CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2020
479.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 221

ALLEGATO

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.
1. 1. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Sopprimere gli articoli da 1 a 7.
*1. 8. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Sopprimere gli articoli da 1 a 7.
*1. 12. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimerlo.
1. 13. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Collegio commissariale ad acta e supporto alla struttura commissariale)

  1. Il Collegio commissariale ad acta nominato ai sensi dell'articolo 1-bis attua gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e assicura l'attuazione delle misure di cui al presente capo.
  2. La regione Calabria mette a disposizione del Collegio commissariale il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo a disposizione dalla regione Calabria è costituito da 25 unità di personale dotato di adeguata esperienza professionale, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale. In caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il necessario supporto, il Collegio commissariale ad acta ne dà comunicazione al Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante inadempienza il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando il Collegio commissariale ad acta ad assumere gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari.
  3. Il Collegio commissariale ad acta si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, Pag. 222 valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

  Conseguentemente:

   a) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Procedure di selezione e nomina del Collegio commissariale)

  1. Il Collegio commissariale è composto da 3 commissari straordinari in possesso di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa.
  2. I componenti del Collegio commissariale sono nominati dal Governo sulla base di una rosa di sette nomi;

   a) un candidato proposto dalle sezioni provinciali calabresi dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;

   b) un candidato proposto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Calabria;

   c) un candidato proposto dall'Ordine degli Avvocati della Calabria;

   d) un candidato proposto dal Rettore dell'Azienda ospedaliera universitaria «Mater Domini»;

   e) un candidato proposto dal Rettore dell'Università degli studi di Catanzaro «Magna Graecia»;

   f) un candidato proposto dal Rettore dell'Università degli studi della Calabria (Unical);

   g) un candidato proposto dal Rettore dell'Università degli studi di Reggio Calabria «Mediterranea».

   b) sostituire le parole: Commissario ad acta con le seguenti: Collegio commissariale ad acta ovunque esse ricorrano nell'articolato;

   c) all'articolo 3, sopprimere il comma 3;

   d) sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Collegio commissariale, sentita la regione Calabria, entro sessanta giorni dalla nomina del Collegio commissariale, disciplina la gestione delle aziende sanitarie interessate da provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.;

   e) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: il Commissario ad acta con le seguenti: Pag. 223 il Collegio commissariale e i Commissari straordinari di cui all'articolo 2 di cui al presente decreto e sopprimere le parole: e del programma operativo COVID previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

   f) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 12 mesi;

    2) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Allo scadere dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio dei ministri nomina con proprio decreto il presidente della regione Calabria commissario unico ad acta per l'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
1. 26. Pedrazzini, Gagliardi.

  Sopprimere il comma 1.
1. 14. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, dopo le parole: nominato dal Governo aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 25-septies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: è affiancato da uno o più sub commissari in possesso di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa., con le seguenti: è affiancato da tre sub commissari in possesso delle medesime qualifiche previste per il commissario ad acta ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
1. 5. De Filippo, Noja.

  Al comma 1, dopo le parole: Commissario ad acta nominato dal Governo aggiungere le seguenti: d'intesa con la regione Calabria,.
1. 2. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, dopo le parole: nominato dal Governo attua aggiungere le seguenti: di concerto con la regione Calabria.
1. 9. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

  Al comma 1, sostituire le parole: della regione Calabria con le seguenti: delle regioni Calabria e Molise.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: La regione Calabria mette con le seguenti: Le regioni Calabria e Molise mettono e, al secondo periodo, sostituire le parole: dalla regione Calabria con le seguenti: dalle regioni Calabria e Molise;

   b) al Capo I, sostituire le parole: della regione Calabria con le seguenti: delle regioni Calabria e Molise;

   c) all'articolo 3, sostituire le parole: della regione Calabria, ovunque esse ricorrano, con le seguenti: delle regioni Calabria e Molise;

   d) all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: nella regione Calabria con le seguenti: nelle regioni Calabria e Molise;

   e) all'articolo 6, alla rubrica, sostituire le parole: della regione Calabria con le seguenti: delle regioni Calabria e Molise;

   f) all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: della regione Calabria con le seguenti: delle regioni Calabria e Molise.
1. 7. Occhionero, De Filippo.

(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario ad acta Pag. 224compete altresì la predisposizione di una Relazione dell'attività commissariale, da presentare a inizio attività e dopo dodici mesi dalla sua nomina, e contenente tra l'altro la puntuale ricognizione del deficit patrimoniale del servizio sanitario regionale.
1. 10. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In considerazione dei ritardi accumulati nel corso delle precedenti gestioni commissariali, in deroga alle norme e alle procedure vigenti per la predisposizione e per l'approvazione dei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e di conseguimento di un'adeguata copertura dei bisogni sanitari, entro quindici giorni dalla data di nomina del Commissario ad acta, il Ministro della salute convoca una conferenza straordinaria per l'affiancamento della regione Calabria, alla quale partecipano i componenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA, il Commissario ad acta, il Direttore del Dipartimento tutela della salute della regione Calabria e il Direttore generale dell'AGENAS. La conferenza provvede a predisporre e ad approvare un documento integrato di indirizzo programmatico nel quale sono definiti parametri, criteri e linee guida per la redazione di un documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata riguardante, in maniera congiunta:

   a) il programma operativo per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario per gli anni 2020-2022;

   b) il programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comprensivo dei piani e programmi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   c) il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

