CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 marzo 2021
554.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 23

ALLEGATO 1

Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Doc. XXVII, n. 18).

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RILIEVI DELLA RELATRICE

  La I Commissione,

   esaminata la Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18);

   rilevato come la proposta di PNRR costituisca la base di discussione per il confronto con il Parlamento, le Istituzioni regionali e locali, le forze economiche e sociali, il Terzo Settore e le reti di cittadinanza, ai fini dell'adozione definitiva del Piano;

   evidenziato come il Piano fornisca una valutazione dell'impatto macroeconomico – specificamente sul PIL – degli investimenti e delle riforme strutturali previsti, nella consapevolezza che il PNRR possa avere un impatto positivo in virtù sia dell'effetto diretto dei maggiori investimenti sia di quello indiretto delle innovazioni tecnologiche che introdurrà e stimolerà;

   considerato che l'attuazione del PNRR necessiterà, anche alla luce della scelta del Governo italiano di coinvolgere pienamente il Parlamento, di una più precisa definizione delle riforme e delle strategie di settore connesse al Piano e di ulteriori passaggi politico-amministrativi che consentano di concludere i progetti e le riforme nei tempi richiesti e previsti, attraverso l'individuazione dei soggetti responsabili, delle attività da compiere e delle modalità operative di lavoro e di coordinamento delle amministrazioni e degli attori istituzionali a vario titolo coinvolti;

   preso atto con favore dei contenuti della Missione n. 1, la quale, come riportato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha come obiettivo generale «l'innovazione del Paese in chiave digitale, grazie alla quale innescare un vero e proprio cambiamento strutturale», e investe alcuni ampi settori di intervento;

   osservato come le risorse complessivamente destinate alla Missione 1 ammontino a 46,3 miliardi di euro, pari al 20,7 per cento delle risorse totali del Piano e come, in particolare, per la componente 1.1, relativa alla Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, per la quale sono già previste risorse per 5,61 miliardi di euro, destinate a progetti già in essere, si aggiungano 6,14 miliardi di euro, destinati a realizzare nuovi progetti, per un totale di 11,75 miliardi;

   rilevato come le misure in materia di digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA siano articolati in tre settori di intervento, costituiti dalla digitalizzazione della PA, dalla modernizzazione della PA e dall'innovazione organizzativa della giustizia;

   segnalato positivamente come, in materia di digitalizzazione della PA sia destinata la maggior parte delle risorse, pari a circa 8 miliardi di euro, distribuiti in tre gruppi di investimenti: infrastrutture digitali e cyber security; investimenti in dotazione infrastrutturali per garantire l'interoperabilità e la condivisione di informazioni e dati tra le PA, comprese le forze dell'ordine; investimenti per lo sviluppo di servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese;

   preso atto con favore, in particolare, che per gli investimenti in infrastrutture digitali e cyber security, si prevede uno stanziamento totale di circa 1,25 miliardi di euro, di cui circa 50 milioni già stanziati per la realizzazione di un data center del Ministero dell'interno e per il potenziamento delle reti di connettività delle strutture Pag. 24 operatrici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

   ricordato che, su tale aspetto, la precedente Relazione della V Commissione della Camera sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund, sottolineava espressamente, anche sulla base di un rilievo espresso dalla I Commissione, l'esigenza di digitalizzare il comparto della pubblica sicurezza, con un focus sulla sicurezza ambientale, oltre che sulla formazione specifica del personale delle Forze di polizia e della pubblica amministrazione nel suo complesso chiamato ad interagire con le donne vittime di violenza;

   rilevato altresì come per gli investimenti in dotazione infrastrutturali per garantire l'interoperabilità e la condivisione di informazioni tra le PA si preveda uno stanziamento totale di circa 1,1 miliardi;

   considerato preminente attuare un'adeguata azione di contrasto alle associazioni criminali di stampo mafioso, anche straniere, soprattutto al fine di preservare gli ingenti investimenti economici previsti dal Piano in oggetto e prevenire fenomeni di infiltrazione mafiosa nell'economia legale;

   osservato come, tra i progetti finanziati si segnalino, in particolare: un catalogo di API (Application programming interface – Interfaccia di programmazione delle applicazioni) che consenta alle Amministrazioni centrali e periferiche di attingere ai dati della PA, accuratamente classificati, un'infrastruttura di cloud computing, di unica proprietà dello Stato, gestita da un ente pubblico o da un'azienda pubblica, che ne garantisca la sicurezza, la consistenza, l'affidabilità e l'efficienza, e che favorisca la raccolta, conservazione, scambio ed elaborazione col fine di fornire servizi a cittadini e imprese; l'implementazione del single digital gateway (sportello digitale unico europeo), garantendo l'accesso ai servizi erogati dalla PA italiana anche da parte dei cittadini europei; cittadinanza digitale, servizi e piattaforme per lo sviluppo di servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale (SPID e CIE), firma elettronica, strumenti di pagamento digitale per pubblico e privato (PagoPA, Italia cashless community), piattaforma notifiche, ANPR, AppIO;

   osservato come per gli investimenti per lo sviluppo di servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese si preveda uno stanziamento totale di 5,57 miliardi di euro;

   preso atto con favore che le risorse specificamente destinate agli obiettivi di modernizzazione della PA sono pari a 1,5 miliardi di euro e che l'intervento sulla modernizzazione della PA si incentra su alcune specifiche linee di intervento, tra cui il reclutamento e la valorizzazione del capitale umano, la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle amministrazioni pubbliche (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

   rilevato, in particolare, che si prevedono: 210 milioni per investimenti volti a migliorare la capacità di reclutamento del settore pubblico; 720 milioni per interventi di rafforzamento e valorizzazione delle competenze del personale dirigenziale e non dirigenziale della PA; 480 milioni destinati a progetti di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di digitalizzazione dei processi; 100 milioni per la progettazione e la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle PA;

   preso atto con favore che il disegno degli interventi sul capitale umano nella PA propone inoltre di valorizzare la dimensione di genere, in particolare attraverso: la valorizzazione del lavoro agile e di nuove forme di organizzazione del lavoro pubblico finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro; una maggiore attenzione al tema dell'accesso delle donne a posizioni dirigenziali;

   rilevato, su tale versante, come la Missione 5 – Inclusione e coesione – che è divisa in 3 componenti, abbia un ruolo di grande rilievo nel perseguimento degli obiettivi, trasversali a tutto il PNRR, di sostegno all'empowerment femminile e al contrasto delle discriminazioni di genere, nonché di aumento dell'occupazione femminile;

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   preso atto che il documento in esame rileva come la disuguaglianza di genere limiti il contributo delle donne alla crescita economica del Paese, e come la partecipazione delle donne al mercato del lavoro abbia un forte impatto positivo sull'economia e la sua natura trasversale richieda un'ottica e una politica multidimensionali e intersettoriali;

   preso atto che la stessa Missione 5, nel settore relativo alla Coesione territoriale, si pone l'obiettivo di ridurre i divari tra le diverse aree del Paese, con particolare interesse ai problemi di marginalizzazione legati al divario sociale ed economico nelle regioni meridionali, al divario demografico e dei servizi tra zone interne e urbane, al divario degli investimenti e al diverso sviluppo delle competenze;

   considerato che la relazione 2020 della Commissione europea sottolinea come, negli ultimi decenni, le disuguaglianze territoriali siano aumentate in Italia e come, a causa del Covid-19, tale situazione si sia acuita, rendendo ancora più evidente la necessità di un intervento urgente, attraverso risposte politiche mirate;

   rilevato come il divario territoriale descritto, in particolare rispetto agli investimenti, indebolisca anche le aree che non risentono di tale emarginazione, data l'integrazione economica tra tutte le aree del Paese e che il PNRR rappresenta un'occasione per ridurre le disuguaglianze, anche territoriali;

   rilevato positivamente come le proposte formulate dal Governo costituiscano il frutto, oltre che di un attento lavoro istruttorio, anche di un confronto ampio ed aperto con esperti in materia economica e sociale, nonché con sindacati, associazioni di categoria e rappresentanti della società civile, risultando inoltre in armonia con gli indirizzi formulati a livello nazionale ed europeo;

   valutata favorevolmente la Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18),

