CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 ottobre 2019
252.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02874 D'Alessandro: Istituzione del Tavolo tecnico di confronto sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla interrogazione dell'Onorevole D'Alessandro relativa alla istituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 81/2017, rappresento quanto segue.
  Detta norma stabilisce che «Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a: a) modelli previdenziali; b) modelli di welfare; c) formazione professionale.».
  La disposizione ha carattere evidentemente programmatico. Non sono stati previsti infatti termini per la costituzione di detto tavolo, che allo stato non è stato invero istituito né avviato.
  Tengo tuttavia a precisare che, al di là dell'attuazione della predetta disposizione, questo Ministero è costantemente coinvolto in momenti di confronto con le diverse organizzazioni di rappresentanza, in relazione a progetti di riforma o ad interventi significativi che possono avere impatto sulle categorie produttive, sui lavoratori o ancora sui pensionati.
  Fatta questa doverosa precisazione concludo in ogni caso rassicurando circa il fatto che l'odierno atto di sindacato ispettivo vale senz'altro ad attirare l'attenzione sulla necessità di dare attuazione alla predetta norma.

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ALLEGATO 2

5-02876 Viscomi: Funzionamento del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Fondo di solidarietà, oggetto del presente atto di sindacato ispettivo, è stato istituito con lo scopo di attuare nei confronti del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane una serie di interventi di sostegno al reddito nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nonché di situazioni di crisi aziendale.
  Destinatari degli interventi erogati dal Fondo sono i lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale Ferrovie dello Stato o all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO).
  Gli assegni straordinari del Fondo di solidarietà in argomento sono previsti dal decreto interministeriale 18 maggio 2017, n. 99296 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017), che ha introdotto modifiche al precedente decreto n. 86984/2015, prevedendo anche un nuovo tipo di assegno straordinario cosiddetto solidaristico per attuare il ricambio generazionale.
  Con circolare n. 107 del 9 novembre 2018 l'INPS ha illustrato la disciplina delle prestazioni garantite dal suddetto Fondo.
  In particolare il Fondo provvede all'erogazione di assegni straordinari, anche in unica soluzione, riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo dei progressivi adeguamenti alla speranza di vita.
  Fatto questo doveroso inquadramento dell'istituto, in risposta al quesito posto dagli Onorevoli interroganti faccio qui presente che, interpellato il competente Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è stato possibile acquisire che «(...) che la Sede territoriale della Lombardia competente è impegnata a recuperare il ritardo che si è determinato nella liquidazione degli assegni straordinari del Fondo di solidarietà del settore FS (...)».
  L'Ente previdenziale ha assicurato che tutte le domande saranno definite entro la fine del corrente mese.

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ALLEGATO 3

5-02877 Giannone: Situazione occupazionale presso il sito di Taranto dell'azienda Arcelor-Mittal.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La gestione dei complessi aziendali dell'ex ILVA, oggi trasferiti ad Arcelor Mittal, è una questione complessa e delicata, alla quale questo Governo, come il precedente, sta riservando la massima attenzione per garantire che il nuovo piano di rilancio aziendale sia in grado di salvaguardare non solo i livelli occupazionali dei dipendenti dell'azienda, ma anche la tutela ambientale di quel territorio e, quindi, la salute di tutti i cittadini ivi residenti.
  A riguardo segnalo che il 15 luglio scorso presso il Ministero dello sviluppo economico, si è tenuto un incontro, con i rappresentanti aziendali e le organizzazioni sindacali, a conclusione del quale le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo che prevede incontri periodici in sede locale per discutere e monitorare il piano di investimenti straordinari, legato alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di ogni singolo reparto dello stabilimento e delle altre società del gruppo. A tale riguardo, nel corso del medesimo incontro, è stata evidenziata la necessità di prevedere dei presidi ispettivi e di controllo permanente nello stabilimento per la verifica della sicurezza sul lavoro.
  Per migliorare la tutela delle condizioni di salute e sicurezza in fabbrica, le parti si sono impegnate, da una parte, a definire un Protocollo che coinvolgerà gli enti istituzionali interessati, e, dall'altra, ad adottare, nel più breve tempo possibile, le soluzioni tecnico-organizzative, come ad esempio il controllo remoto, per tendere a eliminare l'esposizione dei lavoratori ai rischi legati ai fenomeni atmosferici di straordinaria entità.
  Per quanto concerne i lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), è stato inoltre deciso di avviare una serie di incontri, area per area, funzionali a verificare l'utilizzo dei medesimi lavoratori per le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie.
  Come Governo continueremo ad assicurare, comunque, il massimo dialogo istituzionale con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali di categoria per garantire la salvaguardia dello stabilimento siderurgico nel rispetto dei parametri ambientali necessari per la salute e la sicurezza di chi in quei territori ci vive.