  1-ter. Il Ministero della salute trasmette il documento integrato di indirizzo di cui al comma 1-bis al Commissario ad acta il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, provvede a redigere e ad adottare il documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui al medesimo comma 1-bis.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole: Entro 60 giorni dalla nomina ai sensi del comma 1 con le seguenti: Entro 45 giorni dalla ricezione del documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter;

   b) all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: programma operativo 2019-2021 con le seguenti: documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter;

   c) all'articolo 3, sopprimere il comma 2;

   d) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole da: del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 fino alla fine del comma, con le seguenti: documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter;

   e) all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'erogazione della prima quota annuale di 60 milioni di euro si provvede a seguito dell'approvazione del documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, da parte della seduta congiunta del Comitato permanente Pag. 225 per l'erogazione dei LEA e del Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. All'erogazione della seconda e della terza quota annuale di 60 milioni di euro, si provvede a seguito di valutazione favorevole espressa dai medesimi Comitato e Tavolo in seduta congiunta, da esprimersi in coerenza con la più complessiva valutazione concernente l'assegnazione delle quote di maggior finanziamento accantonate per la regione Calabria.
1. 3. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione della particolare situazione sanitaria della regione Calabria, caratterizzata da una grave carenza nella dotazione organica delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, sia dirigenziale che del comparto, acuita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con conseguente compromissione dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per l'intera durata dell'emergenza sanitaria, sono sospese, nel territorio della regione Calabria, tutte le norme vigenti che vincolano l'assunzione di personale sanitario rispetto al fabbisogno delle aziende del Servizio sanitario regionale. In deroga al Piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Calabria, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica il Commissario ad acta redige e rende esecutivo il piano di fabbisogno del personale in modo da garantire il rispetto delle norme sui turni e i riposi obbligatori di cui alla legge 30 ottobre 2014, n. 161.
1. 17. Sapia, D'Ippolito, Forciniti, Nesci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché per far fronte alla carenza di organico del personale sanitario del Servizio sanitario regionale, il Commissario ad acta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga ai vincoli di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, di cui all'articolo 1, commi 174, 176, 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone un piano straordinario per consentire le assunzioni del personale medico, infermieristico e tecnico-professionale, da effettuarsi in via prioritaria, tramite scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti.
1. 18. Mammì.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il Ministero della salute mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Il contingente minimo di personale messo a disposizione è costituito da 100 unità di personale dotato di adeguata esperienza professionale e proveniente dai ruoli del medesimo Ministero, che sostiene i costi diretti e indiretti derivanti dall'impiego del personale presso la struttura del Commissario.
1. 15. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

   b) al secondo periodo, sopprimere le parole da: appartenente ai ruoli regionali fino alla fine del periodo;

   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, agli oneri derivanti dal presente comma, necessari per la messa a disposizione del Commissario ad acta di personale, uffici e mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, si provvede, nel limite Pag. 226 di 150 mila euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero della salute.
1. 4. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Tiramani.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: individuati e messi a disposizione previa intesa con il Commissario ad acta.
1. 24. Melicchio.

  Sopprimere il comma 3.
1. 16. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: si avvale con le seguenti: si può avvalere.
1. 22. Misiti.

  Al comma 4, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto periodo con i seguenti: A tal fine e per garantire lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in particolare, anche per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono prorogati sino al 31 dicembre 2022. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 2.176.628 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.502.770 ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1. 21. D'Arrando.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: anche con la seguente: prioritariamente.
1. 6. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto della unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrate e di spesa, il Commissario ad acta è tenuto a redigere, entro 120 giorni dalla nomina, una relazione di inizio attività finalizzata a verificare lo stato di esigibilità dei LEA, la rendicontazione finanziaria e patrimoniale, nonché ad accertare la misura dell'indebitamento ereditato. Tale relazione dovrà essere confrontata annualmente con i risultati ottenuti dalla attività commissariale, allo scopo di valutare la congruità e la correttezza della esecuzione degli adempimenti programmati.
  4-ter. A seguito della elezione del nuovo presidente della regione, il Commissario ad acta deve proporre, d'intesa con il medesimo, una eventuale revisione o attualizzazione dell'allora vigente Accordo Stato/Regioni, funzionale ad ottimizzare il Piano di rientro della regione Calabria rispetto a quello firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Pag. 227presidente p.t. della Regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010.
1. 11. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di superare la grave emergenza di natura prestazionale della regione Calabria, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, il Ministero della salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del Servizio sanitario regionale, autorizza il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari ad adottare un piano assunzionale straordinario che, in deroga al piano di rientro, consenta di procedere all'assunzione straordinaria di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo anzitutto ricorso agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, che costituisce tetto di spesa.
  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 20. Nesci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di superare la grave emergenza di natura prestazionale della regione Calabria, anche in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministero della salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del Servizio sanitario regionale, autorizza il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari ad adottare un piano assunzionale straordinario che consenta di procedere all'assunzione straordinaria di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo anzitutto ricorso agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, che costituisce tetto di spesa.
1. 19. Nesci, Dieni, D'Ippolito, Misiti, Parentela, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Il commissario ad acta per finalità di ricognizione, riconoscimento e certificazione del debito, può avvalersi di consulenze di gruppi o società terze con comprovata esperienza.
  4-ter. Per l'attuazione del comma precedente, si interviene mediante l'utilizzo dei fondi di assistenza tecnica di cui al fondo sociale europeo 2014-2020.
1. 23. Misiti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, stante il perdurare dell'epidemia di COVID-19, le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono indire, fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza e nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale, apposite procedure concorsuali per la disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza finalizzate all'assunzione a tempo determinato di medici, anche non in possesso di alcun diploma di specializzazione, che, alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, Pag. 228negli ultimi dieci anni, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero abbiano svolto un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale.
  2. L'indizione delle procedure concorsuali di cui al comma 1 è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

   a) indisponibilità oggettiva di risorse umane all'interno delle medesime aziende, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

   b) assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

   c) rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all'assunzione;

   d) indizione infruttuosa, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.

