CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2020
319.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03495 Cecconi: Politiche dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità a tutela dei disabili elettrosensibili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'On. Cecconi e dell'On. Cunial, faccio presente preliminarmente che il Ministero che rappresento non è precipuamente competente in materia.
  Tuttavia, acquisite le doverose informazioni dall'ufficio competente della Presidenza del Consiglio dei ministri, evidenzio che l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dalla n. 18 del 2009 ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità, con la finalità di far evolvere e migliorare l'informazione sulla disabilità nel nostro Paese e, nel contempo, di fornire un contributo al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche. Inizialmente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per effetto del disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), n. 1 del decreto-legge n. 86 del 2018, l'Osservatorio è attualmente presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e incardinato presso la Presidenza del Consiglio.
  Il citato Osservatorio si occupa, tra l'altro, di promuovere l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità e promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
  Con riferimento alla richiesta di integrare l'attuale composizione del Comitato tecnico-scientifico (CTS) con due rappresentanti di associazioni afferenti il tema dei campi elettromagnetici, rappresento che la composizione del Comitato tecnico-scientifico è stabilita dall'articolo 3 del citato Regolamento di cui al decreto ministeriale n. 167 del 2010, il quale oltre a prevedere la presenza dei rappresentati delle Amministrazioni centrali, delle regioni e delle Autonomie locali, prevede espressamente solo due rappresentati delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.
  Pertanto, in seno al CTS la rappresentanza degli interessi delle persone con disabilità è già affidata oggi a due rappresentanti, rispettivamente, delle associazioni «Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap» e «Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità» che sono federazioni cui aderiscono le associazioni più rappresentative del mondo della disabilità. Ciò costituisce il presupposto di una rappresentanza, quindi, non settoriale, ma trasversale a più categorie e in grado quindi di fornire più compiutamente e più efficacemente una espressione organica dei diritti delle persone con disabilità in genere.
  Laddove il quadro normativo oggi vigente dovesse modificarsi nel senso prospettato dagli Interroganti, sarà impegno prioritario del Governo procedere in tempi rapidi a un'integrazione dei membri dell'Osservatorio, fermo restando il principio della maggiore rappresentatività delle categorie che devono sedere nell'Osservatorio.

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ALLEGATO 2

5-03496 Carnevali: Iniziative volte a garantire la piena attuazione della legge n. 112 del 2016 su tutto il territorio nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'On. Carnevali, rappresento quanto segue.
  La legge 22 giugno 2016, n. 112 deve essere collocata nel quadro normativo riferito ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
  Al riguardo, voglio sottolineare che il tema della disabilità è costantemente all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questo Governo ha adottato il 1o Piano Nazionale per la non Autosufficienza avviando un percorso graduale di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
  Tengo anche a sottolineare come le tematiche delle politiche sociali, tra cui gli interventi a favore delle persone con disabilità, sono tra i punti qualificanti anche dell'Atto d'indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per il 2020 recentemente adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Evidenzio, altresì, che la programmazione degli interventi in materia di politiche sociali è di competenza esclusiva regionale, salva la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che rimane in capo allo Stato, mentre la gestione è affidata ai comuni.
  In proposito non può non tenersi conto che questo quadro di competenze costituzionali agisce su uno scenario di estrema eterogeneità negli interventi. Nello specifico degli interventi previsti dalla legge n. 112 del 2016 deve sottolinearsi il loro carattere fortemente innovativo e la necessità, per la loro concreta realizzazione, di un ampio coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti. La programmazione di tali interventi, declinata su più livelli territoriali, impone inoltre la definizione e attivazione di nuove procedure che ne consentano la piena attuazione.
  Pertanto, sono da considerare in modo favorevole i processi messi in moto con l'attuazione della legge in tutti i territori, inclusi quelli con posizioni di partenza più arretrate. In merito non sembra opportuno riferirsi a tali contesti come «inadempienti», ma piuttosto come situazioni in cui più difficile risulta non solo l'attivazione delle prestazioni ma anche la mobilitazione della domanda per le medesime.
  Ad ogni modo, il Ministero continuerà a farsi parte attiva con le regioni e con l'ANCI proseguendo le esperienze già attivate, nell'ottica di un miglioramento anche alla luce delle risultanze del monitoraggio evidenziato nella II Relazione al Parlamento.
  Da ultimo, voglio ricordare che la legge di bilancio 2020 ha incrementato di 2 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo in parola.
  Con specifico riferimento al quesito posto dall'Onorevole interrogante, pur sottolineando che primaria è la competenza del MEF – sulla base di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 112 del 2016 – si ricorda che le risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate confluiscono a decorrere dall'anno di quantificazione nel Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