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ALLEGATO 4

5-02875 Murelli: Iscrizione d'ufficio alla gestione separata dell'INPS dei liberi professionisti iscritti ad albi dotati di enti previdenziali di diritto privato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto la legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (legge 8 agosto 1995, n. 335 – cosiddetta riforma Dini) ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1996, una apposita Gestione separata presso l'INPS, con funzione residuale, finalizzata ad estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e agli incaricati alla vendita a domicilio.
  Essendo controversa la platea dei soggetti obbligati all'iscrizione presso la suddetta Gestione, il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica con efficacia retroattiva della norma istitutiva precisando che sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti privati di previdenza obbligatoria, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.
  Con riferimento all'attività libero professionale, inoltre, si è dibattuto se l'iscrizione alla Gestione separata INPS sia dovuta anche nel caso in cui il professionista iscritto soltanto all'albo professionale e non anche alla correlata Cassa abbia versato al proprio ente la contribuzione integrativa, e non anche la contribuzione soggettiva.
  L'INPS, ritenendo che il contributo integrativo versato dal libero professionista alla Cassa di appartenenza non assicuri una posizione previdenziale utile a fini pensionistici, nel corso del 2009 ha proceduto (con decorrenza 1° gennaio 2007) ad iscrivere d'ufficio alla Gestione separata i soggetti con redditi professionali non assoggettati al prelievo del contributo soggettivo presso gli enti previdenziali di riferimento.
  A seguito di alcune sentenze delle Corti di merito (Corte di Appello di Palermo, n. 614/2018, n. 617/2018 e n. 627/2018) che hanno dichiarato la soccombenza dell'INPS, disponendo la nullità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di taluni iscritti all'albo degli avvocati, l'Ente previdenziale è stato invitato a conformarsi a tale orientamento giurisprudenziale e «a valutare l'opportunità di agire in autotutela, annullando le suddette iscrizioni d'ufficio» (...).
  A tale richiesta l'INPS ha dato riscontro nel dicembre 2018 segnalando che, in relazione al contenzioso in atto, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 32167 del 12 dicembre ha confermato il precedente orientamento (sent. n. 30344/2017; n. 30345/2017; n. 1172/2018; 2282/2018; 1643/2018 e n. 32166/2018), espresso per la categoria degli ingegneri e architetti, in senso opposto a quello delle suddette Corti di merito estendendolo agli avvocati e ritenendo, in definitiva, sussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS anche per coloro che, pur iscritti all'albo, svolgono un'attività non sottoposta al versamento del contributo soggettivo a favore della Cassa.
  L'istituto ha altresì fatto presente che successivamente l'orientamento è stato confermato anche dalle sentenze del 14 dicembre 2018, nn. 32506 e 32505, in riferimento, rispettivamente, alla figura di Pag. 66dottore commercialista e di ingegnere, e dell'11 gennaio 2019, n. 519, in riferimento alla figura di avvocato.
  Alla luce dei suesposti elementi posso confermare l'attenzione dell'Esecutivo nei confronti della vicenda al fine di monitorare l'esito dei contenziosi pendenti, tenuto anche conto che qualsiasi riflessione non può che restare subordinata alla loro definizione.