DELIBERA DI FORMULARE I SEGUENTI RILIEVI

   a) considerati come obiettivi preminenti del Piano la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza della Pubblica Amministrazione, e rilevata la necessità di digitalizzare il comparto della pubblica sicurezza, si ritiene indispensabile prevedere che l'interoperatività delle banche dati e l'implementazione dei sistemi di sicurezza digitale descritti nel Piano coinvolgano anche le forze dell'ordine, attraverso, in particolare, l'istituzione di una piattaforma digitale di collegamento del Registro Informatico del Ministero della Giustizia con la banca dati SDI del Ministero dell'Interno: tale previsione appare indispensabile per contrastare i fenomeni di infiltrazione criminale nell'economia legale e per semplificare gli adempimenti burocratici di cittadini ed imprese;

   b) nell'ottica dell'innovazione in chiave ecologica della pubblica amministrazione, appare opportuno il potenziamento degli acquisti verdi attraverso il ricorso al cosiddetto «green public procurement (GPP)» e allo strumento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato;

   c) al fine di un efficiente contrasto alla criminalità organizzata anche di matrice straniera, si ritiene opportuno prevedere un investimento nella realizzazione di una scuola interforze permanente di lingue che, in connessione con le università italiane, ma anche di altri Paesi occidentali, favorisca la formazione di personale di polizia nelle lingue dei gruppi etnici maggiormente rappresentati in Italia e possa rappresentare un centro ufficiale di connessione con altre forze di polizia occidentali, sia in fase di indagine, sia in fase processuale;

   d) si rileva l'opportunità, nell'ottica delle previste riforme volte ad innovare la pubblica amministrazione, di non disperdere Pag. 26 l'opportunità dei nuovi modelli organizzativi del lavoro pubblico, con particolare riguardo al lavoro agile e al telelavoro; inoltre, laddove si prevede «l'introduzione di un nuovo modello di lavoro pubblico, anche attraverso strumenti normativi e contrattuali, con valutazione e remunerazione basate sul risultato», si ritiene opportuno prevedere un complessivo intervento di riforma, del comparto dirigenziale e di quello non dirigenziale, che garantisca una piena capacità e responsabilità gestionale in grado di fronteggiare adeguatamente le sfide che attendono il Paese nei prossimi mesi, anche attraverso una maggiore flessibilità nella mobilità intersettoriale, nonché procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi e la valutazione della performance e dei risultati in funzione dei risultati conseguiti, favorendo l'affermazione in tale ambito di una cultura della valutazione intesa in termini più moderni, come sistema premiante e incentivante;

   e) nell'ambito delle misure per il rafforzamento e la valorizzazione del capitale umano previste dal Piano, anche al fine di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa, si rileva la necessità di attuare un programma organico straordinario di assunzioni a tempo determinato di personale altamente qualificato, attraverso procedure concorsuali snelle e veloci, destinato alle Amministrazioni coinvolte e tenendo in considerazione gli squilibri territoriali esistenti, in particolare nelle regioni del Meridione; al medesimo scopo e perseguendo l'obiettivo di attuare le politiche di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del territorio, si rileva l'opportunità di valorizzare e ricomporre le competenze e le professionalità disperse in ambito ambientale e forestale;

   f) nel rilevare con favore come la Proposta di Piano preannunci una decisa azione in favore della parità di genere, considerata quale obiettivo trasversale che permea tutte le missioni in cui si articola il Piano stesso, si rileva l'importanza di superare la disparità salariale, nonché di garantire la parità di accesso ai ruoli apicali in aziende, enti e istituzioni, valutando l'applicazione del gender procurement rispetto alle aziende beneficiarie dei fondi; si segnala altresì l'opportunità di specificare espressamente le principali risorse e i progetti destinati a tale obiettivo, anche al fine di poter svolgere, nelle diverse fasi attuative, una più accurata valutazione (ex ante ed ex post) degli effetti di genere delle politiche e degli investimenti previsti;

   g) sul piano dell'efficiente allocazione delle risorse, considerato che gli enti locali, in particolar modo i comuni, rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i principali destinatari delle politiche di efficientamento e rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate dal Piano, si rileva la necessità di una semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabili per l'assegnazione delle risorse, anche attraverso la previsione di forme dirette di negoziazione con gli enti locali;

   h) nella prospettiva di una maggiore coesione sociale e territoriale, al fine di ridurre il divario tra le differenti aree dell'Italia e nell'ottica di un necessario rilancio del Meridione come leva per la ripresa economica dell'intero Paese, si rileva la necessità di applicare, con eventuali aggiustamenti, il criterio di riparto tra i Paesi previsto per le sovvenzioni dal Dispositivo di ripresa e resilienza (popolazione, PIL pro capite e tasso di disoccupazione) anche all'interno del Paese (tra le regioni e le macro-aree), superando in maniera significativa la quota del 34% di investimenti al Mezzogiorno e non considerando in tale computo le risorse per interventi «in essere», quelle già incluse nei tendenziali di finanza pubblica (ad esempio quelle del Fondo sviluppo e coesione) e quelle del REACT-EU; si rileva la necessità di garantire il reintegro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione oggetto di anticipazione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rispettando il vincolo territoriale originario e acquisendo il parere preliminare del Parlamento sulla nuova destinazione di tali fondi; al fine di garantire il concreto monitoraggio da parte del Parlamento dell'intervento volto a colmare i divari territoriali, si ritiene necessario esplicitare nel PNRR la quota di risorse aggiuntive destinata al Mezzogiorno, in maniera Pag. 27 specifica e distinta da quelle relative agli interventi «in essere» e da quelle già incluse nei tendenziali di finanza pubblica; sul piano delle riforme, si ritiene indispensabile la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

   i) con riferimento a una sempre maggiore coesione e perequazione sociale delle aree montane e delle aree interne, si rileva la necessità di prevedere un investimento prioritario che porti al completamento della rete nazionale di telecomunicazione in fibra ottica, della digitalizzazione ed innovazione della PA, dello sviluppo delle infrastrutture e servizi digitali del Paese (datacenter e cloud) e interventi per una digitalizzazione inclusiva contro il digital divide: si ritiene quindi essenziale procedere secondo una efficace «Agenda digitale per la montagna» che risponda alle urgenze dei territori, in particolare per collegare in rete tra loro i comuni (decisivo per la collaborazione tra gli Enti, e le Unioni stesse), per telemedicina, teleassistenza, teledidattica e telelavoro, che oggi sono preclusi per mancanza di connettività ed adeguata velocità di connessione;

   l) nella medesima ottica di perequazione sociale e territoriale, si rileva la necessità di destinare adeguate risorse ad interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione di aree periferiche o soggette a degrado e/o alla proliferazione di fenomeni criminali, con attenzione alle zone di frontiera, particolarmente interessate dalla gestione e dall'accoglienza dei flussi migratori, garantendo altresì il recupero, la ristrutturazione e il reperimento, specialmente nelle suddette aree, di edifici adeguati da destinare a sedi istituzionali e alloggi dei corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco;

   m) si richiama l'opportunità che la V Commissione sottolinei la necessità, in sede di relazione all'Assemblea sul documento in esame, che l'attuazione del vasto processo riformatore delineato nel Piano sia affidato principalmente a leggi delega organiche, caratterizzate sia da termini stringenti e princìpi di delega sufficientemente dettagliati sia da un forte coinvolgimento parlamentare in sede di attuazione, evitando per quanto possibile il ricorso a decreti-legge.

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ALLEGATO 2

Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Doc. XXVII, n. 18).

