CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 giugno 2019
212.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02356 Fregolent: Disciplina del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla misura agevolativa prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha istituito e disciplinato il credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
  A tale proposito, evidenziando come tale disciplina, nel corso degli anni, sia stata oggetto sia di modifiche normative, sia di evoluzioni interpretative, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intenda procedere ad una organica e puntuale riorganizzazione della normativa, in particolare, al fine di evitare, a danno delle imprese, l'applicazione di sanzioni per erronea applicazione della disciplina.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, istituisce e disciplina il credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
  La citata agevolazione, applicabile agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020, è commisurata, per ciascuno dei periodi agevolati, all'eccedenza degli investimenti rispetto alla media dei medesimi investimenti calcolati secondo specifici criteri.
  Gli interroganti fanno riferimento a un recente intervento di prassi dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe modificato in via interpretativa e, quindi, con effetto retroattivo, i criteri di individuazione degli investimenti in ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
  Al riguardo, giova osservare con la risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019, l'Agenzia delle entrate non ha introdotto alcuna modifica dei criteri di individuazione delle attività ammissibili al credito d'imposta.
  La citata risoluzione, infatti, contiene una puntuale ricognizione delle fattispecie agevolabili e di quelle non agevolabili del tutto in linea – oltre che con il dettato normativo – con i precedenti interventi di prassi in materia (cfr. le circolari nn. 5/E del 2016 e 13/E del 2017 e, tra le altre, la risoluzione n. 46/E del 2018). Peraltro, è il caso di aggiungere che, come chiaramente evidenziato dalla stessa risoluzione, l'ambito applicativo dell'odierna disciplina è perfettamente identico a quello dell'analogo credito d'imposta introdotto per il triennio 2007-2009 dall'articolo 1, commi 280-283, della legge n. 296 del 2006; in tal senso, le precisazioni della citata risoluzione n. 40/E coincidono pienamente con quelle contenute nella circolare n. 46/E del 13 giugno 2008 della stessa Agenzia delle Entrate.
  Ciò posto, si osserva che in determinati casi le attività di controllo svolte dagli organi dell'Amministrazione finanziaria non consistono solo nella verifica dell'effettività e dell'ammissibilità delle spese indicate dall'impresa, nonché della loro pertinenza e congruità, presupponendo anche la previa analisi dei contenuti di ricerca e sviluppo delle attività svolte ai fini della loro ammissibilità al beneficio.Pag. 102
  Si tratta di verifiche per le quali si può rendere necessario il supporto di competenze specialistiche nei vari ambiti scientifici e tecnologici e per tale motivo, si ricorda, l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 27 maggio 2015, può avvalersi del supporto del Ministero dello sviluppo economico per ricevere pareri tecnici in ordine alla qualificazione delle attività svolte dall'impresa nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute.
  A questo proposito, si ricorda che a partire dal periodo d'imposta 2018, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina agevolativa dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), è stato introdotto l'onere per le imprese che intendono avvalersi della disciplina di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta. In particolare, dalla relazione tecnica devono risultare, a titolo esemplificativo, la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso, l'individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell'arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo, gli elementi rilevanti per la valutazione della «novità» dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti a essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa, quali, ad esempio, la progettazione industriale o la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa, escluse in via di massima dalle attività ammissibili.
  In merito alla richiesta degli Onorevoli interroganti di applicazione dell'esimente delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa, escludendosi l'irrogazione delle sanzioni a carico dei contribuenti chiamati a restituire il credito d'imposta non spettante, giova osservare che sussiste «incertezza obiettiva di fronte a previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire, in un determinato momento, l'individuazione certa di un significato determinato» (cfr., sul punto, circolare ministeriale n. 180 del 10 luglio 1998).
  In tali ipotesi, l'errore di diritto viene ritenuto rilevante, tale cioè da escludere la colpa. In applicazione del richiamato principio, la soluzione prospettata dagli Onorevoli interroganti è già stata ammessa con diversi documenti di prassi, quali le già richiamate, circolari n. 10/E del 16 maggio 2018 e n. 13/E del 27 aprile 2017, con cui l'Agenzia delle Entrate ha già riconosciuto la possibilità, per l'impresa che a seguito dell'emanazione di nuovi chiarimenti interpretativi intenda rideterminare l'importo del credito d'imposta già fruito «di presentare dichiarazione integrativa a sfavore e di procedere al versamento del credito non spettante senza alcuna sanzione».
  Va, inoltre, ricordato che, per consentire alle imprese di operare in situazioni di certezza agli effetti della disciplina agevolativa in esame (e di non incorrere, quindi, nelle sanzioni ordinariamente applicabili) resta ferma per le stesse la possibilità di:
   acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello sviluppo economico;
   presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello ordinario per la trattazione di fattispecie non considerate dai documenti di prassi già resi noti o che presentino elementi di peculiarità tali da richiedere ulteriori valutazioni.

