CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2020
333.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03676 Baldelli: Pubblicità delle relazioni degli enti locali sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni del codice della strada.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In merito alla possibilità di rendere pubbliche e accessibili le relazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere ai sensi dell'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rappresento che né il decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, né il citato articolo 142, comma 12-quater, prevedono la pubblicità delle relazioni in argomento.
  Ad ogni modo, gli Uffici stanno verificando la possibilità di renderle ostensibili ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013.
  Circa la tempistica di adozione delle istruzioni operative, ricordo che il decreto interministeriale contempla due differenti tipologie di istruzioni operative.
  In particolare, l'articolo 1, comma 6, del citato decreto prevede che gli enti locali siano tenuti a comunicare i dati degli anni relativi proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208, comma 1, ed all'articolo 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed alla loro destinazione, contabilizzate a decorrere dall'anno 2012, sulla base di istruzioni operative fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno sono al lavoro per definire dette istruzioni operative entro il termine sopra indicato.
  Per quanto riguarda le istruzioni operative previste dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto ed afferenti all'invio «a regime» delle relazioni, evidenzio che esse sono di competenza esclusiva del Ministero dell'interno e che le stesse verranno sottoposte all'esame della Conferenza Stato – Città entro il prossimo mese di marzo.
  A tale riguardo, il Ministero dell'interno ha rappresentato che, non appena adottate, le citate istruzioni operative saranno immediatamente comunicate agli enti locali per via telematica, affinché – utilizzando il modello di relazione approvato con il richiamato decreto interministeriale – possano trasmettere sia i dati contabili relativi ai proventi da sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada che le informazioni sull'impiego di tali proventi per la prevenzione e la sicurezza stradale.
  Infine, per quanto concerne la possibilità di ridurre la sanzione prevista dal già richiamato articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in caso di omesso inoltro della relazione, il Ministero dell'interno ha evidenziato che trattandosi di sanzione prevista dalla legge in misura fissa, la stessa non appare suscettibile di una discrezionale riduzione.

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ALLEGATO 2

5-03677 Tasso: Stato dei lavori degli interventi per la sicurezza sulla strada statale 89 Garganica.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  La strada statale 89 Garganica parte da San Severo e segue l'intero perimetro del Gargano, passando per Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Mattinata, Manfredonia e termina alla periferia di Foggia, per una estesa complessiva di circa 200 km.
  È una strada con corsia unica per senso di marcia dal km 0+000 al km 162+700, ossia nel tratto più montano, mentre da detta chilometrica fino a Foggia è a due corsie per senso di marcia. Per tale ultimo tratto la separazione fra le due carreggiate è di tipo fisico +dal km 186+800 (aeroporto di Amendola) al km 197+000 (nei pressi di Foggia), mentre per il restante tratto a quattro corsie la separazione delle due direzioni di marcia è rappresentata dalla doppia linea continua.
  Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, ANAS riferisce di intervenire costantemente per assicurare quella ordinaria con attività di ripasso della segnaletica orizzontale, di cura delle aree a verde, di rimozione dei rifiuti, di chiusura delle buche e di ripristino delle barriere incidentate.
  Quanto all'adeguamento a categoria B del decreto ministeriale 2001 del tratto da Manfredonia ad Amendola, l'intervento è inserito nel Contratto di programma 2016/2020 e la progettazione in corso prevede il potenziamento della strada statale 89, attualmente a singola carreggiata, innalzandone lo standard prestazionale mediante una nuova sezione di Tipo B, quindi con carreggiate separate.
  Nel dettaglio si prevedono interventi di potenziamento della piattaforma stradale per il tratto ricompreso tra il km 172 dell'attuale SS 89 (Manfredonia) fino al km 186 (Villaggio Amendola), per un totale quindi di circa 14 km.
  Gli accessi all'arteria ammodernata saranno regolamentati mediante i seguenti svincoli a livelli sfalsati:
   svincolo 1 al km 178+500 per San Giovanni Rotondo;
   svincolo 2 al km 181+100;
   svincolo 3 al km 184+500;

  e da 2 semisvincoli:
   semisvincolo 1 al km 175+400 per San Leonardo;
   semisvincolo 2 al km 182+900.

