLEGATO 3

5–05715 Nitti: Sulle modalità di inserimento della figura del tutor accademico all'interno delle AFAM.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo con gli elementi forniti dal Ministro dell'università e della ricerca.
  La questione posta dall'On.le Nitti consente di fare chiarezza su un argomento, quale è quello del rafforzamento dei servizi e delle iniziative in favore degli studenti disabili nell'ambito dell'alta formazione, che si inserisce all'interno di un progetto più ampio, il quale mira a migliorare il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM, tramite un ingente incremento di fondi appositamente dedicato.
  Va detto, infatti, che la disposizione citata nell'interrogazione si inserisce in linea di continuità con le norme di legge degli scorsi anni che, già per il 2019 e il 2020, hanno previsto incrementi del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM, al fine di consentire anche a tali Istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.
  Le precedenti disposizioni sono state attuate con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 862 del 2020, ripartendo l'importo di euro 2.000.000 tra le istituzioni AFAM, in proporzione al numero degli studenti iscritti con disabilità ex legge n. 104 del 1992 o con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.
  L'ultima legge di bilancio ha, come noto, incrementato i fondi per un ammontare pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ma ha, anche soprattutto, previsto «l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato».
  In analogia a quanto avvenuto per l'anno 2020, al fine di dare concreta attuazione a tale previsione legislativa, si procederà con l'emanazione del decreto del Ministro, recante i criteri di ripartizione del fondo. L'intenzione del Ministero è proprio quella, al fine di accelerare i tempi, di anticipare l'adozione del decreto dispetto allo scorso anno. In proposito, occorre precisare che un elemento che incide sull'adozione del decreto è proprio la rilevazione degli studenti disabili iscritti presso le suddette Istituzioni, dato che è criterio primario per la ripartizione delle risorse; tale rilevazione sarà disponibile, quest'anno, nel mese di giugno.
  Fatte tali precisazioni, per ciò che concerne la figura del tutor accademico, si precisa che l'intenzione del Ministero è quella di fornire nel decreto citato alcune indicazioni di massima sulle caratteristiche del profilo, di modo da tenere conto anche delle possibili esigenze da parte di ciascuna Istituzione che potrà individuare, oltre a quelle indicate nel medesimo decreto – tra cui, certamente, conoscenze in materia di disabilità e didattica artistico/musicale, oltre che spiccate capacità relazionali – ulteriori specifiche caratteristiche.
  Si vuole, infatti, lasciare ampio margine di scelta e di autonomia alle Istituzioni AFAM nel reclutamento dei tutor, dando la possibilità di reclutarli anche al di fuori della dotazione organica, con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale, come previsto dal decreto legislativo sul pubblico impiego, o mediante procedure di acquisizione di servizi di tutorato, o individuandoli all'interno della struttura tecnico-amministrativa o sottoscrivendo convenzioni tra pubbliche amministrazioni per le Istituzioni consorziate.
  Inoltre, è interesse del Ministero che tali tutor siano continuamente formati e aggiornati sulle metodologie didattiche relative ai Pag. 69diversi tipi di disabilità, così come lo sia anche il resto del personale tecnico-amministrativo al fine di assicurare agli studenti con disabilità un'adeguata e agevole fruizione anche dei servizi amministrativi.
  La figura del tutor accademico va, infatti, considerata come una figura di forte pregio che facilita l'inserimento e l'inclusione nell'istituzione degli studenti con disabilità già a partire dalla domanda di iscrizione, coordinando gli interventi dei docenti e degli uffici.
  Nel ringraziare, nuovamente, l'On.le interrogante, si intende ribadire che il tema dell'inclusione e del diritto allo studio nell'alta formazione, riceverà sempre una particolare attenzione da parte del Governo, come è accaduto sostenendo l'emendamento, presentato nell'ultima legge di bilancio, dal quale è scaturita la disciplina che si è appena illustrata.