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ALLEGATO 2

5-02354 Ruggiero: Irregolarità nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi da parte di soggetti privati abilitati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel richiamare in particolare, il caso della Cerin srl, concessionaria per la riscossione e l'accertamento dei tributi per il comune di Bitonto – sospesa in via cautelare a seguito di procedimento penale per gravi irregolarità e successivamente cancellata dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione – chiede di sapere se si ritenga opportuno adottare medesime iniziative in presenza di gravi anomalie di gestione accertate dalla Guardia di finanza contestualmente prevedendo la sospensione del provvedimento ingiuntivo che obbliga gli enti affidanti al pagamento degli aggi.
  Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze fa presente che la questione in esame è sottoposta alla disciplina prevista dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dal decreto ministeriale Finanze n. 289 del 2000.
  In base agli articoli 11, 12 e 15 del predetto decreto ministeriale, l'adozione dei provvedimenti di sospensione e di cancellazione delle società dall'Albo è a cura della Commissione, previa contestazione degli addebiti.
  Pertanto, deve osservarsi che non è previsto dalla normativa vigente il provvedimento di sospensione dal pagamento degli aggi chiesto dall'onorevole interrogante.
  Giova altresì evidenziare che, in base alle regole sul procedimento amministrativo, è necessario sempre contestare gli addebiti alle società prima di adottare i provvedimenti di cancellazione (articolo 11 decreto ministeriale 289 del 2000) o di sospensione dall'albo (articolo 12 del predetto decreto ministeriale).

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ALLEGATO 3

5-02355 Giacomoni: Imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento all'imposta sui servizi digitali introdotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e lamentano che la cosiddetta digital tax, tenuto conto delle soglie dimensionali individuate dalla disciplina vigente, troverebbe applicazione nei confronti delle imprese nazionali già fiscalmente virtuose e non sarebbe suscettibile di assoggettare ad imposizione i grandi operatori del web, i cosiddetti Over The Top.
  Pertanto chiedono di sapere in che modo si intenda intervenire al fine di evitare che la cosiddetta digital tax si applichi ad imprese nazionali già fiscalmente virtuose a tale riguardo richiamando l'attenzione sull'ordine del giorno 9/0180-AR/058, presentato durante l'esame del cosiddetto «decreto crescita» e accolto come raccomandazione, con il quale il Governo si impegna ad intervenire in tal senso nell'ambito dell'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  In proposito, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  La disciplina in argomento prevede l'applicazione di un'aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura di determinati servizi digitali di soggetti esercenti attività d'impresa che realizzino congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore ad euro 750 milioni ed un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore ad euro 5,5 milioni.
  Le soglie dimensionali di cui al comma 36 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 sono state individuate avendo riguardo alla «Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali» del 21 marzo 2018 COM(2018) 148 final allo scopo di allineare la disciplina nazionale a quella europea. D'altronde, distinguere tra imprese residenti e non residenti, prevedendo per queste ultime un regime fiscale più restrittivo rispetto a quello previsto per le imprese residenti non è coerente con il principio di non discriminazione desumibile dai Trattati UE.
  Giova osservare che, sul fronte della cosiddetta Digital Economy, a livello nazionale, si sono registrati diversi interventi legislativi di diretta ed indiretta incidenza, quali:
   la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (ex articolo 1-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017): procedura che consente ai soggetti non residenti, con determinate caratteristiche, di chiedere all'Agenzia delle entrate, con una serie di risvolti positivi sul piano sanzionatorio, una valutazione sulla presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale (con specifica istanza di accesso al regime dell'adempimento collaborativo);
   l'integrazione dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) (ex articolo 1, comma 1010, della Legge di Bilancio Pag. 1052018): inserimento nel comma 2 dell'articolo 162, dopo la lettera f), del disposto secondo il quale si configura una PE (Permanent Establishment), quando vi è: «(...) f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso (...)»;
   l'imposizione sulle transazioni digitali (cosiddetto Web Taxex articolo 1, commi da 1011 a 1019, della Legge di Bilancio 2018): imposta indiretta sulle transazioni digitali B2B;
   la rivisitazione dell'imposizione sulle transazioni digitali (ex articolo 1, commi da 35 a 50, della Legge di Bilancio 2019): la nuova formulazione dell'imposta sui servizi digitali, che abroga la Web Tax precedente, presenta similitudini con la DST (imposta sui servizi digitali) di matrice europea ed a questa sembra ispirarsi.