  3. In esito alle procedure concorsuali di cui al comma 1, il personale medico privo di diploma di specializzazione è ammesso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto della programmazione nazionale, alla scuola di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza o, se non disponibile, presso un'altra scuola di specializzazione, equipollente o affine alla disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, per le quali l'azienda sanitaria di inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne, con oneri a carico della regione o provincia autonoma di pertinenza. L'attività di tirocinio, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui compete in ogni caso la formazione teorica, è interamente svolta presso l'azienda sanitaria d'inquadramento.
  4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale medico assunto ai sensi del comma 1 è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non può avere durata superiore a quella del corso di formazione specialistica di cui al comma 3 e può essere prorogato una sola volta per ulteriori 12 mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria e al relativo trattamento economico sono applicate le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale vigente. Il mancato ingresso entro un anno dalla stipula del contratto a tempo determinato nel percorso di formazione specialistica di cui al comma 3 comporta la risoluzione automatica del contratto stipulato in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 1.
  5. Al fine di supplire alla carenza di medici specialisti nel Servizio sanitario nazionale, le aziende del SSN, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, possono, altresì, procedere fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, all'assunzione di medici in formazione specialistica nell'ultimo anno di scuola, con contratto a tempo determinato, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con funzioni adeguate al livello di competenze e autonomia raggiunte secondo la valutazione del direttore sanitario, sentiti il dirigente responsabile della pertinente struttura dell'azienda sanitaria e il medico preposto alla formazione o il tutore, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 3 e di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il medico assunto ai sensi del presente comma, per la durata Pag. 229del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria ed ha diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari. Nel suddetto periodo, il medico non ha diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999.
1. 01. Mammì.

(Inammissibile)

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 28. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel rispetto dei criteri di nomina dei Commissari straordinari di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, viene nominato un Commissario straordinario per ogni ente sanitario che ha avuto una valutazione negativa conseguente al non raggiungimento degli obiettivi.
2. 26. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nomina un Commissario straordinario fino alla fine del periodo, con le seguenti: nomina un Commissario straordinario per ogni ente del servizio sanitario regionale ovvero per più enti del servizio sanitario regionale di cui sia prevista la fusione.
2. 1. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , o anche per più enti,.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche cumulativamente nei casi di cui al comma 1.
2. 18. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che abbiano avuto una valutazione negativa conseguente al non raggiungimento degli obiettivi.
2. 17. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 29. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In mancanza d'intesa con la regione entro il termine perentorio di dieci giorni, alla scelta dei commissari straordinari si provvede, su proposta congiunta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. La delibera è assunta dando conto delle motivazioni che eventualmente non consentano di recepire le osservazioni che la regione ha opposto nel denegare l'intesa. In conformità alla delibera assunta dal Consiglio dei ministri, il Commissario ad acta provvede alla nomina del commissario straordinario.
2. 2. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto.

Pag. 230

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: perentorio di dieci giorni, aggiungere le seguenti: , previa comunicazione delle motivazioni che non hanno consentito di recepire le osservazioni della regione relativamente,.
2. 16. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, Bagnasco, D'Ettore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Commissario ad acta, entro trenta giorni dall'insediamento, provvede, unitamente ai compiti già assegnati ai sensi della disciplina vigente, alla redazione di un Piano di riordino della rete territoriale e della rete ospedaliera, previa intesa con la regione Calabria e, per quanto di competenza, con il rettore in relazione alle aziende ospedaliere universitarie, il quale sarà sottoposto alla approvazione del Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il commissario provvede, inoltre, a redigere un piano della riorganizzazione delle amministrazioni delle strutture sanitarie.
2. 37. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito, con le seguenti: nell'ambito e sopprimere le parole: anche in quiescenza.
2. 38. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: nell'ambito e sostituire le parole: , anche in quiescenza con le seguenti: , salvo elenchi già definiti dalla regione nel rispetto delle leggi vigenti.
2. 3. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: nell'ambito.
*2. 19. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: nell'ambito.
*2. 30. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: prioritariamente nell'ambito.
2. 7. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in quiescenza.
*2. 4. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in quiescenza.
*2. 31. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che non abbiano ricoperto incarichi politici o non abbiano già avuto responsabilità gestionali nel sistema sanitario calabrese.
2. 27. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche cumulativamente nei casi di cui al comma 1.
2. 32. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fino alla fine del comma.
2. 33. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Pag. 231

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: i Commissari straordinari aggiungere le seguenti: di concerto con il Commissario ad acta;

   b) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. In caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte dei commissari straordinari nel termine previsto, gli stessi, sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni.
2. 6. De Filippo, Noja.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: è definito aggiungere le seguenti: , al raggiungimento degli obiettivi.
2. 22. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: compenso aggiuntivo aggiungere le seguenti: al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Commissario ad acta.
2. 8. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo potrà essere erogato al Commissario straordinario a condizione che, all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria, si sia ottenuta la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici.
2. 5. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il compenso aggiuntivo di cui al precedente periodo si intende unico e complessivo per la durata dell'incarico.
2. 20. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al precedente periodo, è subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 6.
2. 21. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente articolo, può essere erogata al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la riduzione della migrazione sanitaria passiva e l'aumento del numero delle prestazioni sanitarie nella regione.
2. 23. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 60 giorni con le seguenti: 90 giorni.
2. 12. Bruno Bossio, Viscomi, Carnevali, Siani, Pini.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: bilanci aziendali aggiungere le seguenti: relativi agli esercizi già conclusi.
2. 13. Bruno Bossio, Viscomi, Carnevali, Siani, Pini.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui al presente comma è di 90 giorni qualora si tratti di Pag. 232enti che non hanno approvato il bilancio negli ultimi due esercizi.
2. 24. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: degli atti aziendali aggiungere le seguenti: o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi.
2. 14. Bruno Bossio, Viscomi, Carnevali, Siani, Pini.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata adozione degli atti aziendali costituisce danno erariale.
2. 34. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ne informa le competenti Commissioni parlamentari.
2. 35. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: degli atti aggiungere le seguenti: e dei bilanci.
2. 9. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

  Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: atti aziendali di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi.
2. 15. Bruno Bossio, Viscomi, Carnevali, Siani, Pini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e a loro non viene riconosciuto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.
2. 25. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 36. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il Commissario ad acta ha il potere di verificare e revocare le nomine dei vertici amministrativi e sanitari.
2. 39. Misiti.

  Al comma 8, sostituire la parola: sei con la seguente: tre e sostituire le parole: che può con le seguenti: e le parti sociali, che possono.
2. 40. Nesci, Sportiello.

  Al comma 8, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
2. 10. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

  Al comma 8, dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 502, aggiungere le seguenti: e le organizzazioni sindacali e sostituire la parola: può con la seguente: possono.
2. 11. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Del monitoraggio del disavanzo rispondono personalmente i direttori generali commissari e i direttori amministrativi i quali al momento della presa dell'incarico devono prestare una fideiussione di euro 200.000 bancaria o assicurativa.
2. 41. Misiti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Commissione consultiva permanente per il contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19)

  1. Per la durata dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto- Pag. 233legge 25 marzo 2020, n. 18, è istituita presso la regione Calabria la Commissione consultiva permanente per il contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La Commissione, è composta da:

   a) il Commissario ad acta di cui all'articolo 1 del presente decreto;

   b) i due subcommissari di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto;

   c) i Commissari straordinari di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché i commissari straordinari delle Aziende sanitarie provinciali;

   d) i sindaci dei Comuni nonché i commissari nominati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione può istituire comitati speciali, nonché avvalersi della consulenza di esperti nei settori di interesse. Ai componenti della Commissione e dei comitati, nonché ai soggetti invitati a partecipare ai lavori della medesima, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
  3. Ai sensi del comma precedente, in seno alla Commissione è istituito il Comitato dei sindaci dei comuni della Calabria, di cui fanno altresì parte di diritto i componenti nominati dalla conferenza dei sindaci presso le Aziende sanitarie provinciali della regione di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Salvo comprovati ed indifferibili motivi d'urgenza, su tutti gli atti di alta amministrazione il Commissario ad acta è tenuto a richiedere al Comitato pareri motivati, obbligatori e non vincolanti, che devono essere trasmessi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Il Comitato formula altresì proposte inerenti alla predisposizione dei piani programmatici regionali sanitari, e monitora l'attività del Commissario ad acta trasmettendo annualmente al Governo una relazione sull'attività del Commissario medesimo. Ai fini del corretto svolgimento delle funzioni di cui al periodo precedente, tra i componenti viene eletto un coordinatore, la cui Azienda sanitaria provinciale di riferimento costituisce sede del Comitato medesimo.
  4. La Commissione, che si riunisce con cadenza bimensile, ha il compito di:

   a) definire le priorità operative che informano l'attività del Commissario ad acta di cui all'articolo 1 del presente decreto;

   b) valutare le attività messe in atto a livello regionale al fine di contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19;

   c) programmare le azioni necessarie ad implementare le strategie di contrasto e prevenzione alla diffusione della pandemia da Covid-19, nonché predisporre i piani integrati di intervento territoriale che si rendono necessari al fine di far fronte all'acuirsi della curva dei contagi nei singoli territori o nelle singole strutture socio-sanitarie.

  5. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità operative relative all'organizzazione e al funzionamento della Commissione.
  6. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 01. De Filippo, Noja.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Accertamento della situazione finanziaria degli enti del Servizio sanitario regionale)

  1. Ai fini della ricognizione e dell'accertamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2020 dagli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, il Comandante Pag. 234regionale della Calabria del Corpo della Guardia di finanza è nominato Commissario straordinario.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario definisce, d'intesa con il Ministero dell'economica e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il set informativo da acquisire per la ricognizione dei debiti degli enti di cui al comma 1. Il Commissario straordinario predispone, nello stesso termine ed anche avvalendosi di SOGEI S.p.A., una piattaforma digitale dedicata all'acquisizione dei dati da parte dei creditori.
  3. I titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili relativi a prestazioni rese, a qualunque titolo, nei confronti degli enti del Servizio sanitario regionale calabrese e maturati alla data del 31 dicembre 2020 trasmettono, entro il termine di 120 giorni dall'insediamento del Commissario di cui al precedente comma, il proprio titolo ai fini della ricognizione della massa debitoria degli enti di cui al comma 1.
  4. Il Commissario straordinario verifica, avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la validità dei titoli trasmessi. Entro il 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario redige lo stato passivo dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale.
  5. Lo stato passivo dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale è trasmesso dal Commissario straordinario, nel termine di 60 giorni dalla adozione, al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, unitamente ad una proposta di ristrutturazione dei debiti, la quale è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
  6. Il decreto di approvazione è trasmesso al tribunale di Catanzaro il quale pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, con liberazione di essi dai debiti residui nei confronti dei creditori ed è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni degli Enti del servizio sanitario della regione Calabria e della Regione Calabria medesima. Contro tale provvedimento può essere proposto ricorso alla Corte di Cassazione per motivi di legittimità.
  7. All'attuazione del piano di ristrutturazione il Commissario straordinario procede, ove occorra, tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità. Il Commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 6.
2. 02. Ferro, Bellucci, Gemmato.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 6. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: provvede in via esclusiva all'espletamento con le seguenti: verifica l'espletamento e sopprimere le parole: o di centrali di committenza delle regioni limitrofe.
3. 2. De Filippo, Noja.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , previa convenzione.
3. 8. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o di centrali di committenza delle regioni limitrofe.
3. 7. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , o di centrali di committenza delle regioni limitrofe con le seguenti: o, in caso Pag. 235di comprovate esigenze di pubblico interesse, dandone adeguata motivazione, da centrali di committenza di altre regioni.
3. 1. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 2, dopo le parole: trenta giorni, aggiungere le seguenti: sentite le Conferenze dei sindaci competenti per territorio di cui all'articolo 2, comma 8,.
3. 4. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