RILIEVI DELIBERATI

  La I Commissione,

   esaminata la Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18);

   rilevato come la proposta di PNRR costituisca la base di discussione per il confronto con il Parlamento, le Istituzioni regionali e locali, le forze economiche e sociali, il Terzo Settore e le reti di cittadinanza, ai fini dell'adozione definitiva del Piano;

   evidenziato come il Piano fornisca una valutazione dell'impatto macroeconomico – specificamente sul PIL – degli investimenti e delle riforme strutturali previsti, nella consapevolezza che il PNRR possa avere un impatto positivo in virtù sia dell'effetto diretto dei maggiori investimenti sia di quello indiretto delle innovazioni tecnologiche che introdurrà e stimolerà;

   considerato che l'attuazione del PNRR necessiterà, anche alla luce della scelta del Governo italiano di coinvolgere pienamente il Parlamento, di una più precisa definizione delle riforme e delle strategie di settore connesse al Piano e di ulteriori passaggi politico-amministrativi che consentano di concludere i progetti e le riforme nei tempi richiesti e previsti, attraverso l'individuazione dei soggetti responsabili, delle attività da compiere e delle modalità operative di lavoro e di coordinamento delle amministrazioni e degli attori istituzionali a vario titolo coinvolti;

   preso atto con favore dei contenuti della Missione n. 1, la quale, come riportato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha come obiettivo generale «l'innovazione del Paese in chiave digitale, grazie alla quale innescare un vero e proprio cambiamento strutturale», e investe alcuni ampi settori di intervento;

   osservato come le risorse complessivamente destinate alla Missione 1 ammontino a 46,3 miliardi di euro, pari al 20,7 per cento delle risorse totali del Piano e come, in particolare, per la componente 1.1, relativa alla Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, per la quale sono già previste risorse per 5,61 miliardi di euro, destinate a progetti già in essere, si aggiungano 6,14 miliardi di euro, destinati a realizzare nuovi progetti, per un totale di 11,75 miliardi;

   rilevato come le misure in materia di digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA siano articolati in tre settori di intervento, costituiti dalla digitalizzazione della PA, dalla modernizzazione della PA e dall'innovazione organizzativa della giustizia;

   segnalato positivamente come, in materia di digitalizzazione della PA sia destinata la maggior parte delle risorse, pari a circa 8 miliardi di euro, distribuiti in tre gruppi di investimenti: infrastrutture digitali e cyber security; investimenti in dotazione infrastrutturali per garantire l'interoperabilità e la condivisione di informazioni e dati tra le PA, comprese le forze dell'ordine; investimenti per lo sviluppo di servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese;

   preso atto con favore, in particolare, che per gli investimenti in infrastrutture digitali e cyber security, si prevede uno stanziamento totale di circa 1,25 miliardi di euro, di cui circa 50 milioni già stanziati per la realizzazione di un data center del Ministero dell'interno e per il potenziamento delle reti di connettività delle strutture operatrici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

   ricordato che, su tale aspetto, la precedente Relazione della V Commissione Pag. 29della Camera sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund, sottolineava espressamente, anche sulla base di un rilievo espresso dalla I Commissione, l'esigenza di digitalizzare il comparto della pubblica sicurezza, con un focus sulla sicurezza ambientale, oltre che sulla formazione specifica del personale delle Forze di polizia e della pubblica amministrazione nel suo complesso chiamato ad interagire con le donne vittime di violenza;

   rilevato altresì come per gli investimenti in dotazione infrastrutturali per garantire l'interoperabilità e la condivisione di informazioni tra le PA si preveda uno stanziamento totale di circa 1,1 miliardi;

   considerato preminente attuare un'adeguata azione di contrasto alle associazioni criminali di stampo mafioso, anche straniere, soprattutto al fine di preservare gli ingenti investimenti economici previsti dal Piano in oggetto e prevenire fenomeni di infiltrazione mafiosa nell'economia legale;

   osservato come, tra i progetti finanziati si segnalino, in particolare: un catalogo di API (Application programming interface – Interfaccia di programmazione delle applicazioni) che consenta alle Amministrazioni centrali e periferiche di attingere ai dati della PA, accuratamente classificati, un'infrastruttura di cloud computing, di unica proprietà dello Stato, gestita da un ente pubblico o da un'azienda pubblica, che ne garantisca la sicurezza, la consistenza, l'affidabilità e l'efficienza, e che favorisca la raccolta, conservazione, scambio ed elaborazione col fine di fornire servizi a cittadini e imprese; l'implementazione del single digital gateway (sportello digitale unico europeo), garantendo l'accesso ai servizi erogati dalla PA italiana anche da parte dei cittadini europei; cittadinanza digitale, servizi e piattaforme per lo sviluppo di servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale (SPID e CIE), firma elettronica, strumenti di pagamento digitale per pubblico e privato (PagoPA, Italia cashless community), piattaforma notifiche, ANPR, AppIO;

   osservato come per gli investimenti per lo sviluppo di servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese si preveda uno stanziamento totale di 5,57 miliardi di euro;

   preso atto con favore che le risorse specificamente destinate agli obiettivi di modernizzazione della PA sono pari a 1,5 miliardi di euro e che l'intervento sulla modernizzazione della PA si incentra su alcune specifiche linee di intervento, tra cui il reclutamento e la valorizzazione del capitale umano, la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle amministrazioni pubbliche (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

   rilevato, in particolare, che si prevedono: 210 milioni per investimenti volti a migliorare la capacità di reclutamento del settore pubblico; 720 milioni per interventi di rafforzamento e valorizzazione delle competenze del personale dirigenziale e non dirigenziale della PA; 480 milioni destinati a progetti di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di digitalizzazione dei processi; 100 milioni per la progettazione e la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle PA;

   preso atto con favore che il disegno degli interventi sul capitale umano nella PA propone inoltre di valorizzare la dimensione di genere, in particolare attraverso: la valorizzazione del lavoro agile e di nuove forme di organizzazione del lavoro pubblico finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro; una maggiore attenzione al tema dell'accesso delle donne a posizioni dirigenziali;

   rilevato, su tale versante, come la Missione 5 – Inclusione e coesione – che è divisa in 3 componenti, abbia un ruolo di grande rilievo nel perseguimento degli obiettivi, trasversali a tutto il PNRR, di sostegno all'empowerment femminile e al contrasto delle discriminazioni di genere, nonché di aumento dell'occupazione femminile;

   preso atto che il documento in esame rileva come la disuguaglianza di genere limiti il contributo delle donne alla crescita Pag. 30economica del Paese, e come la partecipazione delle donne al mercato del lavoro abbia un forte impatto positivo sull'economia e la sua natura trasversale richieda un'ottica e una politica multidimensionali e intersettoriali;

   preso atto che la stessa Missione 5, nel settore relativo alla Coesione territoriale, si pone l'obiettivo di ridurre i divari tra le diverse aree del Paese, con particolare interesse ai problemi di marginalizzazione legati al divario sociale ed economico nelle regioni meridionali, al divario demografico e dei servizi tra zone interne e urbane, al divario degli investimenti e al diverso sviluppo delle competenze;

   considerato che la relazione 2020 della Commissione europea sottolinea come, negli ultimi decenni, le disuguaglianze territoriali siano aumentate in Italia e come, a causa del Covid-19, tale situazione si sia acuita, rendendo ancora più evidente la necessità di un intervento urgente, attraverso risposte politiche mirate;

   rilevato come il divario territoriale descritto, in particolare rispetto agli investimenti, indebolisca anche le aree che non risentono di tale emarginazione, data l'integrazione economica tra tutte le aree del Paese e che il PNRR rappresenta un'occasione per ridurre le disuguaglianze, anche territoriali;

   rilevato positivamente come le proposte formulate dal Governo costituiscano il frutto, oltre che di un attento lavoro istruttorio, anche di un confronto ampio ed aperto con esperti in materia economica e sociale, nonché con sindacati, associazioni di categoria e rappresentanti della società civile, risultando inoltre in armonia con gli indirizzi formulati a livello nazionale ed europeo;

   valutata favorevolmente la Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18),