  In ultimo, il decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto Decreto Crescita, la cui legge di conversione è attualmente in fase di approvazione al Senato), all'articolo 13 prevede che: «Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore, i seguenti dati: a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica».
  In attesa del decreto attuativo della rivisitata imposta sui servizi digitali (DST), si ricorda, infine, la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 aprile 2019 rubricato «Disposizioni per l'attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata disciplinata dall'articolo 1-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». In definitiva, l'Agenzia delle Entrate è impegnata a gestire, anche sui tavoli OCSE e dell'UE, una normativa in evoluzione, con l'impegno a cogliere la ratio sottesa e a procedere ad una coerente attuazione della stessa.
  Tanto premesso, in ordine alle iniziative che il Governo intende assumere per dare attuazione all'ordine del giorno con cui si impegna ad intervenire nell'ambito dell'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento delle finanze evidenzia come, a fine gennaio 2019, nell'ultima riunione dell'OCSE/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting, è stato raggiunto un accordo (approvazione della policy note « Addressing the tax challenges of the Digitalisation of the Economy») per una soluzione globale e definitiva al problema della tassazione societaria legato alla digitalizzazione dell'economia che dovrebbe essere approvata nel 2020. Tale accordo ha trovato una concreta declinazione nel cosiddetto « programme of work», adottato dall’Inclusive Framework del 28 maggio 2019 e approvato dal G20 a giugno 2019. Il Programme of work individua gli elementi chiave delle diverse opzioni in discussione ripartendo la discussione tecnica tra i diversi gruppi di lavoro dell'OCSE. Alla luce dei concreti progressi intervenuti a livello internazionale, si sta riflettendo sulle modalità di implementazione dell'eventuale misura unilaterale, anche in consultazione con Francia, UK, Spagna e Austria che stanno a loro volta valutando di introdurre nei rispettivi ordinamenti analoghe misure, nelle more di un accordo internazionale.

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ALLEGATO 4

5-02357 Covolo: Ampliamento del regime fiscale della flat tax.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano gli effetti riscontrati nei primi cinque mesi dell'anno relativamente all'estensione del regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15 per cento, disposizione introdotta dall'articolo 1 commi 9-11 della legge di bilancio per il 2019 ed in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2019 (cosiddetto flat tax).
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Premesso che una più puntuale quantificazione sarà possibile solo una volta che saranno resi disponibili i dati definitivi a seguito della presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2018, occorre subito notare che i dati confermano un notevole aumento dell'apertura di partite IVA.
  Sulla base delle informazioni contenute nei «Modelli di richiesta di apertura delle partite IVA delle persone fisiche e delle dichiarazioni Iva per l'anno d'imposta 2018» sono stati individuati i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi introdotto dall'articolo 1 commi 9-11 della legge di bilancio per il 2019.
  In particolare, a tutto aprile 2019, risultano 125.695 nuove partite IVA con inizio attività nel 2019 e che optano per il regime agevolato e 285.333 contribuenti per opzione (contribuenti che passano al regime forfetario mediante opzione da indicare in un campo della dichiarazione IVA).
  Nel complesso, i soggetti che aderiscono al nuovo regime dei minimi di cui all'articolo 1 commi 9-11 della legge di bilancio per il 2019 sono 411.028.

