CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2020
468.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 37

ALLEGATO

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abbinate).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminato il testo unificato adottato dalla XII Commissione Affari sociali come testo base nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 e abbinate, recanti norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   osservato che il decreto ministeriale del 2000 richiamato all'articolo 12, commi 5 e 6, risulta abrogato e che appare quindi opportuno fare riferimento al nuovo regolamento di disciplina degli aiuti alla ricerca di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, che, tuttavia, non prevede finanziamenti di dettaglio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 6, comma 3, appare opportuno prevedere il coinvolgimento anche del Ministro dell'istruzione nella definizione del regolamento che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, deve prevedere misure per garantire il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado; al medesimo comma 4 appare opportuno sostituire le parole da «assicurando che il piano terapeutico sia effettuato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale della scuola appositamente formato, degli operatori delle reti territoriali di assistenza ed eventualmente dei familiari o del caregiver della persona affetta da una malattia rara» con le seguenti: «assicurando, nel rispetto delle funzioni e delle competenze del personale scolastico, che il piano terapeutico sia effettuato anche in ambiente scolastico, dagli operatori delle reti territoriali di assistenza ed eventualmente con il supporto dei familiari o del caregiver della persona affetta da una malattia rara, con il supporto del personale della scuola se appositamente formato»;

   b) all'articolo 12, commi 5 e 6, appare opportuno sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

  «5. Le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono accedere agli incentivi stabiliti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 luglio 2016, n. 593 (“Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX ‘Misure per la ricerca scientifica e tecnologica’ del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”). Le domande di finanziamento sono presentate e valutate in conformità a specifiche norme regolamentari, in coerenza con il citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, con il quale sono disciplinate anche ulteriori agevolazioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».