CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2020
361.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03901 Giannone: Iniziative per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della Ediltunnel S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante, chiede se e quali iniziative si intendano prendere nei confronti della Edil Tunnel Spa per i comportamenti illegittimi datoriali, paventati nell'interrogazione, che la società sembrerebbe aver posto in essere nei confronti dei lavoratori che chiedevano l'autosospensione delle attività per quarantena fiduciaria alla data del 27 marzo 2020.
  Al riguardo, si ritiene utile in questa sede ripercorrere l'iter dei controlli messi in campo dal Governo in favore di quelle attività produttive la cui prosecuzione è stata consentita dapprima con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, successivamente con il DPCM del 10 aprile 2020 e da ultimo con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 di recente emanazione. In particolare, con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, all'articolo 2 si consente a determinate aziende, individuate con un apposito allegato al decreto, di proseguire l'attività lavorativa, unitamente alle altre attività produttive rispondenti ai requisiti contemplati sempre dall'articolo 2, nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e successivamente integrato in data 24 aprile 2020.
  Con lo stesso Decreto, all'articolo 7, è stata demandata alla competenza dei Prefetti la funzione di controllo necessaria ad assicurare il puntuale rispetto e, con esso, il buon fine delle misure adottate per consentire il superamento della corrente fase emergenziale, compresa la verifica della ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali di riconosciuta pubblica necessità, nonché il coordinamento delle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti. Per completezza, si precisa che nel D.P.C.M. del 26 aprile 2020 l'articolo 9 conferma la riconduzione al prefetto territorialmente competente della esecuzione e del monitoraggio delle misure di contenimento del contagio, prevedendo la possibilità di avvalersi dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  A tal fine, il Ministero dell'interno, con circolare del 14 aprile 2020, ha previsto la possibilità, per i Prefetti di «... chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali dell'ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, aggiornato al 24 aprile 2020, e, più in generale, sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori».
  Nello specifico, si evidenzia che l'attività di controllo richiesta agli organi di vigilanza dell'ispettorato Nazionale non rientra nell'ambito delle ordinarie attività di verifica effettuate sul territorio, che sono Pag. 67state, viceversa, temporaneamente sospese, bensì è volta ad accertare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 ed in stretto raccordo con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali l'attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali prescritte per la continuazione dell'attività lavorativa e, più nello specifico, delle precauzioni idonee per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori, rimettendo alle competenti Prefetture l'esito degli accertamenti per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, anche di carattere interdittivo in capo all'azienda. Per completezza, si evidenzia che seppur la norma rimette in capo agli organi del Ministero dell'Interno il potere di accertamento e sanzionatorio, all'ispettorato Nazionale del Lavoro è devoluta l'attività di supporto e di verifica delle modalità di attuazione da parte dei datori di lavoro delle procedure organizzative adottate.
  In merito al caso oggetto dell'interrogazione l'ispettorato del lavoro di Lecce, territorialmente competente, interpellato sulle vicende rappresentate nell'atto di sindacato ispettivo, ha riferito che la locale Prefettura non ha disposto il suo supporto ai fini del controllo sulle modalità di attuazione del Protocollo Governo-Parti Sociali del 14 marzo 2020, in relazione alla ditta Edil Tunnel SPA operante nel cantiere del gasdotto di interconnessione TAP.
  Non vi è motivo, inoltre, di ritenere che i sollecitati controlli dell'ASL non siano avvenuti secondo legge; infatti l'Ufficio territoriale dell'ispettorato di Lecce ha comunicato al Ministero che rappresento che gli esiti dell'accertamento effettuato dall'ASL-SPESAL a carico della citata ditta risultano essere stati trasmessi alla competente Prefettura.
  L'azione del Ministero che rappresento sarà sicuramente condotta in raccordo con il Ministero dell'interno e con gli organi competenti ed individuati dalla legge a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro in questa particolare fase di emergenza che il Paese sta vivendo, al fine di assicurare la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