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ALLEGATO 5

5-02347 Bignami: Acquisizione di Bper da parte della Fondazione di Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In esito alle richieste avanzate nell'interrogazione in riferimento, sentiti gli uffici del Dipartimento del Tesoro nonché di Banca d'Italia e CONSOB, quali Autorità di vigilanza, si rappresenta quanto di seguito esposto.
  Atteso che il decreto legislativo n. 153 del 1999 prevede, ex articolo 7, comma 3, una preventiva richiesta di nullaosta al Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine alle partecipazioni detenute dagli Enti nelle società bancarie conferitarie, la Fondazione in argomento, con nota del marzo scorso, ha reso noto che, nell'ambito del processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura del Gruppo BPER, aveva formalizzato, in data 7 febbraio 2019, con BPER Banca Spa, un Accordo Quadro relativo alle azioni ordinarie e privilegiate detenute dalla Fondazione di Sardegna nel capitale della società bancaria conferitaria Banco di Sardegna [BdS].
  Tale Accordo prevede, inter alia, che, a fronte della cessione da parte della Fondazione dell'intera partecipazione detenuta nel capitale ordinario e privilegiato di BdS, la stessa riceva un corrispettivo misto inclusivo di azioni BPER di nuova emissione e di una componente obbligazionaria.
  L'Operazione (denominata «Progetto Pintadera»), sul piano tecnico-giuridico si articola attraverso distinti negozi eseguiti contestualmente (ed inscindibilmente):
   la cessione di n. 10.819.150 azioni ordinarie BdS e n. 430.850 azioni privilegiate BdS con godimento parziale, per un corrispettivo cash di euro 180.000.000 pari ad un prezzo unitario di circa euro 16, in linea con il valore di carico di Fondazione di Sardegna;
   la contestuale sottoscrizione di un Prestito Obbligazionario Convertibile AT1 [POC] di valore nominale di euro 150.000.000, rendimento cedolare 8,75 per cento, emissione sopra la pari ad un prezzo di sottoscrizione di euro 180.000.000, opzione continua di convertibilità a sola discrezione del portatore per un periodo di 8 anni dall'emissione ad un prezzo di conversione di euro 4,20 (quindi con sottostanti n. 35.714.286 azioni BPER di compendio);
   il conferimento delle residue n. 10.731.789 azioni ordinarie BdS, godimento regolare, in BPER a fronte dell'emissione di n. 33.000.000 di nuove azioni BPER, godimento regolare, nell'ambito dell'aumento di capitale riservato a servizio del conferimento.

  Il Progetto prevede il contestuale delisting delle azioni di risparmio del Banco di Sardegna mediante una Offerta Pubblica di Scambio (OPS) da parte di BPER Banca, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, da offrire agli aderenti con l'emissione «di massime n. 7.883.368 azioni BPER.
  Ai fini del rilascio del predetto nulla-osta e, quindi, del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 153 del 1999, il MEF ha valutato quanto segue.
  La Fondazione si è avvalsa della consulenza di Prometeia Advisor SIM che, nel proprio documento tecnico, strettamente riservato e confidenziale, redatto in data Pag. 10813 marzo, ha analizzato gli aspetti patrimoniali, reddituali e i rischi connessi all'Operazione Pintadera, ritenendo tale Operazione coerente con la strategia di investimento della Fondazione, con la sua asset allocation e con il profilo di rischio, costituendo un passo necessario e indispensabile verso un'evoluzione che, a tendere, potrà rendere più agevole il percorso di diversificazione e di riduzione dell'esposizione al settore bancario.
  A totale esecuzione del Progetto, la Fondazione deterrà una partecipazione, diretta e indiretta, nel capitale sociale di BPER che passerebbe dall'attuale 3,85 per cento ad una quota superiore al 10 per cento, tale da rendere necessaria la richiesta di autorizzazione alla Banca Centrale Europea (BCE) per il superamento della soglia rilevante; a tale specifico riguardo l'Ente ha reso noto che avrebbe provveduto ad inoltrare, ai sensi dell'articolo 19 del TUB, una contestuale richiesta di autorizzazione «a Banca d'Italia/BCE avente ad oggetto “Acquisizione di una partecipazione qualificata in BPER Banca S.p.A. (‘BPER’ o la ‘Target’) da parte di Fondazione di Sardegna – istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (il ‘TUB’), degli articoli 22-27 Dir. 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (la ‘Dir. CRD IV’), del Reg. (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 (il ‘Reg. MVU’) e del Reg. BCE (UE) n. 468/2014 del 16 aprile 2011 (il ‘Reg. Quadro MVU’)”.».
  Tale autorizzazione costituisce condizione sospensiva dell'Accordo Quadro stipulato con BPER.
  La Fondazione ha provveduto ad allegare, altresì, copia del verbale del proprio Collegio Sindacale del 7 febbraio 2019.
  Il Collegio sindacale della Fondazione ha evidenziato, in sintesi, come l'operazione non realizzi fattispecie di controllo sulla BPER, consentendo, inoltre, all'Ente di acquisire strumenti finanziari quotati a fronte dell'attuale partecipazione in Banco di Sardegna non facilmente liquidabile in quanto le relative azioni ordinarie non sono quotate sui mercati regolamentati.
  La CONSOB, interpellata sull'argomento, ha fornito talune precisazioni in relazione alla propria attività di vigilanza. In particolare ha confermato che il «Documento relativo a operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate» è stato esaminato dopo la pubblicazione per verificare la completezza e coerenza delle informazioni fornite, tenendo anche conto dello schema di documento informativo contenuto nell'Allegato n. 4 del Regolamento OPC.
  Inoltre, in relazione all'operazione in esame potranno essere oggetto di valutazione:
   gli effetti sugli assetti proprietari, con particolare riferimento all'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 120 e ss. del Tuf, nonché;
   la completezza e correttezza dell'informativa pre-assembleare nell'ambito dell'assemblea BPER, procedendo eventualmente alla richiesta di integrazioni.