  Gli accessi ai fondi agricoli verranno serviti da una specifica rete di viabilità locale. Nei pressi dell'Abbazia San Leonardo la nuova sede stradale si allontanerà dal vecchio tracciato, prevedendo l'inserimento di una corsia di uscita e riqualificando l'area da un punto di vista ambientale.
  Inoltre, per l'innalzamento dei livelli di sicurezza della viabilità in argomento, sono previsti ulteriori interventi di risanamento e rafforzamento del piano viabile in tratti saltuari della SS 89 e della SS 89 dir/B, oltre alla realizzazione di opere di protezione e consolidamento del muro di sostegno del corpo stradale parzialmente danneggiato dalle mareggiate nel tratto di lungomare tra Rodi Garganico e San Menaio.

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ALLEGATO 3

5-03678 Rotelli: Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico (DU).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 98 del 2017, come introdotto dall'articolo 1, comma 687, della legge di bilancio 2020, ha demandato ad appositi decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da completare non oltre il 31 ottobre 2020, l'individuazione delle fasi di graduale messa in esercizio delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico e delle cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici dell'automobilista.
  La prima fase di attuazione graduale della riforma, che ha preso avvio il 17 febbraio u.s., è stata individuata con il decreto dirigenziale n. 3 dell'11 febbraio 2020, con il quale sono stati dettagliatamente circoscritti gli ambiti entro cui gli operatori professionali sono chiamati ad utilizzare, in via obbligatoria o facoltativa, le nuove procedure telematiche. Tale prima fase concerne la gestione di pratiche riferite esclusivamente ai motocicli e alle autovetture.
  Inoltre, l'utilizzo delle nuove procedure è obbligatorio esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di minivoltura, cioè di intestazione a nome di operatori commerciali – quali i concessionari auto – per soli fini di vendita, di radiazione per demolizione e di radiazione per definitiva esportazione all'estero, mentre è facoltativo per i procedimenti di immatricolazione, di nazionalizzazione di veicoli importati da altri Paesi UE, di trasferimento della proprietà e di reimmatricolazione.
  Sono invece escluse tutte le pratiche riferite a veicoli per la cui destinazione od uso la legislazione vigente impone la sussistenza di requisiti o di titoli autorizzativi al servizio di trasporto e a veicoli oggetto di leasing, di usufrutto e di patto di riservato dominio, nonché tutte le pratiche che presuppongono adempimenti cumulativi o consecutivi.
  Tenuto conto sia delle descritte esclusioni che degli ambiti entro i quali l'utilizzo delle nuove procedure risulta meramente facoltativo, appare evidente l'intento concreto del MIT di accompagnare gli operatori professionali con la massima gradualità verso il traguardo della completa messa in esercizio del documento unico entro il 31 ottobre 2020.
  Dagli esiti del monitoraggio finora condotto emergono dati in linea con i risultati attesi: dal 1o gennaio 2020 sono state gestite con le nuove procedure più di 140.000 pratiche, di cui più di 41.000 solo nel periodo 17-24 febbraio; il 24 febbraio si è registrato un picco di 8.547 pratiche.
  Considerato che la prima fase di attuazione della riforma è stata avviata da poco più di una settimana, e che fino al 17 gennaio scorso la gran parte degli addetti ai lavori non si era ancora cimentato nell'utilizzo delle nuove procedure, o lo aveva fatto in modo molto sporadico, si può affermare che la platea degli operatori sta rispondendo positivamente.
  A breve sarà diramata una circolare contenente istruzioni di dettaglio per supportare ulteriormente tutti gli operatori e che costituirà uno strumento per aumentare le percentuali di utilizzo delle nuove procedure.
  Conseguentemente non si ritiene che sussistano i presupposti per rinviare l'entrata in vigore del documento unico.