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ALLEGATO 2

5-03902 Costanzo: Presunti ritardi nella trasmissione all'INPS delle richieste di attivazione della cassa integrazione in deroga da parte di alcune Regioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulle disparità tra le varie Regioni nella tempistica di lavorazione delle pratiche di richiesta della Cassa Integrazione in deroga e chiede quali siano le soluzioni che si intende adottare.
  In via preliminare, vorrei sottolineare che, al fine di rispondere adeguatamente alla enorme mole di esigenze operative derivanti dall'adozione degli strumenti di sostegno connessi alla situazione emergenziale, l'INPS, pur continuando a gestire i flussi dell'attività ordinaria, ha posto in essere le necessarie soluzioni amministrative, organizzative, informatiche, anche adeguando l'impiego delle risorse umane, sia in ambito territoriale che centrale, nella gestione delle prestazioni a sostegno del reddito, ed in particolare della Cassa integrazione ordinaria, degli assegni ordinari del FIS e della Cassa integrazione in deroga.
  Per quanto attiene allo specifico quesito posto, voglio ricordare che sono le Regioni e le Province autonome a gestire le domande di CIG in deroga e ad autorizzarle, e pertanto la lamentata disomogeneità nella gestione delle autorizzazioni, dipende dal momento di invio dei flussi dei rispettivi decreti di autorizzazione da parte delle singole Regioni.
  Come noto, l'INPS è coinvolto invece nella fase successiva di pagamento delle prestazioni, che può essere effettuato solo in seguito all'invio da parte delle aziende o degli intermediari dei dati retributivi, di sospensione, nonché dell'IBAN dei singoli dipendenti interessati dalla CIG in deroga.
  Per fare alcuni esempi, mentre le Regioni Veneto e Piemonte hanno iniziato a trasmettere il flusso dei decreti dal 10 aprile 2020, la Regione Lombardia ha iniziato dal 21 aprile, la Sicilia dal 22 aprile, la Sardegna dal 23 aprile.
  Allo stato attuale, fino ad oggi l'INPS ha autorizzato circa il 60 per cento dei decreti ricevuti dalle Regioni.
  Da ultimo vorrei anche evidenziare che, per ciò che concerne le aziende c.d. plurilocalizzate, con sedi in cinque o più regioni sul territorio nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha predisposto un apposito canale di acquisizione delle istanze per il tramite della piattaforma informatica di CIGS on line e sta provvedendo in ordine alle istanze pervenute.
  Alla luce dei dati sopra riportati, assicuro dunque il massimo impegno dell'Amministrazione che rappresento per una definizione quanto più rapida delle delicate questioni di cui trattiamo.

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ALLEGATO 3

5-03903 Zangrillo: Iniziative per introdurre deroghe temporanee alla vigente disciplina in materia di lavoro a tempo determinato, lavoro a somministrazione e lavoro occasionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sugli effetti che la grave situazione economica determinata dall'epidemia legata al COVID-19 continuerà a produrre nei prossimi mesi.
  In particolare, si evidenzia che l'uscita dal mercato di molte aziende, avrà notevoli ripercussioni sulla riduzione dei posti di lavoro ed in particolare sui contratti di lavoro stagionale e sui rapporti di lavoro a tempo determinato che probabilmente, alla scadenza, non saranno rinnovati.
  Preliminarmente, voglio evidenziare che, pur condividendo le preoccupazioni espresse con l'interrogazione che oggi ci occupa, legate alla gravità della situazione sanitaria del paese che si sta riverberando su quella economico-finanziaria, mi sento di intervenire a difesa dell'operato del Ministero del Lavoro che è impegnato in prima linea nella tutela degli interessi dei lavoratori italiani e in particolar modo di quelli più vulnerabili.
  Va inoltre precisato che l'articolo 19 comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dal decreto-legge n. 87 del 2018, non preclude il rinnovo dei contratti a tempo determinato nel periodo emergenziale COVID-19, in quanto si realizzano proprio quelle «esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria» previste dalla norma.
  Infatti, il COVID-19 comporta, sicuramente, un incremento temporaneo e significativo dell'attività ordinaria (si tratta di situazioni facilmente dimostrabili) e la non programmabilità risulta, chiaramente, dal fatto che la malattia e la velocità di espansione del virus in Italia non potevano essere previste.
  Inoltre, il Governo ha già assunto, con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, misure specifiche a tutela dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei lavoratori stagionali, dando la possibilità ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali, di rinnovare o prorogare i contratti.
  Inoltre sono allo studio, per l'inserimento nei provvedimenti di prossima emanazione, una serie di misure finalizzate alla salvaguardia dell'occupazione in generale ed in particolare alla tutela di tutte le forme di lavoro più esposte agli effetti della crisi ingenerata dall'emergenza epidemiologica.
  Assicuro dunque il massimo impegno dell'Amministrazione che rappresento per una definizione quanto più rapida delle delicate questioni di cui trattiamo.

