CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 novembre 2019
278.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03132 Noja: Misure per prevenire sospensioni nell'erogazione dell'indennità di accompagnamento pur in assenza delle condizioni previste dalle norme vigenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Interpellato per acquisire elementi con riferimento al presente atto di sindacato ispettivo, l'istituto ha riferito quanto segue.
  L'articolo 1 della legge n. 18 del 1980 riconosce l'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, di cui sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbisognano di un'assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
  Il comma 3 del citato articolo 1 dispone che sono esclusi dal diritto all'indennità coloro che sono ricoverati gratuitamente in istituto.
  Già con messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011, l'INPS, prendendo atto delle pronunce giurisprudenziali, ha chiarito che «il ricovero si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del diritto, bensì dell'erogazione dell'indennità per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore. La condizione del non ricovero non è tra i fatti costitutivi del diritto all'indennità, ma si pone come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata la corresponsione della prestazione assistenziale. Pertanto, in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa, anche se ne viene sospeso il pagamento per il periodo di durata della condizione stessa di ricovero».
  Lo stesso messaggio ha precisato che, ai fini della sospensione suddetta, si deve tenere conto soltanto dei periodi di ricovero pari o superiori ai 30 giorni.
  Gli orientamenti giurisprudenziali intervenuti nel tempo sulla questione hanno riconosciuto, in determinate ipotesi, il diritto al mantenimento della prestazione di indennità di accompagnamento in costanza di ricovero gratuito.
  Infatti la Cassazione ha da lungo tempo accolto la tesi secondo cui il beneficio può spettare all'invalido grave anche per il periodo di ricovero gratuito, ove «si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana» (sentenza della Corte di Cassazione 2 febbraio 2007 n. 2270, seguita, tra le altre, dalle sentenze 22 ottobre 2008 n. 25569, 4 febbraio 2009, n. 2691 e 15 aprile 2016 n. 7565).
  La giurisprudenza ha affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce, sic et simpliciter, l'equivalente del «ricovero in istituto» ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 18/1980, essendo necessario altresì che le prestazioni ospedaliere siano in grado di soddisfare le diverse esigenze assistenziali quotidiane del paziente. In caso contrario, la prestazione non può essere sospesa.
  In particolare la prestazione non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l'assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un'assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita. In tali situazioni, non potendo l'accudimento assicurato dalla struttura pubblica corrispondere Pag. 107a quello garantito dalla presenza costante di un familiare o di un infermiere, non ci sono ragioni per negare l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
  L'indennità non deve essere sospesa altresì qualora la presenza dei familiari per l'intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.
  Trova applicazione invece la sospensione qualora sia corrisposta contribuzione «esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base» (messaggio INPS n. 18291/2011).
  Questo è ciò che ha riferito l'istituto, il quale, a seguito di approfondimenti istruttori, ha ulteriormente precisato di aver dato – in ossequio alle pronunce della giurisprudenza, e allo scopo di prevenire il contenzioso – indicazioni alle Sedi nel senso di esaminare, con attenzione, la documentazione eventualmente rilasciata dalla struttura di ricovero del titolare di indennità di accompagnamento, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni sopra esposte e di conseguenza, il diritto alla prosecuzione dell'erogazione della prestazione anche durante il periodo di ricovero gratuito in istituto.
  L'Inps ha fatto inoltre presente di aver sottoscritto con il Ministero della salute una convenzione per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi. Cosa questa che ha permesso, secondo quanto evidenziato dall'istituto, di superare la presentazione del modello di autocertificazione dello stato di ricovero per circa due milioni di soggetti interessati.
  A fronte del quadro reso dall'Inps, in risposta alla richiesta di elementi, si può quindi fornire sin da ora rassicurazione circa la complessiva coerenza dell'operato dell'Istituto con quanto affermato dalla più recente giurisprudenza.