DELIBERA DI FORMULARE I SEGUENTI RILIEVI

   a) considerati come obiettivi preminenti del Piano la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza della Pubblica Amministrazione, e rilevata la necessità di digitalizzare il comparto della pubblica sicurezza, si ritiene indispensabile prevedere che l'interoperatività delle banche dati e l'implementazione dei sistemi di sicurezza digitale descritti nel Piano coinvolgano anche le forze dell'ordine, attraverso, in particolare, l'istituzione di una piattaforma digitale di collegamento del Registro Informatico del Ministero della Giustizia con la banca dati SDI del Ministero dell'Interno: tale previsione appare indispensabile per contrastare i fenomeni di infiltrazione criminale nell'economia legale e per semplificare gli adempimenti burocratici di cittadini ed imprese;

   b) nell'ottica dell'innovazione in chiave ecologica della pubblica amministrazione, appare opportuno il potenziamento degli acquisti verdi attraverso il ricorso al cosiddetto «green public procurement (GPP)» e allo strumento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato;

   c) al fine di un efficiente contrasto alla criminalità organizzata, anche di matrice straniera, si ritiene opportuno prevedere un investimento nella realizzazione di una scuola interforze permanente di lingue che, in connessione con le università italiane, ma anche di altri Paesi occidentali, favorisca la formazione di personale di polizia nelle lingue dei gruppi etnici maggiormente rappresentati in Italia e possa rappresentare un centro ufficiale di connessione con altre forze di polizia occidentali, sia in fase di indagine, sia in fase processuale;

   d) si rileva l'opportunità, nell'ottica delle previste riforme volte ad innovare la pubblica amministrazione, di non disperdere l'opportunità dei nuovi modelli organizzativi del lavoro pubblico, con particolare riguardo al lavoro agile e al telelavoro; inoltre, laddove si prevede «l'introduzione di un nuovo modello di lavoro pubblico, Pag. 31anche attraverso strumenti normativi e contrattuali, con valutazione e remunerazione basate sul risultato», si ritiene opportuno prevedere un complessivo intervento di riforma, del comparto dirigenziale e di quello non dirigenziale, che garantisca una piena capacità e responsabilità gestionale in grado di fronteggiare adeguatamente le sfide che attendono il Paese nei prossimi mesi, anche attraverso una maggiore flessibilità nella mobilità intersettoriale, nonché procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi e la valutazione della performance e dei risultati in funzione dei risultati conseguiti, favorendo l'affermazione in tale ambito di una cultura della valutazione intesa in termini più moderni, come sistema premiante e incentivante;

   e) nell'ambito delle misure per il rafforzamento e la valorizzazione del capitale umano previste dal Piano, anche al fine di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa, si rileva la necessità di attuare un programma organico straordinario di assunzioni a tempo determinato di personale altamente qualificato, attraverso procedure concorsuali snelle e veloci, destinato alle Amministrazioni coinvolte e tenendo in considerazione gli squilibri territoriali esistenti, in particolare nelle regioni del Meridione; al medesimo scopo e perseguendo l'obiettivo di attuare le politiche di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del territorio, si rileva l'opportunità di valorizzare e ricomporre le competenze e le professionalità disperse in ambito ambientale e forestale;

   f) nel rilevare con favore come la Proposta di Piano preannunci una decisa azione in favore della parità di genere, considerata quale obiettivo trasversale che permea tutte le missioni in cui si articola il Piano stesso, si rileva l'importanza di superare la disparità salariale, nonché di garantire la parità di accesso ai ruoli apicali in aziende, enti e istituzioni, valutando l'applicazione del gender procurement rispetto alle aziende beneficiarie dei fondi; si segnala altresì l'opportunità di specificare espressamente le principali risorse e i progetti destinati a tale obiettivo, anche al fine di poter svolgere, nelle diverse fasi attuative, una più accurata valutazione (ex ante ed ex post) degli effetti di genere delle politiche e degli investimenti previsti;

   g) sul piano dell'efficiente allocazione delle risorse, considerato che gli enti locali, in particolar modo i comuni, rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i principali destinatari delle politiche di efficientamento e rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate dal Piano, si rileva la necessità di una semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabili per l'assegnazione delle risorse, anche attraverso la previsione di forme dirette di negoziazione con gli enti locali;

   h) nella prospettiva di una maggiore coesione sociale e territoriale, al fine di ridurre il divario tra le differenti aree dell'Italia e nell'ottica di un necessario rilancio del Meridione come leva per la ripresa economica dell'intero Paese, si rileva la necessità di applicare, con eventuali aggiustamenti, il criterio di riparto tra i Paesi previsto per le sovvenzioni dal Dispositivo di ripresa e resilienza (popolazione, PIL pro capite e tasso di disoccupazione) anche all'interno del Paese (tra le regioni e le macro-aree), superando in maniera significativa la quota del 34% di investimenti al Mezzogiorno e non considerando in tale computo le risorse per interventi «in essere», quelle già incluse nei tendenziali di finanza pubblica (ad esempio quelle del Fondo sviluppo e coesione) e quelle del REACT-EU; si rileva inoltre la necessità di garantire il reintegro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione oggetto di anticipazione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rispettando il vincolo territoriale originario e acquisendo il parere preliminare del Parlamento sulla nuova destinazione di tali fondi; al fine di garantire il concreto monitoraggio da parte del Parlamento dell'intervento volto a colmare i divari territoriali, si ritiene necessario esplicitare nel PNRR la quota di risorse aggiuntive destinata al Mezzogiorno, in maniera specifica e distinta da quelle relative agli interventi «in essere» e da quelle già incluse nei tendenziali di finanza pubblica; sul piano delle riforme, si ritiene indispensabile la determinazione dei livelli Pag. 32essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

   i) con riferimento a una sempre maggiore coesione e perequazione sociale delle aree montane e delle aree interne, si rileva la necessità di prevedere un investimento prioritario che porti al completamento della rete nazionale di telecomunicazione in fibra ottica, della digitalizzazione ed innovazione della PA, dello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali del Paese (datacenter e cloud) e interventi per una digitalizzazione inclusiva contro il digital divide: si ritiene quindi essenziale procedere secondo una efficace «Agenda digitale per la montagna» che risponda alle urgenze dei territori, in particolare per collegare in rete tra loro i comuni (elemento decisivo per la collaborazione tra gli Enti, e le Unioni stesse), per telemedicina, teleassistenza, teledidattica e telelavoro, che oggi sono preclusi per mancanza di connettività ed adeguata velocità di connessione;

   l) nella medesima ottica di perequazione sociale e territoriale, si rileva la necessità di destinare adeguate risorse ad interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione di aree periferiche o soggette a degrado e/o alla proliferazione di fenomeni criminali, con attenzione alle zone di frontiera, particolarmente interessate dalla gestione e dall'accoglienza dei flussi migratori, garantendo il recupero, la ristrutturazione e il reperimento, specialmente nelle suddette aree, di edifici adeguati da destinare a sedi istituzionali e alloggi dei corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco ed implementando altresì, nell'ottica della mobilità sostenibile, le risorse e i mezzi delle forze dell'ordine;

   m) si richiama l'opportunità che la V Commissione sottolinei la necessità, in sede di relazione all'Assemblea sul documento in esame, che l'attuazione del vasto processo riformatore delineato nel Piano sia affidato principalmente a leggi delega organiche, caratterizzate sia da termini stringenti e princìpi di delega sufficientemente dettagliati sia da un forte coinvolgimento parlamentare in sede di attuazione, evitando per quanto possibile il ricorso a decreti-legge.

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ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (C. 2915 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente: 01) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) Ministero degli affari esteri, della cooperazione e del commercio internazionali».

