CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 luglio 2020
404.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. (Atto n. 180).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (Atto n. 180);
   rilevato come lo schema di decreto in esame sia stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 124 del 2017, il quale prevede che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sia definita – entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge n. 124 – la disciplina di organizzazione del Banco, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 e del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente;
   considerato il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto, espresso il 21 maggio 2020,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, il quale, nel disciplinare i compiti del Banco, al comma 4 stabilisce che il Banco può sottoporre a prova le armi da fuoco portatili presso lo stabilimento di produzione, previo accordo con l'impresa interessata, qualora l'impresa stessa disponga – e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco – di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo (a giudizio insindacabile del Banco) sulla base di criteri stabiliti dal Banco medesimo con regolamento interno, il quale può disciplinare anche modalità e limiti di utilizzo di personale dello stabilimento di produzione, in affiancamento a quello del Banco, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'utilizzo del predetto personale deve avvenire nel rispetto della disciplina a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
   b) con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, il quale, nel disciplinare l'assemblea dei partecipanti, al comma 2 prevede, tra l'altro, che l'assemblea approvi il bilancio consuntivo e preventivo, valuti il Governo l'opportunità di coordinare tale previsione con quella dell'articolo 7, comma 2, lettera d), dello schema di decreto, il quale attribuisce l'approvazione del bilancio preventivo annuale al consiglio d'amministrazione;
   c) con riferimento all'articolo 7, il quale, nel disciplinare il consiglio di amministrazione, al comma 1 elimina la previgente previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, secondo la quale un componente era nominato in rappresentanza del Ministero della difesa, valuti il Governo l'opportunità di reintrodurre tale previsione;Pag. 16
   d) con riferimento all'articolo 8 il quale prevede che, in caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione, ovvero di gravi irregolarità o illegittimità degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico può nominare, per un periodo non superiore ad un anno, un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri spettanti al presidente e al consiglio di amministrazione, al quale è corrisposta un'indennità, con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto dello stesso Ministro dello sviluppo economico, valuti il Governo l'opportunità di specificare che tale indennità deve essere determinata «nel rispetto dei limiti di legge»;
   e) con riferimento all'articolo 11, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di specificare se al direttore generale, nell'ambito della Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portabili, continua a essere attribuito il ruolo di capo della delegazione italiana;
   f) ancora con riferimento all'articolo 11, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la partecipazione del Direttore generale, senza diritto di voto e con funzioni di segretario, anche alle riunioni dell'Assemblea dei partecipanti del Banco;
   g) con riferimento all'articolo 17, il quale, tra l'altro, alla lettera b), dispone l'abrogazione del regio decreto n. 2121 del 1924 (recante il regolamento «sull'obbligatorietà della prova delle armi da fuoco portatili»), emanato in applicazione del decreto-legge n. 3152 del 1923, il quale è stato poi sostituito dalla legge n. 186 del 1960, cui ha fatto seguito il regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, valuti il Governo l'opportunità di espungere dal testo tale previsione, atteso che il predetto regio decreto n. 2121 del 1924 è da ritenersi già abrogato, implicitamente, per la ricordata successione normativa;
   h) sempre con riferimento all'articolo 17, il quale dispone anche l'abrogazione: degli articoli 8, 9, 12 e 15 del regio decreto n. 20 del 1910; dell'articolo 2 della legge n. 186 del 1960; degli articoli da 1 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1612 del 1964; dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 509 del 1993, si segnala come esse fossero già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, poi abrogato dalla legge n. 124 del 2017, valuti pertanto il Governo l'opportunità di espungere dal testo tali previsioni abrogatrici, atteso che l'abrogazione di una norma abrogativa (il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010) non determina di per sé la reviviscenza delle norme abrogate.