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ALLEGATO 4

5-05369 Nitti: Sui tempi previsti per il completamento del processo di statizzazione delle AFAM.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo con gli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.
  La questione, posta dall'onorevole interrogante, consente di evidenziare i progressi che nell'ultimo biennio hanno interessato il processo di statizzazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).
  Al riguardo, è opportuno evidenziare come l'iter attuativo del processo di statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti, per quanto previsto da una disposizione di legge del 2017, sia entrato nel vivo solo a partire dallo scorso anno.
  Con DM n. 29 del 27 gennaio 2020 è stata, infatti, nominata la Commissione per la valutazione delle istanze presentate con il compito di definire la proposta di dotazione organica di ciascuna Istituzione, da allegare al provvedimento di statizzazione.
  La citata Commissione ha avviato, dal mese di febbraio 2020 al mese di giugno 2020, l'esame delle istanze di statizzazione pervenute, ma non ha potuto completare i propri lavori in assenza del DPCM di cui all'articolo 22-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 50/2017, finalizzato a definire i criteri per l'individuazione delle dotazioni organiche delle Istituzioni.
  Va detto che il ritardo nella adozione del DPCM è stata determinata dalla necessità, resasi evidente medio tempore, di modificare la predetta disciplina normativa, al fine di consentire un più ampio inserimento nei ruoli dello Stato del personale in servizio nelle Istituzioni.
  A seguito dell'approvazione dell'articolo 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), gli uffici del Ministero dell'università e della ricerca insieme agli uffici del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno tempestivamente elaborato uno schema di DPCM, sottoposto a un primo vaglio della Ragioneria dello Stato in merito alla relativa sostenibilità finanziaria.
  Il testo del DPCM è stato successivamente oggetto di confronto con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e con l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e, in seguito, con il coordinamento dei Presidenti degli Istituti statizzandi e con i presidenti delle Conferenze dei Direttori di Istituti Musicali e delle Accademie e con le organizzazioni sindacali. Dal confronto, conclusosi il 23 aprile, è emersa una generale condivisione del provvedimento, il quale sarà quindi sottoposto alla firma del Ministro per la pubblica amministrazione, che ne è il proponente, e quindi dei Ministri concertanti.
  In esito all'adozione del DPCM, potranno conseguentemente concludersi i lavori della Commissione e potranno essere adottati i provvedimenti finali relativi alle istanze presentate.
  In ogni caso, va precisato che l'offerta formativa delle Istituzioni per l'anno accademico 2021/2022 può essere definita indipendentemente dalla conclusione dei processi di statizzazione, atteso che i titoli rilasciati dalle Istituzioni hanno lo stesso valore legale di quelle statali e che continueranno ad essere erogate anche nel 2021 le risorse statali rese disponibili per la statizzazione, considerato che l'articolo 22-bis del DL. 50/2017 prevede che «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti» in corso di statizzazione.

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ALLEGATO 5

5-05780 Vietina: Sui percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico per gli alunni con disabilità.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo con gli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.
  Con l'interrogazione in esame si consente di evidenziare l'attenzione che il Ministero dell'università e delle ricerca pone alla formazione dei docenti, ai quali è affidata la cura di giovani studenti con disabilità o che manifestano specifici bisogni formativi, in ragione della delicata e rilevante funzione che essi svolgono nei loro confronti.
  Per tale motivo diverse sono state le iniziative che il MUR ha assunto negli ultimi mesi per contribuire al superamento degli inevitabili problemi, nonché ai disagi, che la grave crisi pandemica ha determinato anche per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, in particolare alla selezione del V ciclo TFA, attivato con decreto ministeriale n. 95 del 12 febbraio 2020.
  Si fa presente che, al riguardo, puntuali chiarimenti sono stati già forniti dal Ministro dell'università e della ricerca nel corso del suo recente intervento al question time che si è svolto alla Camera dei Deputati nella seduta del 14 aprile 2021.
  Ciò posto, si ricorda che con decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca è stata recepita la norma del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che ha consentito l'accesso alle prove scritte del TFA per il sostegno ai soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura. Lo stesso decreto ha previsto la riapertura dei termini dei bandi da parte degli Atenei per un periodo non inferiore ai 14 giorni.
  Ciò premesso, il Ministero dell'università e della ricerca, in vista dello svolgimento del VI ciclo di formazione e tenuto conto della presenza di 12.588 docenti risultati idonei ma non vincitori alla selezione V ciclo TFA, già nel mese di dicembre 2020 si è attivato per accrescere le potenzialità del sistema universitario chiedendo ai diversi Atenei di compiere un ulteriore sforzo per consentire ai candidati risultati idonei l'ammissione in soprannumero nelle medesime sedi in cui hanno sostenuto le prove.
  Ed è proprio grazie a tale sforzo e alla fattiva collaborazione degli Atenei se oggi, come risulta da una rilevazione effettuata durante lo scorso mese di marzo, è possibile garantire per la prossima selezione TFA la disponibilità di complessivi 22 mila posti; ciò, dunque, fa ritenere il sistema universitario pronto a soddisfare, per il prossimo ciclo, l'esigenza formativa sia dei candidati vincitori al VI ciclo, sia dei candidati risultati idonei al precedente V ciclo.
  Appare tuttavia necessario che – al fine di garantire a ciascuno studente con disabilità il proprio percorso formativo opportunamente affiancato e con continuità didattica – venga sensibilmente accresciuto il fabbisogno espresso dal sistema scolastico.
  Il Ministero dell'università e della ricerca sosterrà, pertanto, ogni iniziativa del Ministero dell'istruzione, affinché, a fronte dell'accresciuta disponibilità dell'offerta formativa degli atenei, possa anche essere aumentato il fabbisogno espresso dal sistema educativo.
  Si avverte l'esigenza di rassicurare l'onorevole interrogante che il Ministero dell'Università Pag. 72 e della ricerca continuerà a mantenere costante ed elevata l'attenzione sulle problematiche rappresentate e assumerà tutte le iniziative di competenza necessarie a garantire la più ampia inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