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ALLEGATO 4

5-03904 Gribaudo: Limitazione ai soli fini della tutela dell'equiparazione del contagio da nuovo Coronavirus all'infortunio sul lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla presunta scarsa chiarezza dell'articolo 42 del decreto-legge 18 del 2020 in ordine all'equiparazione della malattia da Coronavirus all'infortunio sul lavoro ai fini della tutela INAIL.
  In via preliminare va precisato che, la disposizione contenuta nell'articolo 42, secondo comma del decreto-legge «Cura Italia» ha, anzitutto, una portata chiarificatrice finalizzata ad indirizzare, in un momento delicato, caratterizzato dall'emergenza nazionale, l'azione dei medici certificatori e dei datori di lavoro, con lo scopo di erogare velocemente le prestazioni agli infortunati vittime del contagio, evitando disguidi e sovrapposizioni di competenze.
  Nel merito, si evidenzia che l'articolo 42 citato, non modifica, anzi conferma, anche per i contagi da nuovo coronavirus, i principi generali applicati per il riconoscimento delle prestazioni a favore di tutti i lavoratori in caso di infortunio, ciò al fine di evitare ogni possibile discriminazione.
  Infatti, secondo i principi che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, quindi, l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'INAIL tutela tali affezioni morbose inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, attraverso una equiparazione della causa virulenta a quella violenta.
  I contagi da Coronavirus non fanno eccezione a tale regola e sono, pertanto, da ricondurre, a tutti gli effetti, nell'ambito degli infortuni sul lavoro e ciò sulla base di un consolidato orientamento dell'istituto, della scienza medico-legale, nonché della giurisprudenza.
  La disposizione in esame, riafferma da un lato il consolidato indirizzo giurisprudenziale e chiarisce che la tutela assicurativa INAIL, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus.
  Per quanto riguarda la verifica che l'infezione da coronavirus sia avvenuta effettivamente sul luogo di lavoro, si fa presente che tale circostanza viene ricostruita dall'INAIL attraverso un accertamento medico-legale che consente comunque di utilizzare un onere probatorio semplificato.
  Peraltro escludere i casi di contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro dall'ambito della tutela INAIL, significherebbe di fatto non garantire in una fattispecie di tale gravità l'ordinaria tutela prevista dall'ordinamento.
  A ciò va aggiunto che in data 24 aprile 2020 è stato integrato il «Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e di contenimento della diffusione del virus da Covid-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le parti sociali ed il Governo e che, come noto, contiene linee guida per agevolare Pag. 71le imprese nell'adozione di norme di sicurezza anti-contagio nei luoghi di lavoro. Al fine di perseguire l'obiettivo di coniugare la prosecuzione delle attività lavorative con la garanzia di condizioni di lavoro sicure è previsto che alla mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione per il lavoratore consegue la sospensione dell'attività.
  Mi preme a questo punto evidenziare che, per quanto riguarda le conseguenze per i datori di lavoro cui fanno riferimento gli odierni interroganti, si può ritenere che la diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole.
  Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica.
  Sull'esonero della responsabilità, peraltro, l'articolo 42 del decreto-legge n. 18 del 2020 è in parte già intervenuto in ambito assicurativo, prevedendo l'esclusione dei casi riconosciuti di malattia da coronavirus dal bilancio infortunistico dell'azienda.
  In ogni caso assicuro comunque il massimo impegno dell'Amministrazione nel monitorare la questione anche con riferimento ai provvedimenti che verranno adottati nel prosieguo.

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ALLEGATO 5

5-03905 Rizzetto: Iniziative per l'estensione e la proroga dei sussidi di disoccupazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di prevedere una proroga delle misure a sostegno di coloro i quali hanno perso il posto di lavoro prima dell'emergenza epidemiologica e che certamente avranno difficoltà a ricollocarsi in un mercato del lavoro in crisi a causa delle conseguenze della pandemia da COVID-19.
  In particolare, si fa riferimento agli istituti della NASPI, prevista per i lavoratori subordinati e della DIS COLL misura a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi.
  Al riguardo, mi preme evidenziare che, lo scorso 29 aprile, ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo della disciplina dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che all'articolo 2, prevede misure per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi che non risultano coperti dai provvedimenti già emanati e che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Nella platea dei soggetti destinatari sono ricompresi anche i lavoratori stagionali.
  Tutto questo per dire dell'attenzione rivolta al tema della lotta alla disoccupazione, che è e resta prioritario nell'Agenda di questo Governo soprattutto in questa delicata fase.
  In conclusione, pur non potendo allo stato fornire le puntuali indicazioni che richiede l'Onorevole Interrogante, voglio rassicurare sul fatto che questa tematica è ben presente, in tutta la sua complessità, a questo Esecutivo, che farà il possibile per garantire a tutti i cittadini prestazioni che consentano loro di essere liberi da situazioni di bisogno o che ne compromettano la dignità.

