CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 giugno 2019
207.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di turismo
(Nuovo testo C. 1698 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1698 Governo, recante «Delega al Governo in materia di turismo»;
    considerato che l'articolo 6, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) include il turismo tra le materie per le quali l'Unione europea ha competenza «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri»;
   rilevato che l'articolo 195, paragrafo 1, del medesimo Trattato dispone che l'Unione europea «completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore» e che, a tal fine, «l'azione dell'Unione è intesa a: a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore; b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche»;
   tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sulle nuove sfide e strategie per la promozione del turismo in Europa;
   considerato che l'articolo 1, comma 2, lettera b), delega il Governo a coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche adottate per il recepimento e l'attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   rilevato che, in tale attività di coordinamento, appare necessario garantire comunque il corretto recepimento della normativa europea;
   considerato che l'articolo 1, comma 2, lettera g), dispone che nell'esercizio della delega il Governo debba provvedere ad armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo e che al numero 1) della medesima lettera si prevede che la revisione e l'aggiornamento della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere debba tenere conto degli standard qualitativi riconosciuti a livello europeo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attività di coordinamento normativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), debba comunque avvenire garantendo il rispetto della normativa europea.