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ALLEGATO 6

5-03828 Di Giorgi: Sulla disciplina relativa al finanziamento degli enti pubblici di ricerca.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo con gli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.
  Preliminarmente, si ringrazia l'On. Di Giorgi per aver sollevato il presente tema, poiché permette al Ministero di fare chiarezza sul procedimento di adozione del FOE: Fondo che, come noto, costituisce il principale strumento per il raggiungimento degli obiettivi che questa Amministrazione si prefissa nell'ambito della ricerca.
  Si precisa che tale procedimento è indubbiamente complesso in quanto si articola in diverse fasi, tra le quali grande importanza è assegnata al parere delle Commissioni Parlamentari, cui il Ministero ha l'onere di sottoporre un documento già delineato e sorretto dalla necessaria istruttoria, che muove anche da una valutazione ed un'analisi dell'andamento del Fondo in relazione all'anno precedente.
  Nella fase preliminare, infatti, il Ministero, nel predisporre il decreto di riparto, necessita di acquisire le proposte progettuali dei singoli enti, nonché di agire in coordinamento con i piani triennali di attività.
  Una prima fonte di ritardi, dunque, si rinviene già nella complessità di questa istruttoria e nell'ipotesi del ritardato aggiornamento annuale, da parte degli enti, dei piani triennali di attività.
  Lo scorso anno, inoltre, a causa della suddivisione del soppresso MIUR e del conseguente processo di riorganizzazione, sul quale hanno inciso negativamente anche le misure restrittive disposte in ragione della crisi pandemica, l'iter procedurale ha subito un parziale rallentamento iniziale, che ha reso possibile la trasmissione alle competenti commissioni parlamentari della bozza di decreto e della relativa documentazione solo nel secondo semestre dell'anno.
  Tali ragioni, per quanto certamente connesse a situazioni di obiettiva difficoltà, non possono più motivare – anche in virtù dell'ormai acquisita autonomia del Ministero dell'università e della ricerca – ritardi quali quelli maturati negli scorsi anni.
  Per questo motivo, voglio dare assicurazione che per il corrente anno la predisposizione del FOE è già in fase di predisposizione e, nonostante le difficoltà che continuano a gravare sugli uffici del neoistituito MUR – il cui processo di riorganizzazione è tuttora in corso –, si farà in modo che esso possa essere approvato quanto prima.
  Per l'anno in corso corre tuttavia l'obbligo di segnalare che l'istruttoria del riparto del FOE non potrà concludersi senza la necessaria interlocuzione con la rinnovata governance del CNR che, come ognuno sa, è stata ricostituita solo da pochi giorni; ciò, nella consapevolezza che il CNR costituisce indubbiamente l'ente maggiormente interessato, sia per dimensioni che per caratteristiche, dal riparto medesimo.
  In ogni caso, nella ferma consapevolezza della centralità del riparto del FOE nell'ambito dell'attività di programmazione della ricerca, si ritiene che, a regime, in esito al definitivo completamento delle strutture del Ministero, non vi possano essere ragioni per non addivenire alla definizione del FOE entro il primo semestre dell'anno di riferimento.