CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 giugno 2019
204.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione (Nuovo testo C. 1549 Cenni).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminata la proposta di legge C. 1549 Cenni recante «Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione»;
   considerati gli obiettivi della direttiva (UE) n. 2019/633 del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, il cui termine di recepimento scade il 1o maggio 2021 (con obbligo di applicare la nuova normativa dal 1o novembre 2021), che mira a tutelare le imprese agricole da comportamenti sleali, anche in ragione al prezzo di vendita, posti in essere dalla grande distribuzione al momento dell'acquisto;
   tenuto conto che l'articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva individua una serie di pratiche commerciali considerate sleali ponendo in carico agli Stati membri l'obbligo di adottare disposizioni normative volte a vietare le stesse;
   rilevato in particolare che l'articolo 3, paragrafo 2, della richiamata direttiva prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino disposizioni affinché siano vietate anche ulteriori pratiche commerciali, a meno che non siano state precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nell'accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l'acquirente, tra cui, in particolare, quella di porre a carico del fornitore, in tutto o in parte, il costo di sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione;
   rilevato che, nelle more del recepimento della richiamata nuova normativa europea nel suo complesso, che dovrà avvenire con uno strumento legislativo ad hoc, le disposizioni di cui alla proposta di legge in esame risultano in linea con la medesima normativa europea;
   tenuto conto che l'articolo 5, recante una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, prevede, tra l'altro, che l'introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare debba avvenire nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.