  Conseguentemente:

   1) Alla rubrica del Capo II, dopo la parola: concernenti inserire le seguenti: il Ministero degli affari esteri, della cooperazione e del commercio internazionali,

   2) Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Ministero degli affari esteri, della cooperazione e del commercio internazionali)

   1. Il “Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” è ridenominato “Ministero degli affari esteri, della cooperazione e del commercio internazionali”.
   2. Le denominazioni “Ministro degli affari esteri, della cooperazione e del commercio internazionali” e “Ministero degli affari esteri, della cooperazione e del commercio internazionali” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni “Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale” e “Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.
   3. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da “La destinazione” a “commercio con l'estero.” sono soppresse»
1.1. Di Stasio.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: Ministero delle infrastrutture inserire le seguenti: , dei trasporti.

  Conseguentemente:

   1) All'articolo 4 comma 1, capoverso Art. 57-bis, al comma 2, sostituire le parole: delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le seguenti: delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili;

   2) Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.
(Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili)

   1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridenominato: “Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile”.
   2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al Capo IX del Titolo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili”;

   b) all'articolo 41 le parole: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili”;

   c) all'articolo 43 le parole: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili”;

   3. Le denominazioni: “Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità Pag. 34sostenibili” e “Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili” sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” e “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
   3. All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: “delle infrastrutture” inserire le seguenti: “, dei trasporti”».
1.3. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Tartaglione, D'Ettore.

  Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo le parole: delle infrastrutture inserire le seguenti: dei trasporti.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le seguenti: Ministero delle infrastrutture dei trasporti e della mobilità sostenibili.
1.2. Foti, Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: 4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: 16) Ministero del mare;

   b) alla lettera b) sostituire la parola: quindici con la seguente: sedici.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ministero del mare)

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 41, comma 2, le parole: «opere marittime e» sono soppresse;

   b) all'articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: «navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;» sono soppresse;

   c) all'articolo 44, comma 4, le parole: «e dagli uffici opere marittime» sono soppresse;

   d) dopo il capo IX è inserito il seguente:

«Capo IX-bis
Ministero del Mare

Art. 44-bis.
(Istituzione del Ministero del mare e attribuzioni)

   1. È istituito il Ministero del mare.
   2. Al Ministero del Mare sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di protezione del mare – intesa come tutela, difesa vigilanza e controllo dell'ecosistema marino e costiero –, di navigazione marittima, pesca e acquacoltura nonché di valorizzazione e implementazione dell'intero sistema marittimo nazionale.
   3. Al Ministero del Mare sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale – compresa la gestione residui – le funzioni e i compiti esercitati:

   a) dalle divisioni III (Difesa del mare) e IV (Tutela degli ambienti costieri e marini. Supporto alle attività internazionali) della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero della transizione ecologica;

   b) dalla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   c) dalla direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Pag. 35limitatamente alle attività di coordinamento in materia di trasporto marittimo di merci pericolose;

   d) dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero per le politiche agricole e forestali.

Art. 44-ter.
(Aree funzionali)

   1. Il Ministero del Mare svolge, per quanto di competenza, le funzioni e i compiti di competenza statale nelle seguenti aree funzionali:

   a) programmazione, finanziamento, realizzazione, gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle opere marittime di interesse nazionale, ad eccezione di quelle in materia di difesa, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate;

   b) navigazione e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;

   c) gestione integrata delle coste, gestione ambientale e sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle attività in materia di studio, valutazione, monitoraggio, protezione e ripristino della biodiversità in ambienti marini e costieri e ai rischi connessi agli incidenti marittimi e allo sversamento di idrocarburi e materie inquinanti nelle acque del mare;

   d) istituzione, gestione e vigilanza delle aree protette marine, dei parchi marini e delle riserve naturali marine, in concorso con il Ministero della transizione ecologica;

   e) promozione della innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo della c.d. economia del mare, in concorso con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai seguenti settori: filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative, turismo costiero e marittimo (ivi compreso quello crocieristico e diportistico);

   f) promozione, per quanto di competenza, degli interscambi commerciali marittimi con l'estero, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e il rafforzamento del sistema logistico nonché la valorizzazione e l'incentivazione degli insediamenti produttivi e dei progetti di investimento nelle aree portuali e interportuali, in concorso con i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   g) rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo, in concorso con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di: supportare le filiere transfrontaliere della nautica, del turismo sostenibile e innovativo, delle biotecnologie blu e verdi e delle energie rinnovabili blu e verdi, come base per la crescita della competitività e dell'occupazione dell'area di cooperazione; difendere le popolazioni e il patrimonio naturale marittimo dai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dalle attività umane; migliorare la difesa e la valorizzazione in chiave sostenibile del patrimonio naturale e culturale marittimo; sviluppare le reti di connessioni marittime e le modalità di trasporto sostenibile per ridurre l'isolamento delle aree più periferiche, anche insulari, migliorando la qualità dell'ambiente;

   h) recupero dai fondali marini dei beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, in concorso con il Ministero della cultura;

   i) promozione di sport nautici, anche agonistici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

   l) predisposizione della normativa interna di recepimento di trattati e convenzioni internazionali in materia marittima, di sicurezza della navigazione e protezione e valorizzazione dell'ambiente marino e Pag. 36costiero conclusi dall'Italia, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   m) rapporti, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di protezione e valorizzazione del sistema marino e costiero, del trasporto marittimo, nonché di tutela della salute e della sicurezza del lavoro marittimo e portuale.

   2. Il Ministero del Mare elabora e promuove analisi, studi, indagini, campagne e rilevamenti interessanti il settore marittimo e adotta tutte le iniziative idonee alle esigenze e ai problemi ad esso connessi, assicurando la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente marino e costiero e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla rilevanza istituzionale, economica e occupazionale dell'intero sistema marittimo.

Art. 44-quater.
(Capitanerie di porto)

   1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del Ministero del Mare, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di competenza previsti della normativa vigente, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
   2. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del Mare”».

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni dei predetti Ministeri e alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del Mare provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
  4. Il Ministro del Mare presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'attività svolta, sullo stato dell'ambiente marino e costiero e, in generale, dell'intero settore marittimo.
1.4. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: 4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «15-bis) Ministero dello sport»;

   b) alla lettera b) sostituite la parola: quindici con la seguente: sedici.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Ministero dello sport)

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-bis è aggiunto il seguente:

«Capo XII-ter.
Ministero dello sport

Articolo 54-quinquies.
(Ministero dello sport)

   1. È istituito il Ministero dello Sport. Pag. 37
   2. Al Ministero dello sport sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.
   3. Al Ministero dello sport sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale – compresa la gestione residui – le funzioni e i compiti esercitati dal Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

   a) adempimenti giuridici ed amministrativi e istruttoria degli atti in materia di sport; proposta, coordinamento ed attuazione di iniziative relative allo sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; adempimenti in materia di obblighi di pubblicità anche in materia di aggiornamento dei dati relativi agli Enti vigilati dall'Ufficio per lo Sport (Aeroclub d'Italia, Automobile Club d'Italia, Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Istituto per il credito sportivo);

   b) rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi ed altri soggetti del settore; rapporti con enti e istituzioni europei e internazionali in materia di sport (Unione Europea, Consiglio Europeo, Agenzia Mondiale Antidoping); prevenzione del doping e della violenza nello sport; riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive; istruttoria per patrocini a manifestazioni sportive,

   c) vigilanza sul CONI e gli altri enti sportivi controllati, sull'Istituto per il credito sportivo; istruttoria per contributi all'impiantistica sportiva, ivi compresi i musei dello sport, ad eventi sportivi e agli enti del settore; vitalizio “Giulio Onesti”; ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche; supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva (ONIS).