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ALLEGATO 3

5-03497 Bologna: Tempi per l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al presente atto, preliminarmente, voglio evidenziare che, l'istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore costituisce una delle priorità del Governo e la predisposizione del decreto istitutivo, dovrà tener conto sia dell'elevato numero dei registri attualmente esistenti (e delle amministrazioni coinvolte), sia della disomogeneità dei registri tra loro e rispetto alle caratteristiche previste dal nuovo Registro.
  Al riguardo, va però sottolineato che, nonostante la mancata istituzione del RUNTS, il Codice del Terzo settore contiene le norme di diritto transitorio necessarie (fino alla piena operatività del Registro Unico) per assicurare che l'accesso alle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, venga riservato a enti iscritti in registri gestiti da pubbliche amministrazioni.
  Devo sottolineare che la realizzazione del Registro unico presenta una notevole complessità anche per il fatto che il nuovo registro dovrà essere compatibile e comunicante con il registro delle imprese.
  Dunque, la predisposizione del decreto che ne prevede regole di gestione e funzionamento, contenendo sia disposizioni di livello amministrativo che di carattere tecnico, comporta valutazioni particolarmente onerose.
  Inoltre, la trasversalità degli ambiti di intervento del Terzo settore, che coinvolgono sia differenti livelli di governance, che competenze riconducibili ad una pluralità di amministrazioni statali, necessitano di una costante e fattiva collaborazione interistituzionale.
  Proprio a tale criterio metodologico, si conforma l'azione del Ministero del lavoro, tesa ad assicurare la piena attuazione della riforma.
  Inoltre, l'elaborazione dei provvedimenti attuativi è costantemente accompagnata dal dialogo con le rappresentanze degli Enti del Terzo settore.
  Di conseguenza, la pluralità degli attori (pubblici e privati) coinvolti in tale processo, determina purtroppo un'inevitabile dilatazione dei tempi di realizzazione degli atti.
  Comunque, allo stato attuale, va sottolineato che il Coordinamento delle regioni e province autonome, ha già ricevuto due successive bozze del provvedimento.
  Rimangono alcuni nodi particolarmente importanti, per i quali stanno proseguendo gli incontri con gli attori istituzionali e le rappresentanze più rilevanti.
  In particolare, si sta discutendo sulle modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso, sulla duplice iscrizione delle reti associative e sulle modalità di comunicazione dei dati tra registro delle imprese e RUNTS.
  L'obiettivo del Ministero che rappresento è quello di sottoporre lo schema di decreto alla conferenza Stato-regioni nel mese di marzo 2020.
  Dall'acquisizione dell'intesa, decorrerà il termine di sei mesi occorrente ad Unioncamere per rendere operativo il Registro.
  Assicuro comunque il massimo impegno dell'Amministrazione che rappresento per una definizione quanto più rapida possibile del processo di cui trattiamo.

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ALLEGATO 4

5-03498 Locatelli: Iniziative per l'aumento degli importi della pensione di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Sul tema proposto dagli Onorevoli Interroganti, preliminarmente, voglio evidenziare che gli obiettivi richiamati nell'atto ed enunciati dal precedente Esecutivo – tesi al miglioramento delle condizioni di vita, di salute e di reddito delle persone con disabilità – non possono che essere condivisi anche dall'attuale Governo.
  Questo Governo è sicuramente consapevole del fatto che le misure attualmente in vigore, possano essere ancora perfezionate per assicurare alle persone con disabilità una condizione di autosufficienza.
  Sul piano tecnico la via migliore dovrebbe essere quella di ipotizzare una rivisitazione di carattere generale del sistema, in favore di una valutazione multidimensionale ed una progettazione personalizzata.
  Va però detto comunque che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, è stato adottato il primo Piano nazionale per la non autosufficienza che, per la prima volta nel campo delle politiche in favore delle persone con disabilità grave e gravissime, avvia un percorso graduale di definizione di livelli essenziali delle prestazioni.
  I disabili gravissimi, per i quali si è adottata una definizione unitaria solo con il decreto ministeriale di riparto delle risorse 2016, avranno, per la prima volta, diritto ad una prestazione definita nelle sue linee generali allo stesso modo su tutto il territorio nazionale.
  Un assegno del valore di almeno 400 euro mensili, che si cumula all'indennità di accompagnamento, ma che, a differenza di questa, è radicato nel sistema del servizi territoriali.
  Vi si accede mediante valutazione multidimensionale ed è inserito nell'ambito di un progetto personalizzato.
  Ma, soprattutto, è un assegno che non deve essere inteso come un mero trasferimento monetario, quanto piuttosto come un supporto al care-giver familiare, che si fa carico della persona non autosufficiente (e attentamente monitorato in tal senso) o, nel caso la scelta ricada su persone al di fuori del nucleo familiare, un sostegno – anche nella forma di voucher o di somme da rendicontare – volto a garantire la libertà di scelta nell'assistenza.
  Grande innovazione del Piano è l'avvio di un percorso per una definizione unitaria nazionale di «non autosufficienza», che permetta di identificare i beneficiari delle politiche a valere sul Fondo, sulla base del bisogno assistenziale di cui la persona è portatrice e non soltanto su parametri medico-legali basati sulla menomazione.
  Si tratta di un passo particolarmente significativo sulla strada dell'adozione dei necessari interventi a favore della persona.
  Tutto questo per dire dell'attenzione rivolta al tema, che è e resta prioritario nell'Agenda di questo Governo.
  A questi fini, il confronto aperto dal Ministro con i sindacati e volto ad un miglioramento del «sistema pensionistico» vedrà impegnato il Ministero del lavoro insieme al Ministero della salute in uno specifico tavolo di studio e di conseguente attivazione di misure dedicate proprio ai soggetti inabili, disabili e non autosufficienti, con l'obiettivo di garantire loro condizioni di vita migliori e una tutela sempre più attenta.

