CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 settembre 2020
444.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (Atto del Governo 186);

  considerato che:
   esso è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), che contempla nell'allegato A la direttiva (UE) 2018/958, al cui recepimento è volto lo schema di decreto in esame;
   la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, evitando restrizioni sproporzionate all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio;
   il «test di proporzionalità» deve essere posto in essere sia per nuove norme in via di introduzione sia per modifiche della normativa esistente e la sua portata è «proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione», al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, evitando restrizioni sproporzionate all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio;
    l'intervento europeo, resosi necessario a causa della tutela non soddisfacente offerta in particolare dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, richiede agli Stati membri di garantire obiettività e indipendenza nel procedimento di valutazione della proporzionalità, escludendo quindi eventuali influenze da parte dei portatori di interesse, che la direttiva impone comunque di consultare nel processo di adozione delle disposizioni;
   risultano aperte tre procedure di infrazione a carico dell'Italia per quanto riguarda il recepimento della citata direttiva 2005/36/CE, nelle quali si contesta all'Italia, tra l'altro, di continuare a richiedere ai titolari delle specifiche professioni regolamentate dell'agente immobiliare e dell'avvocato requisiti sia sproporzionati che discriminatori (in violazione dell'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE come sostituito dalla direttiva 2013/55/UE) nonché lesivi della libertà di stabilimento ex articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE;

  rilevato che:
    lo schema di decreto legislativo è volto a disciplinare lo svolgimento della valutazione di proporzionalità da effettuarsi in vista dell'adozione di nuove norme legislative, regolamentari o amministrative generali nonché di disposizioni di modifica delle norme esistenti, che limitino l'accesso alle professioni regolamentate, il loro esercizio o l'accesso a una modalità di esercizio delle stesse, compreso Pag. 62l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo;
   in particolare lo schema disciplina le fasi della valutazione dei nuovi provvedimenti, prevedendo che i soggetti regolatori devono operare una valutazione della proporzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione dell'atto normativo o in sede di istruttoria dell'atto amministrativo generale, compilando il questionario riportato nella tabella di cui all'Allegato I del provvedimento, da trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della verifica dell'adeguatezza e della completezza della valutazione di proporzionalità svolta dalle amministrazioni proponenti, specificando, al comma 4 dell'articolo 3, che devono essere analogamente trasmessi – per la valutazione di proporzionalità – all'Autorità garante della concorrenza le nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti adottate dalle Regioni ordinarie o dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 206 del 2007 limitatamente alle professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti);
   preso atto del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella riunione del 10 settembre scorso;
   condivisa pienamente la proposta di emendamento formulata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, volta a sopprimere il comma 4 dell'articolo 3 al fine di eliminare la differenziazione tra soggetti regolatori e di escludere dall'applicazione dell'adottando decreto legislativo le decisioni riguardanti le domande di riconoscimento delle qualifiche acquisite all'estero delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   condivise altresì le richieste di chiarimento avanzate dalla Conferenza in ordine al regime particolare per le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome, alla riconoscibilità del medesimo ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di tutti i soggetti regolatori, alla natura del parere della stessa Autorità, all'assoggettabilità dei procedimenti decisionali riguardanti le istanze di singoli cittadini al procedimento stabilito dallo schema di decreto legislativo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda il Governo a recepire l'emendamento proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e a chiarire gli aspetti evidenziati nel medesimo parere.