   4. Al Ministero dello sport sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
   5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 4».
1.5. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) sopprimere le lettere a) e b);

    2) alla lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere la lettera b);

    3) alla lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera c), sopprimere le parole: piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici;

    4) sopprimere la lettera e);

   b) sopprimere il comma 4;

   c) sopprimere il comma 6;

Pag. 38

   d) al comma 7, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.16. Foti, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, alinea, sopprimere le parole: e alla valorizzazione.
2.8. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare con le seguenti: autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare.
2.11. Sut, Maraia.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: ricerca e coltivazione di idrocarburi inserire le seguenti: , attuazione dei processi di riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle relative piattaforme e infrastrutture connesse e ripristino in sicurezza dei siti.
2.9. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: agro-energie aggiungere le seguenti: ferma restando la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2.10. Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; gestione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per quanto concerne gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea in materia di veicoli connessi verdi e autonomi, industria a bassa emissione di carbonio e tecnologie e sistemi ad idrogeno.
2.7. Sut, Maraia, Scagliusi, Liuzzi, Scanu, Grippa, Alemanno.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; gestione, monitoraggio e verifica degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive di cui all'articolo 1, comma 1031 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.5. Scagliusi, Sut, Maraia, Liuzzi, Scanu, Grippa, Alemanno.

  Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e per la finanza climatica e sostenibile.
2.13. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso comma 2, lettera h), sopprimere le parole: fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico.
2.4. Maraia, Sut, Scagliusi, Liuzzi, Scanu, Grippa, Alemanno.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Dopo l'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 263-bis.
(Istituzione del registro elettronico nazionale)

   1. Presso il Ministero della transizione ecologica è istituito il registro elettronico Pag. 39nazionale per la raccolta delle informazioni relative al numero e alla tipologia dei controlli effettuati, nonché delle informazioni relative alle matrici ambientali monitorate e raccolte dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale, che hanno comportato l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito della violazione dei precetti ambientali di cui al titolo VI della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 252 e le modalità di impiego di tali somme per le funzioni individuate nel citato decreto, nonché le informazioni relative alle somme pagate in sede amministrative a seguito del procedimento di cui all'articolo 318-quater del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».
2.12. Licatini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: «3-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce altresì al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione degli asset strategici ambientali nazionali nell'ambito delle politiche di transizione ecologica, sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici»;

   b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: «d-ter) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-ter, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione delle risorse naturali e la salvaguardia del territorio e a garantire la transizione ecologica nell'ambito della politica economica nazionale»;

   c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «e dal Ministro della transizione ecologica»;

   d) all'articolo 7, comma 2, le parole: «e industriali dell'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «, industriali e ambientali dell'Italia».
*2.1. Marco Di Maio.
*2.6. Carabetta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «e dal Ministro della transizione ecologica».
**2.2. Marco Di Maio.
**2.3. Centemero, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

(Inammissibile)

ART. 3.

  Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con la seguente: Regolamento;

   b) sostituire e parole: su proposta del con le seguenti: proposto dal.
3.3. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 vigenti alla data del 13 febbraio 2021;

Pag. 40

   b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento economico e di salvaguardare la posizione del personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 1, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad incrementare stabilmente, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse destinate dalla contrattazione collettiva nazionale ad alimentare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica nella misura di euro 483.897,48, al lordo di oneri riflessi ed Irap per l'anno 2021 e di euro 967.794,97 a decorrere dal 2022.
  4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 4-bis, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad incrementare stabilmente, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse destinate ad alimentare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale generale trasferito ai sensi del comma 1, a far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, dal Ministero dello Sviluppo Economico nella misura di euro 35.773,34 al lordo di oneri riflessi ed Irap per il 2021 e di euro 71.546,66, a decorrere dal 2022.
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per complessivi euro 519.670,82 per l'anno 2021 e per complessivi euro 1.039.341,63 a decorrere dall'anno 2022.
3.1. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, quarto periodo, al personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, trasferito ai sensi del comma 1, si applica il trattamento economico previsto nell'amministrazione di destinazione, adeguando al contempo l'indennità di amministrazione in godimento al personale trasferito del Ministero dello sviluppo economico al fine di consentire la perequazione in favore del personale del Ministero della transizione ecologica. Le risorse destinate alla contrattazione decentrata del personale del comparto, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono incrementate in misura proporzionale al numero dei dipendenti presenti nella dotazione organica delle Direzioni del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del comma 1. Restano invariati gli importi degli assegni ad personam in godimento al personale trasferito.
  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per complessivi euro 227.080,09 per l'anno 2021 e per complessivi euro 454.160,17 a decorrere dall'anno 2022.
  4-quater. Gli incrementi delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale del personale dirigente non dirigente derivanti da trasferimenti del MISE per il personale che confluisce nel MITE non soggiacciono ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3.2. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 1, premettere le parole: Ferme restando le competenze del CIPESS.
4.27. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: e la relativa programmazione inserire le seguenti: Pag. 41 , ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.;

   b) al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile;

   c) al comma 5, dopo le parole: Il CITE, inserire le seguenti: , entro il 15 settembre di ogni anno, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine dell'inclusione delle proposte finalizzate alla riduzione dei medesimi sussidi ambientalmente dannosi nella legge di bilancio per l'anno successivo, ovvero in altro utile strumento normativo;

   d) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

  5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7.
  5-ter. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti «Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del Ministro della transizione ecologica».
  5-quater. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica».
4.24. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 1, dopo le parole: e la relativa programmazione inserire le seguenti: , anche alla luce della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e di uniformare i divari esistenti in materia di buon governo del territorio.
4.14. Maraia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo dopo le parole: delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aggiungere le seguenti: per le disabilità e la famiglia,.
4.5. Carnevali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: mobilità sostenibili inserire le seguenti: del turismo,.
*4.10. Marco Di Maio, Moretto.
*4.21. De Carlo, Masi, Sut.
*4.26. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.
*4.37. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: , dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la pubblica amministrazione;

   b) al primo periodo, dopo le parole: gli altri Ministri o loro delegati inserire le seguenti: , nonché il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i Presidenti di Regione o delle province autonome, e, per i rispettivi ambiti Pag. 42 di competenza, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), qualora.
4.13. Elisa Tripodi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: delle politiche sociali aggiungere le seguenti: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute.
4.28. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: delle politiche agricole, alimentari e forestali inserire le seguenti: , della cultura e della salute.
4.3. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: , della cultura.
*4.6. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*4.17. Maraia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della salute.
4.39. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: e forestali inserire le seguenti: , nonché per il sud e la coesione territoriale o suo delegato.
4.38. Grillo, Barbuto, Di Lauro, D'Ippolito, De Lorenzo, Di Sarno, Ficara, Ianaro, Lovecchio, Manzo, Ruocco, Saitta, Scanu, Grippa, Giordano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: e delle politiche agricole, alimentari e forestali inserire le seguenti: e per il Sud e la coesione territoriale.
4.1. Paxia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la parola: approva inserire le seguenti: , sentiti anche il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Sottosegretario per gli Affari europei.
4.12. Elisa Tripodi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
4.40. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e relative infrastrutture per il riciclo.
4.19. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) tutela del mare e delle relative risorse.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Con il medesimo decreto è istituita la cabina di regia per il mare composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri ai quali non spettano compensi, Pag. 43rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate.
4.23. Deiana, Vianello, Maraia, D'Ippolito, Daga, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) riqualificazione, riconversione economica, valorizzazione e risanamento ambientale delle aree industriali in crisi, e dei territori più colpiti dalla transizione energetica attesa la loro dipendenza dai combustibili fossili.
4.36. Labriola, D'Attis, Mazzetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevenzione della produzione di rifiuti e del relativo conferimento in discarica.
4.18. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) governo del territorio e rigenerazione urbana.
4.35. Cortelazzo, Mazzetti, D'Ettore.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) monitoraggio ambientale del territorio.
4.25. Licatini, Maraia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) adattamento ai cambiamenti climatici.
4.4. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) turismo:
4.22. De Carlo, Masi, Sut.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano è altresì trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta.
4.11. Sut.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano contribuisce a definire il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4.20. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano è altresì oggetto di parere e di eventuali proposte di modifica del Consiglio nazionale per l'ambiente previsto all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui al comma 1 si esprime sulle proposte di modifica del Consiglio nazionale per l'ambiente con parere motivato, entro trenta giorni dal ricevimento Pag. 44 del piano, rigettando o accogliendo le medesime proposte di modifica.
4.8. Trano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica il Ministro per la transizione ecologica presenta alle Camere una relazione annuale sulle azioni, misure e fonti di finanziamento adottate. In caso di modifiche rilevanti del piano o comunque connotate da particolare urgenza o gravità o di scelte rilevanti nel coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica Il Ministro rende un'informativa al Parlamento.
4.9. Trano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. Il CITE adotta entro sei mesi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano per la progressiva abolizione, entro, e non oltre il 31 dicembre 2030, dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
4.2. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sostituire le parole: delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi con le seguenti: delibera sulle proposte per la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi e sulla loro sostenibilità economica.
4.34. Cortelazzo, D'Ettore, Mazzetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sostituire le parole: delibera sulla rimodulazione con le seguenti: delibera sulle proposte per la rimodulazione.
4.33. Cortelazzo, Mazzetti, D'Ettore, Labriola.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 6, dopo le parole: lo aggiorna inserire le seguenti: , con cadenza triennale,
4.16. Maraia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita la Segreteria tecnico amministrativa del CITE con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori, nonché per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico amministrativa è composta da funzionari esperti, da pubblici dipendenti con ruolo dirigenziale o da consulenti esperti non strutturati scelti all'esito di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, della geologia, della geomorfologia applicata, della geofisica, della idrogeologia, nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, di contratti pubblici, di architettura, di biologia, di agronomia e di scienze forestali. La Segreteria tecnico amministrativa è diretta da un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante per ciascuno dei ministeri di cui al comma 2 e da soggetti con comprovate abilità manageriali nelle materie di intervento del CITE.
4.15. Maraia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 8, sopprimere le seguenti parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4.29. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.

