CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 dicembre 2020
500.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 102

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto n. 206).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto Governo n. 206);

   rilevato che:

    l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 definisce i «controlli ufficiali» e le «altre attività ufficiali» delle autorità competenti, finalizzati a verificare il rispetto, da parte degli operatori interessati, della legislazione emanata dall'Unione o dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

    l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2017/625 attribuisce agli Stati membri la designazione delle autorità competenti, a cui conferire «la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali»;

    l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto individua nel Ministero della salute, nelle Regioni, nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, le autorità competenti per i settori: alimenti e sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione; mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione; salute animale; sottoprodotti e derivati di origine animale; benessere degli animali; prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo di pesticidi;

    l'articolo 2, comma 7, dello schema di decreto individua il Ministero della difesa quale autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture militari, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali, nelle materie di cui al relativo comma 1;

    tra le strutture militari presenti sul territorio dello Stato rientrano anche quelle nella disponibilità del Corpo della Guardia di finanza, Forza di polizia a ordinamento militare;

    l'articolo 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, prevede che il servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza provvede all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ed estende a tale servizio sanitario l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), concernenti la Sanità militare;

    l'articolo 182, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) stabilisce che la Sanità militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonché della sanità pubblica veterinaria, Pag. 103 compatibilmente con le particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare;

    considerato che alla luce del combinato disposto dei richiamati articoli 64, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 69 del 2001 e 182, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, il servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza già assolve autonomamente, nell'ambito delle strutture nella disponibilità del medesimo Corpo, le attività di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo e che pertanto appare opportuno confermare che, all'interno delle strutture militari nella disponibilità della Guardia di finanza, l'autorità competente sia individuata nel Servizio sanitario del medesimo Corpo;

    valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/625,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 7, dello schema di decreto prevedendo che il Ministero della difesa sia l'Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotti nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attività dei relativi contingenti impiegati nelle missioni internazionali, e che restano ferme le competenze e le attribuzioni del Servizio sanitario della Guardia di finanza, come stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle strutture nella disponibilità del medesimo Corpo.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto n. 211).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e per la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto del Governo 211), adottato ai sensi e secondo gli specifici principi e criteri di delega di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante;

   preso atto che, in attuazione del medesimo articolo della legge di delegazione europea 2018 sono stati predisposti dal Governo anche gli schemi di decreto legislativo n. 208, recante norme in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive, legislativo n. 209, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, e n. 212, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

   rilevato che lo schema di decreto in esame costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione di prodotti sementieri, come risultato dell'accorpamento dei tre testi della normativa vigente, che vengono contestualmente abrogati, le cui disposizioni sono state adeguate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale, così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

   considerata la disciplina relativa ai controlli e alle certificazioni dei prodotti sementieri, nonché le disposizioni in materia di imballaggi, tracciabilità, identificazione di produttore e importatore, conservazione in purezza;

   valutato, in particolare, l'articolo 17, che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAAF) la Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati, demandando a un decreto ministeriale il compito di stabilire le norme applicative delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate;

   ritenuto che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, recando la piena applicazione dei due regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625,

  esprime, per i profili di competenza,

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto n. 208).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante (Atto del Governo n. 208), adottato ai sensi e secondo gli specifici principi e criteri di delega di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), per la parte relativa alle norme in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive;

   preso atto che, in attuazione del medesimo articolo della legge di delegazione europea 2018 sono stati predisposti dal Governo anche gli schemi di decreto legislativo n. 209, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, n. 211, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, e n. 212, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

   considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo – frutto dell'accorpamento di tutte le norme vigenti in materia, contenute principalmente nei decreti legislativi n. 124 del 2010 e n. 124 del 2011, oltre che in numerosi decreti ministeriali, che vengono tutti contestualmente abrogati – costituisce il nuovo quadro normativo nazionale in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante ortive e loro portinnesti, con esclusione delle sementi, e che esso disciplina l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria;

   osservato che lo schema di decreto in esame provvede altresì a razionalizzare la normativa sulla produzione e sui controlli in materia di qualità dei prodotti, tenendo conto della necessità di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva, al fine di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione di fruttiferi e ortive, di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

   valutato che lo schema di decreto, nel suo complesso, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione dei due regolamenti (UE) 2016/2013 e (UE) 2017/625,

  esprime, per i profili di competenza,

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto n. 209).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto del Governo n. 209), adottato ai sensi e secondo gli specifici principi e criteri di delega di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante, per la protezione dagli organismi nocivi;

   preso atto che, in attuazione del medesimo articolo della legge di delegazione europea 2018 sono stati predisposti dal Governo anche gli schemi di decreto legislativo n. 208, recante norme in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive, n. 211, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, e n. 212, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

   considerati i contenuti dello schema, volti a costituire il nuovo quadro normativo nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi, sostituendo e abrogando il vigente decreto legislativo n. 214 del 2005, di attuazione alla direttiva 2002/89/UE, in linea con il nuovo regime fitosanitario europeo definito dai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

   preso atto che lo schema di decreto legislativo in titolo definisce una nuova organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e provvede alla definizione dell'autorità unica e delle autorità competenti in materia, nonché alla disciplina la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante e delle attività di sorveglianza, inclusa l'elaborazione di un Piano d'emergenza in caso di presenza di un organismo nocivo sul territorio nazionale e di un Programma nazionale di indagine per verificare la presenza di organismi nocivi rilevanti per l'Unione europea;

   valutato che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, recando la piena applicazione dei due regolamenti (UE) 2016/2013 e (UE) 2017/625 e ritenuto che esso possa consentire di evitare in futuro il ripetersi di possibili contenziosi in ambito fitosanitario, quale quello aperto nei confronti dell'Italia con riferimento alla Xylella fastidiosa (di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2174), in merito al quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato, con la sentenza del 5 settembre 2019 nella causa C-443/18, l'inadempienza della Repubblica italiana agli obblighi concernenti le misure di prevenzione e protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali,

  esprime, per i profili di competenza,

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto n. 212).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (Atto del Governo n. 212), adottato ai sensi e secondo gli specifici principi e criteri di delega di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante;

   preso atto che, in attuazione del medesimo articolo della legge di delegazione europea 2018 sono stati predisposti dal Governo anche gli schemi di decreto legislativo n. 208, recante norme in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive, n. 209, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, e n. 211, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri;

   considerato che lo schema di decreto in titolo provvede ad accorpare tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite in un unico testo che si compone di 39 articoli, suddivisi in 6 capi, e di 11 allegati;

   valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime, per i profili di competenza,

PARERE FAVOREVOLE.