CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 dicembre 2020
484.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica (C. 1973 Fragomeli).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Super ammortamento per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)

  1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è inserito il seguente: «Art. 1-bis. – (Super ammortamento per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni).1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che acquistano veicoli di categoria N fino ad un costo massimo di 60.000 euro, IVA esclusa, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento. Per l'acquisto di veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km il costo di acquisizione è, invece, maggiorato del 10 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti eccedente il limite di 60.000 euro, IVA esclusa».
1. 1. Chiazzese, Sut, Giarrizzo, Vianello, Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-quater, alla rubrica, sostituire la parola: autoveicoli con la seguente: veicoli.
1. 2. Lacarra, Buratti, Sani.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-quater, comma 1, dopo la parola: contribuenti, aggiungere le seguenti: , con ISEE inferiore a euro 45.000.
1. 3. Topo, Buratti, Sani.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-quater, comma 1, sopprimere le parole: di potenza inferiore o uguale a 150 kW.
1. 4. Cancelleri, Chiazzese.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-quater, comma 1, sostituire le parole: 45.000 euro, IVA compresa con le seguenti: 50.000 euro, IVA compresa.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, dopo le parole: delle spese sostenute inserire le seguenti: fino ad un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto avente diritto alla detrazione può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal venditore del veicolo nuovo di fabbrica di cui al comma 1 e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il venditore del veicolo ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, Pag. 34ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
1. 5. Cancelleri, Chiazzese, Sut, Giarrizzo, Vianello.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-quater, comma 2, dopo le parole: delle spese sostenute inserire le seguenti: fino ad un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto avente diritto alla detrazione può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal venditore del veicolo nuovo di fabbrica di cui al comma 1 e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il venditore del veicolo ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
1. 6. Cancelleri.

  Al comma 1 capoverso Art. 16-quater, dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta alle regioni, ai comuni ed alle aziende di trasporto pubblico locale, nonché ad operatori privati del settore dei trasporti per le spese documentate sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 per l'acquisto in Italia di minibus ed autobus nuovi di fabbrica, alimentati esclusivamente ad energia elettrica e destinati al rinnovo del parco mezzi. Tale detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è, altresì, cumulabile con altri benefìci concessi ai sensi della normativa vigente.
1. 7. Maraia.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-quater, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , ovvero ne perda il possesso in seguito a furto o rapina.
1. 8. Cancelleri, Chiazzese.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

  1. I soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

   a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al prezzo del veicolo, anticipato dai concessionari e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1. 01. Sani, Lacarra, Topo.

ART. 2

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Incentivi fiscali per la realizzazione di reti infrastrutturali in luoghi privati e aperti al Pag. 35pubblico a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Ai soggetti titolari di partita IVA è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in luoghi privati con potenza non inferiore a 7 kW e in luoghi aperti al pubblico con potenza non inferiore a 20 kW, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale e per la connessione alla rete. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro.
   3-ter. I soggetti di cui al comma 3-bis possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».
2. 1. Chiazzese, Sut, Giarrizzo, Vianello, Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: nei luoghi privati aperti a terzi aggiungere le seguenti: anche su suolo pubblico, in conformità a leggi e regolamenti relativi alla disciplina sull'uso del suolo pubblico.
2. 6. Cancelleri, Chiazzese.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a 20 kW con le seguenti: non inferiore a 12 kW.
2. 7. Ungaro.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli eventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per le infrastrutture di ricarica fino a 20 kW di potenza e nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per le infrastrutture di ricarica con potenza uguale o superiore a 50 kW, su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro.
2. 5. Cancelleri, Chiazzese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al medesimo articolo 16-ter, comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono soppresse.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Incentivi per la realizzazione di reti infrastrutturali a servizio dei veicoli alimentati a energia elettrica.
2. 4. Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al medesimo articolo 16-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.000 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Incentivi per la realizzazione di reti infrastrutturali a servizio dei veicoli alimentati a energia elettrica.
2. 2. Ungaro.

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  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

   «r-bis) le infrastrutture di ricarica e lo stallo per la sosta dei veicoli elettrici».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Incentivi per la realizzazione di reti infrastrutturali a servizio dei veicoli alimentati a energia elettrica.
2. 3. Ungaro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Cabina di Regia delle Infrastrutture per la Mobilità Elettrica – CRIME)

  1. Al fine di assicurare un'adeguata dotazione e una distribuzione uniforme sul territorio nazionale delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Cabina di Regia delle Infrastrutture per la Mobilità Elettrica, di seguito denominata CRIME.
  2. La CRIME, a cui partecipa un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e un rappresentante della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha il compito di rilevare la localizzazione e l'effettiva attivazione sul territorio nazionale delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica esistenti e da realizzare sulla base dei titoli edilizi rilasciati. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la CRIME si avvale delle risorse umane e tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e può richiedere la collaborazione delle amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli edilizi. Il supporto logistico, organizzativo ed informatico è svolto da un'apposita segreteria istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 01. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regole per la realizzazione di infrastrutture di ricarica in aree ed edifici pubblici e privati)

  1. Al comma 7 dell'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'installazione, la realizzazione e l'utilizzo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici realizzate all'interno di aree ed edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica e su strade private non aperte all'uso pubblico sono regolati da provvedimenti amministrativi dei comuni, emanati nel rispetto di un Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto entro il 31 marzo 2021, in modo da assicurare regole uniformi su tutto il territorio nazionale e procedure ed adempimenti amministrativi rapidi e semplificati per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici di cui al comma 2, lettere a) e b)».
2. 02. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ulteriori misure per favorire la mobilità elettrica)

  1. Al fine di favorire la diffusione dei veicoli elettrici, le pertinenze delle abitazioni principali connesse in bassa tensione, anche se provviste di un autonomo contratto di fornitura per altri usi e che abbiano installato un sistema di ricarica conforme alle specifiche tecniche disposte da Pag. 37ARERA, anche tramite il CEI possono accedere alle medesime condizioni contrattuali previste per l'abitazione principale.
  2. Per i punti di ricarica misurabili separatamente, installati in un'area condominiale ad uso comune ed intestati al condominio medesimo, l'ARERA definisce le componenti tariffarie applicabili, parametrandole a quelle previste per l'abitazione principale dei singoli condòmini.
2. 03. Chiazzese, Sut, Giarrizzo, Martinciglio, Vianello, Cancelleri.