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ALLEGATO 5

5-03499 Bellucci: Erogazione delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulle attività relative all'ambito del Terzo Settore, ed in particolare sulle risorse finanziarie appartenenti al Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che il codice del Terzo Settore destinare agli enti che operano in tale ambito sociale.
  Preliminarmente, mi corre l'obbligo di evidenziare ancora una volta che l'interesse di questo Governo e del Ministero che rappresento, nei confronti della materia, è massimo.
  Proprio in occasione del Forum del Terzo Settore a cui l'Onorevole faceva riferimento nell'atto ispettivo, tenutosi a Roma il 13 dicembre, il Ministro ha ribadito la volontà di riavviare il dialogo sociale, anche attraverso la convocazione del Consiglio nazionale del Terzo Settore, che sarà la sede per illustrare la programmazione delle risorse finanziarie destinate al sostegno degli Enti che rivestono un ruolo centrale nell'ottica della sussidiarietà.
  Occorre far presente che nell'ambito della disciplina delle misure di sostegno finanziario agli enti del Terzo settore, a seguito dell'entrata in vigore del codice del Terzo settore è stato adottato in data 12 novembre 2019, a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'atto di indirizzo volto a determinare, per l'anno 2019, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili sul Fondo.
  L'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili è stata inserita, come nell'anno 2018, nella più ampia cornice dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, di cui alla risoluzione adottata dall'assemblea generale dell'ONU in data 25 settembre 2015 ed è stata recepita in Italia attraverso la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sono stati considerati come la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del Terzo settore, al cui raggiungimento può concorrere il sostegno previsto dal Codice attraverso il finanziamento di progetti e attività di interesse generale.
  L'atto di indirizzo destina una parte delle risorse (circa 15 milioni di euro) al finanziamento di n. 27 progetti già utilmente ammessi nell'anno 2018 e non finanziati a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per la medesima annualità.
  In tal modo, si intende valorizzare la proattività evidenziata dagli enti del Terzo settore, anche al fine di evitare una inutile dispersione del patrimonio di idee e risorse, capaci di offrire un significativo contributo alla crescita delle comunità di riferimento. La restante parte delle risorse destinate ad attività progettuali (pari a circa 35 milioni di euro) verrà ripartita tra le regioni e le province autonome ai fini dell'implementazione delle attività di interesse generale a livello locale.
  Con particolare riguardo alle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome, giova evidenziare che la ripartizione è compiuta secondo i criteri Pag. 188già condivisi con le amministrazioni regionali in sede di prima applicazione del fondo: il 30 per cento delle risorse assegnate viene ripartito in misura fissa; il 20 per cento sulla base della popolazione residente; il 50 per cento sulla base del numero di enti non profit censiti sul territorio regionale.
  L'atto di indirizzo, in conformità al dettato dell'articolo 72, comma 3 del codice del Terzo settore, contiene la ripartizione regionale per un triennio.
  L'impegno, quindi, del Governo è massimo ed il Ministro che rappresento è e sarà in prima linea a monitorare lo sviluppo delle iniziative che saranno finanziate.