CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2020
337.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 148).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto n. 148);
   premesso che:
    la Direttiva (UE) 2017/2109 modifica la legislazione unionale al fine di rendere più efficaci eventuali operazioni di ricerca e salvataggio in mare in caso di incidente, intervenendo sui requisiti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri;
    il citato articolo 18 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) elenca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della predetta direttiva;
   considerato che:
    il parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto, reso nell'adunanza del 23 gennaio 2020, contiene rilievi in ordine a talune disposizioni del provvedimento volti a renderlo pienamente conforme ai principi e alle norme del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
    in particolare, relativamente all'attribuzione della competenza a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al capo del compartimento marittimo, prevista dall'articolo 11 dello schema in attuazione di uno dei criteri di delega, il Garante esprime perplessità in quanto il citato regolamento disciplina specificamente le condizioni per comminare sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni inerenti al diritto alla protezione di dati personali, attribuendo la relativa competenza alle autorità nazionali di controllo;
    il Garante esprime perplessità sulla compatibilità delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 12 dello schema, che prevedono l'utilizzo dei dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 dello schema stesso anche per i controlli di frontiera e demandano la disciplina delle modalità per il trasferimento e la conservazione dei dati a un decreto ministeriale, con le finalità perseguite dalla direttiva oggetto di attuazione, Pag. 265alla luce del quadro normativo europeo e nazionale di garanzie previste a tutela del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati;
   rilevata l'opportunità di un rafforzamento degli interventi per la tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei porti, anche attraverso la previsione di misure volte a garantire uno scambio telematico delle informazioni tra i diversi operatori per migliorare l'efficacia delle attività amministrative connesse alla movimentazione delle unità stesse;
   valutato che la Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione n. 2020/0069 per mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2109,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di recepire i rilievi contenuti nel parere del Garante per la protezione dei dati personali citato in premessa.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (Atto n. 155).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (Atto del Governo n. 155);
   rilevato che il citato articolo 7 ha dettato specifici princìpi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (c.d. Shareholders’ Rights Directive o «SHRD 2»), che era stata in parte già recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 sulla base della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), che tuttavia non aveva all'uopo previsto specifici princìpi e criteri di delega;
   considerata l'importanza della compiuta attuazione della citata direttiva, in base alla quale il maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario delle società rappresenta una delle leve che possono contribuire a migliorare i risultati finanziari e non finanziari delle società, anche per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e di governo, in particolare ai sensi dei principi di investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite;
   rilevato che l'articolo 3 dello schema di decreto introduce modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private, al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di governance delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti e criteri per la valutazione dell'idoneità delle figure apicali e degli azionisti, alle politiche di remunerazione nonché ai poteri di intervento dell'IVASS a tutela del corretto funzionamento delle imprese operanti nel settore;
    osservato, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera e), dello schema di decreto, che mediante l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'articolo 76 del Codice delle assicurazioni private si è inteso replicare una disposizione già prevista all'articolo 26, comma 6, del Testo Unico Bancario in materia di valutazione dell'idoneità alla carica degli esponenti aziendali;
   considerato tuttavia che, nella trasposizione della norma all'interno del Codice delle assicurazioni private, risulta, tra l'altro, mancante il riferimento alla necessità di compiere tale valutazione riducendo al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, come previsto invece dalla disciplina bancaria;
   preso atto che ai sensi dell'articolo 2 della citata direttiva gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua attuazione entro il 10 Pag. 267giugno 2019 e informarne immediatamente la Commissione europea,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   a) ferma restando la prioritaria importanza degli obiettivi di trasparenza e responsabilità previsti dalla direttiva oggetto di recepimento, valuti il Governo l'opportunità di specificare, nell'ambito della novella al Codice delle assicurazioni private prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso comma 2-bis, dello schema di decreto, che l'IVASS espleta la valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali e del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e dell'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali secondo modalità che tengano conto anche dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.