CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2020
393.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.

NUOVE PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Assegno unico e universale per i figli a carico)

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
   b) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro, svolga il servizio civile universale;
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
   d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
   e) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
    1) essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
    2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni;
    3) vivere con i figli a carico in Italia;
    4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non Pag. 120continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale. A fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere concesse specifiche deroghe ai predetti criteri da una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   f) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro;
   g) abrogazione di tutte misure indicate al successivo articolo 2-bis.
2. 50. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:
   a) dall'abrogazione delle seguenti misure:
    1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    3) premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:
    1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

  2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 01. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, e al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c), ed e), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono disciplinate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.
1. 14. Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono effettuate analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli animali domestici di proprietà degli individui sottoposti alle medesime indagini di cui al comma 2 e che siano risultati positivi al virus.
1. 16. Gemmato.

  Al comma 2, sostituire le parole: di un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il con le seguenti: degli strumenti tecnologici a disposizione del.

  Conseguentemente, al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 220.000 euro con le seguenti: Per l'adeguamento degli strumenti informatici di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro.
1. 9. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. Il Ministero della salute per le medesime finalità di cui al comma 1, destina delle risorse aggiuntive per sottoporre alle analisi sierologiche gli operatori sanitari sull'intero territorio nazionale.
1. 2. Bond, Novelli, Bagnasco, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. Il Ministero della salute, per le medesime finalità di cui al comma 1, destina delle risorse aggiuntive per sottoporre alle analisi sierologiche i familiari del personale sanitario che durante l'epidemia Pag. 122siano risultati positivi al tampone o abbiano mostrato sintomi di influenza, anche se allora non diagnosticata come COVID.
1. 3. Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Versace, Brambilla.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: modalità sicure con le seguenti: modalità ritenute sicure dal Garante per la protezione dei dati personali.
1. 12. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: la Croce Rossa Italiana con le seguenti: i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente, ai commi 6, secondo periodo e 8, primo periodo, sostituire le parole: della Croce Rossa Italiana con le seguenti: dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, e al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Croce Rossa Italiana con le seguenti: dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.
1. 8. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, gli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3 devono esprimere il consenso all'utilizzo dei dati sanitari, anche genetici, per le finalità del presente decreto. Qualora i dati appartengano ad un minore, è necessario il consenso di entrambi i genitori o dei tutori o affidatari. Il consenso all'uso dei dati deve essere richiesto mediante informativa scritta recapitata a mezzo raccomandata al domicilio fiscale e restituita a mezzo raccomandata da indirizzare al Ministero della salute. Il consenso può essere altresì recapitato mediante posta elettronica certificata.
1. 1. Cunial.

  Al comma 6, penultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché sugli ulteriori passaggi ed accertamenti da attivare nel caso in cui il risultato della analisi del soggetto interessato evidenzi la presenza di anticorpi specifici.
1. 13. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I soggetti i cui campioni raccolti risultano positivi, sono obbligati a sottoporsi al test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale.
1. 4. Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I soggetti i cui campioni raccolti risultano positivi, sono obbligati a segnalare se in famiglia altre persone abbiano contratto il virus e se da controlli successivi risulta che siano perfettamente guarite.
1. 5. Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo in ogni caso l'anonimato dei soggetti ai quali gli stessi si riferiscono.
1. 6. Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Mugnai, Brambilla.

Pag. 123

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'Istat trasmette alle regioni e alle province autonome l'analisi dei dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1, con inferenza al singolo territorio regionale.
1. 15. Gemmato.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: della Croce Rossa italiana, aggiungere le seguenti: dell'Istituto superiore di Sanità, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dopo le parole: delle province autonome aggiungere le seguenti: dei laboratori e degli altri soggetti che cooperano alle attività di ricerca.
1. 7. Frate.

  Sopprimere il comma 14.
1. 10. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISTAT si avvale delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1. 11. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.