  Al comma 2, dopo le parole: decreto-legge n. 18 del 2020 aggiungere le seguenti: , inclusivo di ogni forma di assistenza domiciliare integrata, anche avvalendosi di collaborazioni esterne mediante acquisizione di servizi accreditati,.
3. 13. Trizzino.

  Al comma 2, sostituire le parole: nel medesimo termine con le seguenti: nel termine massimo di sessanta giorni.
3. 3. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

  Al comma 2, dopo le parole: di adeguamento tecnologico della rete di emergenza aggiungere le seguenti: con l'istituzione di una centrale operativa regionale per l'emergenza e per la gestione dei relativi posti letto.
3. 12. Misiti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: sono attuati dal Commissario straordinario fino alla fine del comma con le seguenti: sono attuati dal Presidente della regione il quale si avvale di un Comitato operativo costituito dal Prefetto di Catanzaro, dal Comandante Esercito Militare Calabria e dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Sicilia e Calabria, o loro delegati, con compiti gestionali, amministrativi ed esecutivi. Il Commissario straordinario propone ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti e anche la riqualificazione delle opere oggetto degli Accordi di programma, al fine di adeguare gli investimenti alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica, integrazione o riqualificazione delle opere, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse. Il Commissario si avvale dei poteri, delle prerogative e delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
3. 10. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , anche avvalendosi allo scopo di INVITALIA S.p.A.
3. 9. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente.
  3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 5. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Pag. 236

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di definire i centri di emergenza-urgenza con elenco di competenze, entità e gravità della patologia, collegati con rete regionale e non localistica, entro e non oltre trenta giorni all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero della difesa, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, determina le linee generali, i criteri e la determinazione di partecipazione ai ristori del nuovo servizio di Elisoccorso regionale, abilitato anche al volo notturno, attraverso un protocollo d'intesa con la base degli elitrasportati dell'Esercito Italiano del 2° Reggimento Aviazione dell'Esercito «Sirio» di Lamezia Terme.
3. 11. Misiti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa sanitaria di cui al comma 1, tra gli interventi di programmazione al Piano triennale di edilizia straordinaria, sono altresì previste iniziative volte alla rimodulazione delle strutture pubbliche socio-sanitarie anche in rapporto ai costi sostenuti per i fitti degli stessi locali.
3. 14. Trizzino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

3-bis.
(Ulteriori interventi straordinari)

  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente decreto, il Commissario ad acta, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un censimento dell'intero personale delle aziende ospedaliere e provinciali, e relativa valutazione dei reparti, indicandone produttività ed efficientamento ed eventualmente determinandone l'accorpamento delle strutture inidonee a garantire un efficiente servizio.
  2. Ancor prima di avvalersi di strumenti di acquisto e di servizi di fornitura di cui all'articolo 3, il Commissario ad acta, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un censimento e relativa valutazione, degli strumenti e macchinari presenti, funzionanti, dismessi o mai messi in funzione e del patrimonio immobiliare e della loro rispondenza ai requisiti tecnico-strutturali nonché una ricognizione sulle spese di fitto per immobili adibiti a strutture sanitarie.
3. 03. Misiti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)

   1. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni che non siano sottoposte a commissariamento e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, nonché negli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo.».
3. 02. Testamento.

(Inammissibile)

Pag. 237

ART. 4.

  Al comma 2, dopo le parole: di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o gestione aziendale aggiungere le seguenti: appartenente al ruolo dirigenziale di medico capo della Polizia di Stato.
4. 1. De Filippo, Noja.

  Al comma 2, dopo le parole: nominato dal Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: in posizione di comando o di distacco,.
4. 5. Misiti.

  Al comma 2, dopo le parole: d'intesa con il Ministro della salute, aggiungere le seguenti: su proposta del Commissario ad acta perfezionata, ove possibile, d'intesa con la regione,.
4. 3. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

  Al comma 2, dopo le parole: con il Ministro della salute aggiungere le seguenti: e il Ministro della giustizia.
4. 7. Misiti.

  Al comma 3, dopo le parole: di esperti nel settore pubblico sanitario, aggiungere le seguenti: con la costituzione di un team esecutivo, nel limite massimo di cinque unità,.
4. 8. Misiti.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di mancata adozione, nei tempi stabiliti, dell'atto aziendale o dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte della Commissione straordinaria, questo è assunto dal Commissario ad acta.
4. 2. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire l'esigibilità dei LEA nella regione Calabria, anche in deroga alla normativa vigente, la regione è autorizzata ad avviare procedure straordinarie, legittimate dalla attuale situazione di crisi pandemica, volte all'assunzione a tempo indeterminato del necessario personale medico e sanitario, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle diverse regioni, e ricollocabile, finita l'attuale emergenza pandemica, laddove necessario, all'interno del territorio nazionale. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nel limite di 200 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 4. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del Corpo della Guardia di finanza aggiungere le seguenti: e della collaborazione dell'Agenzia delle entrate.
5. 1. Misiti.