  Nello specifico, continua CONSOB, sotto il profilo degli assetti proprietari, sulla base della documentazione prodotta e delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articoli 120 del Tuf (pubblicate sul sito Consob), emerge per quanto attiene alla proiezione delle partecipazioni rilevanti ad esito dell'Aumento di Capitale:
   la partecipazione di Fondazione di Sardegna si rafforzerebbe fino a circa il 14,9 per cento del capitale sociale di BPER (dall'attuale 3,021 per cento circa);
   la partecipazione di Unipol si diluirebbe a circa il 13 per cento del capitale sociale di BPER (dall'attuale 15,063 per cento circa);
   complessivamente la diluizione degli azionisti derivante dall'Aumento di Capitale risulterebbe pari a circa il 13,6 per cento.

  Si rammenta che nella dichiarazione pubblicata in data 22 giugno 2018, a norma dell'articolo 120, comma 4-bis, del Tuf, Unipol si è riservata di incrementare Pag. 109la propria partecipazione in BPER nei limiti dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità di vigilanza bancaria per l'acquisto di una partecipazione qualificata eccedente il 10 per cento e fino al 19,9 per cento circa del capitale sociale di BPER.
  In base alle comunicazioni di internal dealing pervenute alla data di ieri, 25 giugno 2019, e riferite al mese di aprile 2019, è emerso che – rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'articolo 120 del Tuf – Unipol ha acquistato un ulteriore quantitativo di azioni BPER per circa il 2,2 per cento del relativo capitale sociale (ante Aumento di Capitale).
  Inoltre, l'OPSC avente ad oggetto le azioni di risparmio del Banco di Sardegna sarà oggetto di documento di offerta soggetto all'autorizzazione della Consob anche per i profili dell'offerta di azioni BPER a servizio dello scambio.
  Infine, In riscontro a talune osservazioni degli onorevoli interroganti sul piano strategico di Bper, si ritiene utile aggiungere il contributo della Banca d'Italia per la quale la riduzione del numero delle filiali, nell'ordine di 230 unità, non deve considerarsi già completata, bensì proiettata nell'orizzonte triennale (2019-2021) del piano industriale; circa la metà degli sportelli dovrebbero essere chiusi entro il 2019. Anche la contrazione del numero di dipendenti, quantificata in circa 1.700 risorse, va riferita all'orizzonte triennale del piano industriale; 1.486 unità sono destinate ad uscire grazie a pensionamento e adesione al Fondo di Solidarietà, e 230 unità per scadenza dei contratti di somministrazione. Questi dati vanno integrati con la previsione di circa 400 nuove assunzioni. Inoltre, per quanto attiene ai costi, si deve tener conto anche di risparmi quantificati in oltre euro 80 milioni annui.