CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 7 settembre 2020
430.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 76/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (C. 2648 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2648 Governo, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (C. 2648), approvato dal Senato;
   preso atto della pluralità dei settori e degli ambiti nei quali interviene il provvedimento nonché delle numerose modifiche introdotte dal Senato;
   considerato che, nell'ambito della disciplina semplificata in materia di appalti, agli articoli 1 e 2, si prevede la possibilità che la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso siano valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale, se il ritardo è a lui imputabile;
   rilevato che anche l'articolo 4, che interviene nella procedura di conclusione del contratto di affidamento, prevede la valutazione, ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto, del mancato rispetto dei termini;
   apprezzata, all'articolo 5, che disciplina i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica di valore pari o superiore alla soglia europea, la previsione del comma 4, lettera d), in base alla quale, ai fini di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione;
   osservato che anche all'articolo 6, che dispone la costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori relativi a opere pubbliche pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, si prevede, al comma 3, che l'inosservanza delle determinazioni del collegio è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale;
   apprezzata, all'articolo 8, comma 5, lettera 0a-bis), la previsione della obbligatorietà dell'applicazione delle clausole sociali, anche in caso di affidamento di contratti sotto la soglia;
   preso atto che il medesimo articolo 8, per superare una contestazione sollevata con la procedura di infrazione n. 2018/2273, al comma 5, lettera b), consente alla stazione appaltante di escludere un operatore quando sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che questi non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali;
   rilevato che, sempre all'articolo 8, il comma 10-bis, prevede l'obbligo di aggiungere al DURC il documento relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento;
   considerato che l'articolo 9, comma 3, prevede l'aggiudicazione dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;Pag. 420
   considerate le semplificazioni introdotte dall'articolo 12-bis ad alcune procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
   preso atto delle modifiche introdotte dall'articolo 23 alla disciplina del delitto di abuso di ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale, che attribuiscono rilevanza alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente;
   osservato che l'articolo 24 prevede, al comma 1, lettera f), la valutazione negativa della performance dirigenziale, in caso di violazione delle disposizioni che promuovono l'utilizzo della tecnologia digitale da parte delle piccole amministrazioni, e il divieto di attribuire premi o incentivi alle strutture in difetto;
   rilevato che, ai sensi dell'articolo 25, del comma 3, sono considerati pubblici ufficiali i dipendenti incaricati di attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
   apprezzate le disposizioni recate dall'articolo 31, volte a promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni;
   considerato che gli articoli 33 e 34, che intervengono in ordine, rispettivamente, alla disponibilità di dati delle pubbliche amministrazioni e alla disciplina della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, prevedono che il mancato adempimento dell'obbligo di mettere a disposizione i dati costituisce, per i dirigenti responsabili delle strutture, elemento di valutazione negativa della performance, tale da tradursi nella riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture;
   preso atto delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 43, che, in caso di variazioni del numero delle giornate lavorative nel settore agricolo, in luogo della vigente previsione della pubblicazione sul sito istituzionale dell'INPS, prevede il ricorso alla comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità del riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale da parte dell'Istituto;
   considerato che l'articolo 48, comma 6, per salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, autorizza in via transitoria le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale a effettuare, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio per svolgere esclusivamente servizi crocieristici;
   rilevato che l'articolo 60, comma 7, autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell'area funzionale III con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate, allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.