ART. 6.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla sottoscrizione aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 9. D'Arrando.

Pag. 238

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Tra le priorità individuate nel programma operativo di cui al comma 2, sono ricompresi gli interventi e le azioni riguardanti le assunzioni e la gestione del personale, a cui va destinato dal 10 al 30 per cento del contributo di solidarietà per ciascuno dei tre anni di erogazione.
6. 2. Bruno Bossio, Viscomi, Carnevali, Siani, Pini.

  Al comma 4, sostituire le parole da: Per la realizzazione fino a: è autorizzata con le seguenti: Per la definizione e messa in opera di una infrastruttura che consenta un monitoraggio qualitativo e quantitativo dei parametri economico finanziari e delle attività assistenziali e che permetta alla regione e alle aziende sanitarie di provvedere in proprio all'analisi dei dati e alla evidenziazione precoce di eventuali necessità di intervento e correzione di disfunzioni e anomalie, nonché per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato regionale, è autorizzata.
6. 1. Lazzarini, De Martini, Boldi, Foscolo, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 4, dopo le parole: la spesa di 15 milioni di euro aggiungere le seguenti: per consentire la necessaria ricognizione del fabbisogno epidemiologico, aggravato anche a seguito dell'emergenza Covid, nonché.
6. 3. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

  Al comma 4, sostituire le parole: a valere sulla quota di riserva per interventi urgenti della delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 con le seguenti: mediante utilizzo della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019.
6. 10. Sportiello.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì stanziati ulteriori 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, finalizzati alla riattivazione di presìdi sanitari e ospedali di montagna della regione Calabria inattivi o fortemente sottoutilizzati, al fine di riconvertirli per la gestione dell'emergenza Covid.
6. 4. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra le finalità dell'Accordo di programma di cui al periodo precedente, deve essere prevista la creazione di una infrastruttura che consenta un monitoraggio qualitativo e quantitativo dei parametri economico finanziari e delle attività assistenziali.
6. 5. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra le finalità dell'Accordo di programma di cui al periodo precedente, deve essere inclusa quella di mettere la regione e le aziende sanitarie in condizione di provvedere in proprio all'analisi dei dati e alla evidenziazione precoce di eventuali necessità di intervento e correzione di disfunzioni e anomalie.
6. 6. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di rinvenire le competenze necessarie, il Commissario ad acta individua le professionalità specifiche all'interno dell'organico regionale ovvero fra gli esercenti le libere professioni, attraverso apposite procedure selettive, al fine di consentire la maggiore partecipazione.
6. 7. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Pag. 239

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo apposito con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di incrementare, all'interno della regione Calabria, gli standard quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera prevista per le strutture ubicate in zone disagiate di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015 garantendone anche l'assunzione delle necessarie figure professionali.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
6. 05. Viscomi, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di consentire il riequilibrio territoriale e colmare le disuguaglianze in ambito sanitario, a partire dal 2021 l'accesso delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è individuato anche in base a criteri di ripartizione delle risorse che consentano il riequilibrio territoriale attraverso l'applicazione di un indice di deprivazione così come definito in Conferenza Stato regioni.
6. 06. Viscomi, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)

  1. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, si estende l'attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata – di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – a tutti i farmaci dotati di AIC, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC), mantenendo in essere il tracciato record già esistente utilizzando l'infrastruttura del progetto Tessera Sanitaria di cui al citato articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003.
  2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
  3. L'accesso ai dati è garantito al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'AIFA, all'ISTAT, all'ISS, all'Agenas, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità del 18 giugno 1999.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dal presente articolo, i cui oneri di acquisizione e trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
*6. 01. Mandelli, Versace, Bond, Bagnasco.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)

  1. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire Pag. 240l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, si estende l'attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata – di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – a tutti i farmaci dotati di AIC, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC), mantenendo in essere il tracciato record già esistente utilizzando l'infrastruttura del progetto Tessera Sanitaria di cui al citato articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003.
  2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
  3. L'accesso ai dati è garantito al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'AIFA, all'ISTAT, all'ISS, all'Agenas, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità del 18 giugno 1999.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dal presente articolo, i cui oneri di acquisizione e trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
*6. 013. Trizzino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)

  1. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, si estende l'attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata – di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – a tutti i farmaci dotati di AIC, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC), mantenendo in essere il tracciato record già esistente utilizzando l'infrastruttura del progetto Tessera Sanitaria di cui al citato articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003.
  2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
  3. L'accesso ai dati è garantito al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'AIFA, all'ISTAT, all'ISS, all'Agenas, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità del 18 giugno 1999.
6. 07. De Filippo, Noja.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per la somministrazione di vaccini, test sierologici e test antigenici rapidi nelle farmacie)