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ALLEGATO 4

5-03679 Maccanti: Riduzione del servizio di trasporto ferroviario per esigenze di controlli sanitari legati alla diffusione del COVID-19.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In relazione ai quesiti posti dagli Onorevoli interroganti circa i servizi di trasporto ferroviario erogati da RFI, la stessa società riferisce che alle ore 13.30 del 24 febbraio scorso – per controlli sanitari nella stazione di Casalpusterlengo a seguito di comunicazione da parte del Capostazione di sintomi riconducibili ad un potenziale contagio da virus COVID-19 – il traffico ferroviario sulla linea ferroviaria convenzionale Milano/Bologna veniva sospeso fra le stazioni di Lodi e Piacenza.
  Fino alle ore 00.53 del 25 febbraio i treni Alta Velocità circolanti – a seguito dell'incidente del 6 febbraio scorso – sulla linea convenzionale Milano/Bologna sono stati gestiti utilizzando i percorsi alternativi Bologna/Verona/Milano e Bologna/Padova/Milano.
  Tali deviazioni di percorso hanno imposto l'applicazione di specifici protocolli di sicurezza che, vista anche la complessità della situazione ed il numero dei treni coinvolti, ha comportato allungamento dei tempi medi di percorrenza di circa 250 minuti.
  Inoltre, si è reso necessario limitare il servizio Regionale della relazione Milano/Bologna rispettivamente a Lodi e Piacenza, quindi con la limitazione della circolazione alle tratte Milano-Lodi e Bologna-Piacenza.
  La deviazione del traffico ha determinato la cancellazione di circa il 35 per cento dei treni Alta Velocità della direttrice Torino/Milano-Bologna-Roma-Napoli/Salerno, nonché la rimodulazione del servizio regionale della direttrice Verona- Bologna.
  Nel tardo pomeriggio del 24 febbraio, durante il briefing con le imprese ferroviarie svoltosi nell'ambito del Centro Operativo convocato da RFI, è stato deciso di mantenere nei giorni a seguire l'intera offerta programmata sia dei treni Alta Velocità che dei treni Regionali prevedendo, in caso di eventuali emergenze, l'adozione di un dettagliato piano di azioni per garantire la continuità dei servizi e limitare i disagi.
  Per quanto attiene invece a Trenitalia, l'impresa ferroviaria, il 25 febbraio, sulla direttrice Milano-Bologna AV ha cancellato 8 treni – sia in direzione nord che sud – che si aggiungono ai 16 treni – sempre in entrambe le direzioni – già cancellati in conseguenza dell'incidente del 6 febbraio.
  In relazione al servizio di trasporto espletato in Lombardia dalla società Trenord, detta società riferisce che, a partire dal giorno 24 febbraio, è stata registrata una riduzione della domanda di trasporto ferroviario di oltre il 60 per cento.
  L'offerta è stata, pertanto, ridotta dell'8 per cento sia per implementare l'attività di sanificazione dei convogli, sia per far fronte ad un'impennata di malattie registrate tra il personale di bordo.
  Infine, quanto alle misure di prevenzione adottate, Ferrovie dello Stato riferisce di aver disposto il potenziamento delle attività di pulizia preordinate alla sanificazione della flotta (treni regionali, Frecce, InterCity), anche intensificando gli interventi di pulizia rispetto a quanto ordinariamente programmato, l'installazione a bordo di dispositivi per la pulizia delle mani e la messa a disposizione sui treni di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine e guanti).

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ALLEGATO 5

5-03680 Barbuto: Previsione di misure omogenee a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 per garantire la regolarità e la sicurezza del trasporto pubblico e privato.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Presso la sede del Dipartimento della protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi di tutte le componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.
  Nell'ambito delle attività emergenziali il Comitato operativo – avvalendosi anche del Comitato tecnico scientifico – si rapporta costantemente con tutti i soggetti coinvolti per fornire i necessari indirizzi per coordinare la realizzazione degli interventi necessari a realizzare una compiuta azione di prevenzione e fronteggiare tutte le situazioni di potenziale pericolo per la collettività.
  Come è noto, il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ha disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  In particolare in ambito trasportistico, tale decreto prevede la possibile chiusura o limitazione dell'attività, tra l'altro, dei servizi pubblici essenziali, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché la possibilità di condizionare l'accesso a tali servizi pubblici essenziali all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente. E ancora, la possibilità di limitare l'accesso o sospendere i servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea.
  Tali misure vengono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente per materia, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica.
  All'attualità, come è noto, in data 23 e 25 febbraio sono stati adottati due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che prevedono, il primo, limitazioni esclusivamente con riguardo ad 11 comuni ubicati nelle regioni Lombardia e Veneto, ed il secondo ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio in particolare nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte.
  Il MIT monitora costantemente l'andamento della diffusione del virus e gli impatti sui diversi settori di competenza, rapportandosi con le strutture del Dipartimento della protezione civile per individuare tutte le misure che, dal punto di vista tecnico-scientifico, consentono di limitare e/o prevenire il contagio.