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ALLEGATO 2

5-03133 Bologna: Iniziative per una eventuale apertura alla comunità degli asili nido aziendali non utilizzati per fronteggiare le liste d'attesa esterne.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il presente atto di sindacato ispettivo ha il pregio di evidenziare, con dati concreti, lo stretto legame tra la tematica dei servizi per la prima infanzia, ad oggi carenti e non sufficientemente flessibili, e quella dell'occupazione femminile.
  Ritengo significative le percentuali riportate dall'Onorevole Interrogante, in particolare quella relativa al numero di donne che indicano la cura dei figli quale motivazione principale della rinuncia all'occupazione.
  Nel disegno di legge di bilancio 2020 si è voluto dare adeguato spazio alle misure a sostegno della famiglia, attraverso strumenti di supporto della genitorialità e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche facilitando l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, intesi a garantire i diritti di bambini e bambine a ricevere un'educazione di qualità fin dalla tenera età e a sanare le perduranti e gravi disuguaglianze di genere.
  Nella stessa direzione si muove la direttiva europea sui congedi di paternità e sulla conciliazione tra lavoro e vita privata, adottata nel quadro del Pilastro sociale europeo, che questo Ministero si propone di recepire in tempi brevissimi.
  Verrà riconsiderata la disciplina dei congedi parentali e dello smart working e si adotteranno misure di sostegno all'educazione dei figli e alla frequenza degli asili nido.
  Sotto altro profilo, è intenzione di questo Governo creare un sistema incentivante per aziende che assumano donne al termine della maternità e di avviare idonee misure di contrasto del ricorso ingiustificato al part-time involontario, che oggi rappresenta un elemento di discriminazione soprattutto per le lavoratrici.
  In definitiva, il tema della conciliazione famiglia-lavoro è al centro del programma di Governo, unitamente a quello della riduzione del gap salariale retributivo uomo-donna, obiettivo qualificante anche l'Agenda della nuova Commissione Europea.
  Il tema si integra, senz'altro, con quello della carenza delle strutture per l'infanzia oggi denunciato.
  Sul punto, deve segnalarsi l'articolo 8, comma 24, del disegno di legge di bilancio, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido.
  Ancora, sul versante amministrativo, si segnala la ripubblicazione dell'Avviso pubblico #Conciliamo, con una dotazione pari a 74 milioni di euro, per il finanziamento di progetti che promuovano servizi di supporto alle famiglie, quali la creazione di asili nido e/o scuole dell'infanzia aziendali o l'ampliamento dei posti già disponibili, dedicando parte degli stessi anche alle altre aziende presenti sul territorio e che ne sono prive.
  Questo per dire dell'attenzione che l'attuale Governo riserva al tema, per il Pag. 109convincimento, profondo, che lo stesso meriti senz'altro una considerazione privilegiata. La proposta dell'Onorevole Interrogante fornisce un ulteriore, senz'altro utile, spunto di riflessione, utile soprattutto per i Comuni che possono già, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017, convenzionare parte dei posti resi disponibili dalle aziende. Ci sono già esperienze in tal senso in Emilia-Romagna.

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ALLEGATO 3

5-03131 Carnevali: Iniziative per dare piena attuazione alla legge n. 112 del 2016 sul «Dopo di noi».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.
  La legge 22 giugno 2016, n. 112 recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» deve essere collocata nel quadro normativo riferito ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
  Il quesito dell'Onorevole interrogante riguarda la piena attuazione della legge in parola e i tempi di presentazione alle Camere della seconda relazione su detto stato di attuazione.
  Evidenzio che la programmazione degli interventi in materia di politiche sociali è di competenza esclusiva regionale, salva la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che rimane in capo allo Stato, mentre la gestione è affidata ai Comuni.
  A questo proposito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in vista della predisposizione della seconda relazione al Parlamento, si è reso parte attiva con le regioni mediante la costituzione di un gruppo di lavoro al quale ha partecipato ANCI oltre ai referenti delle medesime regioni. Nell'ambito dei lavori del gruppo sono emersi profili problematici riguardanti l'attuazione della legge sul «Dopo di noi», in particolare per la parte che riguarda l'individuazione della platea di famiglie beneficiarie. Va evidenziato che gli interventi previsti dalla legge hanno carattere innovativo e richiedono pertanto, per la loro concreta realizzazione, un ampio coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti. La programmazione di tali interventi, declinata su più livelli territoriali, impone inoltre la definizione e attivazione di nuove procedure che ne consentano la piena attuazione.
  La seconda relazione al Parlamento cui fa riferimento l'interrogazione rappresenta un avanzamento rispetto alla prima ed illustra le misure concretamente messe in campo a livello territoriale, sulla base dei dati messi a disposizione dalle regioni al 31 dicembre 2018, dando conto in particolare di quali siano i beneficiari degli interventi, delle soluzioni alloggiative nonché degli indirizzi di programmazione 2018.
  La seconda relazione è stata definita ma, in assenza dell'attribuzione delle deleghe in materia di disabilità, è stata trasmessa al Presidente del Consiglio il 17 ottobre 2019 per la necessaria condivisione prima della presentazione alle Camere.