  1. Per l'intera durata dello stato di emergenza connesso alla diffusione del virus Sars-Cov-2, in deroga alle disposizioni, nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario nazionale è consentita la somministrazione di vaccini, test sierologici e test antigenici rapidi, anche in regime di SSN, nell'ambito di campagne vaccinali e di screening programmate dalle autorità sanitarie nazionali e regionali. Pag. 241
  2. La somministrazione nelle farmacie dei vaccini e dei test di cui al comma 1, può essere effettuata dai farmacisti che vi operano previa specifica abilitazione, da conseguire attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione ECM programmati nell'ambito delle campagne vaccinali e di screening.
  3. Il Ministro della salute, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle farmacie pubbliche e private e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con propria ordinanza individua l'elenco dei vaccini e dei test sierologici e test antigenici rapidi che possono essere somministrati in farmacia e definisce i requisiti per garantire adeguati standard di sicurezza per la somministrazione dei vaccini in farmacia, tenendo conto dell'esigenza di consentire il più ampio accesso a tale servizio da parte dei cittadini.
  4. Per l'esecuzione delle attività di somministrazione in regime di SSN, la remunerazione da riconoscere alle farmacie è definita attraverso l'integrazione degli accordi stipulati a livello regionale per la distribuzione per conto dei medicinali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 347 del 2001, come convertito nella legge n. 405 del 2001.
*6. 08. De Filippo, Noja.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per la somministrazione di vaccini, test sierologici e test antigenici rapidi nelle farmacie)

  1. Per l'intera durata dello stato di emergenza connesso alla diffusione del virus Sars-Cov-2, in deroga alle disposizioni, nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario nazionale è consentita la somministrazione di vaccini, test sierologici e test antigenici rapidi, anche in regime di SSN, nell'ambito di campagne vaccinali e di screening programmate dalle autorità sanitarie nazionali e regionali.
  2. La somministrazione nelle farmacie dei vaccini e dei test di cui al comma 1, può essere effettuata dai farmacisti che vi operano previa specifica abilitazione, da conseguire attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione ECM programmati nell'ambito delle campagne vaccinali e di screening.
  3. Il Ministro della salute, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle farmacie pubbliche e private e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con propria ordinanza individua l'elenco dei vaccini e dei test sierologici e test antigenici rapidi che possono essere somministrati in farmacia e definisce i requisiti per garantire adeguati standard di sicurezza per la somministrazione dei vaccini in farmacia, tenendo conto dell'esigenza di consentire il più ampio accesso a tale servizio da parte dei cittadini.
  4. Per l'esecuzione delle attività di somministrazione in regime di SSN, la remunerazione da riconoscere alle farmacie è definita attraverso l'integrazione degli accordi stipulati a livello regionale per la distribuzione per conto dei medicinali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 347 del 2001, come convertito nella legge n. 405 del 2001.
*6. 010. Trizzino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per la somministrazione di vaccini, test sierologici e test antigenici rapidi nelle farmacie)

  1. Per l'intera durata dello stato di emergenza connesso alla diffusione del virus Sars-CoV-2, in deroga alle disposizioni, nelle farmacie pubbliche e private convenzionate Pag. 242con il Servizio sanitario nazionale è consentita la somministrazione di vaccini, test sierologici e test antigenici rapidi, anche in regime di SSN, nell'ambito di campagne vaccinali e di screening programmate dalle autorità sanitarie nazionali e regionali.
  2. La somministrazione nelle farmacie dei vaccini e dei test di cui al comma 1, può essere effettuata dai farmacisti che vi operano previa specifica abilitazione, definita con decreto del Ministro della salute.
  3. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle farmacie pubbliche e private e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con propria ordinanza individua l'elenco dei vaccini e dei test sierologici e test antigenici rapidi che possono essere somministrati in farmacia e definisce i requisiti per garantire adeguati standard di sicurezza per la somministrazione dei vaccini in farmacia, tenendo conto dell'esigenza di consentire il più ampio accesso a tale servizio da parte dei cittadini.
  4. Per l'esecuzione delle attività di somministrazione in regime di SSN, la remunerazione da riconoscere alle farmacie è definita attraverso l'integrazione degli accordi stipulati a livello regionale per la distribuzione per conto dei medicinali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 347 del 2001, come convertito nella legge n. 405 del 2001.
6. 02. Mandelli, Versace, Novelli, Bagnasco.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'effettuazione di test diagnostici con prelievo capillare presso le farmacie)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 2009, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   e-bis) l'effettuazione presso le farmacie, da parte di un farmacista, di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare;.
6. 03. Mandelli, Mugnai, Versace, Bagnasco.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, comma 2, lettera d), dopo le parole: «, defibrillatori semiautomatici», sono aggiunte le seguenti: «e dispositivi per il prelievo ematico capillare a scopo diagnostico».
6. 04. Mandelli, Novelli, Bond, Bagnasco.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sono autorizzate, per il tramite del farmacista, ad effettuare test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue mediante l'utilizzo di dispositivi per il prelievo ematico capillare a scopo diagnostico.
   Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente disposizione».
6. 012. Gemmato.

(Inammissibile)

Pag. 243

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

   1. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 31 gennaio 2021, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2021 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
6. 014. Paolo Russo, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, è realizzato un centro Covid nel presidio ospedaliero «Villa Bianca» dell'Azienda ospedaliero universitaria Mater Domini di Catanzaro.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. 016. Ferro, Bellucci, Gemmato.

ART. 7.

  Sopprimere il comma 1.
7. 7. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: periodo di 24 mesi, con le seguenti: periodo non superiore a 24 mesi.
7. 3. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 6 mesi e aggiungere, in fine, le seguenti parole: prorogabili in seguito a verifica degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministro della salute, esaminata la relazione periodica e comunque in ogni momento, può revocare la nomina del Commissario ad acta per grave e ingiustificato ritardo nell'attuazione degli obiettivi indicati all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, e di uno o più commissari straordinari per la mancata adozione degli atti aziendali nei casi e nei termini di cui all'articolo 2, comma 5.
7. 2. De Filippo, Noja.