Pag. 45

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , attraverso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica,.
4.30. Ferro, Zucconi, Albano, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , anche attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
4.31. Ferro, Zucconi, Albano, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE aggiungere le seguenti: , attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
4.32. Ferro, Zucconi, Albano, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Istituzione del Comitato interministeriale per il mare)

  1. Al fine di delineare la strategia nazionale per la protezione dell'ambiente marino e l'uso sostenibile delle risorse dello stesso nonché per il coordinamento della politica della pesca e delle attività produttive che si svolgono in mare con la politica ambientale, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per il mare (CIM).
  2. Il Comitato, composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture, delle mobilità sostenibili e delle politiche agricole, alimentari e forestali e della difesa è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»
4.01. Viviani, Rixi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Istituzione del Comitato interministeriale per il mare)

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per il mare (CIM), con il compito di delineare la strategia nazionale per la protezione dell'ambiente marino e l'uso sostenibile delle sue risorse e di coordinare la politica della pesca e delle attività produttive che si svolgono in mare con la politica ambientale.
  2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.».
4.02. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

(Inammissibile)

Pag. 46

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente

«Art. 4-bis.
(Cabina di regia per gli incentivi fiscali di efficientamento energetico “Superbonus 110 per cento”)

  1. Allo scopo di coordinare, integrare e semplificare le misure di implementazione e di interpretazione legate alla detrazione fiscale al 110 per cento (Superbonus 110 per cento) relativa agli interventi di riqualificazione energetica e miglioramenti antisismici istituita dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituita, presso il Ministero della transizione ecologica, una cabina di regia avente le seguenti funzioni:

   a) razionalizzazione e semplificazione della regolamentazione, modulistica e procedimenti connessi all'accesso ed all'applicazione del Superbonus 110 per cento;

   b) coordinamento ed integrazione delle interpretazioni normative e degli atti attuativi relativi al Superbonus 110 per cento;

   c) emanazione esclusiva delle interpretazioni normative relative al Superbonus 110 per cento;

   d) interlocuzione con enti locali e territoriali, nonché attori privati, in materia di Superbonus 110 per cento, anche ai fini di semplificazione delle modalità applicative della misura.

  2. La cabina di regia è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. I componenti della cabina di regia sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Il mandato dei componenti della cabina di regia è annuale e rinnovabile ed ai suoi componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza ed altri emolumenti, comunque denominati, né rimborsi spese.
  5. La cabina di regia è composta da:

   a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui almeno uno proveniente dalla Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, con funzione di presidente;

   b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

   c) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

   d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   e) tre rappresentanti dell'Agenzia delle entrate;

   f) tre rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

   g) tre rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP).

  6. La cabina di regia, nelle proprie deliberazioni, può avvalersi, ove strettamente necessario, del supporto tecnico delle competenti strutture ministeriali in materia di gestione ed applicazione del Superbonus 110 per cento.
  7. Le amministrazioni facenti parte della cabina di regia condividono tutte le informazioni e pratiche relative al Superbonus 110 per cento, i Ministeri di competenza con apposito decreto, se del caso, garantiscono la comunicazione tra le predette amministrazioni.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
4.03. Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Vinci.

(Inammissibile)

ART. 5.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, le parole: «Entro Pag. 47 dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
  2-ter. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-septies, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) dopo il comma 4-septies, sono aggiunti i seguenti:

  4-octies. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al comma 4-septies. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applica la disciplina relativa alle commissioni esaminatrici di selezione relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2020, n. 225.
  4-novies. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 4-octies, per la prima iscrizione e per l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2020, n. 22, nonché quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei richiedenti.
  4-decies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma 4-novies e le modalità di versamento. Le relative somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
5.8. Del Basso De Caro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro dell'interno, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni Smart Road di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore ed i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada connessi e a guida automatica, la cui composizione e funzionamento sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, Pag. 48 indennità o rimborsi di spese comunque denominati».
5.6. Del Basso De Caro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  «2-bis. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, per l'attuazione degli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
5.4. Gariglio.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti, la convenzione stipulata per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, mantiene la sua efficacia per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 3577/92 con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.».
5.7. Del Basso De Caro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale» sono inserite le seguenti: «, di cui 7 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
5.3. Gariglio.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021».
5.2. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

Pag. 49

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
*5.1. Bruno Bossio.
*5.9. Mazzetti, D'Ettore.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al numero 7) dell'allegato A alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: «Portoscuso-Portovesme» sono inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax».
5.5. Marino.

(Inammissibile)

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: Ministero della cultura ovunque ricorrono, inserire le seguenti: e del paesaggio;

   b) al comma 2, lettera b) dopo le parole: della cultura aggiungere le seguenti: e del paesaggio.
6.3. Carbonaro, Vacca, Bella, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Valente.

  Al comma 2, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso «Art. 54-ter», dopo le parole: politiche turistiche nazionali inserire le seguenti: di promozione sostenibile e responsabile del Sistema Italia, in raccordo con i diversi Ministeri ed enti competenti;

   b) al capoverso «Art. 54-quater», comma 1, dopo le parole: pari a 4 aggiungere le seguenti: , uno dei quali, ad esclusione del segretario generale, con funzioni specifiche in materia di elaborazione e attuazione di iniziative e misure di sostegno per il turismo sostenibile e responsabile.
6.2. Masi, Orrico, Scanu, Di Lauro, Faro, Manzo.

  Al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-ter», dopo le parole: cooperazione internazionale inserire le seguenti: e nei limiti delle competenze attribuite alla potestà legislativa delle regioni
6.1. Corda, Forciniti, Maniero, Trano, Colletti, Sapia, Cabras, Giuliodori, Pella.