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ALLEGATO 6

5-03681 Andrea Romano: Misure di protezione dal COVID-19 per i soggetti coinvolti nella filiera logistico-portuale.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Riprendo integralmente quanto appena esposto in risposta all'interrogazione presentata dall'onorevole Barbuto e aggiungo che le misure di prevenzione e protezione in ambito portuale per contenere l'estendersi del contagio da COVID-19 sono state portate all'attenzione del Comitato operativo presso la Protezione civile che, avvalendosi di un apposito Comitato tecnico scientifico, monitora costantemente l'evolversi del contagio stesso e assume le conseguenti iniziative, in sinergia con i Ministeri interessati.
  Per quanto riguarda il MIT, proprio ieri è stata diramata a tutti gli enti vigilati, ivi comprese le Autorità di Sistema Portuale, la circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio scorso, la quale indica, tra l'altro, alcune misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di infezione nei luoghi affollati quali – ad esempio – i porti.
  Inoltre, con specifico riferimento al traffico portuale, evidenzio che, con circolare n. 3189 del 2 febbraio u.s., il Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria – richiamata dagli onorevoli interroganti nell'atto in esame – ha espressamente previsto che è fatto obbligo a ciascuna nave che comunichi l'accesso in un porto italiano, indipendentemente dalla provenienza, nazionale o internazionale, di richiedere il rilascio della Libera Pratica Sanitaria (LPS) all'USMAF competente per territorio.
  Tale LPS dovrà essere corredata da: dichiarazione marittima di sanità, copia del certificato di esenzione dalla sanificazione, lista dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio, elenco dei porti toccati negli ultimi 14 giorni.
  La richiesta del rilascio della LPS sarà trasmessa all'USMAF non prima di sei ore dall'ingresso in porto e il comandante dovrà comunicare qualsiasi variazione della situazione sanitaria a bordo, avvenuta successivamente al rilascio della LPS, anche durante tutto il periodo di permanenza nel porto e fino all'uscita dallo stesso.
  All'esito di tale procedimento, l'USMAF stabilirà se richiedere eventuali integrazioni alla documentazione inviata.
  Alla luce dell'istruttoria compiuta, tenendo conto anche delle caratteristiche costruttive della nave, della numerosità dei presenti a bordo, degli sbarchi e imbarchi di passeggeri e equipaggio, delle tappe precedenti l'arrivo, e di altri fattori consimili aventi riflesso sul rischio per i passeggeri e per la salute pubblica, l'USMAF valuterà l'opportunità di rilasciare la LPS via radio o con accesso a bordo.
  Sono escluse da tali misure le imbarcazioni che rientrano dallo stesso porto da cui sono ripartite (es: pescherecci, rimorchiatori, pilotine, etc.), a patto che durante la navigazione non abbiano imbarcato altre persone in operazioni off shore o di soccorso in mare.
  Informo poi che, con circolare n. 8476 di oggi, il Gabinetto del MIT ha comunicato a tutti gli enti vigilati che il Ministero partecipa permanentemente al tavolo del Comitato di coordinamento della protezione civile per l'emergenza coronavirus.Pag. 132
  Al fine di un trattamento uniforme sul territorio di eventuali problematiche organizzative e operative nella gestione dell'emergenza sanitaria, fermo restando l'accesso diretto al citato Dipartimento, gli enti sono stati pertanto espressamente invitati a segnalare eventuali problematiche alla casella di posta elettronica dedicata gabinettomit.emergenzacoronavirus@mit.gov.it, anche al fine di provvedere alla loro disciplina e/o risoluzione mediante l'adozione di uno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020.