CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2019
202.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (C. 1898 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1898 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 32/2019 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
   considerato che l'articolo 1, comma 20, lettera g), nn. 1) e 2), modifica in più punti l'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria per l'aggiudicazione dei contratti pubblici e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, disponendo che a tal fine il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applica anche nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso di aggiudicazione contemporanea di lotti distinti, al fine di recepire quanto indicato nella procedura di infrazione n. 2018/2273;
   rilevato che l'articolo 1, comma 20, lettera u), novella l'articolo 97, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 escludendo le gare transfrontaliere da quelle per le quali sono applicabili le cause di esclusione automatica, al fine di recepire quanto indicato nella citata procedura di infrazione n. 2018/2273;
   tenuto conto che l'articolo 1, comma 20, lettera gg), numero 4), introduce, all'articolo 216 del Codice, il nuovo comma 27-octies il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, di un regolamento «unico» di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, che dovrà sostituire gli attuali decreti ministeriali e linee guida dell'ANAC, anche al fine di superare le criticità rilevate con le procedure di infrazione 2017/2090 e 2018/2273;
   rilevato che contestualmente, nelle more dell'emanazione del citato regolamento si dispone l'applicabilità dei richiamati decreti ministeriali e linee guida solo in quanto compatibili con i rilievi formulati nelle procedure di infrazione citate e si autorizzano Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAC ad apportare rispettivamente le modifiche ai decreti e alle linee guida necessarie ai soli fini dell'archiviazione delle predette procedure di infrazione;
   considerato che l'articolo 4-septies reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione con lo scopo anche di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (C. 1898 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO LEU

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il decreto-legge n. 32 del 2019, come modificato nel corso dell’iter al Senato;
   constatato che l'idea di base del provvedimento è l'incompatibilità delle regole di trasparenza e di correttezza dei comportamenti con lo sviluppo economico;
   verificato altresì che le semplificazioni introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge nelle procedure di appalto sono tutte in danno degli interessi dei lavoratori e, in particolare, incidono sul costo del lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in contrasto con l'articolo 31 della Carta di Nizza, che prescrive agli Stati membri di assicurare condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose;
   visto altresì che le deroghe alle norme sul subappalto sono in palese contrasto con gli articoli 26, 101 e 102 del TFUE, in materia di mercato unico e tutela della concorrenza, poiché di fatto consentono di aggirare le regole del divieto di concentrazioni e accordi restrittivi attraverso i subappalti. Le disposizioni introdotte dal decreto-legge sono anche in contrasto con i Considerando nn. 1 e 90 della direttiva 2014/24/UE, i quali affermano come parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità e trasparenza siano indici fondamentali di rispetto del TFUE;
   ritenuto che il decreto-legge altera il procedimento decisionale nell'aggiudicazione degli appalti, così ponendosi in contrasto con il Considerando n. 126 della direttiva 2014/24/UE che afferma come la tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure d'appalto siano garanzia di lotta alla corruzione,
  esprime

PARERE CONTRARIO.