  Sopprimere il comma 4.
6.5. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura è rideterminato in 50 unità complessive. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono apportate le modifiche necessarie per l'adeguamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 alle disposizioni della presente legge.
6.6. Prisco, Zucconi, Donzelli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati.
6.4. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione della Direzione generale Musica presso il Ministero della cultura)

   1. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, tra gli uffici dirigenziali Pag. 50 generali centrali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è istituita la direzione generale «Musica».
   2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della direzione generale di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro della cultura che deve essere tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
   3. Le funzioni svolte dalla direzione generale di cui al comma 1 riguardano gli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività musicali e i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle attività musicali.
   4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le modifiche necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge.
6.01. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Donzelli, Vinci.

(Inammissibile)

ART. 7.

  All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: 16 fino alla fine del periodo, con le seguenti: 17, incluse due posizioni presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

   b) al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: sessanta unità, ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto di cui al comma 10 e le parole: euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: euro 3.227.000 per l'anno 2021 e di euro 3.870.000 annui a decorrere dall'anno 2022;

   c) al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità con le seguenti: 136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unità.

  Conseguentemente:

   a) la Tabella A allegata al decreto è modificata di conseguenza;

   b) ai relativi oneri, pari a 1.560.000 euro per l'anno 2021 e 1.870.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.1. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Centemero.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: promozione delle politiche competitive;

   b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per il settore turismo; coordinamento, in raccordo con le Regioni e con l'Istituto Nazionale di Statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turismo.
*7.3. Marco Di Maio, Moretto.
*7.9. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.
*7.13. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.
*7.7. De Carlo, Masi, Sut.

Pag. 51

  Al comma 4, lettera c), dopo le parole: promozione turistica inserire le seguenti: anche attraverso lo sviluppo di sistemi integrati in cui le eccellenze italiane della moda, del design, dell'agroalimentare siano al centro dell'offerta turistica del nostro Paese ed in grado di sviluppare un flusso turistico che non sia soltanto di massa ma anche di qualità;.
7.12. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.

  Al comma 16, sostituire le parole: di euro 290.000 con le seguenti: di euro 600.000.

  Conseguentemente, all'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: pari a 9.218.199 euro con le seguenti: pari a 9.528.199 euro;

   b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a 3.646.449 euro con le seguenti: quanto a 3.956.449 euro.
7.2. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Centemero.

  Al comma 17, dopo le parole: Ministro del turismo, inserire le seguenti: anche attraverso l'attribuzione di un ruolo di coordinamento finalizzato al potenziamento della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero e all'interno del territorio,.
7.11. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.

  Al comma 17 dopo le parole: un adeguato coinvolgimento inserire le seguenti: delle associazioni di categoria delle imprese turistiche,
7.8. De Carlo, Masi, Sut.

  Al comma 17, dopo le parole: adeguato coinvolgimento inserire le seguenti: delle imprese turistico ricettive,.
*7.10. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.
*7.14. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.

  Al comma 17, sostituire le parole: delle Regioni e delle autonomie con le seguenti: delle Regioni, delle autonomie territoriali e delle rappresentanze delle imprese turistico-ricettive.
7.4. Marco Di Maio, Moretto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per garantire i servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche)

  1. All'articolo 58, comma 5-sexies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2 maggio 2021».
7.01. Ciampi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sulla funzionalità del Consiglio superiore di pubblica istruzione)

  1. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 dicembre 2021» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni.».
7.02. Ciampi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini.

(Inammissibile)

Pag. 52

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente Capo:

Capo III-bis
Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti concernenti il Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Nei limiti della vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è incrementato di 30 unità.
  2. Per garantire la funzionalità del Ministero dell'università e della ricerca, anche in relazione alle accresciute esigenze di cui al comma 1, la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  3. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 non sono soggette ad esecuzione forzata, con espresso esonero per le tesorerie dall'obbligo di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla citata legge n. 338 del 2000 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7.03. Aprea, Saccani Jotti, D'Ettore.

(Inammissibile)

ART. 8.

  Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della sovranità digitale.
8.13. Mollicone, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al fascicolo sanitario elettronico, alla piattaforma informativa nazionale inerente alle vaccinazioni contro il COVID-19, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, all'Anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, alla Rete nazionale dei registri dei tumori, di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, e ad ogni altra piattaforma nazionale sanitaria esistente o da progettare.
8.11. Provenza.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) alla digitalizzazione delle procedure elettorali;

  Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: finanze inserire le seguenti: dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale
8.5. Brescia.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) alla digitalizzazione delle procedure elettorali;
8.4. Brescia.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) a piattaforme nazionali esistenti, o da progettare, che riguardino competenze anche trasversali tra diversi Ministeri;

   c-ter) allo sviluppo delle piattaforme open data delle pubbliche amministrazioni al fine di migliorare la trasparenza dell'operato delle politiche pubbliche e nella previsione di fornire ai ricercatori e ai cittadini le basi per l'elaborazione e la Pag. 53comprensione di processi decisionali data-driven.
8.7. De Carlo.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) alla tutela della sovranità digitale
8.14. Mollicone, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dello sviluppo economico inserire le seguenti: per le disabilità e la famiglia
8.2. Carnevali.

  Al comma 3, dopo le parole: sviluppo economico inserire le seguenti: , del lavoro e delle politiche sociali
8.10. Invidia.

  Al comma 3, sostituire le parole: e della salute con le seguenti: , della salute e per il Sud e la coesione territoriale
8.8. De Carlo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il sud e la coesione territoriale
8.1. Paxia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da due rappresentanti designati delle Commissioni parlamentari competenti in materia di innovazione tecnologica, scienza e ricerca, telecomunicazioni, fra i propri componenti, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.
8.15. Mollicone, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: Il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un suo delegato è membro permanente del CITD. Quando si trattano materie che interessano la competenza comunale e provinciale possono essere invitati a partecipare il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI)
8.3. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 4, dopo la parola: (ANCI) inserire le seguenti: , il presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni italiani (ANPCI)
8.12. Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'adeguato supporto delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonché delle attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), all'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, le parole: «per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19» sono soppresse;

   b) al comma 1, le parole: «Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di provvedere»;

   c) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
8.6. Alaimo.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.2. Sportiello.

Pag. 54

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, dopo le parole: «Palermo e Cagliari» sono aggiunte le parole: «e una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei piccoli comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».
9.1. Corda, Forciniti, Maniero, Trano, Colletti, Sapia, Cabras, Giuliodori, Pella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

   1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: “31 marzo”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
9.01. Viscomi, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

   1. All'articolo 1 comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: La Commissione è formata da undici componenti sono sostituite dalle seguenti: La Commissione è formata da dodici componenti;

   b) dopo le parole: Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie sono aggiunte le seguenti: uno designato dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale».
9.02. D'Ettore, Paolo Russo.

(Inammissibile)

ART. 10.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo sostituire le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: del Presidente della Repubblica;

   b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e sentito il Consiglio di Stato;

   c) sopprimere il secondo periodo.
10.3. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.
*10.1. Ceccanti.
*10.2. Parisse.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Misure urgenti per la ricostruzione nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del mese di aprile 2009)

   1. Al fine di favorire la massima celerità nello svolgimento delle procedure Pag. 55connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati, che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, relativi agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui al precedente periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
   2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sezione speciale dell'Anagrafe degli esecutori, prevista dall'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, come introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017 n. 172, è soppressa e gli operatori economici già iscritti confluiscono nella predetta Anagrafe, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati. Il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, come introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, è abrogato».
10.01. Pezzopane.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, e degli Uffici Speciali della ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

   1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi di cui al medesimo articolo e in prosecuzione del conseguimento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e di quelle di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si provvede, per l'anno 2021, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   2. Per le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge provvede all'assegnazione nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, a carico a carico del fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge.».
10.02. Morgoni.

(Inammissibile)

ART. 11.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 6, e di cui all'articolo Pag. 564-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, sono assegnate direttamente al Comune di Genova per la realizzazione delle necessarie opere di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio.
11.1. Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

(Inammissibile)