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ALLEGATO 6

5-03906 Murelli: Riconoscimento del buono pasto al lavoratore dipendente, pubblico o privato, in regime di lavoro agile, ove previsto dai contratti di lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul riconoscimento del buono pasto al lavoratore che svolge l'attività lavorativa in modalità agile.
  Al riguardo, voglio premettere che l'emergenza che stiamo vivendo, le scelte e il coraggio richiesto per farvi fronte vanno assunte con determinazione ma anche con dovuta attenzione al rapporto tra beneficio e rischio, ferma restando in primo luogo la massima tutela e garanzia per scongiurare la ripresa del contagio nonché la massima tutela dei lavoratori.
  Abbiamo dovuto riorganizzare tempi e stili di vita con una rapidità che non ha uguali. Il ricorso al lavoro agile nelle aziende e nella pubblica amministrazione sono aumentate in maniera esponenziale.
  Come ha affermato il Ministro Dadone, in sede di audizione presso la Commissione Costituzionale della Camera, l'obiettivo futuro è quello di individuare una soglia di implementazione del lavoro agile nella pubblica amministrazione non inferiore al 30 per cento. È stato anche sottolineato che tale risultato non sarà perseguito nella fase di transizione, già individuata dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma nella cosiddetta fase 3 nella quale, oltre a superare le deroghe agli istituti propedeutici al lavoro agile, saranno applicate adeguate misure volte all'ottimizzazione del lavoro, alla produttività e alla riduzione dei rischi.
  In termini generali, tengo a sottolineare che il ricorso al lavoro agile non comporta una rivoluzione solo in termini organizzativi ma anche operativi e logistici direttamente connessi con un risparmio della spesa amministrativa e una riduzione dell'impatto ambientale.
  In tal senso, la promozione dello smart working, in particolare nella Pubblica Amministrazione, deve essere concepita non solo come misura volta al benessere del lavoratore e della sua famiglia al fine di conciliare le esigenze di vita privata e di lavoro, ma anche e soprattutto come uno strumento, un modello organizzativo ben più avanzato, utile e proficuo anche alla stessa amministrazione e quindi allo Stato.
  A ciò va aggiunto che il Ministero della pubblica amministrazione, interpellato a riguardo, ha precisato che con riferimento al lavoro pubblico anche la tematica del buono pasto è stata da ultimo richiamata dalla circolare n. 2 del 2020 del Ministro. In tale ambito è stato espressamente ricordato che le amministrazioni pubbliche sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto, procedendo a tale scopo anche ad un confronto con le organizzazioni sindacali.
  Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, è stato precisato che il personale in smart working non ha un automatico diritto al suo riconoscimento e che ciascuna pubblica amministrazione assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali.Pag. 74
  Ciò in considerazione che a questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non corrisponde un modello rigido ed uniforme al quale applicare in modo automatico le misure organizzative proprie dello svolgimento di attività lavorativa in presenza.
  Non si tratta, a ben vedere, di una novità, bensì di indicazioni già impartite alle pubbliche amministrazioni con la circolare n. 3 del 2017 del Ministro che, in tale sede, ha espressamente previsto che ciascuna amministrazione, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, adotti proprie determinazioni concernenti aspetti organizzativi e attinenti al rapporto di lavoro, ivi inclusi quelli relativi ai riflessi sull'attribuzione, o meno, del buono pasto.
  Il Ministero della pubblica Amministrazione ha altresì, precisato, che non si ravvisa motivo, al momento, di un intervento chiarificativo in ordine all'attribuzione del buono pasto, in quanto questo specifico tema è demandato all'autonomia organizzativa di ogni singola amministrazione che, ad un adeguato profilo di responsabilità datoriale, può definirne gli aspetti, d'intesa con le rappresentanze sindacali.
  Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della pubblica amministrazione e nell'ottica di un rafforzamento del lavoro agile sempre più diffuso, anche nel futuro, il Ministero del lavoro è disponibile, ove richiesto, ad un confronto con i rappresentanti sindacali al fine di approfondire eventuali criticità.