  Al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 6 mesi.
7. 11. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 12 mesi.
*7. 1. Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 12 mesi.
*7. 10. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le Pag. 244seguenti: nonché al presidente della regione.
7. 4. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

  Al comma 2, dopo le parole: al Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e alle competenti Commissioni parlamentari.
7. 8. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, sostituire le parole: può aggiornare il mandato con le seguenti: aggiorna, sentito il presidente della regione, il mandato.
7. 5. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

  Sopprimere il comma 4.
7. 9. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al primo rinnovo degli organi elettivi di cui all'articolo 8, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e lo stesso presidente della regione Calabria, aggiorna, attualizzandone il contenuto e gli obiettivi anche riferiti alla durata, il mandato commissariale.
7. 6. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente Capo:

Capo I-bis
DELLE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE MOLISE

Art. 7-bis.
(Commissario ad acta)

  1. Al fine di assicurare, nella regione Molise, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) secondo gli standard delle prestazioni a livello nazionale e garantire il fondamentale diritto alla salute, è nominato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, un Commissario ad acta che opera con i poteri conferiti dalle disposizioni del presente capo.
  2. Il Commissario di cui al comma 1 attua gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della regione Molise, svolge, ove delegato, i compiti di cui al l'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e assicura l'attuazione delle misure di cui al presente capo.
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, e per assicurare la tempestiva ed efficace prosecuzione del piano di rientro, sono attribuite al Commissario ad acta le attività di gestione tecnico-amministrativa di rilevanza regionale, le funzioni di programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale finalizzate alla tempestiva adozione e attuazione del Programma Operativo 2019-2021 e del menzionato piano di rientro dai disavanzi sanitari. Il Commissario esercita tutti i poteri di gestione necessari per conseguire l'obiettivo del riequilibrio finanziario economico e contabile del Servizio sanitario regionale.
  4. Il Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è affiancato da un sub commissario di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza, rispettivamente, in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa. Pag. 245
  5. Il Commissario ad acta, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale di una struttura amministrativa di supporto composta da 3 unità di personale, di cui 1 unità con qualifica dirigenziale, 1 unità con qualifica non dirigenziale di collaboratore amministrativo, tecnico-professionale e sanitario di categoria D e 1 unità con qualifica di assistente amministrativo di categoria C, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero di distacco obbligatorio, dalla regione Molise, da enti regionali e da enti del Servizio sanitario regionale, dotati di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire e individuati previo interpello.
  6. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo.
  7. La regione Molise mette a disposizione del Commissario ad acta e del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi compiti, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In caso di ritardo o di inerzia della regione, il Commissario ad acta individua con proprio decreto le risorse umane e strumentali necessarie all'attuazione delle misure di cui al presente capo. In ogni caso il Commissario si avvale direttamente del supporto del Dirigente generale e dei dirigenti degli uffici della Direzione generale della salute della regione Molise cui può impartire ordini e direttive necessari all'attuazione del programma operativo vigente, del piano di rientro e di ogni ulteriore intervento previsto dal presente capo.
  8. Il Commissario ad acta invia al Ministro della salute, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo, anche con riferimento all'attività svolta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2.

Art. 7-ter.
(Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria della regione Molise)

  1. Il Commissario ad acta di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla nomina, previa intesa con la regione, nomina il Commissario straordinario per l'Azienda sanitaria della regione Molise (ASREM). In mancanza d'intesa con la regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni.
  2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.
  3. L'ente del Servizio sanitario della regione corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario.
  4. Il Commissario ad acta verifica periodicamente e comunque ogni quattro mesi l'operato del Commissario straordinario in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi operativi vigenti. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. I Commissari straordinari decadono automaticamente dall'incarico in caso di Pag. 246mancata adozione degli atti aziendali di cui al comma 4 nei termini ivi previsti.
  5. Il Commissario straordinario verifica, periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.
  6. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni sei mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, che può formulare al riguardo proposte non vincolanti.

Art. 7-quater.
(Supporto e collaborazione al Commissario ad acta)

  1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta può avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella regione e del programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art. 7-quinquies.
(Cause di decadenza del Commissario ad acta)

  1. Costituiscono cause di decadenza dall'incarico del Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 1:

   a) il grave e ingiustificato ritardo nell'attuazione degli obiettivi di risanamento indicati negli atti di programmazione di cui al presente capo;

   b) la mancata adozione del programma operativo Covid previsto dall'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché del Piano straordinario di edilizia sanitaria nei termini di cui all'articolo 3, comma 2;

   c) la mancata adozione degli atti aziendali nei casi e nei termini di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 7-sexies.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano sino all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Molise e comunque non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prorogabili di ulteriori 12 mesi con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute.
7. 01. Federico, Testamento.

(Inammissibile)

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 2. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Pag. 247

  Al comma 1, sostituire le parole: non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo con le seguenti: il 14 febbraio 2021.
8. 1. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi con le seguenti: non prima di sessanta giorni e non oltre i novanta giorni successivi.
8. 3. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nel caso in cui sia possibile l'adozione di misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni elettorali.
8. 4. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nel caso in cui il quadro epidemiologico subisca evoluzioni tali da consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni elettorali.
8. 5. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle regioni il cui andamento del rischio epidemiologico sia critico.
8. 6. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente alle regioni in cui il quadro epidemiologico non consenta lo svolgimento in sicurezza delle operazioni elettorali.
8. 7. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni a favore degli enti locali)

  1. Le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientrati nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, strutturalmente deficitarie ovvero in dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 244 e 246, o in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere immediatamente all'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, per i fini di cui ai commi 495 e 497 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali ai sensi degli articoli 155 e 243, commi 1 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. 01. De Filippo, Noja.

(Inammissibile)